AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2026
16/03/2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2026

AMBIENTE

REACH – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
ECHA/NR/26/06.

In data 4 febbraio 2026 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), delle seguenti sostanze:
- n-esano (EC 203-777-6, CAS 110-54-3) per la sua tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta;
- 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi Sali per la loro tossicità per la riproduzione.

Essi vengono utilizzati, ad esempio, in varie formulazioni, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti detergenti e come regolatori di processo e agenti reticolanti.

La Candidate List contiene ora 253 voci.

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche alle sostanze autorizzate in materiali e oggetti a contatto con prodotti alimentari
Regolamento (UE) 2026/245 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione o le condizioni d’uso di diverse sostanze.

Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213

Aggiornata la disciplina su materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

Nello specifico:
- con il Regolamento n. 2026/245 viene modificato l’allegato I del Regolamento n. 10/2011 (Elenco dell’Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione): vengono sostituite e aggiunte alcune voci;
- con il Regolamento n. 2026/250 viene rettificato il Regolamento n. 2024/3190, relativamente all’uso del bisfenolo A, di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli.

In vigore dal 23 febbraio 2026.

FGAS – rettifica al Reg. 2024/573 per i refrigeratori fissi (chillers)
Rettifica 7 febbraio 2026, n. 90080. Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Mediante la rettifica n. 90080, viene corretto un refuso dell’allegato IV (Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1) del Regolamento n. 2024/573, che ha aggiornato la disciplina sui gas fluorurati ad effetto serra. Viene infatti precisato che l’ambito di applicazione del divieto di immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) contenenti o che dipendono funzionalmente da FGAS con GWP pari o superiore a 150, riguarda i refrigeratori con capacità nominali “fino a 12 kW”, invece che “pari a 12 kW”, salvo che l’utilizzo sia necessario per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. Viene quindi ampliato il divieto ad un numero maggiore di apparecchiature.

SOSTENIBILITA’/RIFIUTI – rendicontazione prodotti invenduti disfatti come rifiuti
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti.

Il Regolamento n. 2024/1781 ha introdotto un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili; tra le varie disposizioni, all’art. 24 è stato anche stabilito un divieto di distruzione (intesa come operazione di gestione rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo) di specifiche categorie di prodotti invenduti, in primis provenienti dal settore tessile, con avvii scaglionati nel tempo sulla base delle dimensioni delle imprese. Tuttavia, la Commissione ha la possibilità di definire varie deroghe a tale divieto, richiedendo però in tal caso che le aziende rendicontino annualmente i dati sulla distruzione dei propri beni invenduti.

In applicazione a tale normativa, con il Regolamento n. 2026/2 vengono quindi stabiliti i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui beni invenduti di cui ci si è disfatti come rifiuti. Esso si applica ai prodotti (che rientrano nella disciplina della progettazione ecocompatibile) di cui una azienda si è disfatta nel corso di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del Regolamento (2 marzo 2027). Gli operatori economici divulgano tali informazioni entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio finanziario.

In vigore dal 2 marzo 2026, si applica, come già precisato, dal 2 marzo 2027 (per le grandi imprese) e dal 19 luglio 2030 per le medie. Per ora le piccole e microimprese sono esentate.

FGAS - deroga temporanea per refrigeratori fissi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori.

Introdotte due nuove deroghe temporanee per l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) contenenti o che dipendono funzionalmente da FGAS:
- con GWP pari o superiore a 150 e con capacità di raffrescamento fino a 12 kW, usati per la fabbricazione di semiconduttori;
- con GWP pari o superiore a 750 e con capacità di raffrescamento superiore a 12 kW, funzionanti a temperature inferiori a -50°C e usati per la fabbricazione di semiconduttori;

Le apparecchiature immesse sul mercato ai sensi della deroga dovranno essere etichettate a norma.

In vigore dal 3 marzo 2026, si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

SOSTENIBILITA’ – limitazione del campo di applicazione delle Direttive CSRD e CSDDD
Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Pubblicato il pacchetto di semplificazione “Omnibus I”, che include una serie di modifiche alla disciplina della rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD) e della due diligence aziendale (Direttiva CSDDD), per semplificare gli obblighi delle imprese senza però abbandonare gli obiettivi del Green Deal europeo. Nello specifico vengono ristretti gli ambiti di applicazione:

- CSRD: rispetto a quanto previsto in precedenza, l’obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità viene applicato ora alle sole grandi imprese con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro (escludendo dunque le PMI);

- CSDDD: rispetto a quanto previsto in precedenza, gli obblighi di due diligence si applicano ora alle imprese con almeno 5000 dipendenti e un fatturato medio annuo di almeno 1,5 miliardi di euro.

Vengono introdotte inoltre una serie di modifiche ulteriori, come la creazione del concetto di “impresa protetta” (società con meno di 1000 dipendenti e dunque non obbligata alla rendicontazione, ma inclusa nella catena del valore di una grande impresa che vi è invece soggetta; l’impresa protetta può dunque limitarsi a fare riferimento a standard volontari per fornire le informazioni richieste dalla grande impresa per il report di quest’ultima).

In vigore dal 18 marzo 2026. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 entro il 19 marzo 2027 e dell’art. 4 entro il 26 luglio 2028.

EMISSION TRADING – revisione parametro di riferimento per la Soda
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025.

Con il Regolamento n. 2026/389 viene aggiornato il valore del parametro di riferimento (ossia il numero di quote gratuite di emissioni assegnate, per tonnellata di prodotto, nell’ambito del sistema ETS) per la produzione di soda per il periodo 2021-2024 e per l’anno 2025.

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche alla disciplina sugli additivi alimentari
Regolamento (UE) 2026/196 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica:

· il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di carragenina (E 407), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412), gomma arabica (gomma d’acacia) (E 414), gomma di xanthan (E 415), pectine (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450)

· e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche relative a farina di semi di carrube (E 410), farina di semi di guar (E 412), gomma arabica (gomma d’acacia) (E 414), gomma di xantano (E 415), pectina (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450).

Modificati l’allegato II (Elenco comunitario degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso) del Reg. n. 1333/2008 e l’allegato (Specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti) del Reg. n. 231/2012 ed introdotte ulteriori disposizioni relativamente a determinati additivi alimentari.

In vigore dal 18 febbraio 2026. Si applica dal 18 agosto 2026.

SOSTANZE PERICOLOSE – rettifica per l’esperetina diidrocalcone
Rettifica n. 90106 del Regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’esperetina diidrocalcone nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.

Sostituita la voce relativa all’esperetina diidrocalcone nell’allegato I (Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli o sugli alimenti) del Reg. n. 1334/2008. Rispetto alla voce introdotta dal Reg. n. 2026/175, per mero errore formale non era stata inclusa una colonna.

VARIE – costi per l’estinzione di reati ambientali
Decreto Ministeriale 8 ottobre 2025. Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali.

Secondo il D.lgs. n. 152/2006, alcune tipologie di reati ambientali, meno gravi (ossia che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), commessi dalle aziende possono essere estinti (e dunque non danno avvio ad azione penale) pagando una quota di denaro e seguendo alcune prescrizioni definite dall’Ente che ha accertato la violazione. Sono dunque stati stabiliti gli importi da corrispondere, a carico del contravventore, per coprire i costi delle attività e di redazione delle prescrizioni specifiche e di asseverazione (ossia di successivo controllo) affrontati dall’Ente per dare seguito alla procedura di estinzione del reato.

VARIE – proroga obbligo FIR digitale RENTRI e ulteriori disposizioni
Legge 27 febbraio 2026, n. 26. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Con la legge di conversione del DL 31 dicembre 2025, n. 200, sono state introdotte una serie di proroghe in tema RENTRI:
- è stato spostato al 15 settembre 2026 l’obbligo di utilizzo del formulario in formato digitale (per i soggetti interessati), con possibilità, fino a tale data, di utilizzo alternativo con il formato cartaceo. La scelta di una o dell’altra modalità da parte del produttore/detentore definirà poi le modalità di adempimento da parte degli altri soggetti a valle dei produttori nella filiera di gestione dei rifiuti (trasportatori, destinatari);
- è stata rinviata sempre al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione a RENTRI dei dati relativi ai FIR dei rifiuti pericolosi;
- è stato prorogato al 30 giugno 2026 l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi per aziende iscritte in Cat. 5 dell’Albo Nazionale Sistemi Ambientali.

Si segnala inoltre che con la medesima conversione in legge è stato introdotto un posticipo al 31 dicembre 2026 del termine entro cui le Regioni o Province autonome possono consentire il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura, delle acque reflue depurate per impianti già in esercizio dal 15 aprile 2023; inoltre, viene prorogato, sempre al 31 dicembre 2026, il regime speciale per i cementifici che effettuano attività di recupero energetico di rifiuti R1 secondo cui, in deroga ad eventuali limiti orari contenuti nelle proprie autorizzazioni, fino a tale data gli stessi possono procedere in tale attività considerando come vincolante solo il limite quantitativo annuo massimo.

In vigore dal 1° marzo 2026.

RENTRI – modalità operative XFIR in caso di indisponibilità servizi RENTRI o disservizi nella connessione Internet
Decreto Ministeriale 5 febbraio 2026, n. 25. Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.

Pubblicato il DD n. 25/2026, che stabilisce le azioni operative e le misure mitigative da seguire in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del FIR digitale (a titolo esemplificativo: impossibilità di emettere il FIR digitale, di procedere alla firma remota, di trasmettere i dati dei FIR dei rifiuti pericolosi a RENTRI) e in caso di disservizi nella connettività Internet o nelle procedure di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), non dovuti a scarsa manutenzione o negligenza.

Tra le misure mitigative, che sono dettagliate negli allegati 1 e 2 al DD, si evidenziano in particolare le seguenti:
- vidimare e stampare anticipatamente FIR cartacei bianchi da conservare per l'utilizzo in caso di necessità;
- accompagnare il trasporto del rifiuto con una stampa del FIR digitale, da utilizzare qualora emergessero problemi di connessione durante il trasporto o in fase di accettazione da parte del destinatario.

Si precisa che eventuali eventi di indisponibilità dei servizi RENTRI vengono comunicati mediante avviso nella apposita sezione “Avvisi” del portale RENTRI (rentri.gov.it).

In vigore dal 7 febbraio 2026.

ANTINCENDIO - chiarimento sui requisiti per la qualifica di manutentore di sistemi a schiuma
Nota del Ministero dell'Interno n. 2271 del 5 febbraio 2026 “Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Controlli). Prospetto 3.10 dell'allegato II al Decreto. Chiarimento interpretativo”.

Con la Nota, vengono forniti chiarimenti sul Prospetto 3.10 dell’allegato II del DM 1° settembre 2021, indicando le condizioni necessarie per accedere all’esame di qualifica per Tecnico Manutentore di Sistemi a Schiuma.

La circolare ribadisce che, il corso sui sistemi a schiuma può essere seguito solo dopo aver completato il corso sui sistemi sprinkler (Presidio P.4). Questo requisito assicura che tutti i candidati abbiano una base solida sulle tecnologie di spegnimento automatico prima di affrontare i sistemi a schiuma.

Nel caso di esame completo, il candidato deve presentare un attestato di frequenza del corso sui sistemi sprinkler, erogato da un soggetto formatore autorizzato. Nel caso di esame ridotto (per chi ha esperienza pregressa), il candidato deve dichiarare di avere almeno tre anni di esperienza nella manutenzione dei sistemi sprinkler e allegare le relative attestazioni di servizio rilasciate dalle aziende in cui ha operato.

Indipendentemente dal tipo di esame, le commissioni esaminatrici verificheranno che il candidato possieda anche competenze teorico-pratiche su alimentazioni idriche e gruppi di pompaggio, componenti fondamentali per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli impianti antincendio a schiuma.

RIFIUTI – cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso
Legge 26 gennaio 2026, n. 14. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Introdotte nuove disposizioni in merito alla cancellazione, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dei veicoli fuori uso, con l’obiettivo di risolvere le problematicità operative legate alla presenza di fermo amministrativo su veicoli destinati a rottamazione. Le novità, che comportano anche l’inserimento dei nuovi commi 5-bis e 5-ter all’art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del D.lgs. n. 152/2006, consistono nella previsione che, alla richiesta di cancellazione dal PRA, non può essere opposta l’iscrizione del fermo amministrativo, e che in caso di veicoli iscritti al PRA rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati o acquisiti per occupazione, gli Enti locali o i proprietari delle strade devono certificarne l’inutilizzabilità e inviare comunicazione al proprietario entro 7 giorni; se lo stesso non si oppone entro 60 giorni, si può procedere a rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA. Inoltre, in caso di rischi per la sicurezza o l’ambiente la rimozione può essere disposta nell’immediato.

Vengono infine innalzate le sanzioni minime per gestori di impianti e per i detentori che non consegnano i veicoli a centri autorizzati.

In vigore dal 20 febbraio 2026.

VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per la verifica climatica
Linee guida (naz.) 25 luglio 2025. Linee guida per l'integrazione della verifica climatica nelle valutazioni ambientali.

Pubblicate dal MASE le “Linee guida per l'integrazione della verifica climatica nelle valutazioni ambientali”, utili per fornire indicazioni operative per includere la verifica climatica nelle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

VARIE – esclusione delle imprese con AIA, AUA o aut. ambientali dalle industrie insalubri
Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19. Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Introdotte varie disposizioni dal DL n. 19/2026, previste per facilitare il completamento dei progetti finanziati dal PNRR. Tra le novità:

- le imprese munite di AIA, AUA o autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 sono escluse dalla categoria delle “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265);

- viene sostituito, nel testo del D.lgs. n. 152/2006, il riferimento del vecchio regolamento sulle spedizioni di rifiuti n. 1013/2006 con il nuovo n. 2024/1157

In vigore dal 20 febbraio 2026.

RAEE – indicazioni sulla gestione documentale per i distributori
Il Centro di Coordinamento RAEE (https://www.cdcraee.it/news/ritiro-1-contro-1-indicazioni-sulla-documentazione-per-i-distributori/) ha condiviso alcune indicazioni in merito alla gestione della documentazione di trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori presso il domicilio dell’acquirente, quando nella stessa occasione avviene anche il ritiro di altri RAEE a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti. In attesa di chiarimenti da parte del legislatore, non essendo precisato dalla recente Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 che ha modificato il D.lgs. n. 49/2014, il CdC RAEE suggerisce di integrare nel medesimo DDT per il ritiro “1 contro 1” le informazioni relative agli eventuali ulteriori RAEE trasportati “1 contro 0”.

EMISSION TRADING – modello per la comunicazione delle emissioni 2025 per ETS2
La Direttiva 2003/87/CE ("Direttiva ETS") introduce un sistema ETS separato per gli edifici, il trasporto stradale e gli ulteriori settori ("ETS2") e richiede che i soggetti regolamentati: siano in possesso di un permesso valido per le emissioni di gas ad effetto serra, rilasciato dalla relativa Autorità Nazionale Competente (ANC), che monitorino e comunichino le proprie emissioni e che facciano verificare le comunicazioni da un verificatore indipendente accreditato.

È stato quindi pubblicato sul Portale ETS2 (https://www.ets.minambiente.it/ets2/Template) il modello ufficiale per la trasmissione dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra generate nel 2025 dai settori rientranti nell’ETS2.

Il termine per le comunicazioni, che rappresenta la prima scadenza di rendicontazione per il settore ETS2, è il 30 aprile 2026.

VARIE – indicazioni per la determinazione dei valori di riferimento delle CSC in caso di siti ad uso multiplo o siti industriali con aree verdi
Il MASE, in una recente risposta ad un interpello, ha fornito chiarimento in merito a come definire i valori di riferimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per siti caratterizzati da usi multipli (sia residenziali che commerciali/industriali) o per siti commerciali/industriali con presenza di verde ornamentale.

Nello specifico, il Ministero ha chiarito che, quando aree produttive includono spazi verdi con funzione ornamentale, sono applicabili comunque i limiti della colonna B (siti ad uso commerciale/industriale) di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152/2006; invece, in caso di esercizio commerciali ubicati in complessi residenziali, viene ritenuta prevalente la destinazione residenziale e dunque applicabili i limiti della colonna B (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, che sono più restrittivi).

ACQUE SCARICHI – Regione Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni tecniche per gestione acque meteoriche in ambito urbano
Delib. Giunta Reg. 2 febbraio 2026, n. XII/5710. Aggiornamento tecnico dell'allegato L (indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano) al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)", ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, di tale regolamento.

Viene approvato l'aggiornamento tecnico dell'Allegato L (Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano) del RR n. 7/2017, in sostituzione del testo attuale.

VARIE – Regione Lombardia. Aggiornamento modulistica istanze sismiche in sanatoria
Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5450. Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della l.r. 33/2015) – Aggiornamento della modulistica prevista dall’allegato b alla d.g.r. n. X/5001/2016.

Delib. Giunta Reg. 26 gennaio 2026, n. XII/5677. Integrazione della d.g.r. 5450 del 1 dicembre 2025 «Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della l.r. 33/2015) – Aggiornamento della modulistica prevista dall’allegato B alla d.g.r. n. X/5001/2016»

Approvato l’aggiornamento dei moduli n. 1 - Istanza di autorizzazione sismica e n. 2 - Comunicazione di deposito sismico/istanza di certificazione alla sopraelevazione, implementati nella procedura guidata presente nella piattaforma regionale Procedimenti – Sismica, e utilizzabili dai Comuni lombardi per la presentazione di istanze sismiche in sanatoria nelle ipotesi di opere con rilevanza strutturale oppure assenza di opere e con opere prive di rilevanza ai sensi dell’art. 94-bis del DPR n. 380/2011 (nuovo modulo 2-bis)

NORME TECNICHE – Radioattività
Norma Tecnica UNI EN ISO 5 febbraio 2026, n. 18589-7
Misura della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 7: Misura in situ di radionuclidi gamma emettitori.

La norma specifica l'identificazione dei radionuclidi e la misurazione della relativa attività nel suolo mediante spettrometria gamma in situ con sistemi portatili equipaggiati con rivelatori al germanio o scintillatori. La norma è idonea per valutare rapidamente l'attività di radionuclidi artificiali e naturali depositati o presenti in strati di suolo di ampie aree di un sito in corso di investigazione.

NORME TECNICHE – Matrici solide ambientali
Norma Tecnica UNI EN ISO 12 febbraio 2026, n. 18475
Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante gascromatografia - Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a cattura elettronica (GC-ECD).

La norma specifica i metodi per la determinazione quantitativa di sette policlorodifenili selezionati (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 e PCB180) in terreni, fanghi, sedimenti, rifiuti organici trattati e rifiuti utilizzando GC-MS e GC-ECD (vedere prospetto 2). Il limite di rilevamento dipende dai determinanti, dall'attrezzatura utilizzata, dalla qualità delle sostanze chimiche utilizzate per l'estrazione del campione e per la pulizia dell'estratto. Alle condizioni specificate nel presente documento, è possibile raggiungere un limite inferiore di applicazione da 1 μg/kg (espresso come materia secca) per suoli, fanghi e rifiuti organici a 10 μg/kg (espresso come sostanza secca) per i rifiuti solidi. Per alcuni campioni specifici non è possibile raggiungere il limite di 10 μg/kg. Fanghi, rifiuti e rifiuti organici trattati possono differire nelle proprietà, nonché nei livelli di contaminazione previsti di PCB e nella presenza di sostanze interferenti. Queste differenze rendono impossibile definire una procedura avente validità generale. Il presente documento contiene prospetti decisionali basati sulle proprietà del campione e sulla procedura di estrazione e pulizia da utilizzare. Il metodo può essere applicato all'analisi di altri congeneri di PCB non specificati nello scopo, a condizione che l'idoneità sia adeguatamente provata con prove di validazione interne.

NORME TECNICHE – Sicurezza biologica
Norma Tecnica UNI EN 12 febbraio 2026, n. 12469-2
Cabine di sicurezza biologica – Parte 2: BSC classe II.

La norma specifica i requisiti per le BSC di classe II in riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla sicurezza e all’igiene. Stabilisce i criteri specifici delle prestazioni delle BSC di classe II per lavorare con agenti biologici e specifica le procedure relative alla protezione dei lavoratori, all’ambiente e alla protezione del prodotto trattato, inclusa la contaminazione crociata.

NORME TECNICHE – Qualità del suolo
Norma Tecnica UNI 12 febbraio 2026, n. 12004
Qualità del suolo - Determinazione del Cromo VI.

La norma descrive la procedura per la determinazione del Cromo VI nei suoli mediante estrazione con tampone fosfato e successiva quantificazione, che può essere eseguita per via spettrofotometrica UV-VIS o mediante cromatografia ionica con rivelazione diretta o derivatizzazione post colonna.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 19 febbraio 2026, n. 13646
Qualità dell'acqua - Determinazione di estrogeni selezionati in campioni di acqua intera - Metodo che utilizza l'estrazione in fase solida (SPE) seguita da cromatografia liquida (LC) o gassosa (GC) accoppiata alla spettrometria di massa (MS).

La norma specifica i metodi per la determinazione di cinque estrogeni selezionati in campioni di acqua elencati nella tabella 1 (vedere paragrafo 4). I metodi si basano sull'estrazione in fase solida (SPE; disco o cartuccia) seguita da analisi mediante GC-MS (spettrometria di massa tandem o spettrometria di massa ad alta risoluzione). A seconda della preparazione del campione scelta, la preparazione del campione può essere applicabile all'analisi di estrogeni selezionati in acqua potabile, acque sotterranee e acque superficiali contenenti particolato sospeso (SPM) fino a 500 mg/l, contenuto di carbonio organico disciolto (DOC) fino a 14 mg/l. Il limite di quantificazione può variare a seconda dei metodi, della sensibilità delle apparecchiature utilizzate e della matrice del campione. Il campo è compreso tra 0,006 ng/l e 1 ng/l per il 17alfa-etinilestradiolo (EE2) e tra 0,038 ng/l e 1 ng/l per gli altri estrogeni presenti nell'acqua potabile, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali. Il limite superiore dell'intervallo di lavoro è di circa decine di nanogrammi per litro. I metodi possono essere utilizzati per determinare ulteriori estrogeni o ormoni in altri tipi di acqua, ad esempio acque reflue trattate, se l'accuratezza è stata testata e verificata per ciascun caso e se le condizioni di conservazione sia dei campioni che delle soluzioni di riferimento sono state convalidate.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 23697-1
Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque mediante prova (test) in cuvetta - Parte 1: Reazione colorimetrica con dimetilfenolo.

La norma specifica un metodo per la determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque di varia origine quali acque sotterranee, superficiali e acque reflue, in un intervallo di misura di concentrazione generalmente compreso tra 0,5 mg/l e 220 mg/l di ST-TNb utilizzando i test in cuvetta. Possono essere richiesti diversi campi di misura dei metodi con test in cuvetta. I campi di misura possono variare a seconda del tipo di test in cuvetta di diversi produttori. Spetta all'utente scegliere il test in cuvetta con l'intervallo di applicazione appropriato o adattare i campioni con concentrazioni che superano l'intervallo di misurazione di un test mediante diluizione preliminare.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 23696-2
Qualità dell'acqua - Determinazione dei nitrati in acque mediante prova (test) in cuvetta - Parte 2: Reazione colorimetrica con acido cromotropico.

La norma specifica un metodo per la determinazione del nitrato come N-NO3 in acque di varia origine quali acque naturali (comprese acque sotterranee, superficiali e di balneazione), acque potabili e acque reflue, in un intervallo di misura di concentrazione compreso tra 0,20 mg /l e 30 mg/l di N-NO3 utilizzando i test in cuvetta. Possono essere richiesti diversi campi di misura dei metodi con test in cuvetta. I campi di misura possono variare a seconda del tipo di test in cuvetta di diversi produttori. Spetta all'utente scegliere il test in cuvetta con l'intervallo di applicazione appropriato o adattare i campioni con concentrazioni che superano l'intervallo di misurazione di un test mediante diluizione preliminare.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 18724
Qualità dell'acqua - Determinazione del cromo (VI) disciolto nell'acqua - Metodo fotometrico.

La norma specifica un metodo per la determinazione fotometrica del cromo esavalente disciolto utilizzando tecniche manuali (ad esempio fotometria manuale), automatizzate statiche (ad esempio sistema di analisi discreta) o automatizzate dinamiche [ad esempio analisi a iniezione di flusso (FIA), analisi a flusso continuo (CFA)] o cromatografia ionica con reazione post-colonna (IC-PCR). Il metodo descritto nel presente documento è applicabile ad altre matrici, quali percolati da discariche e acque reflue non trattate, previa adeguata convalida del metodo.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 23967-2
Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque mediante prova (test) in cuvetta - Parte 2: Reazione colorimetrica con acido cromotropico.

La norma specifica un metodo per la determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque di varia origine quali acque sotterranee, superficiali e acque reflue, in un intervallo di misura di concentrazione generalmente compreso tra 0,5 mg/l e 150 mg/l di ST-TNb utilizzando i test in cuvetta. Possono essere richiesti diversi campi di misura dei metodi con test in cuvetta. I campi di misura possono variare a seconda del tipo di test in cuvetta di diversi produttori. Spetta all'utente scegliere il test in cuvetta con l'intervallo di applicazione appropriato o adattare i campioni con concentrazioni che superano l'intervallo di misurazione di un test mediante diluizione preliminare.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 16094-2
Qualità dell'acqua - Analisi delle microplastiche nell'acqua - Parte 2: Metodi di spettroscopia vibrazionale per acque con basso contenuto di solidi sospesi, compresa l'acqua potabile.

La norma specifica i principi fondamentali per l'analisi delle microplastiche nell'acqua potabile e nell'acqua a basso contenuto di solidi sospesi naturali mediante una tecnica microscopica abbinata alla spettroscopia vibrazionale. Questo metodo è applicabile per:

• determinare la dimensione delle microplastiche (che varia da 1 µm a 5 000 µm), contarle e classificarle in base alla dimensione;

• identificare la composizione chimica delle microplastiche, le principali delle quali sono: polietilene (PE), polipropilene (PP), polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), polistirene (PS), politetrafluoroetilene (PTFE), cloruro di polivinile (PVC), poliammide (PA), polimetilmetacrilato (PMMA) e poliuretano (PU).

Questo metodo è applicabile all'acqua con un basso contenuto di materia organica e altre sostanze sospese, come definito nella norma ISO 6107 (da 1 mg/l a 100 mg/l o inferiore se interferisce con la determinazione), ad esempio: • acqua ultrapura; • acqua destinata al consumo umano; • acque sotterranee grezze. Date le concentrazioni molto basse di microplastiche solitamente presenti in queste acque, è necessario prestare particolare attenzione alle potenziali fonti di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Questo metodo può anche identificare la natura delle altre particelle che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento, ad esempio minerali, proteine, cellulosa e pigmenti. Questo metodo non si applica alla caratterizzazione di sostanze aggiunte intenzionalmente o adsorbite sulla superficie delle microplastiche. Questo metodo non si applica alla determinazione della forma geometrica delle microplastiche.


SICUREZZA

REACH – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
ECHA/NR/26/06.

In data 4 febbraio 2026 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), delle seguenti sostanze:
- n-esano (EC 203-777-6, CAS 110-54-3) per la sua tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta;
- 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi Sali per la loro tossicità per la riproduzione.

Essi vengono utilizzati, ad esempio, in varie formulazioni, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti detergenti e come regolatori di processo e agenti reticolanti.

La Candidate List contiene ora 253 voci.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 12 febbraio 2026 “Adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026”.

Con il Decreto, viene adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026. Il Piano ha validità fino al 31 dicembre 2026.

L’obiettivo è rafforzare la strategia contro gli infortuni e le malattie professionali, puntando su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d’impresa.

Tra le priorità indicate:
- sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- sostegno alle imprese (anche con strumenti incentivanti);
- rafforzamento delle tutele;
- controlli mirati e coordinati e scambio dati per la vigilanza.

Previste campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione coordinate dal Ministero, attività legate all’attuazione del D.L. 159/2025, e aggiornamenti su temi come la patente a crediti nei cantieri.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – chiarimenti applicativi dell’INL sulla Legge 198/2025
Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (INL) n. 1 del 23 febbraio 2026 “D.L. n. 159/2025 (L. n. 198/2025), recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Con la Circolare l’INL fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito dalla L. n. 198/2025), chiarendo come le nuove disposizioni debbano essere concretamente applicate nell’attività di vigilanza.

In sintesi i principali chiarimenti:
- vigilanza, appalto e subappalto: con l’introduzione della “Lista di conformità INL”, l’attività ispettiva dovrà essere orientata prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto pubblico o privato. Per la programmazione ispettiva ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA, nonché delle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica.

- Badge di cantiere: la Circolare chiarisce che il Badge di Cantiere introdotto dall’art. 3 del D.L. 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione e con la sua disponibilità in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non imprese edili, nonché ulteriori settori ad alto rischio individuati con specifico decreto.

- Patente a crediti - Lavoro irregolare: dal 1° gennaio 2026 decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Se contestata anche l’aggravante per impiego di stranieri, minori o percettori di sussidi, la decurtazione sale di un ulteriore credito per ciascun lavoratore. La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento.

- Patente a crediti - Sanzioni: la soglia minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro. Quando il valore dei lavori su cui basare la sanzione non è determinabile, si applica la soglia minima prevista, con importo ridotto pari a 4.000 euro nei casi consentiti.

- Patente a crediti - Sospensione cautelare della patente: in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura.

- Comunicazioni obbligatorie e domicilio digitale: due punti rilevanti in materia di adempimenti telematici. Da un lato, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative al D.L. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL (modalità che verranno definite con futuro decreto ministeriale). Dall’altro, viene rafforzato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria che devono comunicare un proprio domicilio digitale distinto da quello dell’impresa, con obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 per le società già iscritte nel registro delle imprese.

- DPI e indumenti di lavoro: il datore di lavoro è tenuto a garantire manutenzione e igiene anche degli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro identificazione attraverso la valutazione dei rischi nel DVR. In sede ispettiva sarà verificata tale identificazione.

- Scale verticali permanenti e sistemi di protezione delle cadute: per le scale verticali permanenti (fissate a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico. Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026. L’art. 115 ridefinisce inoltre la gerarchia delle protezioni: priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto all’arresto caduta.

- Formazione SSL: obbligo di aggiornamento periodico del RLS esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, con modalità rimesse al CCNL. Per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione. Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.

- Sorveglianza sanitaria: i controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro (eccetto quelli preassuntivi); il medico competente deve promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici (LEA). Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti (le modalità che verranno definite con il nuovo Accordo Stato Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026).

- Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) si presume conforme ai requisiti ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 se adottato in conformità alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

- Sul fronte della prevenzione, tra le misure generali di tutela, è introdotta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

- Per la Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), nuove cause ostative all’iscrizione: condanne penali o sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni.

- La disciplina SSL applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile viene trasferita dal D.M. 13 aprile 2011 al D. Lgs. n. 81/2008 (nuovo art. 3-bis), con una regolamentazione organica che definisce gli obblighi del legale rappresentante su formazione, sorveglianza sanitaria e DPI.

ANTINCENDIO - chiarimento sui requisiti per la qualifica di manutentore di sistemi a schiuma
Nota del Ministero dell'Interno n. 2271 del 5 febbraio 2026 “Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Controlli). Prospetto 3.10 dell'allegato II al Decreto. Chiarimento interpretativo”.

Con la Nota, vengono forniti chiarimenti sul Prospetto 3.10 dell’allegato II del DM 1° settembre 2021, indicando le condizioni necessarie per accedere all’esame di qualifica per Tecnico Manutentore di Sistemi a Schiuma.

La circolare ribadisce che, il corso sui sistemi a schiuma può essere seguito solo dopo aver completato il corso sui sistemi sprinkler (Presidio P.4). Questo requisito assicura che tutti i candidati abbiano una base solida sulle tecnologie di spegnimento automatico prima di affrontare i sistemi a schiuma.

Nel caso di esame completo, il candidato deve presentare un attestato di frequenza del corso sui sistemi sprinkler, erogato da un soggetto formatore autorizzato. Nel caso di esame ridotto (per chi ha esperienza pregressa), il candidato deve dichiarare di avere almeno tre anni di esperienza nella manutenzione dei sistemi sprinkler e allegare le relative attestazioni di servizio rilasciate dalle aziende in cui ha operato.

Indipendentemente dal tipo di esame, le commissioni esaminatrici verificheranno che il candidato possieda anche competenze teorico-pratiche su alimentazioni idriche e gruppi di pompaggio, componenti fondamentali per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli impianti antincendio a schiuma.

INAIL – situazione provvisoria di infortuni e malattie professionali nel 2025
Il numero Dati INAIL di gennaio 2026 presenta la situazione provvisoria di infortuni e malattie professionali nel 2025.

Gli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL nel 2025 sono stati 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto ai 589.571 dell’anno precedente. Le denunce relative ai lavoratori sono passate da 511.688 a 516.839 (+1,0%), mentre quelle degli studenti da 77.883 a 80.871 (+3,8%). Tra i lavoratori gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro sono saliti da 414.853 a 416.900 (+0,5%), mentre quelli occorsi in itinere sono cresciuti con più intensità, da 96.835 a 99.939 (+3,2%), portando l’incidenza degli incidenti nel tragitto casa-lavoro-casa sul totale delle denunce dei lavoratori dal 18,9% al 19,3%.

Per quanto riguarda le patologie lavoro-correlate, i dati provvisori del 2025 mostrano un incremento delle denunce dell’11,3% rispetto all’anno precedente, da 88.499 a 98.463 casi.

INAIL – Il Rischio freddo negli ambienti montani
Pubblicato l’opuscolo “Il Rischio freddo” per rafforzare la prevenzione in materia di stress termico ambientale. L’opuscolo nasce proprio con l’obiettivo di supportare chi opera in contesti esposti a basse temperature, fornendo indicazioni chiare e pratiche per prevenire danni e infortuni e conoscere le strategie di prevenzione dello stress termico ambientale. Tra i principali rischi evidenziati nel materiale informativo figurano: ipotermia e congelamenti; riduzione della destrezza manuale e della capacità di concentrazione; aumento della probabilità di incidenti e infortuni sul lavoro.

INAIL – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Pubblicata la scheda “Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in aree extra-agricole: riflessioni sugli impatti su salute, ambiente e biodiversità” che illustra i principali elementi normativi, comunitari e nazionali, che inquadrano gli aspetti e gli approcci utilizzabili per la riduzione dell’uso di PF in ottica di maggiore sostenibilità ambientale, con particolare riferimento agli attori responsabili e alle azioni di contesto, con specifico focus sul settore ferroviario.

INAIL – Esoscheletri occupazionali
Pubblicato l’opuscolo “Esoscheletri occupazionali. Considerazioni su salute e sicurezza” che si propone di fornire agli operatori SSL una guida chiara per un utilizzo appropriato e sicuro di dispositivi indossabili utilizzati per la prevenzione di disturbi muscoloscheletrici nei lavoratori impegnati in attività di movimentazione dei carichi.

Gli esoscheletri sono dispositivi indossabili assistivi utilizzati sempre più nei luoghi di lavoro per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici attraverso la riduzione dell’impegno fisico dei lavoratori durante l’esecuzione di attività di movimentazione manuale dei carichi.

INAIL – Resilienza organizzativa e formazione in realtà virtuale
Pubblicato l’opuscolo “Resilienza organizzativa e formazione in realtà virtuale per la salute e la sicurezza sul lavoro: i risultati del progetto Fereo”.

Lo studio analizza come la trasformazione digitale stia cambiando la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto FEREO – Formazione e Resilience Engineering Organizzativa, finanziato da Inail, ha sviluppato strumenti innovativi per migliorare la prevenzione e rafforzare la resilienza delle organizzazioni.

La ricerca nasce dal crescente impatto delle tecnologie digitali nei contesti produttivi. L’introduzione di sistemi automatizzati, robotica e tecnologie smart sta modificando il rapporto tra lavoratori, macchine e processi. In questo scenario, la sicurezza non può più essere affrontata solo come prevenzione degli errori, ma come capacità delle organizzazioni di adattarsi e reagire agli imprevisti.

AMIANTO - Regione Lombardia. Selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori
Legge Regionale Lombardia n. 5 del 10 febbraio 2026 “Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto”.

Con la Legge, la Regione Lombardia interviene in modo molto pratico su un punto critico nei cantieri e negli interventi di manutenzione/bonifica: la scelta, gestione, manutenzione e controllo dei DPI per le vie respiratorie (APVR - Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie).

La norma raccorda le prescrizioni regionali alle regole del Capo III del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 e ribadisce il principio cardine: prima si adottano misure tecniche e collettive; se non bastano, il datore di lavoro deve fornire APVR idonei (richiamo all’art. 251, c.1, lett. b, D. Lgs. 81/2008).

Vengono definiti i criteri puntuali per selezionare l’APVR in funzione dei livelli di polveri/fibre e si introducono obblighi “di sistema”: collaudi/controlli, decontaminazione, registri, fit test, addestramento.

La Legge si applica alle lavorazioni con esposizione a silicati fibrosi (amianto come da art. 247 del D. Lgs. 81/2008). Prima di demolizioni/manutenzioni, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di MCA (Materiali Contenenti Amianto), anche chiedendo informazioni ai proprietari; e, se c’è il minimo dubbio, si applica il Capo III del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008.

Le implicazioni per i tecnici (progettisti/D.L./CSE/consulenti) sono chiare: in fase di sopralluogo e pianificazione, il “dubbio” fa scattare l’intero impianto cautelativo (valutazione rischio, misure, APVR adeguati, procedure), con ricadute sui costi, sui tempi e sull’organizzazione del cantiere.

Criteri di scelta APVR per livelli di “polvere”:
- quando il livello di polvere è superiore alla soglia richiamata dalla legge (art. 254 D. Lgs. 81/2008) e in base alla valutazione del rischio, il lavoratore deve essere dotato almeno di un dispositivo tra quelli indicati, distinti per polvere di primo, secondo, terzo livello.

- Polvere di primo livello (scenari a esposizione più contenuta): FFP3 monouso (UNI EN 149:2009) oppure respiratori con semimaschera/maschera pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021); respiratori a ventilazione motorizzata TM2P / TH3P (UNI EN 12942:2024); respiratore a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale (rinvio a norma indicata nel testo). L’uso delle FFP3 monouso è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) e durata inferiore a 15 minuti, nell’ambito delle attività richiamate dall’art. 249, c.2 e 4 del D. Lgs. 81/2008. Per le FFP3 monouso, la legge impone che lo smaltimento sia indicato nelle annotazioni del FIR.

- Polvere di secondo livello (maggiore protezione: sovrapressione/aria alimentata): la legge “alza l’asticella” su portate minime e pressione positiva/sovrapressione, elementi da verificare con schede tecniche, scelta filtri, compatibilità con lavorazione e comfort. Esempi previsti: respiratore a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale (UNI EN 12942:2024) per garantire sovrapressione permanente e portata minima 160 l/min; respiratore isolante ad aria respirabile classe 4 (UNI EN 14594:2018) con pieno facciale e portata minima 300 l/min; respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con possibilità di portate >300 l/min se necessario.

- Polvere di terzo livello (massima protezione): respiratore isolante classe 4 (UNI EN 14594:2018) con ≥300 l/min e pieno facciale; respiratore isolante a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con portate >300 l/min se necessario; indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.

Gestione e controlli: fit test, decontaminazione, registro filtri.

La Legge prevede una catena di obblighi che i tecnici dovranno pretendere e documentare:
- controlli prima di ogni utilizzo;
- controllo condizioni generali;
- controllo corretto funzionamento;
- fit test (test di adattabilità): all’inizio dell’utilizzo, almeno annuale, e in caso di variazioni morfologiche; riferimento alla UNI 11719:2025;
- decontaminazione dopo ogni utilizzo: dopo ogni uso, i respiratori devono essere decontaminati, anche in unità di lavoro mobili/destrutturate, con modalità e locali/strutture separate per contenere la diffusione di polveri e consentire vestizione in abiti civili in sicurezza;
- verifiche periodiche e dopo eventi: sotto responsabilità del datore di lavoro e secondo istruzioni del produttore. Controlli dopo interventi/eventi che possano alterare efficacia, e almeno ogni 12 mesi;
- registro sostituzione filtri: le date e frequenza di sostituzione filtri vanno iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie (UNI 11719:2025);
- addestramento: non basta “consegnare” il DPI. Prima dell’uso di un APVR, è richiesto addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato con competenze (UNI 11719:2025), oppure in collaborazione con organismi paritetici.

La legge attribuisce alle ATS compiti di prevenzione, tutela e controllo:
- verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie;
- verifica di formazione e addestramento degli operatori;
- controllo anche dei piani di lavoro comunicati ex art. 256, c.5, D. Lgs. 81/2008, specie se per rischio polveri/entità lavorazioni possono avere impatto su salute dei lavoratori e collettività.

FORMAZIONE - Regione Lombardia. Nuove disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza
Legge Regionale Lombardia n. 4 del 10 febbraio 2026 “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009”.

Si tratta di una Legge organica sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che prevede la realizzazione di una piattaforma informativa dedicata, dove tutti i soggetti formatori dovranno registrarsi e caricare i dati dei corsi e degli attestati che avranno valore pubblico.

La legge indica disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al D. Lgs. 81/2008, fatto salvo:
- i corsi di formazione o di aggiornamento riguardanti la prevenzione incendi;
- abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti;
- in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate.

L’articolo 2 indica che è istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:
- sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
- sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
- sezione III comprendente altri soggetti formatori.

Oltre ai soggetti formatori istituzionali individuati nel nuovo Accordo Stato-Regioni, sono ora aggiunti:
- Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);
- Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
- Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
- Polis-Lombardia.

E sono soggetti formatori accreditati (comma 4) quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall' accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al D. Lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:

- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;

- non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;

- non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al D. Lgs. 81/2008.

Sono poi altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D. Lgs. 81/2008:

- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;

- non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al D. Lgs. 81/2008.

L'iscrizione nell'elenco regionale (comma 7) abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9) la Giunta regionale definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.

L’articolo 3 indica che (comma 1) per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I soggetti formatori inseriscono (comma 2), nella piattaforma informatica, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.

E (comma 3) all'assolvimento degli obblighi di inserimento sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.

L’articolo 4 si sofferma sulle sanzioni, che sono irrogate dalle ATS lombarde.

L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.

I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato, tali attestati non sono validi.

NORME TECNICHE – Rischi derivanti dai cambiamenti climatici
Norma Tecnica ISO/PAS 45007:2026
“Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Rischi derivanti dai cambiamenti climatici e azioni per contrastarli”

Una ISO/PAS (Publicly Available Specification) è un documento tecnico pubblicato dall'ISO per rispondere a esigenze urgenti di mercato, offrendo linee guida immediate su temi emergenti o specifici, spesso in attesa di diventare standard internazionali definitivi.

Il documento nasce dalla crescente consapevolezza che i cambiamenti climatici influenzano in modo significativo le condizioni di lavoro e i profili di rischio, imponendo alle organizzazioni un approccio sistematico per identificare, valutare e gestire i pericoli emergenti.

La norma contiene orientamenti operativi per affrontare i rischi derivanti sia dalle conseguenze dirette del clima (come ondate di calore, eventi estremi, aumento delle temperature) sia le possibili misure di adattamento e mitigazione adottate dalle organizzazioni (ad esempio modifiche dei processi, infrastrutture, modalità di lavoro evolute per ridurre emissioni). È applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di attività e si inserisce nel più ampio contesto degli standard di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, tra cui ISO 45001, offrendo strumenti per integrare i rischi legati al clima nei sistemi di gestione esistenti.

La guida può dare indicazioni per:
- pianificare azioni e processi per gestire i rischi di salute e sicurezza sul lavoro legati al clima;
- identificare opportunità di miglioramento legate alle attività di adattamento e mitigazione;
- integrare la valutazione di tali rischi nei processi di gestione esistenti.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 9185:2026
“Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso”

Norma Tecnica UNI EN ISO 24232:2026
“Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia”

Le norme specificano rispettivamente:
- un metodo per valutare la resistenza alla penetrazione del calore dei materiali destinati all'uso negli indumenti per la protezione contro grandi spruzzi di metallo fuso. Essa fornisce procedure specifiche per valutare gli effetti degli spruzzi di alluminio fuso, criolite fusa, rame fuso, ferro fuso e acciaio dolce fuso;
- i requisiti e i metodi di prova per le prestazioni di materiali e indumenti confezionati per la protezione dagli effetti delle precipitazioni (ad esempio pioggia, fiocchi di neve), nebbia e umidità del suolo.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-1:2026
“Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 1: Puntali metallici”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI ISO 4301-4:2026
“Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 4: Gru a portale”

La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a portale e dei loro meccanismi basata sulle condizioni di servizio, espresse principalmente da:
- il numero totale di cicli di lavoro che possono essere effettuati durante la vita di progetto prevista dall'apparecchio di sollevamento;
- il fattore di spettro che presenta il regime di carico da gestire;
- il numero medio dei cicli di sollevamento del carico.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 13001-3-5:2026
“Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci fucinati e di fusione”

La norma si applica ai ganci con gambo realizzati in acciaio fucinato o in acciaio fuso, compreso l'acciaio inossidabile, e con gambi lavorati per consentire il fissaggio del gancio tramite filettatura o con dado.

NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 22915-1:2026
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 1: Generalità”

Norma Tecnica UNI ISO 22915-10:2026
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 10: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il carico disposto decentrato da dispositivi motorizzati”

Norma Tecnica UNI ISO 22915-20:2026
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 20: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, decentramento determinato dall'utilizzo”

Le norme specificano rispettivamente:

  • la sicurezza dei carrelli elevatori industriali, come definita nella UNI ISO 5053-1, in relazione alla loro stabilità e alla verifica di tale stabilità. Il documento specifica i criteri di prova e i requisiti di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori industriali;
  • una prova supplementare per verificare la stabilità di un carrello carico dotato di un dispositivo motorizzato di movimentazione del carico, quale per esempio uno spostamento laterale, che può spostare il baricentro di una rilevante e predeterminata distanza dal piano di mezzeria longitudinale del carrello;
  • una prova supplementare per verificare la stabilità di un carrello carico il cui utilizzo determina la condizione speciale di funzionamento nella quale il baricentro del carico è sostanzialmente decentrato rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello.

NORME TECNICHE – Carrelli elevatori
Norma Tecnica UNI ISO 13284:2026
“Carrelli elevatori - Prolunghe forche e forche telescopiche - Caratteristiche tecniche e requisiti di resistenza”

La norma specifica le caratteristiche tecniche e requisiti di resistenza per le prolunghe delle forche e per le forche telescopiche. Si applica alle prolunghe delle forche ed alle forche telescopiche progettate per l'utilizzo su carrelli elevatori impilatori, come definiti nella UNI ISO 5053-2, aventi piastre porta forche conformi alla UNI ISO 5053-1 e, in caso di prolunghe delle forche, aggancio delle forche conforme alla UNI ISO 2330.

NORME TECNICHE – Macchine movimento terra
Norma Tecnica UNI EN ISO 6683:2026
“Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove”

La norma stabilisce i requisiti di prestazione minimi e le prove per sistemi di ritenuta, cinture di sicurezza e i loro elementi di fissaggio (ancoraggi), montati sulle macchine movimento terra, necessari per trattenere un operatore o un conducente entro una struttura di protezione contro il ribaltamento (ROPS) in caso di ribaltamento della macchina o entro una struttura di protezione contro il rovesciamento (TOPS) in caso di rovesciamento laterale della macchina. La norma non si applica alle cinture di sicurezza e agli ancoraggi delle cinture di sicurezza fabbricati prima della data di pubblicazione della presente norma.

NORME TECNICHE – Macchine movimento terra
Norma Tecnica UNI CEN/TS 18195:2026
“Macchine movimento terra e attrezzature intercambiabili - Informazioni tecniche minime per l'accoppiamento”

La specifica tecnica definisce le informazioni tecniche minime che i produttori di macchine movimento terra e i produttori di attrezzature intercambiabili sono tenuti a rendere disponibili nel proprio manuale d'uso.

NORME TECNICHE – Macchine per imballare
Norma Tecnica UNI EN 415-4:2026
“Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 4: Pallettizzatori e depallettizzatori e attrezzature associate”

La norma è applicabile ai seguenti gruppi di macchine, attrezzature ausiliarie e loro combinazioni:
- pallettizzatori;
- depallettizzatori;
- attrezzature ausiliarie incorporate o collegate alle operazioni di pallettizzatori e depallettizzatori;
- sistemi di trasporto che fanno parte di pallettizzatori o depallettizzatori;
- pallettizzatori combinati con funzioni di macchine che sono trattate in altre parti della norma EN 415, ma i requisiti dettagliati sono forniti solo per le funzioni di pallettizzazione.

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno
Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-13:2026
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale”

Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-15:2026
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 15: Presse”

Le norme forniscono rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza e le misure per le seghe circolari multilama per il taglio longitudinale, con carico o scarico manuale, adatte all'uso in produzione continua, progettate per il taglio di legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno. Essa tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine, quando utilizzate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile;
- i requisiti e le misure di sicurezza per le presse a freddo; presse a caldo; presse piegatrici; presse per incollaggio bordi/frontali; presse a membrana; presse goffratrici, dove la forza di pressione è applicata da attuatori idraulici, pneumatici o elettrici che spingono l'una contro l'altra due superfici piane o sagomate in grado di funzionare in produzione continua.

NORME TECNICHE – Macchine per materie plastiche e gomma
Norma Tecnica UNI EN 16474:2026
“Macchine per materie plastiche e gomma - Vulcanizzatrici per pneumatici - Requisiti di sicurezza”

La norma si applica alle macchine per la vulcanizzazione di pneumatici con le seguenti configurazioni: macchine per la vulcanizzazione di pneumatici a flusso continuo, a cavità singola, con alimentazione e scarico manuali o automatici; macchine per la vulcanizzazione di pneumatici a flusso continuo, a due cavità, con alimentazione e scarico manuali o automatici. I requisiti di sicurezza e/o le misure preventive specificati si applicano alle macchine per la vulcanizzazione di pneumatici per biciclette, motociclette, autovetture e veicoli pesanti, o altri pneumatici che possono essere vulcanizzati in conformità ai requisiti della presente norma.

NORME TECNICHE – Macchine agricole
Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-20:2026
“Macchine agricole - Sicurezza - Parte 20: Vendemmiatrici e raccoglitrici di olive e caffè”

La norma, se utilizzata insieme a ISO 4254-1:2013 e ISO 4254-1:2013/AMD1:2021, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di vendemmiatrici e di raccoglitrici per olive e caffè, trainate e semoventi. Descrive metodi per l'eliminazione o la riduzione dei pericoli derivanti dall'uso previsto di queste macchine da parte di una persona (l'operatore) nel corso della normale operatività e manutenzione.

NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL
Norma Tecnica UNI CEN/TS 18209:2026
“Attrezzature e accessori per GPL - Controlli per gabbie di trasporto delle bombole”

La specifica tecnica indica le procedure operative e le migliori pratiche da seguire durante il controllo delle gabbie di trasporto per bombole di GPL prima e durante le operazioni di carico e scarico, prima che i veicoli si mettano in viaggio e durante eventuali soste lungo il percorso. Il presente documento si applica alle gabbie contenenti bombole di GPL ricaricabili trasportabili con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l. e 150 l. inclusi.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 14245:2026
“Bombole per gas - Specifiche e prove per valvole per bombole GPL - Chiusura automatica”

La norma specifica i requisiti relativi alla progettazione, alle specifiche, alle prove di tipo, alle prove di produzione e alle ispezioni per le valvole a chiusura automatica dedicate alle bombole di GPL, da utilizzare con bombole di GPL ricaricabili trasportabili e collegate direttamente alle stesse.

NORME TECNICHE – Serbatoi in acciaio prefabbricati
Norma Tecnica UNI EN 12285-4:2026
“Serbatoi in acciaio prefabbricati - Parte 4: Serbatoi cilindrici verticali a parete singola e doppia per lo stoccaggio fuori terra di liquidi infiammabili e non infiammabili inquinanti per l'acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici”

La norma specifica i requisiti per i serbatoi cilindrici verticali in acciaio prefabbricati in officina, a parete singola e doppia, per lo stoccaggio fuori terra di liquidi inquinanti per l'acqua (sia infiammabili che non infiammabili) entro i seguenti limiti:
- da 1250 mm fino a 4000 mm di diametro nominale interno del serbatoio;
- fino a una lunghezza massima complessiva del serbatoio pari a 6 volte il diametro nominale interno del serbatoio (o lunghezza massima del serbatoio Lz di 14 m);
- serbatoio che può essere suddiviso da 1 a 5 scomparti;
- per liquidi con densità massima fino a 1,9 kg/l;
- con una pressione di esercizio (P0) massima di 50 kPa (0,5 bar (g));
- minima di - 5 kPa (- 50 mbar (g));
- quando vengono utilizzati serbatoi a doppia parete con sistema di rilevamento delle perdite sottovuoto, la viscosità cinematica del mezzo immagazzinato non deve superare 5 × 10-3 m2/s.

NORME TECNICHE – Cabine di sicurezza biologica (BSC)
Norma Tecnica UNI EN 12469-1:2026
“Cabine di sicurezza biologica (BSC) - Parte 1: Classi e requisiti di base”

Norma Tecnica UNI EN 12469-2:2026
“Cabine di sicurezza biologica – Parte 2: BSC classe II”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti minimi per le BSC in riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla sicurezza e all’igiene, fornisce inoltre i metodi per la verifica. I requisiti per le differenti classi sono indicati nelle rispettive parti della EN 12469;

i requisiti per le BSC di classe II in riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla sicurezza e all’igiene. Stabilisce i criteri specifici delle prestazioni delle BSC di classe II per lavorare con agenti biologici e specifica le procedure relative alla protezione dei lavoratori, all’ambiente e alla protezione del prodotto trattato, inclusa la contaminazione crociata.

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere Aggiornato