AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2025
25/11/2025

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2025

AMBIENTE

REACH – restrizione sull’uso delle PFAS nelle schiume antincendio
Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 02 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.


Il regolamento mira a introdurre una restrizione armonizzata a livello UE sull’uso di PFAS nelle schiume antincendio, al fine di ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, promuovendo alternative più sicure.

È stata inserita la voce 82 nell’allegato XVII del regolamento REACH che riguarda tutte le PFAS, definite secondo la definizione dell’OCSE (sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato).

Salvo le deroghe previste nella voce 82, a partire dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato o l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio non sono ammessi, se la somma delle concentrazioni di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l.

Dal 23 ottobre 2026, se le schiume contengono PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili), devono essere etichettate chiaramente con la dicitura seguente:

“ATTENZIONE: contiene sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.”

Entro il 23 ottobre 2026, gli utilizzatori saranno chiamati a predisporre un “Piano di gestione” per le schiume antincendio non conformi, nel quale dovranno essere incluse informazioni sulle condizioni d’uso e sul trattamento dei rifiuti, dettagli sulla manutenzione e sui metodi di pulizia, e una strategia per la sostituzione delle schiume contenenti PFAS.

VARIE – obbligo di etichetta per garanzia di durabilità e riparabilità dei prodotti UE
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

Coerentemente con le regole europee in materia di riparazione dei beni difettosi, è stato introdotto l’obbligo di inserire sui prodotti etichette informative specifiche che esplicitino la garanzia legale di conformità (due anni, nei quali il venditore deve riparare o sostituire gratuitamente il prodotto difettoso) e, se del caso, la garanzia commerciale di durabilità (impegno facoltativo del fabbricante, che assicura la durabilità di un prodotto per un tempo definito, anche oltre i due anni obbligatori previsti da legge).

Obiettivo finale è l’incentivazione della durata dei prodotti e la riduzione dei rifiuti.

In vigore dal 1° novembre 2025, si applica dal 27 settembre 2026.

ENERGIA – UE aderisce al nuovo Accordo su ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare
Decisione (Euratom) 2025/2031 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV.

Approvata l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica all’”Accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV”. Obiettivo è la messa a disposizione delle nuove tecnologie e la loro applicazione industriale entro il 2030.

EMISSION TRADING – modifiche alle modalità di comunicazione delle emissioni
Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795. Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Introdotte alcune modifiche minori in relazione agli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra da parte dei gestori di impianti rientranti nel regime ETS.

ADR - controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

La Direttiva è un provvedimento che aggiorna la normativa sui controlli stradali delle merci pericolose (direttiva (UE) 2022/1999), adeguandola alle ultime modifiche internazionali dell'ADR. In sintesi le principali modifiche:

- Adeguamento all'ADR: la Direttiva adegua gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 ai progressi scientifici e tecnici, in linea con gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose (ADR) entrati in vigore nel 2025.

- Procedure di controllo: la Direttiva stabilisce procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose a livello europeo, rendendo gli allegati tecnici degli accordi internazionali applicabili anche nell'UE.

- Gestione delle infrazioni: riguarda le infrazioni che presentano un rischio ridotto per la sicurezza e l'ambiente. Per queste, invece di richiedere un'immediata correzione su strada, le misure adeguate possono essere adottate successivamente presso l'impresa. Esempi di infrazioni a rischio ridotto sono il mancato rispetto delle norme su targhe e etichette, la mancata disponibilità di informazioni nei documenti di trasporto o la mancata corretta apposizione dei marchi di segnalazione.

La Direttiva entra in vigore il 2 novembre 2025, gli Stati membri dovranno recepirla entro il 23 giugno 2026, mentre le nuove procedure diventeranno obbligatorie dal 24 giugno 2026.

EMISSION TRADING – esclusione delle emissioni da cambiamento climatico dal conteggio delle emissioni da uso del suolo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043 della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulla struttura, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove dell’impatto dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento n. 2018/841 (emissioni da uso del suolo) prevede che gli Stati membri garantiscano che le emissioni di gas serra causate dall'uso del suolo siano interamente compensate da equivalenti riduzioni di CO2 mediante azioni virtuose nello stesso settore.

Il Regolamento dispone anche che gli Stati membri possano avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso e per la diminuzione degli assorbimenti in casi specifici: tali emissioni in eccesso e assorbimenti ridotti devono essere attribuibili all’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici, che sfuggono al controllo degli Stati membri e non sono da considerarsi disturbi naturali, oppure agli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione negli Stati membri.

Viene quindi stabilito, con il Regolamento n. 2025/2043, che gli Stati membri possano scorporare, dal conteggio delle emissioni di gas serra provenienti dall’uso del suolo, quelle dovute al cambiamento climatico, non dovendo dunque prevederne la compensazione. Per poter sfruttare questa esenzione, gli Stati devono presentare apposita richiesta alla Commissione UE, unitamente a prove delle misure adottate per migliorare le prestazioni climatiche delle aree interessate, tanto in termini di mitigazione quanto di resilienza ai cambiamenti climatici.

In vigore dal 12 novembre 2025.

REACH - aggiornamento delle tariffe e degli oneri
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il Regolamento vengono aggiornate le tariffe e gli oneri che le imprese devono versare all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nell’ambito del Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche).

Il regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 5 novembre 2025, tuttavia le nuove tariffe non si applicheranno alle domande valide pendenti a tale data.

CBAM – introdotta soglia minima di importazione annua e semplificazioni
Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

L’UE ha introdotto delle modifiche al Regolamento n. 2023/956 (CBAM, o meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che è una misura introdotta nel maggio 2023 “per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS”).

Secondo il Regolamento, al termine del periodo transitorio (31/12/2025), l’importazione di prodotti rientranti nel campo di applicazione è consentita solamente ai soggetti “Dichiaranti CBAM autorizzati” e prevede il pagamento di una tassa ambientale e di una comunicazione periodica dei quantitativi importati.

Con il Regolamento n. 2025/2083, viene introdotta la soglia dell’importazione annua di 50 tonnellate di merci, al di sotto della quale non si applicano gli obblighi previsti (sono escluse le importazioni di energia elettrica e idrogeno): vengono dunque ridotti i soggetti obbligati ed esclusi i piccoli importatori. Sono inoltre previste ulteriori semplificazioni per i soggetti obbligati, tra cui la delega della presentazione delle dichiarazioni CBAM annuali e la proroga dei termini per tale presentazione (dal 31 maggio al 30 settembre).

In vigore dal 20 ottobre 2025.

FGAS – modello per la dichiarazione di conformità di prodotti e apparecchiature con HFC
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

Definito il modello con cui gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi (HFC) redigono la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del Regolamento n. 2024/573 sugli FGAS.

Vengono definite le informazioni che i soggetti coinvolti devono fornire per consentire l’immissione sul mercato dei prodotti o apparecchiature sopra riportati. La verifica della coerenza delle dichiarazioni è a cura di un organismo di controllo indipendente.

In vigore dal 13 novembre 2025. Abroga il Reg. n. 2016/879 (le dichiarazioni di conformità istituite a norma del Reg n. 2016/879 nella versione in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del Reg. n. 2025/2155 restano valide fino al 31 dicembre 2025).

POPs – nuove limitazioni per gli eteri di difenile (PBDE)
Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere.

Modificato l’allegato I del Regolamento n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POPs), con l’introduzione di nuovi limiti per gli eteri di difenile (PBDE), nello specifico:
- tetrabromodifeniletere;
- pentabromodifeniletere;
- esabromodifeniletere;
- eptabromodifeniletere;
- decabromodifeniletere.

La produzione ed immissione in commercio delle sostanze sopra riportate risultano già vietate; tuttavia, è possibile che alcuni residui delle stesse si trovino in materiali e prodotti riciclati. Le nuove limitazioni riguardano difatti le soglie per la somma delle concentrazioni di tali sostanze come contaminati non intenzionali in miscele o articoli.

In vigore dal 17 novembre 2025.

VARIE – modello unico per presentazione progetti relativi a materie prime critiche
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194 della Commissione, del 28 ottobre 2025, che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento n. 2024/1252, che ha introdotto un quadro per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, stabilisce i criteri per il riconoscimento e la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico (consentendo dunque alle aziende di ottenere vantaggi e agevolazioni nella sua realizzazione). Si ricorda che per “materie prime critiche” si intendono metalli e componenti chimici presenti in esigue quantità in UE, ma considerati di grande importanza economica e fondamentali per la transizione verde e digitale, per i quali esiste quindi forte dipendenza da paesi esterni. Obiettivo dell’UE è favorire progetti che consentano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie.

Conformemente al Regolamento, i promotori del progetto sono tenuti a utilizzare un modello unico per la domanda di riconoscimento, nel quale fornire tutte le informazioni necessarie perché lo stesso possa essere valutato come strategico.

Con il Regolamento n. 2025/2194 viene approvato tale modello unico.

In vigore e applicabile dal 18 novembre 2025.

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – importazione di olio da cucina usato
Regolamento (UE) 2025/2181 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni applicabili all'importazione di olio da cucina usato.

Modificati gli allegati I (definizioni), XIV (importazione, esportazione e transito) e XV (modelli di certificati sanitari) del Regolamento n. 142/2011, inserendo le informazioni relative all’olio da cucina usato, ossia “la frazione oleosa dei materiali di categoria 3 “rifiuti di cucina e ristorazione” di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 che contiene o è costituita da materiali di origine animale”.

In vigore dal 19 novembre 2025. Si applica dal 19 novembre 2027.

VIA – linee guida ISPRA per studi di impatto ambientale per impianti agrivoltaici e fotovoltaici
Linee guida (naz.) 1 ottobre 2025, n. 57. Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici. Manuali e linee guida n. 57/2025. ISBN: 978-88-448-1281-2.

Condivise da ISPRA le Linee Guida per la redazione dei SIA (studi di impatto ambientale) relativi a impianti agrivoltaici e fotovoltaici. Le Linee Guida rappresentano il documento di riferimento tecnico-scientifico per la predisposizione da parte della Direzione Generale competente della piattaforma web da mettere a disposizione per la redazione del SIA, prevista per consentire la raccolta dei dati ambientali relativi ai progetti.

RIFIUTI – conversione in Legge del DL “Terra dei Fuochi”
Legge 3 ottobre 2025, n. 147.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

È stato convertito in legge il DL 8 agosto 2025, n. 116, che oltre a prevedere misure per il finanziamento di attività di ripristino ambientale e bonifica per la cosiddetta “Terra dei Fuochi”, aveva introdotto pene più severe per i reati ambientali in materia di rifiuti.

Più nel dettaglio, mediante il DL e la sua conversione in legge sono stati modificati/aggiunti i seguenti articoli del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente):
- Art. 255, abbandono di rifiuti non pericolosi;
- Art. 255-bis, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone oppure pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo e sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità, della flora o della fauna, oppure se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati);
- Art. 255-ter, abbandono di rifiuti pericolosi;
- Art. 256, attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 256-bis, combustione illecita di rifiuti;
- Art. 258, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259, spedizione illegale di rifiuti;
- Art. 259-bis, aggravante dell’attività di impresa;
- Art. 259-ter, delitti colposi in materia di rifiuti;

Tra le novità, oltre ad un generale inasprimento delle pene (sia pecuniarie che detentive) sono previsti, ad esempio, sospensione della patente o fermo del veicolo, se i reati di cui ad alcuni degli articoli sopra riportati vengono commessi mediante utilizzo di veicoli a motore.

Vengono contestualmente modificati anche il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli Enti), il D.Lgs. n. 49/2014 (RAEE)

In vigore dal 8 ottobre 2025.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – regola tecnica per trasporto CO2
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2025 “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio”.

Il decreto contiene la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162”.

Le disposizioni si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2.

Nel caso di modifiche sostanziali, la regola tecnica si applica solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.

In vigore dal 29 ottobre 2025.

RIFIUTI – modalità operative in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2025, n. 319. Approvazione delle "Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI".

È stato pubblicato il DM n. 319/2025, che riporta le “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI” e le disposizioni relative agli interventi di manutenzione.

Le istruzioni vengono in aiuto degli operatori in caso di malfunzionamenti o interruzioni dei servizi del RENTRI, precisando come comportarsi e quali misure alternative adottare.

VARIE – Rapporto SNPA su consumo suolo
Report Ambientali SNPA n. 46/2025 – ISBN: 978-88-448-1279-0. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2025. Delibera del Consiglio SNPA n. 297/2025 del 20.10.2025

Pubblicato il rapporto 2025 del SNPA sul consumo di suolo in Italia. Il rapporto, insieme alla cartografia e alle banche dati di indicatori, fornisce il quadro aggiornato dei processi di urbanizzazione, artificializzazione e trasformazione del territorio, permettendo di valutare il consumo e degrado del suolo e il loro impatto sul paesaggio e sui servizi ecosistemici.

VARIE – Rapporto Ambiente SNPA
Report Ambientali SNPA n. 45/2025 – ISBN: 978-88-448-1278-2. Rapporto Ambiente SNPA. Edizione 2025. Delibera del Consiglio SNPA n. 298/2025 del 24.10.2025.

Pubblicato il report 2025 sullo stato dell’ambiente in Italia. Il Rapporto Ambiente - SNPA nasce nell’ambito del SNPA per un’ampia ed efficace divulgazione dei dati e dell’informazione ambientale prodotta da ISPRA e dalle ARPA/APPA. La base dati è la banca dati indicatori ambientali ISPRA. Il Rapporto è realizzato in un unico volume strutturato in due parti. La prima offre un’analisi dello stato dell’ambiente attraverso indicatori: 6 a livello regionale (Regional Profile) e 22 a livello nazionale e regionale; la seconda è composta da brevi articoli che riguardano specificità regionali e/o attività SNPA particolarmente rilevanti e di interesse per la collettività.

ANTINCENDIO – qualificazione dei manutentori antincendio
Ministero dell’Interno, Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 della direzione centrale dei Vigili del Fuoco “D.M. 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore”.

La Circolare fornisce chiarimenti sull'attuazione del decreto sui manutentori antincendio e sulla piattaforma digitale nazionale.

I punti principali sono:
- La proroga al 25 settembre 2026 dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2025.

- Il definitivo passaggio a un sistema digitale e uniforme di qualificazione, reso possibile dalla piena operatività della piattaforma informatica del CNVVF.

- La scadenza definitiva dei Nulla Osta Transitori (NOT) al 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di rilascio.

- Dal 26 settembre 2026, la manutenzione dei presidi antincendio sarà autorizzata esclusivamente per i tecnici in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato tramite la piattaforma.

- Fase transitoria: fino al 25 settembre 2026, le attività di manutenzione possono essere svolte da tecnici con un Nulla Osta Transitorio (NOT).

- Regime ordinario: A partire dal 26 settembre 2026, solo i tecnici con l'attestato di qualificazione rilasciato dalla nuova piattaforma potranno effettuare la manutenzione.

- Nulla Osta Transitori (NOT): Tutti i NOT, sia quelli già emessi che quelli futuri, scadranno tassativamente il 25 settembre 2026.

In sintesi, la circolare indica la chiusura della fase transitoria per la qualificazione dei manutentori antincendio, fissando la scadenza definitiva per l'operatività della nuova piattaforma digitale al 25 settembre 2026.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – sottoscritto dall’Italia l’Accordo M368
Il 24 ottobre 2025 l’Italia ha sottoscritto il nuovo Accordo Multilaterale M368, relativo al trasporto in deroga all’ADR di alcune tipologie di rifiuti pericolosi. Vengono ripresi i contenuti del precedente accordo M329, scaduto il 21 settembre 2025. Il nuovo accordo sarà valido fino al 21 settembre 2030 per i trasporti interni e transfrontalieri tra le parti contraenti (per ora Italia, Austria, Ungheria e Slovacchia).

MOBILITY MANAGER – scadenza 31/12/2025 Piano Spostamenti Casa Lavoro
Secondo il DL n.34/2020, le aziende con > 100 dipendenti per singola sede, situata in Capoluoghi di Regione, Città metropolitane, Capoluoghi di Provincia, Comuni con > 50.000 abitanti devono redigere il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), con cui promuovere la mobilità sostenibile dei propri dipendenti. Si ricorda che la scadenza per l’adozione del PSCL è il 31 dicembre di ogni anno, e il Piano va inviato al Comune entro i 15 giorni successivi.

VARIE – FAQ principio DNSH
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha diffuso alcune FAQ relative al principio DNSH (Do no significant harm), che è un principio cardine legato all’ottenimento di finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: chi intende presentare progetti legati al PNRR deve prevedere che gli stessi non arrechino danno significativo all’ambiente.

Le FAQ sono reperibili al link: https://www.mase.gov.it/portale/il-principio-dnsh-nelle-misure-pnrr-a-titolarit%C3%A0-del-mase.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Elenco Comuni idonei a uso agronomico fanghi di depurazione
Decreto del Dirigente (reg.) 1 ottobre 2025, n. 13414. Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del capitolo 6.2, punto d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 2031/2014 cosi come aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale 3832/2025 - anno campagna 2025 – 2026.

Viene definita l'ammissibilità/non ammissibilità all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione per ciascun comune della Lombardia, calcolato attraverso una nuova metodologia così come prevista dalla D.G.R. del 27 gennaio 2025 n. XII/3832.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Linee guida gestione rifiuti sanitari
Delib. Giunta Reg. 21 ottobre 2025, n. XII/5181. Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la sanificazione ambientale e la gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Lombardia.

Approvato il documento “Linee di Indirizzo - Regione Lombardia - Sanificazione Ambientale e Gestione dei Rifiuti nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie”, che riporta la disciplina relativa alla fornitura del servizio di sanificazione ambientale e di gestione dei rifiuti sanitari in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Revisione territorio sistema MoVe In
Decreto del Dirigente (reg.) 29 settembre 2025, n. 326. Sistema integrato MoVe In. Esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1122 del 22.09.2025. Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29.09.2025. Approvazione della revisione del territorio di applicazione del sistema integrato MoVe In.

Viene approvata la revisione del territorio di applicazione del sistema integrato MoVe In (il servizio con cui i proprietari di veicoli soggetti a limitazione della circolazione possono decidere di usufruire di una limitazione chilometrica invece che temporale tramite l’installazione di una scatola nera), in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29.09.2025, che prevede che il territorio in questione sia ridefinito periodicamente, in ragione dell'aggiornamento delle adesioni da parte dei Comuni.

I Comuni aderenti sono ora:
· Albignasego
· Arcugnano
· Badia Polesine
· Belluno
· Bolzano Vicentino
· Bussolengo
· Caldogno
· Campodarsego
· Caorle
· Carbonera
· Castel d'Azzano
· Castelnuovo del Garda
· Cavallino-Treporti
· Chiampo
· Chioggia
· Cittadella
· Conegliano
· Costabissara
· Dueville
· Este
· Grezzana
· Lavagno
· Legnaro
· Limena
· Longare
· Mareno di Piave
· Mezzane di Sotto
· Monselice
· Montebelluna
· Monteviale
· Monticello Conte Otto
· Negrar di Valpolicella
· Occhiobello
· Oppeano
· Padova
· Ponte di Piave
· Ponte san Nicolò
· Ponzano Veneto
· Preganziol
· Quinto Vicentino
· Rovigo
· Rubano
· Salzano
· San Donà di Piave
· San Martino Buon Albergo
· San Martino di Lupari
· San Pietro in Cariano
· Sant'Ambrogio di Valpolicella
· Saonara
· Scorzè
· Selvazzano Dentro
· Sommacampagna
· Sona
· Spinea
· Susegana
· Torri di Quartesolo
· Trevignano
· Treviso
· Venezia
· Verona
· Vicenza
· Vigodarzere
· Villafranca di Verona
· Villafranca Padovana
· Vittorio Veneto
· Volpago del Montello

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Comune di Verona. Adottato il nuovo piano di classificazione acustica
Deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 2025/56 del 23/10/2025. Adozione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Verona e avvio del relativo iter di approvazione.

È stato adottato il nuovo Piano Comunale di Classificazione acustica del Comune di Verona. Con la Deliberazione n. 2025/56, viene precisato che il Piano è stato aggiornato in ragione del fatto che la precedente zonizzazione acustica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 13 novembre 1998, risultava ormai datata e non più adeguata alla realtà del territorio comunale, profondamente mutata negli anni a seguito dell’approvazione del PAT, del PI e delle successive varianti, nonché per effetto di significativi cambiamenti insediativi e infrastrutturali.

Si attende quindi l’approvazione.

NORME TECNICHE – Progettazione sismica
Norma Tecnica UNI EN 9 ottobre 2025, n. 1998-3
Eurocodice 8 - Progettazione sismica delle strutture - Parte 3: Valutazione e adeguamento di edifici e ponti.

La norma è applicabile alla valutazione e all'adeguamento di edifici e ponti in zona sismica, in particolare come indicato ai punti da (a-c): a) fornisce i criteri per la valutazione delle prestazioni sismiche di edifici e ponti esistenti; b) descrive la procedura da seguire nella scelta delle misure correttive necessarie; c) stabilisce i criteri per la progettazione degli interventi di adeguamento (per esempio, progettazione e analisi strutturale che include dimensionamento di parti strutturali e loro collegamenti con elementi esistenti).

NORME TECNICHE – Fanghi di depurazione
Norma Tecnica UNI/PdR 24 ottobre 2025, n. 181
Produzione e utilizzo agronomico delle matrici organiche ottenute da fanghi di depurazione.

La prassi di riferimento definisce requisiti, ulteriori e/o integrativi rispetto a quelli già previsti dalle norme applicabili, per la filiera di produzione e utilizzo delle matrici organiche, derivanti da fanghi di depurazione, utilizzabili in agricoltura per la riduzione delle sostanze chimiche impiegate e/o il miglioramento del suolo, al fine di incrementare complessivamente la sostenibilità della gestione dei fanghi di depurazione, nonché promuovere il recupero dei nutrienti per dare ulteriore slancio allo sviluppo dell’economia circolare. La prassi definisce, inoltre, le matrici organiche destinate ad utilizzazione agronomica. Non rientrano nel campo di applicazione della prassi le attività che generano i fanghi da recuperarsi.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 16 ottobre 2025, n. 7899-3
Qualità dell'acqua - Enumerazione degli enterococchi intestinali - Parte 3: Metodo del numero più probabile (MPN).

La norma specifica un metodo per il conteggio degli enterococchi intestinali nelle acque, inclusi Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus durans, Enterococcus avium, Enterococcus gallinarum, Enterococcus hirae, Enterococcus casselifavus. Il metodo si basa sulla crescita degli organismi target in un terreno di coltura liquido e sul calcolo del "numero più probabile" (MPN) di microrganismi facendo riferimento a tabelle MPN o utilizzando appositi programmi informatici per il calcolo dei risultati e dei limiti fiduciali. Questo metodo può essere applicato all'acqua potabile e all'acqua di balneazione (dolce o marina), insieme ad altri tipi di acque simili, incluse quelle contenenti una quantità considerevole di materiale in sospensione, e consente di rilevare 1 unità formante colonia (UFC) per 100 ml di enterococchi con risultati definitivi entro (26 ± 2) h in presenza di batteri eterotrofi ad una concentrazione fino a 1×10^6 per 100 ml di campione. Per le acque di balneazione, sia dolci che marine, il conteggio degli enterococchi si ottiene in modo ottimale diluendo i campioni 1:10. Il test specificato in questo metodo di prova si basa sulla rilevazione degli enterococchi intestinali attraverso l'espressione dell'enzima ß-D-glucosidasi e fornisce un risultato confermato in 24 h senza la necessità di ulteriori test di conferma sui pozzetti positivi. Questo metodo non si applica alle acque in bottiglia, per le quali il metodo non è stato validato e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del presente documento, a meno che il laboratorio non abbia intrapreso un'appropriata validazione delle prestazioni di questo metodo prima dell'uso.

NORME TECNICHE – Sostenibilità ambientale
Norma Tecnica UNI/PdR 23 ottobre 2025, n. 13-0
Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Inquadramento generale e principi metodologici.

Il documento illustra l'inquadramento generale e i principi metodologici e procedurali che sottendono al sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica sia a edifici di nuova costruzione sia a edifici oggetto di ristrutturazione importante che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

NORME TECNICHE – Sostenibilità ambientale
Norma Tecnica UNI/PdR 23 ottobre 2025, n. 13-1
Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici residenziali.

Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

NORME TECNICHE – Sostenibilità ambientale
Norma Tecnica UNI/PdR 23 ottobre 2025, n. 13-2
Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici non residenziali.

Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteriale per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici non residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

NORME TECNICHE – Rifiuti radioattivi
Norma Tecnica UNI 16 ottobre 2025, n. 11992
Manufatti di rifiuti radioattivi - Condizionamento con matrice cementizia dei rifiuti radioattivi a bassa attività - Qualifica del processo di condizionamento (Forma del rifiuto, Contenitore, Manufatto).

La norma definisce i criteri, i requisiti ed i metodi di prova per la qualificazione del processo di condizionamento in forma omogenea (liquidi, fanghi, solidi di piccole dimensioni) ed eterogenea (rifiuti solidi), mediante l'uso di matrice cementizia, di rifiuti radioattivi di bassa attività. La presente norma non si applica a soluzioni di condizionamento con matrici diverse da quella cementizia.

NORME TECNICHE – Materiale radioattivo
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 ottobre 2025, n. 23548
Misura della radioattività - Radionuclidi alfa emettitori - Metodo generico con l'uso di spettrometria alfa.

La norma descrive il generico metodo per la misura di radionuclidi alfa emettitori, per tutti i tipi di campioni (suolo, sedimento, materiale da costruzione, campioni alimentari, acqua, aria, bioindicatori ambientali, campioni biologici come urine e feci, etc.) con la spettrometria alfa. Questo metodo può essere usato per qualsiasi tipo di indagine ambientale o attività di monitoraggio di radionuclidi alfa emettitori.

NORME TECNICHE – Materiale radioattivo
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 ottobre 2025, n. 22188
Monitoraggio per movimento involontario e traffico illecito di materiale radioattivo.

La norma specifica i mezzi ed i metodi per monitorare il movimento involontario e il traffico illecito di materiale radioattivo. Esso fornisce linee guida per l'utilizzo di strumentazione sia fissa che portatile, per esempio da tenere in mano, per il monitoraggio per identificare il transito di materiale radioattivo.


SICUREZZA

ADR - controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

La Direttiva è un provvedimento che aggiorna la normativa sui controlli stradali delle merci pericolose (direttiva (UE) 2022/1999), adeguandola alle ultime modifiche internazionali dell'ADR. In sintesi le principali modifiche:

- Adeguamento all'ADR: la Direttiva adegua gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 ai progressi scientifici e tecnici, in linea con gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose (ADR) entrati in vigore nel 2025.

- Procedure di controllo: la Direttiva stabilisce procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose a livello europeo, rendendo gli allegati tecnici degli accordi internazionali applicabili anche nell'UE.

- Gestione delle infrazioni: riguarda le infrazioni che presentano un rischio ridotto per la sicurezza e l'ambiente. Per queste, invece di richiedere un'immediata correzione su strada, le misure adeguate possono essere adottate successivamente presso l'impresa. Esempi di infrazioni a rischio ridotto sono il mancato rispetto delle norme su targhe e etichette, la mancata disponibilità di informazioni nei documenti di trasporto o la mancata corretta apposizione dei marchi di segnalazione.

La Direttiva entra in vigore il 2 novembre 2025, gli Stati membri dovranno recepirla entro il 23 giugno 2026, mentre le nuove procedure diventeranno obbligatorie dal 24 giugno 2026.

ANTINCENDIO – restrizione sull’uso delle PFAS nelle schiume antincendio
Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 02 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.

Il regolamento mira a introdurre una restrizione armonizzata a livello UE sull’uso di PFAS nelle schiume antincendio, al fine di ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, promuovendo alternative più sicure.

E’ stata inserita la voce 82 nell’allegato XVII del regolamento REACH che riguarda tutte le PFAS, definite secondo la definizione dell’OCSE (sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato).

Salvo le deroghe previste nella voce 82, a partire dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato o l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio non sono ammessi, se la somma delle concentrazioni di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l.

Dal 23 ottobre 2026, se le schiume contengono PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili), devono essere etichettate chiaramente con la dicitura seguente:

“ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.”

Entro il 23 ottobre 2026, gli utilizzatori saranno chiamati a predisporre un “Piano di gestione” per le schiume antincendio non conformi, nel quale dovranno essere incluse informazioni sulle condizioni d’uso e sul trattamento dei rifiuti, dettagli sulla manutenzione e sui metodi di pulizia, e una strategia per la sostituzione delle schiume contenenti PFAS.

REACH - aggiornamento delle tariffe e degli oneri
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il Regolamento vengono aggiornate le tariffe e gli oneri che le imprese devono versare all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nell’ambito del Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche).

Il regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 5 novembre 2025, tuttavia le nuove tariffe non si applicheranno alle domande valide pendenti a tale data.

PRIMO SOCCORSO – aggiornamento delle disposizioni in ambito ferroviario
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 agosto 2025 “Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il Decreto aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del DM 388/2003 come previsto dall’art. 45, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le principali novità:
- Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture dovranno predisporre le procedure di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, come definiti dal D. Lgs. 50/2019.

- Le nuove disposizioni prevedono l’adozione di strumenti tecnologici che consentano: il tempestivo arresto della marcia del convoglio in caso di emergenza, “in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/773 del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto”.

- La richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso. L’obiettivo è garantire una risposta più rapida e coordinata in caso di incidente lungo la linea, riducendo i tempi di intervento e migliorando le tutele.

- Dotazione al personale che svolge attività in luoghi isolati, ossia ove non sono presenti posti di pronto soccorso (ad es. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate lungo la rete ferroviaria), del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del DM 388/2003.

ANTINCENDIO – riconoscimento dei veicoli destinati ai servizi antincendio
Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 376 del 1° ottobre 2025 “Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio”.

Il Decreto fornisce un quadro organico di regole per il riconoscimento e l’omologazione dei veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio. La norma chiarisce la classificazione di questi mezzi, stabilisce i criteri di conformità alle categorie internazionali (N e O), definisce le procedure di omologazione e disciplina le modifiche dei veicoli già circolanti. Particolare rilievo assumono le specifiche tecniche contenute nell’allegato, che elenca le attrezzature obbligatorie per la qualificazione di un mezzo come veicolo antincendio.

ATTREZZATURE DI LAVORO – 65° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 109 del 09 ottobre 2025 “65° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il 65° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

SOSTANZE PERICOLOSE - regola tecnica per le reti di trasporto di CO2
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2025 “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio”.

Il decreto contiene la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162”.

Le disposizioni si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2.

Nel caso di modifiche sostanziali, la regola tecnica si applica solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.

In vigore dal 29 ottobre 2025.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - misure urgenti per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Specifichiamo che il Decreto entra in vigore il 31 ottobre 2025 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riassumiamo di seguito le principali misure adottate:

- Art. 1 - Contribuzione ridotta per le aziende virtuose: a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione di propria competenza in base all’andamento infortunistico aziendale, secondo la logica del bonus / malus, per premiare le aziende che investono in sicurezza e penalizzare quelle con elevati indici di infortunio. Dalla riduzione contributiva sono escluse le aziende che hanno riportato nelle ultime due sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto impegna l’autorità giudiziaria a comunicare tempestivamente le sentenze definitive di condanna all’ INAIL.

- Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità: nuovi e più stringenti requisiti vengono previsti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza negli ultimi tre anni di condanne penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

- Art. 3, c. 1 - Subappalti: ai fini del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle “liste di conformità INL “, l’Ispettorato è chiamato a orientare la propria attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato.

- Art. 3, c. 2 - Appalti e subappalti: arriva il badge digitale, un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti sia nel settore pubblico che privato. Il nuovo badge, obbligatorio per i dipendenti di imprese che operano nei cantieri edili, potrà essere esteso dal Ministero del Lavoro a ulteriori ambiti di attività a rischio elevato, mediante un nuovo Decreto da adottare.

- Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dall’art. 18, c. 1, lett. u), e dall’ art. 26, c. 8 del D. Lgs. 81/2008 e dall’art. 5 L. 136/2010. Nella nuova versione, la tessera, recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa ( SIISL ). Per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera digitale è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni del datore di lavoro.

- Art. 3, c. 4 - Patente a crediti, decurtazione dei punti: previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti. In particolare, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, la sanziona amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori è elevata da un minimo di 6.000 € ad un minimo di 12.000 €, non soggetta alla procedura di diffida. Viene, inoltre, inasprita la decurtazione dei punti in caso di impego di lavoro irregolare con una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare a fronte di una decurtazione anteriforma di 1, 2, 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero. Prevista poi una decurtazione aggiuntiva in caso di impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno.

- Art. 3, c. 4, lett. c - Subappalti: con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, contenente sino ad oggi il C.F. o partita Iva delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto (modifica all’Allegato XII del D. Lgs. 81/08).

- Art. 4 - Potenziamento INL: per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. Inoltre, sono ulteriormente potenziati gli organici dell’Arma dei Carabinieri con nuove assunzioni in deroga.

- Art. 5 - Formazione mirata INAIL: a decorrere dal 2026, 35.000.000 di euro verranno trasferiti annualmente da INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

- Art. 5, c. 1, lett. c - Prevenzione violenza e molestie: ampliate le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/08. Il testo del nuovo Decreto prevede una rilevante modifica all’articolo 15, c. 1, del D. Lgs. 81/08 “Misure generali di tutela”. Dopo la lettera z) viene aggiunta di una nuova lettera che dispone: z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62. La modifica comporterà la necessità di integrare la programmazione delle misure di prevenzione violenza/molestie nei luoghi di lavoro.

- Art. 5, c. 1, lett. d, punto 1 - Formazione e aggiornamento RLS: alle imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.

- Art. 5, c. 1, lett. d, punto 2 - Il fascicolo elettronico del lavoratore: viene previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all’ art. 15 del D. Lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Tale attività, propedeutica alla programmazione della formazione in azienda da parte del datore di lavoro, dovrà essere considerata dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.

- Art. 5, c. 1, lett. e - Controlli su alcoolismo e tossicodipendenza: viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

- Art. 5, c. 1, lett. g - DPI: viene specificato che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

- Art. 5 - Soggetti formatori: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL, la Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione dell’INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa.

- Art. 7 – introdotta la tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, ribadito il divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio.

- Art. 10 – Norme UNI: il Ministero promuove convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche SSL. UNI elaborerà un bollettino ufficiale delle norme tecniche SSL pubblicato su siti MLPS, INAIL, UNI.

- Art. 15 – Near Miss (Mancati Infortuni): per promuovere il miglioramento continuo, il Ministero del Lavoro e l’INAIL, adotteranno linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Le aziende dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive intraprese.

- Art. 17 – Sorveglianza Sanitaria e Promozione Salute: si precisa che le visite mediche (sorveglianza sanitaria) vanno computate nell’orario di lavoro (escluse preassuntive). Il Medico Competente dovrà informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e degli screening LEA. Entro 12 mesi un Decreto del Ministero della Salute definirà i requisiti delle strutture per la sorveglianza sanitaria. Introdotta una nuova possibile visita medica prima o durante turno, se sia verificato un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol/stupefacenti, per attività ad elevato rischio infortuni (L. 125/2001, art. 15 + DPR 309/90, art. 125).

- Modificato l’art. 113 del D. Lgs. 81/08 “scale verticali”: il Decreto interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti modificandone le misure di prevenzioni contro le cadute dall’alto e aggiornando le soluzioni tecniche previste. La vecchia normativa limitava l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 5 metri, con inclinazione superiore a 75°; il nuovo testo abbassa la soglia a 2 metri e introduce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale, da individuare sulla base della valutazione dei rischi. Vengono confermate le distanze minime dei pioli dalla parete (almeno 15 cm) e, qualora si scelga la gabbia, restano invariati i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm), con lo scopo di impedire la caduta verso l’esterno dell’utilizzatore.

- Modificato l’art. 115 del D. Lgs. 81/08 “sistemi di protezione di caduta dall’alto”: il Decreto riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) e definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo. Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – DURC soglia limite dello scostamento non grave
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Interpello N. 3/2025 del 13/10/2025, istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) chiede se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata), l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

L’interpello chiarisce che, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

La logica è semplice quanto rigorosa: se la posizione contributiva presenta debiti superiori alla soglia complessiva di 150 euro, non si può considerare regolare ai fini del rilascio del DURC.

ANTINCENDIO – qualificazione dei manutentori antincendio
Ministero dell’Interno, Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 della direzione centrale dei Vigili del Fuoco “D.M. 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore”.

La Circolare fornisce chiarimenti sull'attuazione del decreto sui manutentori antincendio e sulla piattaforma digitale nazionale.

I punti principali sono:
- La proroga al 25 settembre 2026 dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2025.

- Il definitivo passaggio a un sistema digitale e uniforme di qualificazione, reso possibile dalla piena operatività della piattaforma informatica del CNVVF.

- La scadenza definitiva dei Nulla Osta Transitori (NOT) al 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di rilascio.

- Dal 26 settembre 2026, la manutenzione dei presidi antincendio sarà autorizzata esclusivamente per i tecnici in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato tramite la piattaforma.

- Fase transitoria: fino al 25 settembre 2026, le attività di manutenzione possono essere svolte da tecnici con un Nulla Osta Transitorio (NOT).

- Regime ordinario: A partire dal 26 settembre 2026, solo i tecnici con l'attestato di qualificazione rilasciato dalla nuova piattaforma potranno effettuare la manutenzione.

- Nulla Osta Transitori (NOT): Tutti i NOT, sia quelli già emessi che quelli futuri, scadranno tassativamente il 25 settembre 2026.

In sintesi, la circolare indica la chiusura della fase transitoria per la qualificazione dei manutentori antincendio, fissando la scadenza definitiva per l'operatività della nuova piattaforma digitale al 25 settembre 2026.

SOSTANZE PERICOLOSE - Regione Veneto. Sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1212 del 7 ottobre 2025 Approvazione del documento "Sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) - Ridefinizione dei criteri di accesso al 2° livello".

Con la Delibera viene approvato il documento "Sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) - Ridefinizione dei criteri di accesso al 2° livello", in allegato A alla stessa.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Campania. Modelli per il Permesso di costruire
Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 55 del 13 ottobre 2025 “Aggiornamento e rettifica Modello Unificato e Standardizzato in materia edilizia concernente il permesso di costruire”.

Il Decreto riguarda l'aggiornamento e la rettifica del modello standardizzato in materia edilizia per il permesso di costruire, contiene modifiche e adeguamenti a una procedura standard per la presentazione delle domande edilizie.

INAIL – mancini e destrorsi
Pubblicata la scheda “La differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi: un problema non solo di usabilità”.

Dati statistici riferiscono che il numero di persone mancine si attesta su circa il 10% della popolazione. In un mondo “a misura di destrorsi” essi imparano ad utilizzare la mano non dominante in molte situazioni e, anche nelle postazioni di lavoro, si trovano ad interagire con macchine e comandi pensati principalmente per destrorsi.

Ricerche scientifiche affermano che la lateralità agisce sulle abilità motorie e su aspetti emotivi e cognitivi, tenerne conto nella progettazione di attrezzature di lavoro è importante anche ai fini della sicurezza, oltre che per gli aspetti di comfort, usabilità ed esperienza d’uso.

INAIL – malattie asbesto correlate
Pubblicazione “Le malattie asbesto correlate”.
L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2025 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

INAIL – amianto
Pubblicazione “La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto”.

Il testo, alla luce dell’esperienza maturata a livello europeo, è volto ad informare gli operatori del settore sul campo di applicazione della Direttiva Europea 2023/2668, sui cambiamenti introdotti rispetto ai dettami del vigente d.lgs. 81/08 e sugli impatti economici possibili che potranno derivare dal suo recepimento nel nostro Paese.

INAIL – tumori da esposizione a polveri di legno
Il volume “I tumori naso-sinusali e i tumori del rinofaringe da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro” analizza la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e le patologie denunciate all’Inail con particolare riferimento ai tumori maligni di cavità nasali e seni paranasali (TuNS) e tumori del rinofaringe (NPC). Essa è stata realizzata attraverso la sinergia tra l’area professionale dedita alle valutazioni tecniche dell’esposizione professionale a sostanze pericolose e la componente medico-legale dell’INAIL, nella consapevolezza che solo il concorso di diverse professionalità consenta di pronunciarsi nel merito dell’eventuale nesso eziologico tra l’agente di rischio e l’insorgenza della patologia denunciata.

INAIL – burnout
Pubblicata la scheda “Il burnout: un fenomeno occupazionale” che intende offrire una panoramica del fenomeno, esplorandone le cause scatenanti, gli impatti sull’individuo e sull’organizzazione e contribuire all’individuazione di strategie utili per la prevenzione e la gestione del burnout, al fine di promuovere ambienti di lavoro più sani e sostenibili.

Il burnout, inizialmente considerato strettamente legato alle professioni d’aiuto, ovvero quelle professioni caratterizzate da un intenso contatto umano e da un forte impegno emotivo, nel tempo ha assunto una visione più ampia che ne riconosce la natura complessa, influenzata sia da fattori individuali che da condizioni organizzative.

Il burnout oggi, infatti, viene esteso a tutti i contesti lavorativi ed è inteso come un costrutto che descrive la relazione tra l’individuo e l’organizzazione. Per questo motivo, è stato introdotto il termine job burnout, una sindrome che deriva da stressor cronici sul luogo di lavoro che il lavoratore non è riuscito ad affrontare efficacemente.

INAIL – la scheda di dati di sicurezza
Pubblicata “La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del regolamento (UE) 2020/878”.

Nelle nuove SDS, a causa degli effetti avversi sulla salute, particolare rilevanza è rivolta agli interferenti endocrini attraverso il miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e l’introduzione, in specifiche sezioni, di informazioni dettagliate sugli effetti avversi per la salute. Il Regolamento (UE) 2020/878 del 18/06/2020, promuove una gestione sicura dei prodotti chimici in conformità con la normativa europea e internazionale, rafforzando la sicurezza chimica e contribuendo alla protezione della salute umana, degli animali e dell’ambiente.

La scheda pone attenzione sull’aggiornamento delle SDS e la potenzialità nell’offrire un contributo significativo alla protezione della salute e dell’ambiente, attraverso una comunicazione chiara e precisa riguardo ai pericoli associati all’uso di sostanze chimiche, migliorando la gestione dei rischi chimici, adottando pratiche più sicure a beneficio della salute e delle biodiversità.

NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15004-2:2025
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12”

La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente FK-5-1-12 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 13501-3:2025
“Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotti di ventilazione resistenti al fuoco e serrande tagliafuoco e/o cavi di alimentazione, controllo e comunicazione”

La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 1995-1-2:2025
“Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio”

La norma tratta la progettazione di strutture nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco ed è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alle norme EN 1995-1-1 ed EN 1991-1-2. La presente norma:
- identifica solo differenze o integrazioni rispetto alla progettazione a temperatura normale;
- si applica alle strutture in legno che devono svolgere una funzione portante, una funzione di separazione o entrambe;
- fornisce principi e regole applicative per la progettazione di strutture per requisiti specifici in relazione alle funzioni sopra menzionate e ai livelli di prestazione;
- si applica alle strutture, o parti di strutture, che rientrano nell'ambito di applicazione della EN 1995-1-1 e sono progettate conformemente a questa.

I metodi indicati nella presente norma sono applicabili a tutti i prodotti coperti dalle specifiche tecniche europee di prodotto a cui si fa riferimento nella presente norma.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 17353:2025
"Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti”

La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. L'attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio. Sono inclusi requisiti prestazionali per il colore e la retroriflessione, nonché per le aree minime e il posizionamento dei materiali nei dispositivi di protezione.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 16321-1:2025
"Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali”
La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol.

NORME TECNICHE – Scale
Norma Tecnica UNI EN 131-1:2025
“Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali”
Norma Tecnica UNI EN 131-2:2025
“Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura”
Norma Tecnica UNI EN 131-3:2025
“Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore”
Norma Tecnica UNI EN 131-6:2025
“Scale - Parte 6: Scale telescopiche”
Le norme specificano rispettivamente:
- definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale. Si applica alle scale portatili progettate per uso professionale e non professionale generico. La norma non si applica alle scale portatili che, per progettazione e istruzioni, sono destinate e limitate esclusivamente a un uso professionale specifico e, di conseguenza, non sono destinate a un uso professionale o non professionale generico;

- le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Essa non si applica a sgabelli o scale per uso professionale specifico, come scale per vigili del fuoco, scale da tetto e scale mobili;

- indicazioni sull'utilizzo in sicurezza delle scale che rientrano nello scopo e campo di applicazione della EN 131-1 e che soddisfano i requisiti delle EN 131-1, EN 131-2 e della EN 131-4, per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della EN 131-7 per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma;

- le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini per le scale telescopiche di appoggio e doppie.

NORME TECNICHE – ponteggi
Norma Tecnica UNI EN 74-1:2025
“Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova”

La norma specifica per i giunti ortogonali, i giunti girevoli, i giunti a manicotto e i giunti paralleli:
- i materiali;
- i requisiti di progetto;
- le classi di resistenza con differenti parametri strutturali inclusi valori di resistenza e di rigidezza;
- i procedimenti di prova;
- la valutazione e fornisce le raccomandazioni per il controllo durante la produzione.

NORME TECNICHE – Nastri trasportatori
Norma Tecnica UNI EN ISO 703:2025
“Nastri trasportatori - Flessibilità trasversale (attitudine alla messa in conca) - Metodo di prova”

La norma specifica un metodo di prova per determinare la flessibilità trasversale (attitudine alla messa in conca) di un nastro trasportatore espressa come il rapporto F/L.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 14246:2025
“Bombole per gas - Valvole per bombole - Prove e controlli di fabbricazione”

La norma specifica le procedure e i criteri di accettazione per le prove e i controlli durante la fabbricazione delle valvole per bombole progettate e verificate secondo la UNI EN ISO 10297.

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere Aggiornato