AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2023
07/08/2023

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2023

AMBIENTE

CLP – adeguamento al progresso tecnico scientifico, inserite nuove note
Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.

Regolamento delegato (UE) 2023/1434, all’allegato VI, parte 1, alla sezione 1.1.3.1 è stata aggiunta la nota X:
- Nota X: la classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la/le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo);

alla sezione 1.1.3.2 sono aggiunte le seguenti note 11 e 12:
- Nota 11: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %;
- Nota 12: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.

Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023.

CLP – aggiornamento della classificazione ed etichettatura di alcune sostanze
Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.

Con il Regolamento sono state aggiornate le classificazioni delle seguenti sostanze:
- acido borico;
- triossido di diboro;
- eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
- tetraborato di disodio, anidro;
- acido ortoborico, sale sodico;
- tetraborato di disodio decaidrato;
- tetraborato di disodio pentaidrato;
- acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell’allegato del Regolamento stesso.

Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023, ma si applica a decorrere dal 01 febbraio 2025.

REACH – formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide
Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

Il Regolamento introduce i seguenti nuovi limiti per l’emissione di formaldeide (riconosciuta come sostanza cancerogena, mutagena e tossica) per una serie di prodotti di consumo:
- 0,062 mg/m3 in ambienti chiusi per i principali prodotti che concorrono alle emissioni, come gli articoli e i mobili a base di legno e gli interni degli autoveicoli;
- 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli che la contengono, quali tessili, cuoio, plastica, materiali da costruzione o prodotti elettronici, tranne per quelli già oggetto di un limite di concentrazione.

Le nuove regole entrano in vigore il 6 agosto 2023, dal 6 agosto 2026 potranno essere immessi sul mercato solo articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide stabiliti, mentre dal 6 agosto 2027 scattano i limiti per la stessa sostanza nei veicoli.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)
Pubblicate il 7 e il 10 luglio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):

- per uso industriale e professionale come detergente nella preparazione di reagenti da incorporare nei kit diagnostici in vitro a base di lattice, ELISA e CLIA;

- per uso industriale e professionale come tensioattivo nella formulazione di dispositivi diagnostici in vitro per test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM;

- per uso industriale come tensioattivo nella formulazione di soluzioni di sistema (Pre-Trigger e Trigger), da utilizzare con dispositivi diagnostici in vitro sui sistemi automatici di analisi Alinity e ARCHITECT;

- per uso industriale come tensioattivo nell’estrazione e nella purificazione di antigeni da incorporare nei dispositivi diagnostici in vitro per i test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM;

- 4-terz-OPnEO nella formulazione e nello riempimento in relazione ai test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 1 dell’allegato;

- 4-terz-OPnEO nei test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 2 dell’allegato;

- 4-tert-OPnEO nella produzione di proteine e nella coniugazione di microsfere di lattice, entrambe utilizzate come componenti o per la produzione di componenti di test diagnostici in vitro (IVD), prodotti di ricerca o di controllo della qualità e altre applicazioni analitiche, come specificato nella tabella 3 dell’allegato;

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

ECOLABEL – modifiche ai criteri ecologici per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali
Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali.

La Decisione modifica e rettifica la decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali.

Per garantire la corretta applicazione dell’allegato I della decisione (UE) 2021/1870, è stata modificata la tabella 8 dell’allegato I e la tabella 7 dell’allegato II, per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

RIFIUTI – aggiornata la disciplina sulle batterie ed i rifiuti da batterie
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Il Regolamento, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, introduce le seguenti novità:
- stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione;
- stabilisce requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione;
- introduce obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie;
- stabilisce i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie:
- le batterie portatili;
- le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli);
- le batterie per mezzi di trasporto leggeri;
- le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse;
- si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Il regolamento prevede una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, nonché l’apposizione di un’etichetta obbligatoria sulle batterie volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie portatili, vengono fissati i seguenti obiettivi:
- 45 % entro il 31 dicembre 2023;
- 63 % entro il 31 dicembre 2027;
- 73 % entro il 31 dicembre 2030;

viene introdotto un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
- 51 % entro il 31 dicembre 2028;
- 61 % entro il 31 dicembre 2031;

sono previsti anche livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie:
- per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031;
- per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031.

A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un “passaporto della batteria”.

Entrata in vigore il 17 agosto 2023, ma si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – proroghe di termini legislativi
Legge n. 87 del 3 luglio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.

La legge di Conversione del DL 51/2023, (Decreto Enti Pubblici) riporta anche alcune proroghe di termini legislativi che riguardano temi ambientali:
- prorogato fino al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE;

- prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la consegna della documentazione per l’adesione a sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaiche, originariamente previsto al 30 giugno 2023 D. Lgs. 49/2014;

- Albo Gestori ambientali: proroga della durata della nomina dei componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

- proroga del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025;

- materie prime critiche: viene portato a 60 giorni prima, l’obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo con il fine di tutelare l’approvvigionamento di filiere produttive strategiche. Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo di applicazione di questa procedura per l’esportazione di materie prime critiche.

RIFIUTI – residui di legno lamellare incollato inseriti tra le biomasse combustibili
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 90 del 8 maggio 2023 “Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il Regolamento inserisce i residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942 (legno lamellare in forma di cippato) nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile, in aggiunta all’elenco delle biomasse combustibili già previsto dal D. Lgs. 152/2006. I residui potranno essere utilizzati come combustibile per il riscaldamento degli stabilimenti dell’azienda produttrice degli scarti.

Condizioni per le quali i residui di legno possano essere qualificati come biomasse combustibili:
- il legno vergine e i residui di legno non devono aver subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non devono indicare la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
- i residui, a seguito del trattamento, devono essere conformi alle tredici caratteristiche indicate nella tabella presente nel Decreto.

In vigore dal 1 agosto 2023.

RIFIUTI – nuove esenzioni relative al piombo nei veicoli fuori uso
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 giugno 2023 “Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori”.

Con il Decreto sono state attuate le disposizioni contenute nella direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE, per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.

Il Decreto modifica l’allegato II del D. Lgs. 209/2003 che elenca i materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1, che riguarda la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.

In vigore dal 20 luglio 2023

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” regolamento e linee guida
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 301 del 12 luglio 2023 “regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”.

Il Regolamento chiarisce le modalità per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, fornendo indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui l’ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Adottate le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Le Linee guida contengono in particolare le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e sono un supporto per orientare gli enti sia pubblici che privati nella strutturazione e gestione dei propri canali e modelli organizzativi interni.

- Circolare INPS n. 64 del 13/07/2023 “Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Disposizioni attuative”. La circolare ricorda che le nuove tutele trovano applicazione anche qualora la denuncia o la segnalazione avvenga a rapporto giuridico ancora non avviato, come nelle fasi di selezione o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico. Nello specifico il dipendente dell'Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in regione del proprio rapporto di servizio, può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante un 'apposita procedura informatica accessibile dall' intranet. Il dipendente può effettuare una segnalazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ) se, al momento della segnalazione, sia già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito. Può procedere con la segnalazione esterna anche quando vi siano fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

REACH – scadenza della formazione sull’uso sicuro dei diisocianati
Con il Regolamento (UE) n. 2020/1149, è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata.

Secondo tale restrizione, è possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, solo a queste condizioni:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o in alternativa
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni, a seconda degli utilizzi, sono previste tre tipologie di formazione:
- formazione di base che riguarda tutti gli usi;
- formazione di livello intermedio per i seguenti usi: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
- formazione avanzata per: manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

VAS – Regione Piemonte. Disposizioni operative per l'espressione del parere motivato
Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-7197 del 12 luglio 2023 “D. Lgs. 152/2006 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l'espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato”.

Fermo restando quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 - recante i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, la Deliberazione individua le modalità operative per lo svolgimento delle attività del Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (OTR), individuabile nel Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate” della medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio. Le disposizioni approvate si applicano anche ai procedimenti in corso.

VAS/VIA/AIA – Regione Piemonte. Approvazione delle nuove procedure
Legge Regionale n. 13 del 19 luglio 2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”.

La Legge approva le nuove procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA), secondo quanto disciplinato alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

Le disposizioni della norma, che abroga la L.R. n. 40 del 14/12/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), si applicano alle istanze presentate successivamente al 04/08/2023.

RIFIUTI – Regione Piemonte. Scheda tecnica sottoprodotto n. 1 - Filiera del Tessile
Determina Dirigenziale Regionale n. 513 del 19 luglio 2023 “DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – D. Lgs. 152/2006, art. 184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 1 - Filiera del Tessile”.

Approvata la prima Scheda Tecnica predisposta dal "Gruppo di Lavoro su Sottoprodotti” che interessa la filiera del tessile, in attuazione del D.G.R. n 10-6722 dell’11 aprile 2023.

I sottoprodotti tessili possono essere riutilizzati nelle seguenti filiere produttive:
- industria Tessile e calzature;
- industria dell’arredamento;
- industria dei trasporti;
- produzione materie prime per l’edilizia;
- produzione manufatti in plastica.

Nella scheda tecnica sono indicati i requisiti standard oltre agli aspetti gestionali, etichettatura, movimentazione e trasporto.

COREVE – riciclo del vetro 2022
Il Consorzio per il recupero del vetro (CoReVe) illustra i dati sul riciclo in Italia, nel 2022 il tasso di riciclo del vetro supera l’80%, segnando un +4,2% rispetto all’anno precedente.

I dati presentati evidenziano un nuovo traguardo raggiunto dall’Italia nella sfida dell’economia circolare, con il Paese che non solo si conferma per il quarto anno consecutivo al di sopra del target UE fissato al 2030 (75%), ma capace di superare anche il tetto dei 2,5 mln di tonnellate di vetro raccolto in un anno.

ISPRA – Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2023
ISPRA pubblica il Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2023, i dati riferiti al 2021 indicano un significativo aumento dei rifiuti speciali dopo la pandemia pari al +12,2%.

La ripresa nei settori industriale, artigianale e dei servizi segna un aumento dei rifiuti generati dalle attività produttive. Quasi la metà (47,7%) proviene dalle attività di costruzione e demolizione (78,7 milioni di tonnellate), settore che si conferma come il principale nella produzione totale di rifiuti speciali. Per questa tipologia di rifiuti risulta significativa la percentuale di riciclo (80,1%) che supera ampiamente l’obiettivo del 70% fissato dalla normativa al 2020. Il recupero riguarda prevalentemente la produzione di rilevati e sottofondi stradali.

NORME TECNICHE – Gestione rifiuti radioattivi
Norma Tecnica UNI 11918:2023
“Gestione rifiuti radioattivi - Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca - Caratterizzazione e gestione”

La norma definisce i criteri principali e le linea guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell'ambito di pratiche, autorizzate all'uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca, al di fuori di impianti nucleari di potenza e di ricerca, per il trattamento di combustibili irraggiati, per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari.


SICUREZZA

CLP – adeguamento al progresso tecnico scientifico, inserite nuove note
Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.

Regolamento delegato (UE) 2023/1434, all’allegato VI, parte 1, alla sezione 1.1.3.1 è stata aggiunta la nota X:

- Nota X: la classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la/le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo);

alla sezione 1.1.3.2 sono aggiunte le seguenti note 11 e 12:

- Nota 11: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %;

- Nota 12: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.

Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023.

CLP – aggiornamento della classificazione ed etichettatura di alcune sostanze
Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.

Con il Regolamento sono state aggiornate le classificazioni delle seguenti sostanze:
- acido borico;
- triossido di diboro;
- eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
- tetraborato di disodio, anidro;
- acido ortoborico, sale sodico;
- tetraborato di disodio decaidrato;
- tetraborato di disodio pentaidrato;
- acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell’allegato del Regolamento stesso.

Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023, ma si applica a decorrere dal 01 febbraio 2025.

REACH – formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide
Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

Il Regolamento introduce i seguenti nuovi limiti per l’emissione di formaldeide (riconosciuta come sostanza cancerogena, mutagena e tossica) per una serie di prodotti di consumo:
- 0,062 mg/m3 in ambienti chiusi per i principali prodotti che concorrono alle emissioni, come gli articoli e i mobili a base di legno e gli interni degli autoveicoli;
- 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli che la contengono, quali tessili, cuoio, plastica, materiali da costruzione o prodotti elettronici, tranne per quelli già oggetto di un limite di concentrazione.

Le nuove regole entrano in vigore il 6 agosto 2023, dal 6 agosto 2026 potranno essere immessi sul mercato solo articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide stabiliti, mentre dal 6 agosto 2027 scattano i limiti per la stessa sostanza nei veicoli.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)
Pubblicate il 7 e il 10 luglio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):
- per uso industriale e professionale come detergente nella preparazione di reagenti da incorporare nei kit diagnostici in vitro a base di lattice, ELISA e CLIA;
- per uso industriale e professionale come tensioattivo nella formulazione di dispositivi diagnostici in vitro per test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM;
- per uso industriale come tensioattivo nella formulazione di soluzioni di sistema (Pre-Trigger e Trigger), da utilizzare con dispositivi diagnostici in vitro sui sistemi automatici di analisi Alinity e ARCHITECT;
- per uso industriale come tensioattivo nell’estrazione e nella purificazione di antigeni da incorporare nei dispositivi diagnostici in vitro per i test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM;
- 4-terz-OPnEO nella formulazione e nello riempimento in relazione ai test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 1 dell’allegato;
- 4-terz-OPnEO nei test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 2 dell’allegato;
- 4-tert-OPnEO nella produzione di proteine e nella coniugazione di microsfere di lattice, entrambe utilizzate come componenti o per la produzione di componenti di test diagnostici in vitro (IVD), prodotti di ricerca o di controllo della qualità e altre applicazioni analitiche, come specificato nella tabella 3 dell’allegato;

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

TUS –conversione in Legge del Decreto Lavoro
Legge n. 85 del 3 luglio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

Con la conversione in Legge del Decreto, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/2008, di seguito la sintesi:
- confermata la modifica all’articolo 18 (comma 1, lettera a) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: prevista la nomina del medico competente non solo quando sono presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;

- confermata la modifica all’articolo 21 (comma 1, lettera a) - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili). Le opere provvisionali sono regolate all’art. 112 (idoneità delle opere provvisionali). In pratica la norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere.

- confermata la modifica all’articolo 25 (comma 1, nuova lettera e-bis e n-bis) - Obblighi del medico competente: vengono introdotti due nuovi obblighi, quello di ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, per tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità e quello di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni. Sono previste delle sanzioni in carico al Medico competente;

- confermata la modifica all’articolo 37 (comma 2, nuova lettera b-bis) - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: il futuro Accordo Stato Regioni per la formazione oltre ad individuare i contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), dovrà anche monitorare l’efficacia sia del nuovo Accordo, sia sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti;

- confermata la modifica all’articolo 71 (sostituito il comma 12) - Obblighi del datore di lavoro nell'uso delle attrezzature di lavoro: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente” e non più alla struttura pubblica titolare della funzione, come prevista dalla precedente formulazione;

- confermata la modifica all’articolo 72 (sostituito il comma 2) - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”. Sono previste delle sanzioni in carico al venditore, al noleggiatore o al concedente in uso;

- confermata la modifica all’articolo 73 (nuovo comma 4-bis) - Informazione, formazione e addestramento: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

- confermata la modifica all’articolo 87 (comma 2) – Sanzioni: aggiunta la sanzione relativa al mancato rispetto dell’art. 73, comma 4-bis.

RADIAZIONI IONIZZANTI – emergenze radiologiche
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2022 “Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l’adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.

Con il Decreto si determinano:
- i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari, come previsto dall’art. 172 comma 7 del D. Lgs. n.101/2020, che regola la materia;
- i criteri da adottare per le misure protettive da inserire nei piani di emergenza radiologica, previsti al Titolo XIV, Capo I, del D. Lgs. n.101/2020.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – ratifica di due Convenzioni sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
Legge n. 84 dell’8 giugno 2023 “Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006”.

Con la Legge vengono ratificate due convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro che stabiliscono principi fondamentali e misure di tutela minimali:
- la Convenzione 187/2006 prevede che ogni Paese ratificante si impegni appieno per tutelare, nel proprio ordinamento, il diritto alla salute e alla sicurezza di ogni lavoratore, con una serie di direttrici fondamentali;
- la Convenzione 155/1981 fissa, ulteriori interventi di tutela, tra cui il principio di autotutela del lavoratore in caso di pericolo imminente e grave per la vita o la salute.

ANTINCENDIO – regola tecnica degli impianti di produzione idrogeno
Decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2023 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”.

Le norme del decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso. Previa valutazione del rischio, si può applicare anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da queste.

Si applica a:
- impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (cosiddetti elettrolizzatori);
- i relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

In vigore dal 21 agosto 2023.

DAE – criteri e delle modalità per l'installazione
Decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 “Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”.

Il Decreto definisce i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, come richiesto dalla Legge n. 116 del 4 agosto 2021.

Il Decreto prevede:
- nell’allegato A i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori e i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE;
- nell’allegato B la apposita segnaletica per l’indicazione dei defibrillatori.

MICROCLIMA – misure urgenti per le ondate di calore
Decreto Legge n. 98 del 28 luglio 2023 “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Con il Decreto vengono adottate nuove misure a tutela dei lavoratori dopo le eccezionali ondate di calore registrate nel mese di luglio 2023.

Il testo prevede:
- per il settore edile, lapideo e delle escavazioni la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche relativamente al periodo luglio – dicembre 2023;
- per gli operai agricoli viene introdotta la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno, stabilita dalla vigente normativa;
- è previsto che i Ministeri del lavoro e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 81/2008. È previsto inoltre che tali intese vengano successivamente recepite dai Ministeri con proprio decreto.

MICROCLIMA – rischio legato ai danni da calore
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023 “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.

In considerazioni delle attuali condizioni climatiche, INL ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelare i lavoratori e le lavoratrici sui rischi legati ai danni di calore, sia in fase di vigilanza ispettiva che in occasione delle attività di informazione e prevenzione da rivolgere ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Rispetto alla valutazione del rischio da calore, che richiede da parte del datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione, la comunicazione dell’INL richiama ai seguenti strumenti e metodologie:
- la sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici (PAF);
- la sezione “Stress termico” dell’INAIL;
- il Sito internet “Worklimate”;
- la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” dell’INAIL (ed. 2022);
- la pubblicazione “Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro) dell’EU-OSHA.

Nel caso di temperature elevate (oltre i 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, resta ferma la possibilità da parte delle aziende di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” e poter sospendere o ridurre, quindi, l’attività lavorativa.

Si precisa, comunque, che indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.

Infine, nella nota si ricorda che gli ispettori degli Uffici interregionali e territoriali possono procedere alla sospensione dell’attività lavorativa nei casi in cui si osservi una carenza della valutazione del rischio da calore (ove applicabile) e delle misure di prevenzione e protezione previste, ove invece previste e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio.

MICROCLIMA – Regione Campania. Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo
Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 20 luglio 2023 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

Con efficacia immediata (20 luglio 2023) e fino al 31 agosto 2023, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:
- è fatto divieto di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO";
- l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” regolamento e linee guida
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 301 del 12 luglio 2023 “regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”.

Il Regolamento chiarisce le modalità per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, fornendo indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui l’ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Adottate le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Le Linee guida contengono in particolare le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e sono un supporto per orientare gli enti sia pubblici che privati nella strutturazione e gestione dei propri canali e modelli organizzativi interni.

- Circolare INPS n. 64 del 13/07/2023 “Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Disposizioni attuative”. La circolare ricorda che le nuove tutele trovano applicazione anche qualora la denuncia o la segnalazione avvenga a rapporto giuridico ancora non avviato, come nelle fasi di selezione o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico. Nello specifico il dipendente dell'Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in regione del proprio rapporto di servizio, può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante un 'apposita procedura informatica accessibile dall' intranet. Il dipendente può effettuare una segnalazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ) se, al momento della segnalazione, sia già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito. Può procedere con la segnalazione esterna anche quando vi siano fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

REACH – scadenza della formazione sull’uso sicuro dei diisocianati
Con il Regolamento (UE) n. 2020/1149, è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata.

Secondo tale restrizione, è possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, solo a queste condizioni:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o in alternativa
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni, a seconda degli utilizzi, sono previste tre tipologie di formazione:
- formazione di base che riguarda tutti gli usi;

- formazione di livello intermedio per i seguenti usi: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

- formazione avanzata per: manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

RLS – nomina e unità produttive
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 4/2023 del 26/06/2023 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D. Lgs. 81/2008”.

COBAS - Lavoro Privato, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

- Il comma 2 prevede che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

- Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”

La Commissione ritiene che la normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

EU-OSHA - Calore sul lavoro
Pubblicata sul sito dell’EU-OSHA “Calore sul lavoro – Linee guida per i luoghi di lavoro”.

Lo stress da calore è un rischio per i lavoratori sia all'interno che all'esterno in tutti i settori. La sua gravità dipende dal luogo di lavoro, ma anche da caratteristiche individuali come l'età, la salute, lo stato socioeconomico e persino il sesso. Questi fattori devono essere presi in considerazione in misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore.

La guida dell’Unione Europea offre per i luoghi di lavoro modi pratici, organizzativi e tecnici, per ridurre e gestire, nonché formare su questo rischio professionale. Vengono inoltre fornite informazioni su quali azioni dovrebbero essere intraprese se un lavoratore inizia a mostrare segni di sofferenza per malattie legate al caldo.

INAIL – fibre organiche artificiali utilizzate come sostitutive dell’amianto
Pubblicata da INAIL la scheda “Le fibre organiche artificiali utilizzate come sostitutive dell’amianto”. Le fibre organiche artificiali Man-Made Organic Fibers (MMOF) comprendenti le fibre aramidiche, poliacriliche, poliammidiche, poliolefiniche e poliviniliche, sono utilizzate in diversi campi quali sostituti dell’amianto, anche se i loro effetti sulla salute non sono stati ancora completamente valutati e sono tuttora oggetto di studio. La scheda offre una sintesi delle principali proprietà delle MMOF con particolare riguardo alle fibre aramidiche.

INAIL – dati infortunistici del settore manifatturiero
Il numero Dati INAIL di giugno 2023 presenta i dati sugli infortuni del settore dell’industria alimentare italiana. Nel 2021 sono stati denunciati oltre 11mila infortuni e 33 casi mortali, le professioni più colpite quelle dei panettieri, pasticceri, macellai e pesciaioli.

Le attività più colpite sono quelle della lavorazione delle carni (3.249 casi denunciati), della produzione di prodotti da forno (2.749) e dell’industria lattiero-casearia (2.121), che insieme raccolgono il 73% degli infortuni e 19 decessi. Le professioni più coinvolte sono quelle dei panettieri e pasticceri (17% delle denunce), macellai e pesciaioli (14%), operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali (11%) e commessi, personale addetto all’imballaggio e al magazzino, facchini e addetti allo spostamento di merci, con circa il 10% complessivamente.

INAIL – processi di sanificazione nel post pandemia
Pubblicata da INAIL “La sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi”. Il documento ha un duplice obiettivo:

- da una parte riconoscere la Sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all’emergenza pandemica da SARS CoV-2 ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Un argomento che offre spunti di approfondimento, in relazione all’igiene dei luoghi di lavoro nonché alla salute e sicurezza sia dei lavoratori in generale sia degli operatori impegnati nelle pulizie e sanificazioni aziendali;

- dall’altra parte, la pubblicazione che non ha carattere di obbligatorietà, vuole rappresentare un documento guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

INAIL – rischio di esposizione professionale al cristallino
Pubblicata da INAIL la scheda “Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino – indicazioni operative per gli operatori coinvolti in procedure interventistiche” che presenta una sintesi delle attività di studio biennale (BRIC 2019 – ID 45) che è stata dedicata da un gruppo specifico multicentrico alla valutazione della dose al cristallino degli operatori coinvolti in diverse procedure di radiologia interventistica, con particolare attenzione ai primi operatori nelle procedure cardiologiche.

NORME TECNICHE – Disaster Manager
Norma Tecnica UNI 11656:2023
“Attività professionali non regolamentate – Professionista della protezione civile (Disaster Manager) – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del professionista della protezione civile il Disaster Manager. I requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).

NORME TECNICHE – Gestione rifiuti radioattivi
Norma Tecnica UNI 11918:2023
“Gestione rifiuti radioattivi - Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca - Caratterizzazione e gestione”

La norma definisce i criteri principali e le linea guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell'ambito di pratiche, autorizzate all'uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca, al di fuori di impianti nucleari di potenza e di ricerca, per il trattamento di combustibili irraggiati, per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari.

NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche
Norma Tecnica UNI ISO 20816-3:2023
“Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di potenza superiore a 15 kW e operante a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min”

La norma specifica i requisiti generali per valutare la vibrazione di vari tipi di macchine industriali accoppiate con potenza superiore a 15 kW e operanti a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min quando le misurazioni sono effettuate in opera. Sono fornite linee guida per applicare i criteri di valutazione per misurazioni effettuate su parti non rotanti e rotanti in normali condizioni di utilizzo.

NORME TECNICHE – Valvole di sicurezza
Norma Tecnica UNI 10197:2023
“Valvole di sicurezza: procedure di prova e requisiti dei banchi di prova”

La norma specifica le procedure per le prove da eseguire sulle valvole di sicurezza finalizzate al controllo della pressione di taratura, della tenuta della sede e, ove applicabile, della tenuta in contropressione. Inoltre, la norma fornisce le caratteristiche dei banchi per l'esecuzione delle prove.

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere Aggiornato

Cookie

Questo sito web utilizza cookie di terze parti

X
Questo sito utilizza cookie tecnici anonimi per garantire la navigazione e cookie di terze parti per monitorare il traffico e per offrire servizi aggiuntivi come ad esempio la visualizzazione di video o di sistemi di messaggistica. Senza i cookie di terze parti alcune pagine potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di terze parti possono tracciare la tua attività e verranno installati solamente cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookie". Puoi cambiare idea in ogni momento cliccando sul link "Cookie" presente in ogni pagina in basso a sinistra. Cliccando su uno dei due pulsanti dichiari di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
MAGGIORI INFORMAZIONI