AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2022
13/10/2022

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2022

AMBIENTE

ADRscade il 31/12/2022 l'obbligo di nomina del consulente ADR in ogni impresa le cui attività comprendono anche la spedizione di merci pericolose su strada

Entro il 31 dicembre 2022 le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come "speditori" e che, in deroga alle disposizioni applicabili, non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza, dovranno nominare il consulente ADR. La disposizione vale anche per il RID (trasporti ferroviari) e ADN (vie navigabili interne).

Il paragrafo 1.8.3.1 della normativa ADR (edizione 2019) prescrive che:
- Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2 del D. Lgs. 35/2010:
- Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

La proroga all’obbligo di cui al paragrafo 1.8.3.1, relativa agli Speditori è contenuta nel paragrafo 1.6.1.44 dell’ADR (edizione 2019):
- Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

La definizione dei soggetti coinvolti nelle operazioni legate al trasporto delle merci pericolose è precisata nel Capitolo 1.2 ADR:
- "SPEDITORE", l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Deve nominare un consulente ADR entro il 31/12/2022.
- Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
- Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa
- Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
- Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto.
- Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa.
- Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario.

Come esempio, l’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente vernici infiammabili di scarto viene identificata come Speditore e Imballatore (preparazione della tanica e della spedizione), l’esecutore del trasporto è il Trasportatore e l'impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione.

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), è la figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, l'imballaggio, il carico o il riempimento, lo scarico o la spedizione di merci pericolose.

Uno dei principali requisiti del consulente ADR è quello di essere in possesso del “Certificato di formazione professionale”, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo certificato è valido in ogni paese dell’Ue e va rinnovato ogni 5 anni previo superamento dell’esame di rinnovo.
Può essere conseguito in modo completo o limitato a determinati tipi di merci pericolose o una modalità di trasporto (su strada, ferrovia o vie navigabili interne).

Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda come anche l’accettazione dell’incarico da parte del consulente va effettuata per iscritto.
Il legale rappresentante dell’azienda deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.

Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni una relazione che indichi le eventuali modifiche necessarie da apportare alle strutture e alle procedure dell’azienda per garantire l’osservanza delle norme e le condizioni di sicurezza.

La sanzione amministrativa prevista per la mancata nomina del consulente ADR va da 6.000 fino a 36.000 euro, mentre la mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero va da 2.000 a 12.000 euro.

Nel D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, normativa di recepimento dell’Accordo ADR sono indicate le condizioni alle quali le Imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente, segnaliamo che tali esenzioni sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di Trasportatore, Caricatore e Scaricatore e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.

Non sono previste esenzioni applicabili alla nomina del Consulente per il soggetto dello Speditore di merci pericolose
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RIFIUTI – plastica riciclata a contatto con gli alimenti
Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.
Il Regolamento disciplina:
- l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, par. 2, del Regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
- lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in tali materiali ed oggetti di materia plastica;
- l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Il presente regolamento entra in vigore il 10/10/2022.

REACH – Cromato di sodio
Pubblicata il 2 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5, num. CAS: 7775-11-3) come agente anticorrosivo dell’acciaio al carbonio nei circuiti sigillati di pompe di calore ad assorbimento a gas fino allo 0,70 % in peso (come Cr(VI)) nella soluzione refrigerante, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicata il 20 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (num. CE: - , num. CAS: - ) (4-tert-OPnEO) come tensioattivo all’interno di un lubrificante utilizzato nella fabbricazione di medicinali, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – Triossido di cromo
Pubblicata il 30 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come:
 cromatura funzionale con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di un rivestimento in cromo duro «convenzionale» su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la prefabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità;
 cromatura funzionale Pretex® con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di strutture di superficie emisferiche regolabili su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la fabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità.
In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

RIFIUTI – fertilizzanti contenenti digestato
Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato.
Il Regolamento modifica il regolamento 2019/1009/Ue ed agevola l'accesso al mercato per i fertilizzanti contenenti digestato, permettendo l'utilizzo del processo di separazione meccanica di un digestato nelle frazioni solida e liquida a condizione che gli additivi utilizzati non superino una determinata concentrazione e siano registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006.

VIA – PAUR procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale
Legge n. 142 del 21 settembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Con la Legge di conversione viene confermato in tema di VIA, il nuovo procedimento autorizzatorio accelerato regionale (PAUAR) per settori di rilevanza strategica, disciplinato dal nuovo art. 27 ter del D. Lgs. 152/2006.

RIFIUTI – istituzione Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi
Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
L’art. 22 del Decreto Legge modifica il D. Lgs. 152/2006, all’art. 206-bis. Nello specifico, dopo il comma 4, viene inserito il nuovo comma 4-bis, che prevede l’istituzione di un Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Ministero della Transizione Ecologica, con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

RIFIUTI – RV Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti
Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 988 del 9 agosto 2022 “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA)”.
Con la Deliberazione viene approvato “l’Aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali”, Allegato A, articolato nei seguenti elaborati:
- Elaborato A: Normativa di Piano.
- Elaborato B: Rifiuti Urbani.
- Elaborato C: Rifiuti Speciali.
- Elaborato D: Programmi e linee guida.
- Elaborato E: Aggiornamento Piano per la bonifica delle aree inquinate.
Inoltre, di approvare quale parte integrante e costitutiva dell’“Aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali”, l’Allegato A1 “Allegati all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” e l’Allegato B “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale”.

ENERGIA – RV Piano Energetico Regionale
Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 27 settembre 2022 “Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) di cui alla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.”.
Con la Deliberazione viene approvato il “Documento Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale”.
Il Piano definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012, il Piano è inoltre sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, secondo i contenuti indicati nell’allegato VI del D. Lgs. 152/2006 (TUA).

ALBO GESTORI AMBIENTALI – carrozzerie mobili
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 8 del 19 settembre 2022 ”Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020 "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili": conseguenze del mancato adeguamento entro i termini previsti dalla Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022”.
La Deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 ha disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità̀ alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 fossero aggiornati alle disposizioni della stessa, entro il 29 giugno 2022.
In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità̀ di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare difformità̀ nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli operatori delle forze dell’ordine, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali debbano attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15 ottobre 2022 provvedono alla cancellazione d’ufficio:
- delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
- dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

TUTELA DELL’AMBIENTE – SNPA aggiorna le Linee Guida 43/2022 - Proposta prescrizione/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA
Sono state pubblicate da SNPA le “Linee Guida 43/2022 - Proposta prescrizione/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA”.
Le Linea Guida intendono proporre alle Autorità competenti indirizzi omogenei e condivisi in ambito nazionale dal SNPA al fine di permettere di impartire prescrizioni nei provvedimenti autorizzativi delle installazioni AIA (e non AIA) dotate di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SME), per i quali è prevista (o prescritta) la conformità alla norma tecnica UNI EN 14181, al fine di garantire un approccio univoco e trasparente sul territorio nazionale.
La proposta riguarda le condizioni di monitoraggio da prevedere nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), in coerenza con quanto prescritto dall’Autorità Competente.
In allegato al documento è anche riportato un elenco delle possibili verifiche sugli SME da condurre durante le Visite Ispettive AIA presso gli stabilimenti di competenza Statali e Locali.


SICUREZZA

ADR – scade il 31/12/2022 l'obbligo di nomina del consulente ADR in ogni impresa le cui attività comprendono anche la spedizione di merci pericolose su strada
Entro il 31 dicembre 2022 le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che, in deroga alle disposizioni applicabili, non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza, dovranno nominare il consulente ADR. La disposizione vale anche per il RID (trasporti ferroviari) e ADN (vie navigabili interne).
Il paragrafo 1.8.3.1 della normativa ADR (edizione 2019) prescrive che:
- Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2 del D. Lgs. 35/2010:
- Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
La proroga all’obbligo di cui al paragrafo 1.8.3.1, relativa agli Speditori è contenuta nel paragrafo 1.6.1.44 dell’ADR (edizione 2019):
- Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
La definizione dei soggetti coinvolti nelle operazioni legate al trasporto delle merci pericolose è precisata nel Capitolo 1.2 ADR:
- Speditore, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Deve nominare un consulente ADR entro il 31/12/2022.
- Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
- Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa
- Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
- Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto.
- Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa.
- Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario.
Come esempio, l’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente vernici infiammabili di scarto viene identificata come Speditore e Imballatore (preparazione della tanica e della spedizione), l’esecutore del trasporto è il Trasportatore e l'impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione.
Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), è la figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, l'imballaggio, il carico o il riempimento, lo scarico o la spedizione di merci pericolose.
Uno dei principali requisiti del consulente ADR è quello di essere in possesso del “Certificato di formazione professionale”, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo certificato è valido in ogni paese dell’Ue e va rinnovato ogni 5 anni previo superamento dell’esame di rinnovo.
Può essere conseguito in modo completo o limitato a determinati tipi di merci pericolose o una modalità di trasporto (su strada, ferrovia o vie navigabili interne).
Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda come anche l’accettazione dell’incarico da parte del consulente va effettuata per iscritto.
Il legale rappresentante dell’azienda deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.
Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni una relazione che indichi le eventuali modifiche necessarie da apportare alle strutture e alle procedure dell’azienda per garantire l’osservanza delle norme e le condizioni di sicurezza.
La sanzione amministrativa prevista per la mancata nomina del consulente ADR va da 6.000 fino a 36.000 euro, mentre la mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero va da 2.000 a 12.000 euro.
Nel D. Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, normativa di recepimento dell’Accordo ADR sono indicate le condizioni alle quali le Imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente, segnaliamo che tali esenzioni sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di Trasportatore, Caricatore e Scaricatore e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
Non sono previste esenzioni applicabili alla nomina del Consulente per il soggetto dello Speditore di merci pericolose.

REACH – Cromato di sodio
Pubblicata il 2 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5, num. CAS: 7775-11-3) come agente anticorrosivo dell’acciaio al carbonio nei circuiti sigillati di pompe di calore ad assorbimento a gas fino allo 0,70 % in peso (come Cr(VI)) nella soluzione refrigerante, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicata il 20 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (num. CE: - , num. CAS: - ) (4-tert-OPnEO) come tensioattivo all’interno di un lubrificante utilizzato nella fabbricazione di medicinali, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – Triossido di cromo
Pubblicata il 30 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come:
 cromatura funzionale con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di un rivestimento in cromo duro «convenzionale» su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la prefabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità;
 cromatura funzionale Pretex® con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di strutture di superficie emisferiche regolabili su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la fabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità.
In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

RADIAZIONI IONIZZANTI - Sorveglianza sanitaria in radioprotezione abilitazione ed iscrizione nell’elenco ministeriale
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 9 agosto 2022 “Requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale”.
Il decreto sarà in vigore dal 1 gennaio 2023 e fino al quel momento continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Riporta i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, tra questi il non essere cancellati da uno precedente nei cinque anni precedenti ed essere dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza dalla commissione competente.
La commissione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin.
L’iscrizione in elenco avviene dopo esame. Gli esami vengono indetti con cadenza annuale a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

ANTINCENDIO – proroga di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni del DM 1 settembre 2021
Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1 settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Il Decreto ha introdotto all’art. 6 (Entrata in vigore) del DM 1 settembre 2021, dopo il comma 1, il seguente: “1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023”.
Inoltre sono state inserite delle modifiche sui contenuti della formazione dei manutentori su impianti specifici (SEFFC, SENFC, SVOF).

ANTINCENDIO – prescrizioni e scadenze per le strutture universitarie
Decreto del Ministero dell’Interno del 25 agosto 2022 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
I responsabili delle attività, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Legge n. 142 del 21 settembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato e il lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Prorogato fino al 31/10/2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

ATTREZZATURE DI LAVORO – trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 16 settembre 2022 “trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”.
Adottato con il Decreto il trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto trasparenza, prime indicazioni interpretative sugli obblighi informativi
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 20 settembre 2022 “Oggetto: Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.
Con la circolare vengono fornite indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D. Lgs. n. 104/ 2022, (decreto Trasparenza). Sul tema del possibile richiamo ai contratti collettivi come mezzo di adempimento dei nuovi obblighi informativi, viene affermato che l’obbligo informativo non si può assolvere con l’astratto richiamo delle norme di legge o di contratto collettivo che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma deve essere adempiuto attraverso la comunicazione di come tali istituti si atteggiano in concreto. Un’indicazione, questa, molto più restrittiva di quella contenuta nella circolare dell’INL, dove veniva fatta una distinzione tra i contenuti essenziali del rapporto, che dovevano essere oggetto della comunicazione al lavoratore e la disciplina di dettaglio, che poteva essere fornita mediante rinvio al contratto collettivo, accompagnato dalla consegna dello stesso.

FORMAZIONE – aggiornamento triennale per i lavoratori edili
Il nuovo CCNL dell’edilizia 2022-2024 stabilisce che l’aggiornamento della formazione obbligatoria dei lavoratori avrà cadenza triennale. Firmato da ANCE, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, AGCI) e dai rappresentati di Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL il rinnovo del CCNL dei lavoratori dell’edilizia contenente il “PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA” in allegato 2.
Tra le novità, le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore (punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), dovrà essere effettuato ogni tre anni. La periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (all’art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08) e per il preposto.

INAIL – Rivalutazione annuale Indennizzi per danno biologico
Pubblicata da INAIL la Circolare n. 35 del 15 settembre 2022 “Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1 luglio 2022”.
Gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente, la Circolare contiene i riferimenti per tale rivalutazione.

INAIL – open data infortuni dei primi sette mesi del 2022
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi cinque mesi del 2022. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e luglio sono state 441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con esito mortale (-16,0%), in aumento le patologie di origine professionale denunciate che sono state 36.163 (+6,8%).

INAIL – Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
Pubblicato da INAIL il volume “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro” che analizza il nuovo approccio alla progettazione della sicurezza antincendio dopo l’emanazione dei tre decreti, DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021 e DM 3 settembre 2021, che hanno condotto al definitivo superamento del DM 10 marzo 1998.
Il volume, nato dalla collaborazione tra Inail e dipartimento dei Vigili del Fuoco, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, nonché l’analisi di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

INAIL – la stampa 3D
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La stampa 3D e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie”.
L’obiettivo della pubblicazione è quello di fornire una panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sulla problematica relativa ai potenziali rischi connessi alla stampa 3D, ancora poco conosciuti, e sulla necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione.

INAIL – Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro”. Le sostanze chimiche rientrano tra fattori di rischio per la salute riproduttiva in ambiente di lavoro, le sostanze reprotossiche in ambiente di lavoro all’interno della direttiva cancerogeni e mutageni, prevedendo misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti.
Le sostanze chimiche per cui sono state identificate caratteristiche di pericolosità legate alla tossicità riproduttiva sono circa 150 in Europa, classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A (sostanze note per causare effetti avversi sulla salute riproduttiva nell’essere umano) e categoria 1B (sostanze presumibilmente tossiche per la salute riproduttiva umana).

INAIL – esposizione a endotossine aerodisperse
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Esposizione a endotossine aerodisperse: un rischio biologico occupazionale”. In ambito lavorativo, oltre alle patologie di natura infettiva e allergica, è possibile distinguerne altre derivanti dall’azione infiammatoria e tossica ad opera di endotossine la cui inalazione può causare alterazioni delle funzioni polmonari con complicanze a medio/lungo termine.
La loro esposizione è comune in diversi settori ma risulta prevalente in ambienti caratterizzati dalla presenza di ingenti quantità di materiale organico la cui manipolazione contribuisce allo sviluppo di poveri organiche di cui le endotossine sono una componente biologicamente attiva (ad esempio per gli allevamenti). La problematica può coinvolgere settori meno “tipici” quali gli uffici. Il documento vuole richiamare l’attenzione verso questa tipologia di rischio per incentivare attività di prevenzione mirate.

INAIL – rischio biologico nelle attività agro-zootecniche
Pubblicato da INAIL il volume “Rischio biologico nelle attività agro-zootecniche” con ha l’obiettivo di fornire informazioni sulle misure di prevenzione e protezione correlate al rischio biologico per la tutela della salute degli operatori del settore agro-zootecnico. Presenta una sezione generale riguardante la normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una sezione tecnica con schede monotematiche in cui sono descritte le caratteristiche degli agenti biologici più frequentemente riscontrabili in tale settore.

INAIL – radiofarmaci in ambito lavorativo
Pubblicato da INAIL il volume “Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci” che ha l’obiettivo di aggiornare e ampliare le indicazioni di un triennio fa, allineandole al quadro normativo attuale (Indicazioni operative aggiornate e integrate per la conformità al D. Lgs. 101/2020) ed identifica degli indicatori utili alla realizzazione di liste di controllo da proporre quali schede di autovalutazione per le strutture interessate.

INAIL – installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Obbligo di comunicazione di avvenuta installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica: aggiornamento ai sensi del DM salute 14/01/2021 e indicazioni all’utenza” che affronta il tema della notifica a INAIL con cui il legale rappresentante della struttura sanitaria che ha installato una apparecchiatura a risonanza magnetica comunica il completo soddisfacimento degli standard di sicurezza e impiego.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI CEN/TS 12101-11:2022
“Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 11: Sistemi di ventilazione alimentati a flusso orizzontale per parcheggi chiusi”
La norma fornisce i requisiti minimi per la progettazione, l'installazione e la messa in funzione di sistemi di controllo del fumo e del calore per parcheggi chiusi che utilizzano una ventilazione alimentata a flusso orizzontale, con o senza protezione sprinkler.

NORME TECNICHE – Macchine a getto d’acqua ad alta pressione
Norma Tecnica UNI EN 1829-1:2022
“Macchine a getto d’acqua ad alta pressione – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Macchine”
La norma specifica tutti i tipi di pericolo significativi, nonché le situazioni pericolose e gli eventi significativi che possono manifestarsi durante il montaggio, la messa in servizio e l’utilizzo delle macchine a getto d’acqua ad alta pressione, quando utilizzate come previsto e in condizioni d’utilizzo improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

NORME TECNICHE – Linee di finitura per nastri metallici
Norma Tecnica UNI EN 17449:2022
“Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza delle linee di finitura per nastri metallici”
La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le linee di finitura per nastri metallici, denominate linea/e di finitura. Il documento tratta i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti per le linee di finitura quando utilizzati come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante.

NORME TECNICHE – Laminatoi a freddo di prodotti piani
Norma Tecnica UNI EN 15094:2022
“Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per laminatoi a freddo di prodotti piani”
La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per laminatoi a freddo di prodotti piani. La norma è applicabile a: impianti (macchinari, attrezzature, dispositivi) utilizzati per la fabbricazione di prodotti piani laminati a freddo di metallo dalla fornitura del materiale in ingresso, tramite le gabbie di laminazione con dispositivi di cambio rulli, alla rimozione del materiale.

NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas
Norma Tecnica UNI 9860:2022
“Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”
La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, il collaudo, la conduzione, la manutenzione e il risanamento degli impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima di esercizio (MOP) non maggiore di 0,5 MPa (5 bar), alimentati da gas combustibili della I, II e III famiglia di cui alla UNI EN 437. La norma si applica inoltre agli impianti esistenti, solo per le parti di essi oggetto di modifiche sostanziali concernenti la potenzialità e/o il tracciato e/o la concezione dell'impianto.

NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL
Norma Tecnica UNI EN 12252:2022
“Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto su strada di GPL”
Norma Tecnica UNI EN 14912:2022
“Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e manutenzione delle valvole per bombole di GPL al momento dell'ispezione periodica delle bombole”
Le norme specificano rispettivamente:
- gli equipaggiamenti e gli accessori delle cisterne per il trasporto su strada di gas di petrolio liquefatti (GPL) e identifica gli equipaggiamenti considerati necessari al fine di garantire che le operazioni di riempimento, trasporto e scarico siano eseguite in sicurezza;
- i requisiti per l'ispezione e la manutenzione delle valvole per bombole di GPL al momento dell'ispezione periodica delle bombole. La norma può essere applicata in qualsiasi momento, per esempio quando si ritiene necessaria la manutenzione.

NORME TECNICHE – Bombole trasportabili per gas
Norma Tecnica UNI EN 12245:2022
“Bombole trasportabili per gas - Bombole di materiale composito interamente ricoperte”
La norma specifica i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove di prototipo e le usuali ispezioni di fabbricazione di bombole per gas compressi, liquefatti e disciolti di materiale composito interamente ricoperte. La norma si applica a bombole costituite da un'anima metallica (saldata o senza saldatura) o non metallica (o di una combinazione dei due), rinforzata da un avvolgimento composito costituito da fibre di vetro o di carbonio o di aramide (o di una loro combinazione) immerso in una matrice. La norma è applicabile anche alle bombole di materiale composito senza anime.

NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose
Norma Tecnica UNI EN 13094:2022
“Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Serbatoi metallici a scarico per gravità - Progettazione e costruzione”
La norma specifica i requisiti per la progettazione e la costruzione di serbatoi metallici a scarico per gravità destinati al trasporto di sostanze aventi una pressione di vapore non maggiore di 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta) a 50 °C.

NORME TECNICHE – Giunti per tubi
Norma Tecnica UNI EN 74-1:2022
“Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova”
NORME TECNICHE – Giunti per tubi
Norma Tecnica UNI EN 74-2:2022
“Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 2: Giunti speciali - Requisiti e procedimenti di prova”
Le norme specificano rispettivamente:
- per i giunti ortogonali, i giunti girevoli, i giunti a manicotto e i giunti paralleli: i materiali, i requisiti di progetto, le classi di resistenza con differenti parametri strutturali inclusi valori di resistenza e di rigidezza, i procedimenti di prova, la verifica;
- i materiali, i requisiti di progetto, i valori specificati di resistenza e di rigidezza che un giunto deve ottenere quando sottoposto a prova, i procedimenti di prova e verifica, per i giunti speciali mezzi giunti a vite e a cuneo, giunti a manicotto con perni a taglio, giunti di riduzione ortogonali e giunti di riduzione girevoli.
Entrambe le norme forniscono raccomandazioni per il controllo durante la produzione.

NORME TECNICHE – Macchine movimento terra
Norma Tecnica UNI EN 474-3:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori”
Norma Tecnica UNI EN 474-4:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne”
Norma Tecnica UNI EN 474-5:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici”
Norma Tecnica UNI EN 474-6:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili”
Norma Tecnica UNI EN 474-7:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per motoruspe”
Norma Tecnica UNI EN 474-8:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per motolivellatrici”
Norma Tecnica UNI EN 474-9:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per posatubi”
Norma Tecnica UNI EN 474-10:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per scavafossi”
Norma Tecnica UNI EN 474-11:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica”
Norma Tecnica UNI EN 474-12:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per escavatori a fune”
Norma Tecnica UNI EN 474-12:2022
“Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 13: Requisiti per rulli”
Le norme trattano tutti i pericoli, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi allo specifico macchinario (caricatori, terne, escavatori idraulici, autoribaltabili, motoruspe, motolivellatrici, posatubi, scavafossi, compattatori per discarica, escavatori a fune, rulli) quando utilizzati come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante associati all'intera durata della macchina.

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