A decorrere dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese, che ricadono nel ruolo di “SPEDITORE” di merci o rifiuti soggetti all’ADR, saranno tenute a nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (in breve Consulente ADR).
L'obbligo, già in vigore per imprese che svolgono attività in pieno regime ADR, viene esteso anche a quelle che operano nei cosiddetti regimi di “esenzione” e cioè:
· Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo il capitolo 1.1.3.6 dell’A.D.R (esenzioni per unità di trasporto);
· Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 dell’A.D.R. (Esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali);
· Spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate.
La decorrenza dell’estensione dell’obbligo suddetto deriva da un combinato tra una modifica introdotta nella versione 2019 dell’ADR e il periodo transitorio concesso.
Attualmente il D.Lgs. n. 40/2000 definisce alcuni casi di esonero dall’obbligo di nomina del consulente ADR (regimi di esenzione dell’ADR e operazioni occasionali) per operazioni di trasporto, carico e scarico.
Ma NON contempla alcun caso di esenzione associato alla figura, di più recente introduzione, dello “SPEDITORE”.
La nomina del Consulente ADR nei casi sopra descritti, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 mediante comunicazione agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competente per territorio, salvo modifiche della predetta norma nazionale.
Lachiver Servizi è a disposizione per la corretta interpretazione della norma e a rivestire l'incarico di Consulente ADR.
Lachiver Servizi S.r.l. - P.IVA: 02219800238 REA: VR 224387 - Cap. soc. € 10400 int. versato. - Informativa sulla privacy - Cookie policy