AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2023
06/07/2023

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2023

AMBIENTE

REACH – modifiche al regolamento per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni.
Con il Regolamento viene aggiornato l'elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (recepimento delle sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692), per le quali è vietata l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico (e le relative miscele al di sopra di determinate concentrazioni).
Sono state inserite diverse sostanze definite come cancerogene di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo, e sostanze definite come tossiche per la riproduzione di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospetta che possano nuocere alla fertilità o al feto.
Il Regolamento, entra in vigore dal 29 giugno 2023, si applica dal 01 dicembre 2023 per alcune tipologie di sostanze citate nello stesso.

REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC
Il 14 giugno 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 2 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification).
Le sostanze inserite sono:
Sostanza CAS / EC Proprietà di pericolo Utilizzi
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 75980-60-8/ 278-355-8 Tossico per la riproduzione (articolo 57c) Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, gessi, argilla da modellare
Bis(4-chlorophenyl) sulphone 80-07-9/ 201-247-9 vPvB – (sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) Fabbricazione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)
Pubblicate il 12 ed il 13 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):
 per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-tert-OPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-NPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per uso industriale di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per uso professionale a valle di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita con impatto normativo appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per formulazione di soluzioni di 4-tert-OPnEO nei siti europei da utilizzare come prodotti di laboratorio. I prodotti di laboratorio sono utilizzati come soluzioni intermedie per la preparazione di prodotti di laboratorio finiti (prodotti finiti) o nel corso della loro produzione;
 per uso di 4-tert-OPnEO nel processo produttivo come tampone di lavaggio utilizzato per la creazione di particelle per immunodosaggio nell'ambito della diagnostica in vitro;
 per uso a valle di prodotti di laboratorio clinico contenenti 4-tert- OPnEO che richiedono la registrazione, la concessione di licenze, l'approvazione e il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie con sede nel paese, progettati per essere utilizzati in strumenti e test di laboratorio specifici per la chimica clinica, l'immunologia, l'ematologia e la citometria a flusso;
in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)
Pubblicate il 16 ed il 22 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):
 per uso industriale per l’inattivazione del virus nella produzione di andexanet alfa per il trattamento di pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (FXa) quando è necessaria l’inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate;
 inattivazione del virus nel processo di produzione delle immunoglobuline derivate dal plasma;
in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

GAS EFFETTO SERRA – riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato
Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Il Regolamento stabilisce che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall’uso di carburanti derivanti da carbonio riciclato sia di almeno il 70%. In allegato è inoltre definita la metodologia di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

RIFIUTI – tracciabilità e registro elettronico nazionale
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 4 aprile 2023 “Regolamento recante: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
RenTRi, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, entra in vigore il 15 giugno 2023 (ma è previsto un lungo periodo transitorio per le iscrizioni alla piattaforma digitale a partire da dicembre 2024 e sino a febbraio 2026) ed avrà come obiettivo la raccolta e la disponibilità in formato digitale dei dati relativi ai rifiuti generati e gestiti dai soggetti tenuti a iscriversi.
Il nuovo regolamento definisce:
 i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
 le modalità di iscrizione al Rentri e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
 il funzionamento del Rentri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;
 le modalità per la condivisione dei dati del Rentri con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel catasto di cui all’articolo 189 del D. Lgs. 152/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al Rentri, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del D. Lgs. 152/2006;
 le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
 le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
 le modalità di accesso ai dati del Rentri da parte degli organi di controllo;
 le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del D. Lgs. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

RIFIUTI – disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 116/2020
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 213 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Dal 16 giugno 2023 sono in vigore le disposizioni del Decreto che apporta modifiche dirette al D. Lgs. 152/2006 su rifiuti e imballaggi.
Le modifiche principali riguardano la parte IV del testo unico ambientale:
 Responsabilità estesa del produttore (Art.1)
 Gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (art.2)
 Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti (art. 3)
 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 4)
 Semplificazioni per il recupero di rifiuti (art. 5)
 Gestione degli imballaggi (art. 6)
 Gestione di particolari categorie di rifiuti (art. 7)
 Elenco dei rifiuti (art. 8)
 Sistema sanzionatorio (art.9): dal 1 gennaio obbligo etichettatura degli imballaggi.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – emissioni odorigene di impianti ed attività
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 309 del 28 giugno 2023 “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.
Il Decreto contiene gli indirizzi per la limitazione delle emissioni odorigene degli impianti di cui all’articolo 272 bis, del D. Lgs. 152/2006.
Gli indirizzi si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione alle emissioni in atmosfera ordinaria o in deroga e in via indiretta come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria per l'autorizzazione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Gli indirizzi si applicano anche ai casi in cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia assorbita nell'AUA o in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di impianti a fonti rinnovabili).
In generale, gli indirizzi costituiscono un riferimento utile da usare in sede di tutte le verifiche ed autorizzazioni ambientali che considerino le emissioni in atmosfera, quindi anche per la VIA o lo screening.
Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.
Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

TUA – nuovo allegato rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti
Decreto Legge N. 57 del 29 maggio 2023 “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.
Fra le novità più rilevanti del Decreto si segnalano:
 la modifica del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006): è stato aggiunto all’allegato I-bis (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima PNIEC) alla parte seconda, dopo il punto 3.2.1 è inserito il: “3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione“;
 a partire dal 30 maggio 2023, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza;
 Il DL 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di energia ed autorizzazioni impianti“, è modificato all’art. 5. Nello specifico, possono essere nominati uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente.

TUA – disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica
Legge n. 68 del 13 giugno 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.
La Legge contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica che vanno a
modificare gli articoli 8 e 27 ter del D. Lgs. 152/2006 come segue:
 l’art. 8, istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato II alla parte seconda della presente Legge;
 all’art. 27-ter, viene inserito un nuovo comma 1-bis, che stabilisce che sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell’Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato III alla parte seconda della presente Legge;
 in sede di conversione si confermano le precedenti modifiche in tema fanghi, si ricorda che l’art. 9 ha aggiunto le parole “comunque solo” all’art. 127 del TUA (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) dissipando ogni dubbio sul fatto che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applichi la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento.

RIFIUTI – gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali
Decreto del Ministero della Salute del 9 maggio 2023 “Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”.
Il Decreto riguarda i rifiuti alimentari di origine animale intesi come i residui dell’alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivanti, formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti parte dell’UE, del quale il detentore abbia l’obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1; i rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale provenienti da Paesi extra UE; i rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti elencati precedentemente.
In ogni fase della gestione di tali rifiuti, compresa l’eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata qualsiasi dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani non pericolosi, riportando l’indicazione “materiale di categoria 1 destinato solo allo smaltimento”.
Tali rifiuti devono essere smaltiti mediante una delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009.

SOSTANZE PERICOLOSE – la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs)
Comunicato del Ministero degli Affari Esteri del 27 giugno 2023 “Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001”.
Con il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. La ratifica è stata autorizzata con Legge n. 93 del 12 luglio 2022. In conformità al suo art. 26.2, la Convenzione è entrata in vigore il 28 dicembre 2022.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – nuovi compiti ispettivi in campo ambientale attribuiti all’Arma dei Carabinieri
Legge n. 74 del 21 giugno 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.
Nella Legge viene stabilito che l’Arma dei Carabinieri eserciti anche le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare. Viene inoltre disposto che i Carabinieri, nell’esercizio della funzione di polizia ambientale, svolgano attività ispettive ed i criteri delle ispezioni ambientali negli impianti e le competenze del personale ispettivo vengano stabiliti attraverso decreti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – Linee guida per eventi sportivi sostenibili
Linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 giugno 2023 “Linee guida per eventi sportivi sostenibili”.
Pubblicate le linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.
Vengono individuati i seguenti dieci campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità:
 Energia.
 Acqua.
 Gestione rifiuti.
 Prodotti e servizi.
 Mobilità/trasporto.
 Comunicazione.
 Certificazione ambientale.
 Strumenti di misurazione per rilevare l'impronta di carbonio.
 Gestione della sostenibilità.
 Lo sport all'aria aperta: ambiente e natura.

RIFIUTI – Regione Veneto. Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023
Deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 9 maggio 2023 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Regolamento (CE) 1907/2006 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio). Recepimento del "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023" e approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023".
Con la Deliberazione vengono approvati:
 il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023", contenuto nell' "Allegato A";
 il "Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023" contenuto nell' "Allegato B".

VIA – Regione Veneto. Procedure semplificate per il rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 19 giugno 2023 “Semplificazione e coordinamento della procedura di Valutazione d'impatto ambientale con la procedura di rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica. LR n. 12/2009, articolo 17 bis, DGR n. 14/2022. LR n. 4/2016, Articolo 13, DGR n. 1020/2016, RD n. 1775/1933”.
La Deliberazione finalizzata alla semplificazione e al coordinamento della procedura di Valutazione d’impatto ambientale con la procedura di rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica approva:
 la modalità per il rilascio delle concessioni di derivazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 17bis della legge regionale n. 12/2009, censite negli Allegati alla DGR n. 488/2022 e 1608/2022, sulla base dell'esame del Comitato tecnico regionale VIA, svolto ai sensi dell'art. 13 della LR 4/2016, nell'ambito della procedura attivata ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, per gruppi di derivazioni che gravitano sul medesimo corso d'acqua oppure per gruppi di fonti tra loro collegate;
 la disciplina di dettaglio del procedimento coordinato;
 le semplificazioni nella procedura finalizzata al rilascio del rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua irrigua esercitate dai Consorzi di bonifica da parte delle U.O. Genio Civile;
 i contenuti della Relazione Illustrativa ambientale, a supporto delle domande di concessione di derivazione presentate;
 i contenuti dello schema di disciplinare tipo di concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo, comprensivo degli eventuali servizi ecosistemici correlati;
 l'elenco dei 28 gruppi di concessioni di derivazione;
 lo schema del Piano di gestione della siccità da elaborare da parte dei Consorzi.

RIFIUTI – Regione Piemonte. Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023
Determinazione del Dirigente della Regione n. 955 del 3 maggio 2023 “Applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP). Attività di controllo nell'anno 2023".
Con la Deliberazione vengono recepiti:
 il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2023 proposto dal Ministero della Salute ";
 le attività di controllo per l’anno 2023, contenute nell’allegato A.

AIA – Regione Lombardia. Indicazioni sull’utilizzo dell’applicativo per le richieste di voltura
Decreto del Dirigente della Regione n. 8638 del 9 giugno 2023 “Indicazioni su modalità e tempistiche di utilizzo di specifiche funzionalità dell’applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e sulla messa a disposizione della modulistica digitale per le richieste di voltura”.
La delibera stabilisce che:
 a partire dal 01/07/2023, l’utilizzo della funzione “Piano di Monitoraggio” diventi vincolante per le Autorità Competenti (Regione, Province/Città Metropolitana di Milano) per la chiusura dei procedimenti autorizzativi gestiti tramite il Servizio AIA sulla Piattaforma Procedimenti secondo le modalità indicate nell’Allegato 1;
 a partire dal 01/07/2023, il caricamento a sistema del provvedimento finale diventi vincolante per le Autorità Competenti (Regione, Province/Città Metropolitana di Milano) per la chiusura dei procedimenti autorizzativi gestiti tramite il Servizio AIA sulla Piattaforma Procedimenti;
 la messa a disposizione, a partire dal 01/07/2023, in modo non vincolante, della modulistica digitale per la presentazione delle richieste di voltura delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riportata nell’Allegato 2, con alcune indicazioni finalizzate al relativo utilizzo tramite il Servizio AIA sulla Piattaforma Procedimenti;
 che, a partire dal 01/01/2024, l’utilizzo della suddetta modulistica digitale per la presentazione delle richieste di voltura delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riportate nell’Allegato 2 diventi vincolante.

RICREA – riciclo degli imballaggi in acciaio 2022
RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio (uno dei 7 consorzi di filiera del Sistema CONAI), rende noto che nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate di imballaggi in acciaio pari all’80,6% dell’immesso al consumo. L’Italia si conferma un’eccellenza a livello europeo per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, con un tasso di riciclo che supera ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e raggiunge addirittura l’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea.


SICUREZZA

REACH – modifiche al regolamento per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni.
Con il Regolamento viene aggiornato l'elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (recepimento delle sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692), per le quali è vietata l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico (e le relative miscele al di sopra di determinate concentrazioni).
Sono state inserite diverse sostanze definite come cancerogene di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo, e sostanze definite come tossiche per la riproduzione di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospetta che possano nuocere alla fertilità o al feto.
Il Regolamento, entra in vigore dal 29 giugno 2023, si applica dal 01 dicembre 2023 per alcune tipologie di sostanze citate nello stesso.

REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC
Il 14 giugno 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 2 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification).
Le sostanze inserite sono:
Sostanza CAS / EC Proprietà di pericolo Utilizzi
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 75980-60-8/ 278-355-8 Tossico per la riproduzione (articolo 57c) Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, gessi, argilla da modellare
Bis(4-chlorophenyl) sulphone 80-07-9/ 201-247-9 vPvB – (sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) Fabbricazione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)
Pubblicate il 12 ed il 13 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):
 per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-tert-OPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-NPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per uso industriale di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per uso professionale a valle di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita con impatto normativo appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;
 per formulazione di soluzioni di 4-tert-OPnEO nei siti europei da utilizzare come prodotti di laboratorio. I prodotti di laboratorio sono utilizzati come soluzioni intermedie per la preparazione di prodotti di laboratorio finiti (prodotti finiti) o nel corso della loro produzione;
 per uso di 4-tert-OPnEO nel processo produttivo come tampone di lavaggio utilizzato per la creazione di particelle per immunodosaggio nell'ambito della diagnostica in vitro;
 per uso a valle di prodotti di laboratorio clinico contenenti 4-tert- OPnEO che richiedono la registrazione, la concessione di licenze, l'approvazione e il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie con sede nel paese, progettati per essere utilizzati in strumenti e test di laboratorio specifici per la chimica clinica, l'immunologia, l'ematologia e la citometria a flusso;
in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)
Pubblicate il 16 ed il 22 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):
 per uso industriale per l’inattivazione del virus nella produzione di andexanet alfa per il trattamento di pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (FXa) quando è necessaria l’inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate;
 inattivazione del virus nel processo di produzione delle immunoglobuline derivate dal plasma;
in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

MACCHINE – Nuovo Regolamento Macchine 2023 che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
Il nuovo regolamento macchine è coerente con altre direttive tipicamente applicabili alle macchine, quali la direttiva bassa tensione 2014/35/UE e la direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, quali:
 quelle effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
 che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
 che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.
Il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.
Nel Regolamento sono state introdotte le figure dell’importatore e del distributore:
 l’importatore è il soggetto che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, deve assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine le appropriate procedure per la valutazione della conformità del prodotto e deve indicare sul prodotto il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, di fatto, l’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona;
 il distributore è un soggetto, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto, deve verificare che il prodotto sia correttamente identificato (compresi i riferimenti del fabbricante e dell’eventuale importatore) e accompagnato dalla documentazione necessaria e nella dovuta diligenza nel trasporto e conservazione del prodotto in modo da non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza.
I componenti di sicurezza (compresi i componenti digitali, compreso il software) rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e, come tali, devono essere marcati CE.
La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE.
Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.
Il nuovo regolamento macchine verrà applicato a partire dal 14 gennaio 2027, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore, e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.

RADIAZIONI IONIZZANTI – procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 60 del 17 maggio 2023 “Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati”.
Il Decreto indica il calendario degli esami, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al Decreto del 4 maggio 2022 - Attuazione dell’articolo 138, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

RADIAZIONI IONIZZANTI – procedure per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 61 del 19 maggio 2023 “Modalità di iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione”.
Il Decreto indica i requisiti di iscrizione nell’elenco professionale degli esperti di radioprotezione e la loro formazione e gli esami di abilitazione con il richiamo alla normativa nazionale (D. Lgs. 101/2020) e ministeriale (DM 9 agosto 2022 e sue successive modifiche) aggiornata.

DAE – protocollo per l’utilizzo
Decreto del Ministero della Salute del 18 maggio 2023 “Adozione del protocollo recante Istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza”.
Con il Decreto Ministeriale viene adottato il Protocollo con le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del DAE.
Al Protocollo si devono adeguare le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 che sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza.
Il Protocollo contiene le istruzioni che l’operatore del sistema di emergenza sanitaria “118” dovrà effettuare da remoto con il soccorritore:
 valutazione dello stato di coscienza;
 valutazione dell’attività respiratoria;
 istruzioni per l’attività cardiopolmonare;
 uso del defibrillatore semiautomatico o automatico.

ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 76 del 20 giugno 2023 “quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.
Adottato con il Decreto il quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

ANTINCENDIO – modulistica per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES
Circolare del Ministero dell’interno n. 9663 del 23 giugno 2023 “Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previste dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES”.
Con la circolare, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la nuova modulistica per la presentazione delle valutazioni progetto (art. 3) e della SCIA (art. 4 del DPR 151/2011), da utilizzare per i procedimenti di prevenzione incendi attinenti agli interventi e gli impianti che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
La nuova modulistica in vigore dal 3 luglio 2023.

INAIL – tutela infortunistica degli RLS
Circolare Inail n. 23 del 1 giugno 2023 “Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell'esercizio delle loro attribuzioni”.
La circolare ricorda che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.
Chiarisce quindi che ogni evento lesivo nell’esercizio delle funzioni o delle funzioni collegate, che interessi RLS aziendali, di unità produttiva, RLST e RSLPP è da considerarsi infortunio in occasione di lavoro e con tutela assicurativa Inail.

RLS – corsi di formazione
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/2023 del 29 maggio 2023 su un quesito in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del D. Lgs. n. 81/2008.
La Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D. Lgs n. 81/08 c. 11 (durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, e, in particolare: se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita.
La Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia. Radon
Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/508 del 26 giugno 2023, “Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020”.
La Deliberazione:
 approva la relazione di ARPA Lombardia «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia», in allegato 1;
 individua il primo elenco, in allegato 2, di Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%.

INAIL – guida per una consapevole alimentazione
Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Guida per una consapevole alimentazione. Mi proteggo mangiando”, nasce per essere uno strumento di promozione della salute dei lavoratori e costituisce inoltre un contributo per una riflessione su alcuni aspetti psicologici che incidono sull’assunzione di cibo. Si tratta in pratica di diario in cinque tappe per aiutare a seguire un’alimentazione consapevole.

INAIL – open data infortuni del primo quadrimestre 2023
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL entro il mese di aprile sono state 187.324 (-26,4% rispetto ad aprile 2022), 264 delle quali con esito mortale (+1,1%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 23.869 (+23,8%).
Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, ciò premesso, nel primo quadrimestre di quest’anno si registra complessivamente, rispetto all’analogo periodo del 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da COVID-19), un lieve aumento di quelle mortali (salgono gli infortuni “tradizionali” in occasione di lavoro) e una crescita delle malattie professionali.

INAIL – prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Pubblicata da INAIL “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”. Il documento tecnico è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 139/2006” (Codice di prevenzione incendi). Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il DM 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.

INAIL – prevenzione reati Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 231/01
Pubblicata da INAIL “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01” finalizzate ad indicare modalità per monitorare e misurare tali rischi attraverso la declinazione di specifiche modalità operative conformi alla UNI ISO 45001:18.
Le Linee di indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.
Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01.

INAIL – analisi dei rischi delle centrali idroelettriche
Pubblicata da INAIL la scheda “Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche” che offre un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori delle centrali idroelettriche.

INAIL – dati infortunistici del settore manifatturiero
Il numero Dati INAIL di maggio 2023 presenta i dati sugli infortuni del settore manifatturiero. Dopo il forte calo del 2020, nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro nell’industria manifatturiera, sono aumentate del 17,1%, rimanendo comunque su livelli inferiori rispetto al triennio 2017-2019. Nello stesso periodo i decessi hanno fatto registrare una contrazione di 40 denunce, ma sul dato del 2020 hanno pesato molto di più le morti legate alle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le 208 vittime del 2021, infatti, sono in linea con il dato medio del triennio pre-pandemia.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Norma Tecnica UNI ISO 45002:2023
“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Linee guida generali per l'attuazione della UNI ISO 45001:2018”
La norma fornisce una guida per l'adozione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) che può aiutare le organizzazioni ad essere conformi alla UNI ISO 45001:2018.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15725:2023
“Applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione: Principio delle norme EXAP e dei rapporti EXAP”
La norma fornisce le procedure per la preparazione di norme e rapporti in seguito al processo di applicazione estesa (EXAP) utilizzando i risultati delle prove di reazione al fuoco, delle prove di resistenza al fuoco e delle prove di esposizione al fuoco esterno del tetto effettuate per la classificazione al fuoco di prodotti e famiglie di prodotti in conformità alle varie parti della UNI EN 13501.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 12259-13:2023
“Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 13: Sprinkler ESFR”
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli sprinkler ESFR.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 13501-2:2023
“Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco e/o controllo dei fumi, esclusi i sistemi di ventilazione”
La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.

NORME TECNICHE – Apparecchiature per saldatura a gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 15615:2023
“Apparecchiature per saldatura a gas - Sistemi di distribuzione dell'acetilene per saldatura, taglio e processi connessi - Requisiti di sicurezza per i dispositivi alta pressione”
La norma stabilisce le caratteristiche generali, i requisiti e le modalità di prova per i dispositivi situati dal lato alta pressione dei sistemi di distribuzione dell'acetilene fino a 2,5 MPa (25 bar) come definito nella ISO 14114. La norma non si applica alle tubazioni ad alta pressione, ai tubi flessibili ad alta pressione o ai riduttori di pressione.

NORME TECNICHE – Apparecchi di cottura
Norma Tecnica UNI EN 30-1-2:2023
“Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-2: Sicurezza: Apparecchi con forni a convezione forzata”
La norma definisce le caratteristiche specifiche costruttive ed operative, nonché i requisiti e i metodi di prova per la sicurezza e la marcatura, per apparecchi di cottura domestici che hanno forni a convezione forzata e/o grill che utilizzano gas combustibile, di cui alla UNI EN 437.

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno
Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-12:2023
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte12: Tenonatrici/profilatrici”
La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per i veicoli stazionari, caricati e scaricati manualmente.

NORME TECNICHE – Nastri trasportatori
Norma Tecnica UNI EN ISO 583:2023
“Nastri trasportatori con carcassa tessile - Spessore totale del nastro e spessore degli elementi costitutivi - Metodi di prova”
La norma specifica i metodi di prova per la determinazione dello spessore totale del nastro e dello spessore degli elementi costitutivi dei nastri trasportatori a carcassa tessile.

NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche
Norma Tecnica UNI EN 13480-3:2023
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo”
La norma specifica le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1.

NORME TECNICHE – Macchine agricole
Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-6:2023
“Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi”
Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-17:2023
“Macchine agricole - Sicurezza - Parte 17: Raccoglitrici di ortaggi a radice o tubero”
Norma Tecnica UNI EN ISO 17962:2023
“Macchine agricole - Seminatrici - Riduzione al minimo degli effetti ambientali dell'emissione della ventola dei sistemi pneumatici”
Norma Tecnica UNI EN ISO 10758:2023
“Macchine agricole - Scavafossi - Sicurezza”
Le norme specificano rispettivamente:
 i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di irroratrici agricole di fitofarmaci e per la distribuzione di concimi liquidi, portate, semiportate, trainate e semoventi;
 i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di macchine per la raccolta di ortaggi a radice o tubero, trainate, montate o semoventi;
 diversi mezzi per la riduzione al minimo degli effetti ambientali dell'emissione dalla ventola dei sistemi in depressione delle seminatrici pneumatiche utilizzate per la semina di semi conciati;
 i requisiti di sicurezza e di verifica per il progetto e la costruzione di macchine per lo scavo e la manutenzione di fossi e trincee e contemporanea distribuzione a spaglio del materiale di risulta sulla più ampia superficie possibile.

NORME TECNICHE – Macchine forestali
Norma Tecnica UNI EN ISO 11850:2023
“Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali”
La norma specifica i requisiti di sicurezza generali per le macchine forestali semoventi e per le macchine configurate come macchine forestali.

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