AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2024
15/03/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2024

AMBIENTE

SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO – nuovo Regolamento UE
Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

È stato pubblicato il nuovo Regolamento UE che “stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze”. Le limitate esenzioni previste riguardano, ad esempio, l’utilizzo delle ODS come materia prima, per usi essenziali di laboratorio, come agenti di fabbricazione e per usi critici (come estintori o impianti antincendio per veicoli militari, aeromobili e sistemi di comando e comunicazione per la sicurezza nazionale).

In vigore dal 11 marzo 2024, con alcune disposizioni sulla “commercializzazione” applicabili dal 3 marzo 2025.

FGAS – nuovo Regolamento UE
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

È stato pubblicato il nuovo Regolamento UE (che abroga il precedente Regolamento UE n.517/2014) che “stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate; stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate; impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra; stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi e norme in materia di comunicazione”.

Il nuovo Regolamento introduce diverse novità, tra cui si segnalano i seguenti punti:
- Estensione del controllo periodico delle perdite anche per unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali (compresi i reefer) e vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- Estensione degli obblighi di certificazione o di acquisizione di attestato per persone fisiche e giuridiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite, smantellamento di apparecchiature e recupero di FGAS di apparecchiature mobili. Gli attuali certificati ed attestati di formazioni ai sensi del Regolamento n.517/2014 mantengono la loro validità, ma viene prevista la partecipazione ad un corso di aggiornamento o nuovo processo di valutazione almeno dal 12 marzo 2027 e comunque entro il 12 marzo 2029, e successivamente ogni 7 anni;

- Mantenimento della tenuta dei registri esistenti (con precisazioni nel merito dei dettagli da indicare in sede di registrazione) ed estensione, con ulteriore dettaglio, per imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;

- Introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore, con indicazione che gli obblighi di finanziamento debbano includere entro il 31 dicembre 2027 anche il finanziamento del recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione degli FGAS da prodotti e apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dal 11 marzo 2024;

- Definizione di date specifiche per la completa eliminazione degli FGAS nelle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, nelle pompe di calore e in alcuni commutatori e del desflurano come anestetico per inalazione;

- Divieto di immissione sul mercato di alcune categorie di prodotti e apparecchiature contenenti HFC, di contenitori non ricaricabili per FGAS, di determinati usi dell’esafluoruro di zolfo (SF6).

In vigore dal 11 marzo 2024.

Le disposizioni su etichettatura e informazioni sui prodotti e le apparecchiature e sul pagamento dovuto per l’assegnazione delle quote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si applicano, poi, dal 3 marzo 2025 alcune disposizioni (per l’immissione in libera pratica e gli altri regimi di importazione ed esportazione) sull’interconnessione del portale F-Gas con gli ambienti di sportello unico dell’UE e nazionali per le dogane, e sulla comunicazione da parte delle autorità doganali delle informazioni relative allo sdoganamento delle merci al portale F-Gas.

RETE NATURA 2000 – aggiornamento dell’elenco dei SIC
Decisione di esecuzione (UE) 2024/427 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/424 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/433 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

È stato adottato il 17esimo aggiornamento dell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria. L’Italia viene interessata dall’aggiornamento per le regioni biogeografiche alpina, mediterranea e continentale.

RADIAZIONI IONIZZANTI – modifica alla formazione per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 6 febbraio 2024 che “disciplina i requisiti d'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale".

Il Decreto ha modificato l’articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022.

La modifica prevede che gli esperti di radioprotezione debbano effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilascino i relativi attestati della durata minima di 60 ore in un triennio o corrispondenti crediti formativi universitari.

Si rammenta che, precedentemente, la durata minima era pari a 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.

L’aggiornamento professionale deve essere documentato tramite gli attestati di partecipazione ai corsi.

ENERGIA – conversione in legge del DL n.181/2023
Legge 2 febbraio 2024, n. 11. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

È stato convertito in legge il DL n.181/2023, con diverse modifiche, tra cui si segnalano:
- Introduzione dell’obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA per interventi di modifica, anche sostanziale, rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari;

- Innalzamento del valore di potenza degli impianti sottoposti a VIA di competenza statale (da 20 a 25 MW) e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (da 10 a 12 MW), se localizzati in “aree idonee”;

- Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e in materia di gestione dei RAEE da fotovoltaico;

- Abrogazione dell’art 4, comma 2, relativo al contributo annuo dovuto da titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al Gestore dei servizi energetici;

- Precisazione in merito ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) applicabili nelle aree oggetto di bonifica interessate dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In vigore dal 8 febbraio 2024.

SOSTENIBILITA’ – aggiornata la Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile
Comunicato (naz.) 10 febbraio 2024. Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile.

È stato approvato il documento di aggiornamento periodico della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, che costituisce il quadro di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU a livello nazionale. La Strategia pone le basi sulle cosiddette “cinque P”, ossia i pilastri dell’Agenda 2030: Persone, Prosperità, Pianeta, Pace e Partnership.

RADIAZIONI IONIZZANTI – piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2024 “Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032”.
Con il Decreto, è stato adottato il piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 101/2020, che attua la direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il Piano nazionale d’azione per il radon si focalizza su tre principali aree strategiche, ciascuna con azioni dettagliate e attività specifiche:
- la riduzione dei casi di tumore polmonare derivanti dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento;
- identificare luoghi con elevate concentrazioni di radon;
- adottare le relative misure preventive.

Il Piano mira a ridurre la concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori (si ricorda che Bequerel è l'unità di misura del sistema internazionale dell'attività di un radionuclide. La concentrazione nell'aria si esprime in Bq/ m3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d'aria).

Gli obiettivi specifici di riduzione dell’esposizione al radon, da realizzarsi nel periodo 2023-2032 sono:
- la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3, nel rispetto delle previsioni normative;

- la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3;

- la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3;

- la verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – conversione in legge del DL n.215/2023
Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

È stato convertito in legge il DL n.181/2023. Vengono confermate le proroghe già introdotte (tra cui il termine per adeguare le autorizzazioni End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione), tra cui si segnala, per i tecnici competenti in acustica iscritti nell’Elenco, il passaggio da 5 ad 8 anni (dalla data di pubblicazione nell’Elenco, per poi proseguire ogni cinque anni) del termine per effettuare l’aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. n.42/2017. In vigore dal 29/02/2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – pubblicata la legge di delegazione europea 2022-2023
Legge 21 febbraio 2024, n. 15. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.

Sono definiti i criteri che il Governo dovrà seguire nei processi di approvazione ed attuazione di direttive ed altri atti dell’Unione europea, includendo quelli relativi alla rendicontazione di sostenibilità e alla riforma del sistema di scambio di quote di emissione di gas serra.

SNPA – pubblicato il nuovo Rapporto Ambiente 2023
Report ambientali SNPA n. 39/2023 – ISBN 978-88-448-1197-6. Delibera del Consiglio SNPA n. 225/23 del 30.11.2023.

Sono stati presentati da ISPRA i risultati del Rapporto Ambiente 2023, in cui sono state analizzate le realtà regionali attraverso l’analisi di 21 indicatori, includendo gli aspetti relativi alla produzione di rifiuti e alla qualità dell’aria.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – adottato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del MASE
Decreto Ministeriale 31 gennaio 2024, n. 40. Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026.

È stato approvato il PIAO 2024-2026, con cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica identifica gli obiettivi programmatici e strategici del Ministero, tra cui troviamo misure relative al sistema del whistleblowing, incentivazioni per le attività di riciclo e sviluppo della prevenzione della produzione di rifiuto e l’impegno allo sviluppo di una Strategia nazionale della plastica.

ANTINCENDIO – presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità
Circolare del Ministero dell'Interno n. 1640 del 1° febbraio 2024 “Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011”.
Con la Circolare, si comunica che la Direzione Centrale per Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha chiarito quanto segue.

Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall'art. 5 del D.P.R 151/2011.

Si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 139/2006 ad opera del D. Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all'omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della già menzionata attestazione.

Si ritiene opportuno rammentare come l'azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.

Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", con particolare riferimento al capo II, "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro", in caso di accertato esercizio dell'attività in carenza dell'attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008.

Relativamente alla presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico, si rammenta quanto indicato nella succitata circolare n. 5555 del 18 aprile 2012:
- la presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art. 19 del d.lgs. 139/2006, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda infine che l’art. 20 del D. Lgs. 139/2006 “Sanzioni penali e sospensione dell'attività̀” (così come sostituito dal D. Lgs. n. 97 del 29 maggio 2017) indica:
- Comma 1: “Chiunque, in qualità̀ di titolare di una delle attività̀ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività̀ che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità̀ della vita e dei beni”;

- Comma 2: “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività̀ o della richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”;

- Comma 3: “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può̀ disporre la sospensione dell’attività̀ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”

BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Lombardia. Approvate le modalità per l’esercizio delle funzioni regionali
Delib. Giunta Reg. 5 febbraio 2024, n. XII/1853. Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, "Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati". Approvazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai comuni.

Vengono approvate le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo della Regione ai Comuni nell’ambito della bonifica di siti contaminati, con definizione delle linee di azione da adottare e dei poteri di controllo e obblighi della Regione, e promozione dell’utilizzo di banche dati e piattaforme online per la gestione delle fasi procedurali degli interventi di bonifica.

AUA – Provincia di Verona. Revoca alla richiesta di adesione alle autorizzazioni di carattere generale
Determinazione n. 538 del 15/02/2024

Revocata la possibilità, per stabilimenti esistenti e provvisti di Autorizzazione Unica Ambientale, di aderire alle autorizzazioni di carattere generale, fino ad oggi possibile per un massimo di tre. Secondo quando riportato dalla Provincia, “dal 15 febbraio 2024 il gestore in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale che intenda modificare i propri impianti deve sempre presentare istanza di modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale tramite il SUAP del Comune dove ha sede l'impianto, in quanto non è più ammissibile presentare istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera in sostituzione dell'istanza di modifica AUA”.

– Comune di Verona. Adozione del 1° Aggiornamento del Piano d’Azione dell’Agglomerato
Delib. Giunta Comun. n. 2024/156. D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" – adozione del primo Aggiornamento del Piano di Azione (anno 2024) dell’Agglomerato di Verona.

Viene adottato il 1° Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Verona ai sensi del D.Lgs. 194/2005, quale strumento ricognitorio ed esplicativo degli interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli altri strumenti pianificatori e programmatici.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Comune di Verona. Adesione al progetto Move-In
Deliberazione della Giunta comunale n.2024/140. Adesione del comune di Verona al servizio MoVe – In – Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti.

Il Comune di Verona aderisce al servizio MoVe-In, come misura alternativa alle ordinanze di limitazione della circolazione. A seguito di tale adesione, viene prevista una modifica all’ordinanza del Sindaco n. 45/2023 “Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024.”

NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN ISO 1 febbraio 2024, n. 4180
Imballaggi - Imballaggi di trasporto completi e riempiti - Regole generali per la compilazione delle schede di prova delle prestazioni.

La norma stabilisce le regole generali per la compilazione delle schede di prova delle prestazioni per imballaggi di trasporto completi e riempiti, destinati ad essere utilizzati all'interno di qualsiasi sistema di distribuzione, ad eccezione degli imballaggi utilizzati per merci pericolose.

NORME TECNICHE – Qualità dell’aria
Norma Tecnica UNI EN 22 febbraio 2024, n. 15267-3.
Qualità dell'aria - Valutazione delle apparecchiature di monitoraggio della qualità dell'aria - Parte 3: Criteri di prestazione e procedimenti di prova per sistemi di misurazione automatici per il monitoraggio continuo delle emissioni da sorgenti fisse.

La norma specifica i criteri di prestazione e i procedimenti di prova sistemi di misurazione automatizzati fissi (AMS) che misurano in continuo i gas e il particolato contenuti e il flusso dei gas di scarico provenienti da sorgente fissa. La norma supporta i requisiti di specifiche Direttive UE. La norma fornisce le procedure dettagliate riguardanti i requisiti QAL1 della UNI EN 14181 e, ove richiesto, i dati in ingresso usati in QAL3.

NORME TECNICHE – Qualità dell’aria
Norma Tecnica UNI EN 22 febbraio 2024, n. 15267-4.
Qualità dell'aria - Valutazione delle apparecchiature di monitoraggio della qualità dell'aria - Parte 4: Criteri di prestazione e procedure di prova per sistemi di misurazione automatici portatitli per misurazioni periodiche di emissioni da sorgente fissa.

La norma specifica i criteri di prestazione generali e le procedure di prova per sistemi di misura automatici portatili (P-AMS) utilizzati per misurazioni discontinue (periodiche) di emissioni da sorgente fissa. Si applica alle prove di prestazione del P-AMS basati su tecniche di misurazione specificate da un metodo di riferimento normalizzato (SRM) o da un metodo alternativo (AM).

NORME TECNICHE – Qualità dell’aria
Norma Tecnica UNI EN 22 febbraio 2024, n. 14662-1.
Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di benzene - Parte 1: Campionamento per pompaggio seguito da desorbimento termico e gascromatografia.

La norma fornisce linee guida per il campionamento e l'analisi del benzene in aria mediante campionamento per pompaggio, desorbimento termico e gascromatografia capillare. La norma è in conformità con la metodologia generale selezionata dall'Unione Europea per la determinazione del benzene in aria ambiente allo scopo di confrontare i risultati con i valori limite in un periodo di riferimento di un anno.

NORME TECNICHE – Analisi di inquinanti
Norma Tecnica UNI EN ISO 29 febbraio 2024, n. 22036.
Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione di elementi utilizzando spettrofotometria ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES).

La norma specifica un metodo per la determinazione dei seguenti elementi solubilizzati in acqua regia, acido nitrico (HNO3) e tetrafluoroborico (HBF4)/fluoridrico (HF) o miscela di acido cloridrico (HCl), in soluzioni di estrazione di fanghi, biorifiuti trattati rifiuti, fanghi, sedimenti e suolo: Alluminio (Al), antimonio (Sb), arsenico (As), bario (Ba), berillio (Be), bismuto (Bi), boro (B), cadmio (Cd), calcio (Ca), cerio (Ce), cromo (Cr), cobalto (Co), rame (Cu), disprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gallio (Ga), gadolinio (Gd), germanio (Ge), oro (Au), afnio (Hf), olmio (Ho), indio (In), iridio (Ir), ferro (Fe), lantanio (La), piombo (Pb), litio (Li), lutezio (Lu) magnesio (Mg), manganese (Mn), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), neodimio (Nd), nichel (Ni), palladio (Pd), fosforo (P), platino (Pt), potassio (K), praseodimio (Pr), rodio (Rh), rutenio (Ru), samario (Sm), scandio (Sc), selenio (Se), silicio (Si), argento (Ag), sodio (Na), stronzio (Sr), zolfo (S), tantalio (Ta), tellurio (Te), terbio (Tb), tallio (Tl), tulio (Tm), torio (Th), stagno (Sn), titanio (Ti), tungsteno (W), vanadio (V), ittrio (Y), itterbio (Yb), zinco (Zn) e zirconio (Zr).


SICUREZZA

RADIAZIONI IONIZZANTI – piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2024 “Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032”.
Con il Decreto, è stato adottato il piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 101/2020, che attua la direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il Piano nazionale d’azione per il radon si focalizza su tre principali aree strategiche, ciascuna con azioni dettagliate e attività specifiche:
- la riduzione dei casi di tumore polmonare derivanti dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento;
- identificare luoghi con elevate concentrazioni di radon;
- adottare le relative misure preventive.

Il Piano mira a ridurre la concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori (si ricorda che Bequerel è l'unità di misura del sistema internazionale dell'attività di un radionuclide. La concentrazione nell'aria si esprime in Bq/ m3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d'aria).

Gli obiettivi specifici di riduzione dell’esposizione al radon, da realizzarsi nel periodo 2023-2032 sono:
- la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3, nel rispetto delle previsioni normative;

- la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3;

- la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3;

- la verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

RADIAZIONI IONIZZANTI – modifica alla formazione per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 6 febbraio 2024 che “disciplina i requisiti d'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale".

Il Decreto ha modificato l’articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022.

La modifica prevede che gli esperti di radioprotezione debbano effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilascino i relativi attestati della durata minima di 60 ore in un triennio o corrispondenti crediti formativi universitari.

Si rammenta che, precedentemente, la durata minima era pari a 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.

L’aggiornamento professionale deve essere documentato tramite gli attestati di partecipazione ai corsi.

ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 9 del 14 febbraio 2024 “quarantasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il quarantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

SOSTANZE PERICOLOSE – Legge di delegazione europea 2022-2023
Legge n. 15 del 21 febbraio 2024 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”.
La legge delega l’esecutivo ad adottare, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea contenuti negli articoli da 3 a 19.

Di rilievo è la delega posta all’art. 8, recante i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La norma prevede che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234/2012, nella redazione dello schema di decreto legislativo, il Governo dovrà considerare anche quelli specifici in materia, ovvero:
- modificare la normativa vigente in modo da assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021. Dato il nuovo campo di applicazione della Direttiva, saranno previsti obblighi formativi e informativi specifici per i datori di lavoro, tenendo conto di quanto sarà indicato in materia dalla comunità scientifica.

- aggiornare l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, sempre con l’obiettivo di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Altre disposizioni della legge delega riguardano:
- cybersicurezza (art. 3);
- parità di retribuzione tra uomini e donne (art. 9).

RISCHIO SISMICO – cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2024 “Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici”.

Istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 401, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

La Cabina di coordinamento, presenta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

Il programma individua le priorità di intervento, i soggetti responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.

– modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni
Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

La Legge è la conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, di seguito si segnalano le principali novità:
- contratti a termine nel settore privato (art. 18, comma 4-bis): estesa dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024, la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi;

- assunzione persone disabili (art. 18, c. 4 ter e quater): viene differito dal 31/12/2023 al 30/09/2024 il termine finale del periodo in cui possono essere effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999;

- proroga al 31 dicembre 2024 della Scia antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2.000 spettatori.

ANTINCENDIO – presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità
Circolare del Ministero dell'Interno n. 1640 del 1 febbraio 2024 “Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011”.
Con la Circolare, si comunica che la Direzione Centrale per Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha chiarito quanto segue.

Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall'art. 5 del D.P.R 151/2011.

Si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 139/2006 ad opera del D. Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all'omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della già menzionata attestazione.

Si ritiene opportuno rammentare come l'azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.

Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", con particolare riferimento al capo II, "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro", in caso di accertato esercizio dell'attività in carenza dell'attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008.

Relativamente alla presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico, si rammenta quanto indicato nella succitata circolare n. 5555 del 18 aprile 2012:
- la presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art. 19 del d.lgs. 139/2006, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda infine che l’art. 20 del D. Lgs. 139/2006 “Sanzioni penali e sospensione dell'attività̀” (così come sostituito dal D. Lgs. n. 97 del 29 maggio 2017) indica:
- Comma 1: “Chiunque, in qualità̀ di titolare di una delle attività̀ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività̀ che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità̀ della vita e dei beni”;

- Comma 2: “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività̀ o della richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”;

- Comma 3: “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può̀ disporre la sospensione dell’attività̀ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”

SORVEGLIANZA SANITARIA – visita per assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 1/2024 del 06/02/2024 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D. Lgs. n. 81/08)”.

L’Università degli Studi di Milano, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

In sintesi, la Commissione ha sottolineato che la visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, va eseguita solo se per la mansione sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

INL - abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Nota INL n. 1163 del 06/02/2024 “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona”.

Con la Nota, La Direzione dell'INL ha ritenuto che "in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, trovi applicazione quanto contemplato nel punto 4.2 dell'Allegato II del D.M. 7 agosto 2020, n. 94, dovendosi pertanto escludere le altre differenti modalità di erogazione della formazione teorica-pratica per il conseguimento del predetto titolo abilitante". La Direzione ha quindi di conseguenza sostenuto che è da escludersi la modalità “in videoconferenza sincrona” ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.

INAIL – revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
Circolare Inail del n. 7 del 15 febbraio 2024 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023”.

Con la Circolare viene fornita un’informativa sull’intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura e si illustrano le principali caratteristiche delle nuove tabelle.

La revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è stata approvata con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023.

La Circolare illustra le caratteristiche generali delle nuove tabelle, le principali modifiche rispetto a quelle previgenti e precisa il regime temporale di applicazione del nuovo sistema tabellare.

CANTIERI EDILI – Regione Piemonte. Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori
Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-8197 del 19 febbraio 2024 “D.G.R. 21 febbraio 2020, n. 17-1036 ''Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del d.lgs. 81/08 e smi tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte''. Integrazione dei sistemi gestionali comunali con il sistema MUDE Open ed approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la trasmissione della notifica preliminare”.

La deliberazione stabilisce che, a decorrere dal 19/02/2024, in tutto il territorio regionale, il servizio MUDE Open, integrato con SpreSALweb in uso presso le AASSLL, sia il servizio regionale per la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali e agli Ispettorati territoriali del lavoro territorialmente competenti delle notifiche preliminari e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 99, comma 1, del D. Lgs. 81/2008.

INAIL – infortuni sul lavoro relativi all’anno 2023
Il numero Dati INAIL di gennaio 2024 è dedicato ai dati provvisori sugli infortuni sul lavoro relativi all’anno 2023.

Nel 2023 le denunce di infortunio presentate all’INAIL sono state 585.356, in calo del 16,1% rispetto alle 697.773 del 2022. Questo decremento è dovuto quasi esclusivamente al minor peso dei casi da Covid-19, passati da circa 111.000 nel 2022 a meno di 6.000 l’anno successivo. Al netto dei contagi, infatti, la riduzione degli infortuni sul lavoro “tradizionali” è molto più contenuta, di poco superiore all’1%.

Concentrando l’attenzione sui casi mortali denunciati, i dati provvisori del 2023 mostrano una diminuzione del 4,5% rispetto all’anno precedente, da 1.090 a 1.041. Al netto dei decessi da Covid-19, che si erano già quasi azzerati nel 2022, la riduzione degli infortuni mortali resta comunque alta, di poco oltre il 4%. A diminuire sono solo i decessi avvenuti in itinere, dai 300 del 2022 ai 242 del 2023, mentre quelli in occasione di lavoro sono stati nove in più, da 790 a 799.

A differenza degli infortuni, le denunce di malattia professionale rilevate allo scorso 31 dicembre mostrano un incremento del 19,7%, dalle 60.774 del 2022 alle 72.754 del 2023. Questo aumento è dovuto in parte alla conclusione definitiva della pandemia da Covid-19, che oltre a portare alla sospensione delle attività di molte aziende, con conseguente diminuzione dell’esposizione dei lavoratori al rischio, ha reso più difficile la presentazione delle denunce.

Anche nel 2023 le patologie più frequenti continuano a essere quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, le malattie del sistema nervoso e le patologie a carico dell’orecchio e dell’apofisi mastoide. Sensibile anche l’aumento registrato dai tumori, che sono passati dalle 1.630 denunce del 2022 alle 2.018 del 2023 (+23,8%).

INAIL – Biotecnologie industriali
Pubblicata da INAIL la scheda “Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali. Sostenibilità di processi di bonifica di acque di falda” il cui obiettivo è quello di presentare in estrema sintesi alcune delle attività di ricerca del Lab X “Sicurezza delle tecnologie per lo sviluppo sostenibile” che è focalizzata sulla salute e sicurezza sul lavoro ed esamina, in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici, illustrando alcuni casi studio di processi ed impianti in diversi contesti industriali.

INAIL – Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata
Pubblicato da INAIL “Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata”.

Lo studio propone per 8 fattori di rischio alcuni macro-indicatori, che offrono una traccia per eseguire l’analisi ergonomica delle attività.

Eccetto che per le realtà particolarmente piccole, i compiti caratterizzanti la GDO sono comuni e vengono svolti con modalità analoghe nei diversi contesti lavorativi.

L’automazione è ridotta al minimo e gli strumenti di Information and Communication Technology (ICT) sono essenzialmente finalizzati al tracciamento della merce. In tutti i casi, le attività degli operatori sono prevalentemente finalizzate alla movimentazione delle merci, e le relative mansioni richiedono nella maggior parte dei casi un basso livello di specializzazione.

NORME TECNICHE – Lavoro inclusivo delle persone con disabilità
orma Tecnica UNI/PdR 159:2024
“Lavoro inclusivo delle persone con disabilità – Indirizzi operativi”

La norma fornisce alle organizzazioni le indicazioni di massima per l’attivazione di un percorso verso una reale politica di inclusione delle persone con disabilità negli ambienti di lavoro, delineando gli elementi ritenuti indispensabili (ad esempio l’adeguatezza delle postazioni di lavoro; l’assenza di barriere architettoniche, senso-percettive e digitali; la collaborazione con gli Enti territoriali per l’inserimento lavorativo) e individuando le azioni e le politiche inclusive che l’organizzazione dovrebbe pianificare, attuare (del tutto o in parte, a seconda delle possibilità) e monitorare (ad esempio, la gestione flessibile dell’orario e dei ritmi di lavoro; la presenza nell’organizzazione di un piano strategico di inclusione; la definizione di momenti di condivisione e restituzione con il supporto di figure specializzate come il Disability Manager o il Diversity Manager), proponendo anche una check-list di controllo per verificarne e valutarne l’applicazione.

NORME TECNICHE – Ergonomo
Norma Tecnica UNI 11934:2024
“Attività professionali non regolamentate - Ergonomo - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”

La norma definisce i requisiti necessari allo svolgimento della professione dell’ergonomo che, avendo cognizione dei principi propri dell’ergonomia, è in grado di analizzare, valutare e progettare tutti gli aspetti che sovrintendono alle interazioni tra persone, tecnologie e ambienti di lavoro e di vita, esistenti oppure in corso di progettazione, per definire soluzioni valide ai fini del miglioramento del benessere psicofisico delle persone, oltre che della prestazione e dell’usabilità del sistema.

NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI 16307-5:2024
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente”

La norma fornisce i requisiti per i tipi di carrelli specificati nello scopo della UNI EN ISO 3691-5. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN ISO 3691-5. Questi requisiti sono supplementari a quelli dichiarati nella UNI EN ISO 3691-5 con l'aggiunta dei seguenti pericoli: compatibilità elettromagnetica (EMC); quando si opera in atmosfere potenzialmente esplosive. La presente norma sostituisce parzialmente i seguenti requisiti della UNI EN ISO 3691-5: requisiti elettrici. La presente norma definisce requisiti supplementari alla UNI EN ISO 3691-5: protezione contro schiacciamento, cesoiamento e intrappolamento; informazioni per l'uso (manuale d'istruzioni e marcatura).

NORME TECNICHE – Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
Norma Tecnica UNI EN 26:2024
“Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria”

La norma definisce le specifiche e i metodi di prova relativi alla costruzione, sicurezza, utilizzo razionale dell'energia e l'idoneità allo scopo, nonché la classificazione e la marcatura di apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. La norma si applica ai seguenti apparecchi: - tipo AAS, B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, B32, B33, B44, B52, B53, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C32, C33, C42, C43, C52, C53, C62, C63, C72, C73, C82 e C83 secondo UNI CEN/TR 1749.

NORME TECNICHE – Regolatori di pressione per apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 88-1:2024
“Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa”

La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e i regolatori pneumatici del rapporto gas/aria (i regolatori di zero sono inclusi come una versione particolare di regolatori pneumatici del rapporto gas/aria), destinati per l'uso con bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori di pressione per pressione di ingresso non maggiore di 50 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250.

NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza per apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 1854:2024
“Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e/o combustibili liquidi - Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas”

La norma specifica i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e di prova per i dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori che utilizzano uno o più gas combustibili. Il documento si applica ai dispositivi di sorveglianza della pressione per gas combustibili, aria o prodotti della combustione con pressioni massime dichiarate in entrata fino a 500 kPa.

NORME TECNICHE – Rubinetti per apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 1106:2024
“Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas”

La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i rubinetti a comando manuale e rubinetti preregolati per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Il documento si applica ai rubinetti con pressione di ingresso massima dichiarata fino 50 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 50 che utilizzano uno o più gas combustibili.

NORME TECNICHE – Termostati meccanici per apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 257:2024
“Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas”

La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove dei termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas ed usi similari. Si applica ai termostati con pressione di ingresso massima dichiarata fino 50 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 50 per utilizzo con uno o più gas combustibili.

NORME TECNICHE – Apparecchi per cucine professionali a gas
Norma Tecnica UNI EN 203-2-1:2024
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok”

Norma Tecnica UNI EN 203-2-2:2024
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-2: Requisiti specifici - Forni”

Norma Tecnica UNI EN 203-2-4:2024
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica ad apparecchi di tipo professionale per la cottura muniti di bruciatori aperti, di bruciatori coperti e di bruciatori di tipo wok;

- i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica ad apparecchi di tipo professionale per i forni per cucine professionali e per i forni per panetterie, panifici e pizzerie;

- i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica alle friggitrici di tipo professionale.

NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche
Norma Tecnica UNI EN 13480-4:2024
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 4: Fabbricazione e installazione”

La norma specifica i requisiti per la fabbricazione e l'installazione dei sistemi di tubazioni, inclusi i supporti, progettati in conformità alla UNI EN 13480-3:2017.

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