Valutazione impatto ambientale ed impianti di recupero in procedura semplificata
12/06/2007

Valutazione impatto ambientale ed impianti di recupero in procedura semplificata

Il Decreto7 marzo ‘07 ha modificato le disposizioni che escludevano dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti di recupero in procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, articoli poi sostituiti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 recante “Norme in materia ambientale”. Tale provvedimento, emanato in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2006, ha fatto si che venisse eliminata tale esclusione, ripristinando l’obbligo della V.I.A. anche per questi impianti. Nella predetta Sentenza la Corte, infatti, aveva indicato che la definizione di smaltimento contenuta nella direttiva sulla V.I.A. doveva intendersi come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero. Pertanto gli impianti che, in base alla legge italiana, erano classificati come impianti di recupero mediante incenerimento e trattamento chimico e, dunque, esclusi dalla procedura sulla VIA, qualora soggetti alle procedure semplificate di recupero, avrebbero invece dovuto essere obbligatoriamente soggetti a valutazione di impatto ambientale, rientrando a pieno titolo nell’allegato I della direttiva 85/337/CE, punto 9)”impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, o messa in discarica” o punto 10) “impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, aventi capacità superiore a 100 tonnellate al giorno”. In adeguamento a ciò, quindi, anche l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1049 sancendo che grazie a tale modifica le sue Sezioni Regionali dovranno richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio attività prevista per l’applicazione delle procedure semplificate anche l’ottenimento del provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi".

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