AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2024
11/04/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2024

AMBIENTE

GREENWASHING – nuove disposizioni a tutela dei consumatori
Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

È stata pubblicata la nuova Direttiva europea 2024/825, che introduce nuove misure per tutelare i consumatori dalle pratiche di “greenwashing”, ossia le modalità con cui le aziende, ad esempio tramite strategie di marketing, presentano sé stesse e i propri prodotti come “verdi”, pur non essendolo veramente.

Con questo nuovo atto giuridico viene modificata la precedente Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, e la Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, aggiungendo all’elenco delle strategie commerciali vietate dall’UE una serie di azioni, come: esibizioni di marchi di sostenibilità non certificati, formulazione di asserzioni ambientali non sostenute da effettive prestazioni ambientali pertinenti, dichiarazioni di presunta “circolarità” dei prodotti in assenza, ad esempio, di effettiva durabilità, riparabilità o riciclabilità. Vengono inoltre fornite precisazioni sulle asserzioni ambientali “generiche” nelle etichette armonizzate dei prodotti.

Il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 27 marzo 2026, per poi procedere con l’applicazione delle disposizioni dal 27 settembre 2026.

In vigore dal 26 marzo 2024.

ACQUE TUTELA – nuovi criteri di monitoraggio europei
Decisione (UE) 2024/721 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'operazione di intercalibrazione e che abroga la decisione (UE) 2018/229 della Commissione.

Sono stati aggiornati i criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici, per attuare quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (“Direttiva sulle acque”), tramite il raggiungimento di una comparabilità tra risultati attraverso una “rete di intercalibrazione”, formata dai siti di monitoraggio dei vari Stati ed ecoregioni europee.

SOSTANZE PERICOLOSE – nuovi divieti e restrizioni nei prodotti cosmetici
Regolamento (UE) 2024/858 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei nanomateriali copolimero stirene/acrilati, copolimero stirene/acrilati di sodio, rame, rame colloidale, idrossiapatite, oro, oro colloidale, oro tioetilammino acido ialuronico, acetil eptapeptide-9 oro colloidale, platino, platino colloidale, acetil tetrapeptide-17 platino colloidale e argento colloidale nei prodotti cosmetici.

Sono stati modificati gli elenchi delle sostanze vietate, e di quelle il cui uso è vietato salvo entro determinati limiti, nei prodotti cosmetici. Le sostanze interessate, che rientrano nei “nanomateriali” (formati da particelle non visibili all’occhio umano), sono, per l’elenco delle sostanze vietate:
- Styrene/Acrylates copolymer
- Sodium Styrene/Acrylates copolymer
- Copper
- Colloidal Copper
- Colloidal silver
- Gold
- Colloidal Gold
- Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid
- Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold
- Platinum
- Colloidal Platinum
- Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum

Nell’elenco delle sostanze il cui uso è vietato salvo entro determinati limiti vi è invece l’aggiunta della Idrossiapatite, con concentrazione massima del 10% nei dentifrici e del 0,465% nei collutori.

In vigore dal 4 aprile 2024.

RAEE – nuove disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore
Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La nuova Direttiva sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si allinea alla sentenza relativa alla causa C-181/20 del 25 gennaio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella quale era stato dichiarato invalido l’articolo 13, paragrafo 1 (Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sostenuto dai produttori), della Direttiva 2012/19/UE, a motivo della applicazione retroattiva ingiustificata della responsabilità estesa del produttore (EPR) ai RAEE di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Viene dunque precisato che i costi per la gestione e smaltimento dei RAEE, nel caso dei pannelli fotovoltaici, devono essere sostenuti dai produttori solo per prodotti immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 (entrata in vigore della Direttiva 2012/19/UE). Sono inoltre fornite ulteriori precisazioni sulla EPR per i RAEE, con specifiche sulle AEE aggiunte all’ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE dopo il 15 agosto 2018 (termine del periodo transitorio da essa previsto).

Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 9 ottobre 2025. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà valutare la necessità di procedere ad una revisione della Direttiva 2012/19/UE.

In vigore dal 8 aprile 2024.

SOSTANZE PERICOLOSE - nuovi valori limite per piombo e diisocianati
Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

La Direttiva, in vigore dal 08/04/2024 (stabilisce come termine di recepimento per gli Stati Membri il 09/04/2026), definisce nuovi valori limite di esposizione professionale (VLE) per il Piombo e i Diisocianati, in particolare:

- Diisocianati (modifica Direttiva 98/24/CE): introdotto il VLE di 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). Fino al 31/12/2028, sono ammessi limiti leggermente più alti, rispettivamente 10 μg/m3 e 20 μg/m3 (misurati come NCO, ossia "gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati").

- Piombo (modifica Direttiva 2004/37/CE): abbassato a meno di un quarto dei valori attuali il VLE (sulle 8 ore) a 0,03 mg/m3 e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml e modificate le misure di sorveglianza sanitaria.

La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

AIA/IPPC – rettifica alle BAT-C per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica.

Sono state apportate modifiche al testo. Alla pagina 178, allegato, punto 1.1.3.3, tabella 1.1, nota 3, e alla pagina 188, allegato, punto 1.1.4.2, BAT 21, sezione “Applicabilità”, prima frase, “non si può applicare” leggasi “può non applicarsi”.

EMISSION TRADING – specifiche disposizioni per le attività oggetto delle modifiche all’allegato I della direttiva 2003/87/CE
Deliberazione n. 50/2024. Disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 come modificata, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all’allegato I.

Deliberazione n. 51/2024. Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 2018/2066 della Commissione Europea del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2122/2023 della Commissione Europea del 12 ottobre 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all’allegato I Direttiva 2003/87/CE.

Il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto ha pubblicato specifiche disposizioni per gli impianti le cui attività sono oggetto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 all’allegato I della Direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni sono state elaborate considerati i lunghi tempi di recepimento della Direttiva 2023/959 e la necessità di tutelare le istanze e prerogative degli operatori interessati dalla modifica dell’allegato I. Esse hanno previsto, per le attività dell’allegato I (escluse le attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW), la presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l’aggiornamento della propria autorizzazione o la comunicazione della cessazione della attività per esclusione dal campo di applicazione del sistema EU ETS entro il 7 aprile 2024, tramite specifica pratica sul portale ETS. Per le attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, è stata invece prevista la redazione ed invio del Piano di monitoraggio dal 8 marzo 2024 al 31 marzo 2024, tramite specifica pratica sul portale ETS.

RIFIUTI – rifiuti sanitari infettivi considerati urbani se sterilizzati
Con risposta ad un interpello della Regione Toscana, il MASE ha chiarito che “i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.” Il chiarimento è stato fornito a seguito dell’apparente discordanza tra quanto previsto dal DPR n.254/2003 (che condiziona l’assimilazione dei rifiuti sanitari infettivi sterilizzati ad urbani allo smaltimento in impianti di incenerimento di rifiuti urbani) e l’art. 30-bis del DL n.23/2020 (che non vincola l’assimilazione alla destinazione dei rifiuti). In aggiunta, viene precisato che, come previsto dal DPR n.254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, una volta “assimilati agli urbani”, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato con codice EER 20.03.01.

EMISSIONI – novità per la dichiarazione PRTR 2024 (rif. 2023)
Viene segnalato sul sito di ISPRA (https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/aria-1/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2024-anno-di-riferimento-2023) che, per i soggetti interessati (individuati dal DPR n.157/2011), la Dichiarazione PRTR 2024, anno di riferimento 2023, “avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato Excel, predisposto e aggiornato a tale scopo. Rispetto ai precedenti esercizi, cambia la modalità di comunicazione dei dati di attività (scheda II.b del modulo) a partire dall’anno di riferimento 2023, in applicazione di quanto richiesto agli Stati membri dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 142/2022 (Parte 2 dell’Allegato alla Decisione stessa)” La variazione riguarda solo le metriche e le unità di misura da usare per comunicare il livello di attività, mentre rimangono invariati gli altri contenuti e i criteri di compilazione. Si ricorda che la scadenza per l’invio è il 30 aprile 2024.

PNRR – nuove disposizioni per l’attuazione
Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19. Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Introdotte ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR, tra le quali, in materia ambientale, troviamo la modifica all’articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla proroga del provvedimento di VIA e l’introduzione della previsione del credito di imposta per imprese che effettuano investimenti negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che portino ad una riduzione dei consumi energetici.

In vigore dal 2 marzo 2024.

RIFIUTI – reflui stoccati per successivo smaltimento sono soggetti alla disciplina dei rifiuti
Nella sentenza della Corte di Cassazione n.6832 del 15 febbraio 2024, viene precisata la distinzione tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido, indicando che “i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue”. Di conseguenza, essi sono soggetti alla disciplina della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, e non a quella delle acque di scarico.

MUD – approvato il nuovo modello per l’anno 2024 (rif. 2023)
Decreto Pres. Cons. Ministri 26 gennaio 2024. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024.

È stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, da utilizzarsi per le dichiarazioni riferite al 2023. Gli aggiornamenti apportati riguardano la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione e la sezione Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi. I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006 (art. 189, comma 3). Il termine per la presentazione è fissato al 30 giugno 2024 ma, considerando che tale giorno coincide con un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ossia il 1° luglio 2024.

AGRICOLTURA – istituita la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio
Legge 28 febbraio 2024, n. 24. Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

È stata istituita la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, che comprende gli imprenditori agricoli e le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano, tra le attività identificate dalla Legge, ad esempio di custodia della biodiversità rurale, manutenzione del territorio, conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali. Il ricoprimento di tale figura prevede, secondo la nuova Legge, anche specifici criteri di premialità. Viene inoltre prevista l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura.

GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019
Decreto del Ministero della Salute del 19 febbraio 2024 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA).

SNPA – pubblicato il Rapporto sulla qualità dell’aria 2023
Report ambientali SNPA n. 40/2024 – ISBN 978-88-448-1207-2. Delibera del Consiglio SNPA n. 232/24 del 31.01.2024.

Sono stati presentati dall’ISPRA i dati 2023 relativi allo stato e andamento dell’inquinamento atmosferico. Si sottolinea, per l’Italia, un miglioramento generale della qualità dell’aria e un rispetto dei valori limite annuali del PM10 in tutti i punti di misura. Registrati superamenti dei limiti per quanto riguarda i livelli di ozono in estate.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Regione Veneto. Linee guida ARPAV per il monitoraggio dell’impatto microclimatico
Il 18 marzo 2024 sono state pubblicate le linee guida, prime in Italia, volte alla progettazione e realizzazione di campagne di misure microclimatologiche per valutare l’impatto dell’installazione di campi fotovoltaici e agro-fotovoltaici. Il documento è reperibile sul sito di ARPAV.

AIA/IPPC – Regione Lombardia. Programma annuale dei controlli ordinari alle installazioni soggette ad AIA
Decreto del Dirigente (reg.) 13 marzo 2024, n. 4149. Presa d'atto del programma annuale dei controlli ordinari nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'anno 2024 e aggiornamento del "Registro delle installazioni coperte dal piano" di cui al suballegato A alla d.g.r. del 24 gennaio 2022, n. XI/5877.

Con il Decreto, la Lombardia prende atto della programmazione 2024 di ARPA Lombardia dei controlli ordinari agli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nei comparti industria, rifiuti e zootecnico. Viene inoltre approvata l’integrazione del “Registro delle installazioni coperte dal Piano” di cui al sub-allegato A all’allegato 1 della d.g.r. 24 gennaio 2022, n. 5877.

Il programma delle ispezioni non riporta indicazioni sul periodo dell’anno in cui la verifica ispettiva verrà effettuata e sulle eventuali verifiche analitiche (campionamento e analisi) per matrici e parametri inclusi nel piano di monitoraggio e controllo, parte integrante del decreto di autorizzazione, che saranno effettuate nell’ambito del controllo. I campionamenti potranno essere svolti dai tecnici di ARPA in qualsiasi momento durante l’anno, anche prima dell’eventuale avvio formale della verifica ispettiva (lettera di avvio del controllo).

RIFIUTI – Regione Piemonte. Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 4 - Sfere in acciaio non conformi per cuscinetti
Determinazione del Dirigente (reg.) 12 marzo 2024, n. 148 PIEMONTE

DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – d.lgs 152/2006, art. 184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 4 - Sfere in acciaio non conformi per cuscinetti.

Approvata la Scheda tecnica sottoprodotto n. 4 - Sfere in acciaio non conformi per cuscinetti. Tali sottoprodotti vengono utilizzati esternamente al processo produttivo, mediante conferimento a terzi che impiegano le sfere in acciaio per usi nei quali la precisione dimensionale e superficiale della sfera non è un parametro fondamentale, compatibilmente alle tutte le caratteristiche (chimiche / fisiche / meccaniche / termiche / elettriche / magnetiche) richieste per l'utilizzo e nel rispetto di eventuali specifiche tecniche, disposizioni progettuali e requisiti di sicurezza pertinenti all'uso.

Alcuni possibili settori di utilizzo sono: produzione di zavorre e/o contrappesi di attrezzature e impianti, macinatura e triturazione di diverse sostanze, lucidatura.

NORME TECNICHE – ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-1:2024
“Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 1: Misura del consumo di energia e verifica”

Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-2:2024
“Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori”
Le norme specificano rispettivamente:

- i metodi per misurare l'effettivo consumo di energia di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili su una base di singola unità ed i metodi per eseguire controlli di verifica energetica periodica su ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili in funzione. Il documento considera solo la prestazione energetica durante la parte operativa del ciclo di vita di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;

- un metodo per stimare il consumo di energia in base a valori misurati, calcoli o simulazioni, su base annua per ascensori elettrici e idraulici riferito al singolo impianto; un sistema di classificazione energetica per gli ascensori elettrici e idraulici nuovi, esistenti e modernizzati riferito al singolo impianto; linee guida per la riduzione del consumo di energia di ascensori esistenti che possa supportare i sistemi di classificazione ambientale ed energetica dell'edificio. La norma considera solo le prestazioni energetiche durante la fase operativa del ciclo di vita degli ascensori elettrici e idraulici.

NORME TECNICHE – Acque reflue
Norma Tecnica UNI EN 14 marzo 2024, n. 12255-3
“Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 3: Trattamenti preliminari.”

La norma specifica i principi di progettazione e i requisiti prestazionali per i trattamenti preliminari delle acque reflue utilizzando filtri con maglie di dimensioni maggiori di 50 μm, in impianti per più di 50 PT. Include anche la rimozione della sabbia e la separazione del grasso.


SICUREZZA

AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – nuovi valori limite per piombo e diisocianati
Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

La Direttiva, in vigore dal 08/04/2024 (stabilisce come termine di recepimento per gli Stati Membri il 09/04/2026), definisce nuovi valori limite di esposizione professionale (VLE) per il Piombo e i Diisocianati, in particolare:

- Diisocianati (modifica Direttiva 98/24/CE): introdotto il VLE di 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). Fino al 31/12/2028, sono ammessi limiti leggermente più alti, rispettivamente 10 μg/m3 e 20 μg/m3 (misurati come NCO, ossia "gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati").

- Piombo (modifica Direttiva 2004/37/CE): abbassato a meno di un quarto dei valori attuali il VLE (sulle 8 ore) a 0,03 mg/m3 e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml e modificate le misure di sorveglianza sanitaria.

La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

DISPOSITIVI MEDICI – aggiornamento delle norme armonizzate
Decisione di esecuzione (UE) 2024/817 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per la sterilizzazione dei prodotti sanitari e gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/815 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e il condizionamento dei prodotti per la cura della salute.

Sono stati aggiornati i riferimenti alle norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e il condizionamento dei prodotti per la cura della salute.

In vigore dal 8 marzo 2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Al Capo VIII del Decreto Legge, sono previste nuove disposizioni in materia di lavoro per la prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, di rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro.

Di seguito indichiamo le principali misure in materia:
- Durc e agevolazioni ( Art. 29, comma 1) - Il Decreto apporta modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce ex novo la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori.

- Appalti e somministrazione: responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. È prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco.

- Esternalizzazioni: inasprimento delle sanzioni (art. 29, comma 3 e 4) - Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Sono invece maggiorate del 20% le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003 (somministrazione), all'art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016 (distacco), e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro.

- Lista di conformità dell’Ispettorato (art. 29, commi da 7 a 9) - All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, denominato “Lista di conformità INL”. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

- Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia (art. 29, commi da 10 a 13) - Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

- Patente a punti nei cantieri (art. 29, comma 19) – A far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l’attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento.

- Contrasto alle violazioni contributive (art. 30) - Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge n. 388/2000. L'obbiettivo è promuovere l'adempimento spontaneo del contribuente. Viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni.

Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 521 del 13 marzo 2024 “Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
L’INL con la Nota ha preso in esame le novità introdotte dal D.L. 19/2024 trattando, in sintesi, i seguenti punti:
- DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)
- Appalto e distacco (art. 29, comma 2)
- Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)
- Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)
- Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)
- Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)
- Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)
- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)
- Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

LAVORATORI CATEGORIE SPECIALI - Istituzione dell’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità
Decreto Legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024 “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”.

Il Decreto istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

L’Autorità si occuperà, a partire dal 1° gennaio 2025, della tutela, attuazione e promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – sicurezza del personale scolastico
Legge n. 25 del 4 marzo 2024 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”.

Con la Legge viene istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, in sintesi i principali compiti:
- monitorare e analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico;

- monitorare e analizzare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico;

- vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La legge ha modificato gli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale per tutelare maggiormente il personale scolastico:

- l’art. 4 introduce una modifica all’art. 61 del Codice penale, aggiungendo i casi di aggressione e violenza nei confronti del personale scolastico, quali circostanze aggravanti;

- l’art. 5 introduce modifiche all’art. 336 del Codice penale, relativo ai casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. La pena, prevista dai 6 mesi ai cinque anni di reclusione, è “aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola”. In caso di costrizione a compiere un atto legato alla propria funzione, la pena prevista è fino ai 3 anni di reclusione.

- L’art. 6 introduce modifiche all’art. 341-bis del Codice penale, relativo ai casi di oltraggio a pubblico ufficiale. La pena prevista dai sei mesi a tre anni di reclusione, “è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.

Entrata in vigore della Legge, il 30 marzo 2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – politiche in favore dei lavoratori anziani
Decreto Legge n. 29 del 15 marzo 2024 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.

L’Art. 5 della Legge prevede misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro.

Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/2008, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro “Workplace Health Promotion (WHP)” raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 18 del 12 marzo 2024 “quarantottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il quarantottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019
Decreto del Ministero della Salute del 19 febbraio 2024 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA).

SORVEGLIANZA SANITARIA – proroga dell’invio dell'allegato 3B
Circolare del Ministero della Salute n. 9463 del 27 marzo 2024 “Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall'art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008”.

Viste le numerose problematiche tecniche nell'utilizzo dell'applicativo web predisposto da INAIL per la compilazione e l'invio dell'allegato 3B ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 81/08 e del DM del 27 luglio 2016, segnalate da: Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), l'Associazione Italiana Psicologia e Medicina del Lavoro (AIPMEL), il Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità (CoSiPS) e l'Associazione Nazionale del Medico Competente e d'Azienda (ANMA), si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio sia effettuato entro il 31 maggio 2024.

La comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di Inail.

SPAZI CONFINATI – certificazione dei contratti solo se atipici
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 1937 del 7 marzo 2024 “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento - obbligo di certificazione dei contratti”.

Ad integrazione della precedente nota n. 694 del 24/01/2024 relativa all’obbligatorietà della certificazione dei contratti di lavoro per il personale impiegato in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), chiarisce che nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga secondo un contratto di appalto, occorrerà certificare esclusivamente i contratti di lavoro “atipici” del personale utilizzato dall’appaltatore (e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato), al fine di evitare sia un sovraccarico dell’attività della Commissione preposta, che possibili contenziosi. Inoltre, l’INL informa di aver proposto al Ministero la modifica della disposizione in modo da avere un’interpretazione univoca.

INAIL – Infortuni al femminile
Pubblicato da INAIL “Dossier donne” 2024, che mostra l’analisi dettagliata del fenomeno infortunistico e tecnopatico al femminile, in base ai dati mensili provvisori del biennio 2022-2023 e a quelli consolidati del quinquennio 2018-2022.

Ad emergere, dopo la parentesi legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, è l’immagine di una donna condizionata dal triplice ruolo di moglie-madre-lavoratrice, per la quale le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possono rappresentare una fonte di rischio. Lo dimostrano i dati sugli infortuni in itinere, nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che, nonostante il ridimensionamento dovuto al ricorso allo smart working nel triennio 2020-2022, in termini relativi restano sempre più elevati per le donne rispetto agli uomini. Evidente il divario per le denunce con esito mortale: l’incidenza tra le lavoratrici nel 2022 è di circa un decesso su due, con 64 casi su 133, mentre per gli uomini il rapporto scende a poco meno di uno su quattro, con 272 decessi su 1.114.

La differenza di genere viene confermata considerando la categoria più ampia degli infortuni “fuori azienda”, nella quale gli infortuni in itinere si sommano a quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto. Nel 2022 l’incidenza degli infortuni “fuori azienda”, è stata di circa il 17% per le donne e del 15% per gli uomini, mentre, per i casi mortali, la percentuale femminile sale al 61,7% (82 decessi sui 133 del 2022) e quella maschile al 44,2% (492 su 1.114). Questa situazione è giustificata sia dalla divisione dei ruoli tra uomini e donne, più impegnate nella cura della famiglia, sia dalla maggiore presenza femminile nelle attività dei servizi rispetto a quelle industriali, prevalentemente affidate agli uomini, soprattutto nei settori ad alto rischio di infortunio.

INAIL – Agenti cancerogeni e mutageni
Pubblicato da INAIL “Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri - edizione 2024”, aggiornato rispetto al 2015, il volume vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro.

Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo. Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti. Segue una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza.

INAIL – Scaffalature porta pallet
Pubblicato da INAIL “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” con lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature industriali da utilizzare nei luoghi di lavoro.

Il volume rappresenta una sintesi “operativa” dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature portapallet e indica una metodologia per l’analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l’analisi di altre tipologie di scaffalature industriali. È rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni.

INAIL – Macchine per cantiere e costruzioni
Pubblicato da INAIL “Macchine per cantiere e costruzioni – L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione” che raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo – CEN TC 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL – dinamiche infortunistiche nel ciclo del trasporto ferroviario
Pubblicata da INAIL la scheda “Infor.MO, Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nel ciclo del trasporto ferroviario” che presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nel ciclo del trasporto ferroviario e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi “Informo”.

Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza, indice di incidenza e di indicatori MD (misura di disproporzionalità), vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nel ciclo con particolare attenzione alle situazioni di interferenza.

INAIL – Spettri di emissione dei nuovi sistemi a LED
Pubblicata da INAIL la scheda “Nuovi spettri per la visione”.

Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad incandescenza e a fluorescenza e contengono una maggiore emissione di luce blu.

La diffusione in breve tempo dei sistemi LED ha sollecitato la valutazione del rischio fotobiologico associato alla maggiore emissione di luce blu, che partecipa alla regolazione del ciclo sonno/veglia, ma che può essere potenzialmente lesiva per la retina.

INAIL - Sicurezza & Archeologia
Pubblicata da INAIL la scheda “Sicurezza & Archeologia – Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale” che si pone l’obiettivo di analizzare le specificità e le particolari esigenze di questi contesti lavorativi in cui la salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori si affianca alla salvaguardia del bene culturale.

INAIL – lavoratori marittimi
Pubblicato da INAIL “Attività e fattori di rischio dei lavoratori del mare” che rappresenta il secondo rapporto sulla sicurezza dei lavoratori marittimi. A differenza del primo rapporto, viene introdotto anche il tema della salute, in modo da avere un quadro completo dei rischi, degli infortuni e delle malattie di questo particolare settore.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 12941:2024
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti a motore con un'interfaccia respiratoria non a tenuta - Requisiti, prove, marcatura”

La norma specifica i requisiti minimi per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPD) filtranti a motore con un'interfaccia respiratoria (RI) a tenuta ridotta. Non tratta i dispositivi progettati per l'uso in circostanze in cui c'è o potrebbe esserci una carenza di ossigeno. L'RPD di fuga e i filtri da utilizzare contro il CO non sono trattati da questo documento. Sono previste prove pratiche e di laboratorio per la valutazione della conformità ai requisiti.

NORME TECNICHE – ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-1:2024
“Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 1: Misura del consumo di energia e verifica”

Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-2:2024
“Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori”

Le norme specificano rispettivamente:
- i metodi per misurare l'effettivo consumo di energia di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili su una base di singola unità ed i metodi per eseguire controlli di verifica energetica periodica su ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili in funzione. Il documento considera solo la prestazione energetica durante la parte operativa del ciclo di vita di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;

- un metodo per stimare il consumo di energia in base a valori misurati, calcoli o simulazioni, su base annua per ascensori elettrici e idraulici riferito al singolo impianto; un sistema di classificazione energetica per gli ascensori elettrici e idraulici nuovi, esistenti e modernizzati riferito al singolo impianto; linee guida per la riduzione del consumo di energia di ascensori esistenti che possa supportare i sistemi di classificazione ambientale ed energetica dell'edificio. La norma considera solo le prestazioni energetiche durante la fase operativa del ciclo di vita degli ascensori elettrici e idraulici.

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