
AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2026
AMBIENTE
REACH – inclusione del 2,4-dinitrotoluene nell’Allegato XVII
Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli.
Nell’Allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Reg. n. 1907/2006 (REACH) figura ora anche la voce relativa al 2,4-dinitrotoluene, per il quale da dopo il 10 maggio 2027 viene vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati ad utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, salvo specifiche deroghe (ad esempio per articoli per uso militare e munizioni per polizia e forze di sicurezza).
In vigore dal 11 maggio 2026.
EMISSION TRADING – modifiche al funzionamento registro UE delle quote
Regolamento delegato (UE) 2026/109 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento delegato (UE) 2026/81 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Sono stati adottati dalla Commissione UE due nuovi regolamenti delegati, con l’obiettivo di aggiornare il funzionamento del registro dell’Unione relativo alle operazioni di scambio di quote emissioni di gas serra, previsto dalla disciplina dell’Emission Trading System (ETS). Nello specifico:
- Il Reg. n. 2026/109 rettifica il precedente Reg. n. 2019/1122 in alcuni punti e definisce più chiaramente le modalità di trasferimento e annullamento delle assegnazioni annuali di emissioni;
- Il Reg. n. 2026/81, rettificando sempre il Reg. n. 2019/1122, introduce nuove disposizioni in merito alla contabilizzazione delle emissioni dal settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.
In vigore dal 27 aprile 2026.
VARIE – valori limite per gli assorbimenti netti di gas serra per il periodo 2026-2029
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/893 della Commissione, del 24 aprile 2026, che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Definiti i valori annuali di riferimento, per il periodo 2026-2029, per gli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti agli Stati membri, nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.
Per l’Italia, il valore di riferimento è attorno ai -48 milioni di tonnellate di CO2 equivalente/anno assorbiti: ciò significa che la quantità di CO2 equivalente rilasciata da attività appartenenti a tali settori deve essere inferiore rispetto alla quantità di CO2 sequestrata naturalmente grazie alla crescita delle foreste e alla gestione del suolo.
In vigore dal 17 maggio 2026.
ENERGIA – elenco progetti per infrastrutture energetiche trans-europee
Regolamento delegato (UE) 2026/764 della Commissione, del 1 decembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.
È stato pubblicato l’elenco dei “Progetti di interesse comune” (PCI) e “Progetti di reciproco interesse” (PMI), relativi alle infrastrutture energetiche trans-europee per il conseguimento della neutralità climatica. Tali progetti riportati nell’elenco potranno quindi beneficiare di procedure di autorizzazione accelerate e migliori condizioni normative, nonché potranno essere ammessi a fruire di un sostegno finanziario attraverso il meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility).
In vigore dal 29 aprile 2026.
VARIE – certificazione per attività di assorbimento permanente del carbonio
Regolamento delegato (UE) 2026/285 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio.
Adottata la metodologia per consentire, alle aziende che effettuano attività di assorbimento permanente del carbonio, di certificare tali attività, relative a:
- cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio geologico permanente (DACCS);
- cattura di emissioni biogeniche con successivo stoccaggio (BioCCS);
- produzione e utilizzo del biochar (BCR) per lo stoccaggio del carbonio nel suolo o l'impiego in materiali da costruzione.
In vigore dal 7 maggio 2026.
ACQUE TUTELA – nuova Direttiva europea
Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
Pubblicata la Direttiva n. 2026/805, che aggiorna la normativa in materia di acque, protezione delle acque sotterranee e standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Tra le modifiche introdotte, un ampliamento delle sostanze pericolose e degli inquinanti, con nuove soglie di allerta e valori limite applicabili.
In vigore dal 10 maggio 2026, gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni entro il 21 dicembre 2027.
SOSTENIBILITA’ – obbligo di riparabilità anche per apparecchi per riscaldamento ambiente ad uso domestico
Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati.
Nell’ottica di rafforzamento della disciplina in materia di ecodesign (Reg. n. 2024/1103), vengono inclusi, tra gli apparecchi soggetti agli obblighi di riparazione da parte del fabbricante, previsti dal Reg. n. 2024/1799, anche quelli per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.
In vigore dal 10 maggio 2026, gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni entro il 31 luglio 2026 e applicarle da tale data.
SOSTENIBILITA’/RIFIUTI – deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Il Regolamento n. 2024/1781 ha introdotto un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili; tra le varie disposizioni, all’art. 24 è stato anche stabilito un divieto di distruzione (intesa come operazione di gestione rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo) di specifiche categorie di prodotti invenduti, in primis provenienti dal settore tessile, con avvii scaglionati nel tempo sulla base delle dimensioni delle imprese. Tuttavia, la Commissione ha la possibilità di definire varie deroghe a tale divieto, richiedendo però in tal caso che le aziende rendicontino annualmente i dati sulla distruzione dei propri beni invenduti.
Con il Reg. n. 2026/296, viene appunto prevista una deroga al divieto, per i prodotti elencati nell’Allegato VII del Reg. 2024/1781 e solamente in specifiche circostanze, come in caso di prodotti pericolosi, che violano i diritti di proprietà intellettuale, inidonei allo scopo per cui sono destinati a causa di difetti di fabbricazione e la cui riparazione non è tecnicamente fattibile. Vengono stabiliti anche gli obblighi relativi alla conservazione della documentazione per dimostrare la conformità dei prodotti alla deroga prevista.
In vigore dal 12 maggio 2026, si applica dal 19 luglio 2026.
EMISSION TRADING – assegnazioni statali annuali di emissioni per il periodo 2026-2030
Decisione di esecuzione (UE) 2026/895 della Commissione del 24 aprile 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 per quanto riguarda le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2026-2030.
Stabilite le nuove assegnazioni annuali massime di emissioni previste per ciascuno Stato membro per il periodo 2026-2030, in accordo con la disciplina EFR (Effort-sharing regulation). Tale disciplina agisce in contemporanea con il più conosciuto Emission trading system (ETS), ed era difatti nata in origine per fissare obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per i settori inizialmente esclusi dall’ETS, che però saranno inclusi dal 2028 nel cosiddetto “ETS II”, come il settore dei trasporti, la piccola industria e il settore dei rifiuti.
In vigore dal 17 maggio 2026.
SOSTANZE PERICOLOSE – nuove restrizioni per prodotti cosmetici
Regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici.
Introdotte nuove restrizioni, prescrizioni per l’uso e divieti per varie sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici.
In vigore dal 18 maggio 2026.
REACH – linee guida per sostituzione schiume antincendio con PFAS
Sono state aggiornate da ECHA le linee guida per supportare gli operatori e le autorità nella progressiva sostituzione delle schiume antincendio contenenti PFAS, a favore di alternative prive di fluoro, nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento REACH n. 1907/2006 e sui POPs (inquinanti organici persistenti) n. 2019/1021.
Le linee guida sono riportate al link: https://substitution-perfluores.ineris.fr/sites/substitution-perfluores/files/documents/eu_guidance_for_transitioning_tofluorine-free_firefighting_foams_2025_echa.pdf.
REACH – orientamenti per restrizioni solventi aprotici[1]
Pubblicato da ECHA un documento di orientamento per le imprese relativamente alle restrizioni per alcuni solventi aprotici inclusi nell’Allegato XVII del Regolamento REACH n. 1907/2006 e quindi soggetti a specifici limiti di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso. Il documento aggiorna le precedenti linee guida ed è reperibile al link: https://echa.europa.eu/documents/d/guest/rest_aprotic_solvents_guideline_en.
SOSTENIBILITA’ – chiarimenti dal MASE sui CAM per l’edilizia a fronte del nuovo quadro 2025
Circolare Ministeriale 10 aprile 2026, n. 77569. Circolare avente ad oggetto il decreto ministeriale 24 novembre 2025, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi – DM CAM Edilizia 2025". Chiarimenti applicativi sugli articoli 1 (Oggetto e ambito di applicazione) e 2 (Disposizioni transitorie).
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’ambito temporale di applicazione del Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, relativamente al periodo transitorio tra l’applicazione dei precedenti CAM edilizia 2022 e i nuovi 2025.
RIFIUTI – modalità di predisposizione della proposta tariffaria degli impianti di trattamento
Determinazione (naz.) 13 aprile 2026, n. 1/DTAC/2026. Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif.
Approvate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) le modalità per la predisposizione della proposta tariffaria da parte degli impianti di trattamento dei rifiuti, sia “minimi” (strutture di trattamento e smaltimento identificate a livello regionale come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti) che “intermedi” (da cui provengono i flussi in ingresso agli impianti minimi).
ENERGIA – regimi amministrativi per impianti di utilizzazione di calore geotermico senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo
Decreto Ministeriale 2 aprile 2026. Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nuove disposizioni in merito alla produzione di energia da utilizzazione locale di calore geotermico. Con il DM 2 aprile 2026, vengono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, destinati a riscaldamento e climatizzazione degli edifici.
Viene precisato quali impianti sono soggetti al regime ad attività libera e quali alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
RIFIUTI – posticipo obbligo DIWASS per spedizioni transfrontaliere
Nota Ministeriale 15 aprile 2026, n. 80815. Regolamento (UE) 2024/1157. Sistema informatico DIWASS - Documenti dell'Allegato VII - proroga fino al 1° gennaio 2027.
A seguito delle considerazioni sorte a livello di Commissione Europea in merito al nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti (n. 2024/1157), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante nota esplicativa, ha comunicato il posticipo al 1° gennaio 2027 dell’obbligo di utilizzo del sistema informatico DIWASS per lo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione relativa alle spedizioni di rifiuti accompagnate dall’Allegato VII (in “lista verde”). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 maggio (data di avvio dell’applicazione del Reg. n. 2024/1157) e il 31 dicembre 2026, non saranno applicate sanzioni ai soggetti che gestiranno i documenti di cui all’Allegato VII mediante formato cartaceo o con sistemi digitali specifici, invece che sul DIWASS. Sarà comunque possibile in tale periodo, mediante l’interfaccia grafica del DIWASS, scaricare volontariamente in formato PDF l’Allegato VII, da compilare.
Rimane invece applicabile, dal 21 maggio 2026, l’obbligo di utilizzo del DIWASS per le procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta.
Le considerazioni della Commissione Europea sono riportate al seguente link: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=68995&fromExpertGroups=3343.
VARIE – conversione in legge del DL n.19/2026
Legge 20 aprile 2026, n. 50. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
Convertito in legge il DL n. 19/2026, che ha introdotto varie misure per facilitare il completamento dei progetti finanziati dal PNRR. Relativamente ad aspetti ambientali, viene precisato, tra gli altri aspetti, che:
- le imprese munite di AIA, AUA o autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 sono escluse dalla categoria delle “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
- liberi professionisti iscritti in albi professionali possono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da attività manutentive da essi svolte;
- piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e commerciabili come tali a condizione di rispettare determinate caratteristiche tecniche, in sostanza escludendoli dal divieto di immissione sul mercato previsto per i prodotti monouso;
In vigore dal 21 aprile 2026.
RIFIUTI – disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
Decreto Ministeriale 26 marzo 2026. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Pubblicato il DM 26 marzo 2026, che disciplina i centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.lgs. n. 152/2006 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
Vengono inserite disposizioni più severe per la realizzazione e gestione dei centri, nell’ottica di maggiore sicurezza e tracciabilità dei rifiuti.
L’allegato 1 del DM identifica l’elenco dei rifiuti conferibili da utenze domestiche e non domestiche (queste ultime, viene precisato, sono quelle di cui all'allegato L-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4, comma 1, lettera l), del D.lgs. n. 49/2014 e le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003.
Vengono abrogati il DM 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009
RAEE – definizione delle quote di mercato dei produttori di AEE per il 2024 e delle tariffe per il Registro
Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2024.
Pubblicato il comunicato relativo alla definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) riferite all’anno 2024, adottata dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile e batterie. Le quote assegnate sono disponibili accedendo al Registro nazionale AEE.
Sulla base di tali quote, vengono strutturate anche le tariffe, riferite all’anno 2024, per la gestione del Registro nazionale AEE, visibili per i produttori sempre accedendo all’area riservata del Registro.
RIFIUTI – programmazione regolamenti EoW
Decreto direttoriale MinAmbiente 23 marzo 2026, n. 93. Programmazione 2026 della definizione dei regolamenti End of waste.
Pubblicato il Decreto che stabilisce la programmazione delle attività, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di definizione dei regolamenti per la cessazione della qualifica di rifiuto, cosiddetta End of Waste (EoW), per l'anno 2026. Nella programmazione sono previsti i regolamenti EoW relativi a gesso, legno, gomma vulcanizzata da pneumatici fuori uso. Saranno inoltre prese in considerazione le discipline EoW per rifiuti tessili, rifiuti accidentalmente pescati, plastiche e pastelli di piombo.
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – recepimento italiano di tre accordi multilaterali
L’Italia ha firmato tre accordi multilaterali per il trasporto di merci pericolose su strada, con applicazione di alcune deroghe parziali o totali al regime ADR. Gli accordi sono il M361, M362 e M364 e sono validi fino al 31 dicembre 2026.
RENTRI - indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni
Sul sito del RENTRI (https://www.rentri.gov.it), nella sezione News ed eventi, sono state condivise le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.
SOSTANZE PERICOLOSE – piattaforma ARPAV per monitoraggio PFAS
ARPAV ha condiviso una nuova piattaforma WebGis per consultare e monitorare la distribuzione, sul territorio della Regione Veneto, di sostanze per- e poli fluoroalchiliche nelle acque, sulla base di campioni analizzati tra il 2013 e il 2025.
La piattaforma è disponibile al link: https://gaia.arpa.veneto.it/maps/1299.
RIFIUTI - Regione Veneto. Approvazione di tre sottoprodotti
Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 99. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto di Filiera nominato "Residuo di produzione mangimifici".
Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 98. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto di Filiera nominato "Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell'industria del packaging".
Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 97. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto di Filiera nominato "Scarti ceramici sanitari".
La Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento dei seguenti sottoprodotti:
- Residuo di produzione mangimifici: originato dalla produzione dei mangimi a base cerealicola per animali da allevamento nel campo della zootecnia e agroalimentare. Può essere utilizzato negli impianti per la produzione di biogas;
- Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell'industria del packaging: generati durante i processi di produzione di sacchetti come ad esempio: shoppers e sacchi waste. Si tratta di residui collegati all'avvio-fermo impianto di produzione, errori di taglio, film e fogli non conformi. Possono essere impiegati per il reintegro diretto nel medesimo ciclo produttivo oppure presso impianti terzi per la produzione di prodotti finiti o semilavorati in materiale plastico e biodegradabile compostabile;
- Scarti ceramici sanitari: derivanti dalla produzione di manufatti sanitari in Porcellana Sanitaria (VC - Vitreous China) e Gres Porcellanato (FFC - Fine Fire Clay). Si tratta di pezzi che, a seguito della cottura, presentano difettosità gravi (crepe, rotture, anomalie cromatiche o deformazioni) che li rendono non idonei alla commercializzazione. Possono essere impiegati nel ciclo produttivo di produzione di prodotti ceramici (come ad esempio prodotti sanitari, piastrelle, fibre ceramiche ecc...) come componente dell'impasto ceramico, in sostituzione parziale di materie prime naturali come quarzo, feldspato e chamotte.
ENERGIA - Regione Lombardia. Aggiornamento modulistica PAS
Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 3641. Direzione generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - Modifica della modulistica per pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia l'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8, comma 9, del d. lgs. 190/2024.
In ragione della necessità di estendere anche ad impianti di produzione di energia termica, ad impianti di produzione di biometano, ad impianti di accumulo elettrochimico o elettrico termomeccanici e ad elettrolizzatori l’impiego della modulistica per la presentazione dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata, predisposta per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile dal Decreto n. 11996/2025, tale modulistica viene sostituita da quella allegata al Decreto n. 3641/2026.
RIFIUTI - Regione Lombardia. Approvazione modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2026, n. XII/5944. Approvazione della modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con d.g.r 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quater dell'art. 8 della l.r 12/2007.
Approvato da Regione Lombardia il Documento di modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), con i relativi allegati.
RIFIUTI - Regione Lombardia. Elenco Comuni idonei a uso agronomico fanghi di depurazione 2026-2027
Decreto del Dirigente (reg.) 9 aprile 2026, n. 4532. Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del capitolo 6.2, punto d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 2031/2014 così come aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale 3832/2025 - Anno campagna 2026 – 2027.
Viene definita l'ammissibilità/non ammissibilità all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione per ciascun comune della Lombardia, con indicazione della zona di riferimento ai sensi della direttiva nitrati, per l’anno 2026-2027.
VARIE - Regione Lombardia. Adeguamento del Piano Territoriale Regionale
Delib. Giunta Reg. 20 aprile 2026, n. XII/6037. Adeguamento del Piano Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.
Comunicato l’adeguamento del Piano Territoriale Regionale, mediante modifica della tabella "Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale", della tabella "Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo" e della tabella "Elenco Comuni tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione”.
NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale
Norma Tecnica UNI EN ISO 15 aprile 2026, n. 14001
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali. Essa è destinata all'utilizzo da parte di un'organizzazione che cerca di gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico, che contribuisca al pilastro ambientale della sostenibilità. La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale, che forniscano valore per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate. Gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono: - miglioramento delle prestazioni ambientali; - soddisfacimento degli obblighi di compliance; - raggiungimento degli obiettivi ambientali; La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, a prescindere da dimensioni, tipo e natura, e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando la prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale. La norma può essere utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente norma, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i suoi requisiti non siano incorporati nel sistema di gestione ambientale di un'organizzazione e soddisfatti senza esclusione.
NORME TECNICHE – Sostenibilità
Norma Tecnica UNI EN 1 aprile 2026, n. 18140
Città, comunità e infrastrutture sostenibili - Soluzioni basate sulla natura (NbSs) - Terminologia e classificazione
La norma, basandosi sulle definizioni consolidate nel campo delle Soluzioni basate sulla natura (NbS), stabilisce una terminologia volta a supportare lo sviluppo di un vocabolario condiviso, che costituisce la base del processo di normazione.
NORME TECNICHE – Progettazione sismica
Norma Tecnica UNI CEN/TS 2 aprile 2026, n. 1998-1-101
Eurocodice 8 - Progettazione sismica delle strutture - Parte 1-101: Caratterizzazione e qualificazione dei componenti strutturali per applicazioni sismiche mediante prove cicliche
La specifica tecnica contiene le regole per la qualificazione mediante prove cicliche dei componenti strutturali progettati secondo EN 1998 (tutte le parti).
NORME TECNICHE – Progettazione sismica
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1998-1-2
Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1-2: Edifici
La norma è applicabile alla progettazione e verifica di nuovi edifici e strutture temporanee nelle zone sismiche.
NORME TECNICHE – Prodotti chimici
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 15074
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina e spa - Ozono
La norma è applicabile all'ozono utilizzato per il trattamento dell'acqua di piscine e spa. Essa descrive la composizione dell'ozono. Da informazioni sul suo utilizzo nel trattamento di acque di piscina e spa. Stabilisce anche le regole per l'utilizzo e la manipolazione sicura.
NORME TECNICHE – Sostenibilità
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 15978
Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo
La norma specifica il metodo di calcolo, basato sulla valutazione del ciclo di vita, per valutare la prestazione ambientale di un edificio e fornisce indicazioni su come comunicare i risultati della valutazione. La norma si applica a edifici nuovi ed esistenti nonché a progetti di ristrutturazione.
NORME TECNICHE – Depurazione dell’aria
Norma Tecnica UNI EN ISO 16 aprile 2026, n. 15957
Polveri di prova per la valutazione di dispositivi per la depurazione dell'aria
La norma definisce le caratteristiche delle polveri utilizzate in laboratorio per le prove di carico dei filtri dell'aria degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), nonché per le apparecchiature di purificazione. Le polveri di prova utilizzate per la valutazione delle prestazioni di efficienza non sono incluse.
NORME TECNICHE – Sostenibilità
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 23 aprile 2026, n. 14019-2
Informazioni sulla sostenibilità - Parte 2: Principi e requisiti per i processi di verifica.
La norma specifica i requisiti e fornisce indicazioni sulla verifica delle informazioni dichiarate in materia di sostenibilità, incluse le informazioni presentate in formato quantitativo e qualitativo.
NORME TECNICHE – Sostenibilità
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 23 aprile 2026, n. 14019-1
Informazioni sulla sostenibilità - Parte 1: Principi generali e requisiti per la validazione e la verifica
La norma specifica i principi e i requisiti generali per la validazione/verifica delle informazioni dichiarate in materia di sostenibilità, compresa la rendicontazione su questioni ambientali, sociali, di governance e altre questioni relative alla sostenibilità. La norma si applica sia alle informazioni quantitative che a quelle qualitative.
NORME TECNICHE – Sostenibilità
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 23 aprile 2026, n. 14019-4
Informazioni sulla sostenibilità - Parte 4: Principi e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni sulla sostenibilità
La norma specifica i principi e i requisiti per la competenza, il funzionamento coerente e l'imparzialità degli organismi che eseguono la validazione/verifica delle informazioni dichiarate in materia di sostenibilità. Il presente documento è un'applicazione della norma ISO/IEC 17029, che contiene i principi e i requisiti generali per la competenza, il funzionamento coerente e l'imparzialità degli organismi che eseguono attività di validazione/verifica nell'ambito della valutazione della conformità.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 17508
Imballaggi - Imballaggi per il trasporto di merci pericolose - Prova di compatibilità di polietilene, polietilene fluorurato e plastica coestrusa
La norma specifica i metodi di prova per la determinazione della compatibilità chimica degli imballaggi/IBC realizzati in polietilene (PE), polietilene fluorurato e materie plastiche coestruse. Esso comprende la determinazione dell'adeguata compatibilità delle materie plastiche rispetto ai seguenti processi di deterioramento:
- rammollimento dovuto all'assorbimento (rigonfiamento);
- fessurazione da stress;
- combinazioni di questi.
Il presente documento è applicabile a:
- fusti e taniche realizzati in materie plastiche;
- imballaggi compositi (plastiche) con recipiente interno realizzato in materie plastiche;
- IBC in plastica rigida (tipi 31H1 e 31H2);
- IBC compositi con recipiente interno in plastica rigida (tipo 31HZ1); utilizzati per il trasporto di merci liquide pericolose.
La prova dell'adeguata compatibilità delle materie plastiche ottenuta utilizzando le procedure di prova specificate nel presente documento è applicabile solo ai suddetti tipi di imballaggi e IBC dei seguenti materiali e specifiche dei materiali: - imballaggi e IBC realizzati in PE; - imballaggi e IBC realizzati in PE, le cui superfici interne sono fluorurate; e - imballaggi e IBC che sono stampati per soffiaggio a coestrusione e hanno pareti con la seguente struttura multistrato (dall'interno all'esterno): - poliammide (PA), agenti leganti, PE, oppure - alcol etilene vinilico (EVOH), agenti leganti, PE.
NORME TECNICHE – Rifiuti
Norma Tecnica UNI 30 aprile 2026, n. 11922
Classificazione e specifiche della biomassa ottenuta da una fase di recupero di alcune tipologie di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati agli impianti di digestione anaerobica
La norma fornisce un supporto per la caratterizzazione e le specifiche della biomassa ottenuta da una fase di recupero di alcune tipologie di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari da utilizzare come matrici in alimentazione agli impianti di digestione anaerobica. La norma si applica ai rifiuti, come definiti dalla legislazione vigente, ed elencati in apposita appendice della norma che sono per lo più confezionati e che non trovano diretta collocazione in impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, necessitando di uno specifico preventivo trattamento al fine di essere avviati alla fase di digestione anaerobica. Seppure potenzialmente destinabili a digestione anaerobica, sono esclusi dal campo di applicazione di questa norma i flussi di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata dell'organico (FORSU) e gli altri rifiuti non elencati nell'appendice. La norma fornisce inoltre due esempi di diagramma di flusso relativi al processo della fase di recupero della parte organica (solida o liquida) di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari. Rispetto alla versione precedente, la presente norma contiene in particolare una miglior definizione del campo di applicazione e alcune modifiche ai requisiti chimico-fisici dei parametri oggetto di attenzione.
NORME TECNICHE – Decarbonizzazione
Norma Tecnica UNI EN 30 aprile 2026, n. 18074
Decarbonizzazione industriale: requisiti e linee guida per i piani di transizione settoriale
La norma specifica i requisiti e le raccomandazioni relativi alla redazione di un piano di transizione settoriale per la decarbonizzazione dell'industria. La norma non specifica i requisiti per la redazione di un piano di transizione di una singola impresa industriale (un impianto o un gruppo); tuttavia, un piano di transizione settoriale può essere utilizzato come riferimento per un piano di transizione aziendale. La norma è destinata all'uso da parte di organizzazioni, inclusi enti nazionali e pubblici, associazioni di categoria, federazioni, imprese e ONG che desiderano elaborare o monitorare piani di decarbonizzazione settoriale. La norma è neutrale rispetto ai programmi climatici. Qualora sia applicabile un programma climatico, i requisiti di tale programma si aggiungono a quelli della presente norma.
NORME TECNICHE – Fanghi, rifiuti e suolo
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 16965
Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione di elementi mediante spettrometria di massa interfacciata ad una sorgente al plasma (ICP-MS)
La norma definisce un metodo per la determinazione dei seguenti elementi solubilizzati in acqua regia, acido nitrico o altre soluzioni di estrazione, di fanghi, rifiuti organici trattati e suolo: Alluminio (Al), antimonio (Sb), arsenico (As), bario (Ba), berillio (Be), bismuto (Bi), boro (B), cadmio (Cd), calcio (Ca), cerio (Ce), cesio (Cs), cromo (Cr), cobalto (Co), rame (Cu), disprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gadolinio (Gd), gallio (Ga), germanio (Ge), oro (Au), afnio (Hf), olmio (Ho), indio (In), iridio (Ir), ferro (Fe), lantanio (La), piombo (Pb), litio (Li), lutezio (Lu), magnesio (Mg), manganese (Mn), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), neodimio (Nd), nichel (Ni), palladio (Pd), fosforo (P), platino (Pt), potassio (K), praseodimio (Pr), renio (Re), rodio (Rh), rubidio (Rb), rutenio (Ru), samario (Sm), scandio (Sc), selenio (Se), silicio (Si), argento (Ag), sodio (Na), stronzio (Sr), zolfo (S), tellurio (Te), terbio (Tb), tallio (Tl), torio (Th), tulio (Tm), stagno (Sn), titanio (Ti), tungsteno (W), uranio (U), vanadio (V), itterbio (Yb), ittrio (Y), zinco (Zn) e zirconio (Zr).
NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 3744
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
La norma specifica i metodi per determinare il livello di potenza sonora di una sorgente di rumore a partire dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie che avvolge la sorgente di rumore (macchinario o attrezzatura) in un ambiente che approssima un campo acustico libero in prossimità di uno o più piani riflettenti. Il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente di rumore, in bande di frequenza o con applicazione della ponderazione A, viene calcolato utilizzando tali misurazioni.
NORME TECNICHE – Fanghi
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 19388
Recupero, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei fanghi: requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica
La norma stabilisce i requisiti e le raccomandazioni per il funzionamento della digestione anaerobica dei fanghi al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti di digestione anaerobica per produrre una quantità sufficiente di biogas e controllare la qualità dei sottoprodotti.
SICUREZZA
ANTINCENDIO - Classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco» dei prodotti
Regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione europea, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco.
Con il suddetto regolamento sono state definite le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco per:
1. Prodotti esclusi i pavimenti, i prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e i cavi elettrici;
2. Pavimenti;
3. Prodotti di forma lineare destinati all'isolamento di condutture;
4. Cavi elettrici.
In vigore dal 11 maggio 2026.
REACH – Inclusione del 2,4-dinitrotoluene nell’Allegato XVII
Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli.
Nell’Allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Reg. n. 1907/2006 (REACH) appare ora anche la voce relativa al 2,4-dinitrotoluene, per il quale, da dopo il 10 maggio 2027, viene vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati a utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, salvo specifiche deroghe (ad esempio per articoli per uso militare e munizioni per polizia e forze di sicurezza).
In vigore dal 11 maggio 2026.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Nuova modulistica standardizzata (SCIA)
Accordo 18 marzo 2026 - n. 22/CU, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata.
La Conferenza Unificata ha sancito il sopra indicato accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI sull'Agenda per la semplificazione amministrativa, relativamente alla sotto indicata nuova modulistica unificata e standardizzata:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive all'aria aperta (allegato 1);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive alberghiere (allegato 2);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive extra-alberghiere (allegato 3).
Le Regioni adeguano entro 45 giorni, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre 60 giorni. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 222 del 25 novembre 2016.
PREVENZIONE INCENDI – Scadenze per gli adeguamenti inerenti la prevenzione incendi per le scuole
Decreto Ministeriale 31 marzo 2026 - Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola.
Il Decreto definisce i prossimi adempimenti obbligatori per la messa a norma degli edifici scolastici, stabilendo prescrizioni precise e scadenze differenziate, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli studenti.
L’iter per l’adeguamento è articolato nelle due seguenti distinte fasi.
1° fase: requisiti minimi e segnalazione iniziale: entro nove mesi dalla pubblicazione (gennaio 2027), deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la “SCIA parziale” (art. 4 DPR n. 151/2011); in questa fase è obbligatorio avere già adempiuto a tutte le disposizioni riguardanti l’illuminazione di sicurezza e gli impianti di diffusione sonora o di allarme, i sistemi di allarme e l’installazione degli estintori, la segnaletica di sicurezza e le norme di esercizio.
2° fase: adeguamento completo: secondo quanto previsto dal DL 202/2024 (convertito in Legge n. 15/2025 - Decreto Milleproroghe 2025), entro il 31 dicembre 2027 tutte le scuole dovranno essere pienamente conformi a ogni punto del DM 26 agosto 1992; l’iter si concluderà con la presentazione della “SCIA definitiva” che attesterà il totale adeguamento della struttura.
Durante il periodo transitorio è fondamentale che le istituzioni scolastiche e gli enti proprietari individuino tutte le misure gestionali di mitigazione e compensazione necessarie per ridurre il rischio immediato, quali a titolo esemplificativo:
- la limitazione del carico d’incendio (riduzione di materiali combustibili);
- l’eliminazione di arredi o materiali con reazione al fuoco non a norma;
- una rigorosa gestione dell’affollamento e distribuzione degli occupanti nelle aule;
- sorvegliare periodicamente le condizioni operative (ad es. l’accessibilità);
- effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno.
La responsabilità della sicurezza di cui sopra è “condivisa” tra gli “enti proprietari” e le “istituzioni scolastiche” (dirigenti scolastici), mentre gli “enti proprietari” devono finanziare e appaltare i lavori strutturali, i “dirigenti scolastici” devono garantire la corretta gestione quotidiana e le relative misure compensative.
In vigore dal 09 aprile 2026.
AGENTI CHIMICI – Attività dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi
Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Biocidi (PNCB) anno 2026 – del 08 aprile 2026
Il Piano è stato predisposto e adottato dal Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale - Direzione Generale del Farmaco e dei Dispositivi Medici (DGFDM) - Autorità Competente in materia di biocidi - che si avvale della collaborazione del “Gruppo di lavoro Controlli ufficiali sui prodotti Biocidi” (Gruppo Controlli Biocidi - GCB) e del “Gruppo Tecnico Interregionale sulla sicurezza chimica” (GTI), dell’ “Istituto Superiore di Sanità” (ISS), della “Rete dei laboratori di controllo” e del “Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore” (CNSC), in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell’Accordo n. 213/CSR del 06 dicembre 2017 (che ha integrato il precedente Accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009).
Il Piano PNCB è definito in modo da realizzare il coordinamento e l’integrazione dell’organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei prodotti chimici (PNC) dell’Autorità Competente REACH/CLP, attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.
I controlli previsti dal Piano PNCB riguardano la conformità dei prodotti biocidi e degli articoli trattati immessi in commercio, o messi a disposizione sul mercato, rispettivamente ai requisiti dell’Autorizzazione/Registrazione, al Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC) o all’etichettatura, alla classificazione, all’imballaggio e alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS). In particolare le attività di controllo sono inerenti a:
• prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• articoli trattati come definiti dall’art. 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’art. 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
• prodotti relativi alle prime due tipologie sopraelencate, caratterizzati da particolari confezionamenti e dotati di etichettatura ridotta o a libro.
Le Autorità preposte alle attività di controllo sul territorio nazionale sono specificate nell’Allegato A del sopra citato Accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell’art. 66 del su indicato regolamento BPR.
Il Piano PNCB ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l’anno 2026. In particolare le attività di controllo riguardano le attività svolte dal 01/01/2026 che si concludono il 31/12/2026.
Da osservare infine che il suddetto Piano PNCB favorisce tra l’altro la partecipazione dell’Italia ai Progetti di Enforcement Europeo (BEF - Biocidal En-Force ) del Forum dell’ECHA, finalizzati al rispetto degli obblighi indicati nel regolamento BPR e delle legislazioni nazionali, nonché al rispetto di ulteriori obblighi previsti, quali quelli del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) al fine di un controllo completo dei biocidi sul mercato europeo e italiano.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Cancellazione dell’ “ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.” dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici
Decreto Direttoriale Generale (DDG) 08 aprile, n. 45 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative).
Tramite il suddetto decreto l’ “Organismo Paritetico Nazionale O.P.” è stato cancellato dal “Repertorio nazionale degli organismi paritetici” di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 ottobre 2022, n. 171
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Prime indicazioni operative inerenti l’applicazione della Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Nota Ministeriale 15 aprile 2026, n. 780 – Ispettorato Nazionale del Lavoro
La “Direzione centrale di vigilanza e sicurezza del lavoro” dell’ “INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro” del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha emanato la suddetta Nota Ministeriale fornendo le prime indicazioni operative inerenti le novità introdotte dalla “Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (in vigore dal 7 aprile 2026 – che oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell'occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti anche in materia di salute e sicurezza, novellando diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sulle attività di pertinenza del INL, introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro). In particolare tramite l'art. 10 della succitata legge, il legislatore ha apportato modifiche al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, orientate alla semplificazione per le PMI e al potenziamento della formazione attraverso strumenti innovativi.
Nello specifico, la Nota Ministeriale precisa che la Legge 11 marzo 2026 n. 34,
A) tramite l’art. 10:
1) stabilisce che l'INAIL debba elaborare “Modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza”, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni;
2) per quanto riguarda la Formazione
- modifica sostanzialmente il comma 4 dell'art 37 del D. Lgs. 81/2008, inserendo allo stesso articolo la lettera b-bis, che stabilisce l'obbligatorietà della formazione anche durante i "periodi di cassa integrazione guadagni” (CIG), sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- introduce l'impiego di tecnologie all'avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l'efficacia dell'addestramento, sostituendo il comma 5 dell'art. 37 con quanto segue: "L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”;
NB: riguardo la Formazione, la Nota Ministeriale rammenta anche che al comma 40 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato previsto che: "il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo";
B) tramite l’art. 11:
3) introduce importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in “modalità agile”; queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali; in particolare
- all'art. 3 del D. Lgs. 81/2008 è stato introdotto l'art. 7-bis che prevede espressamente: "Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali";
- conseguentemente, è stato modificato anche l'art. 55, comma 5, lett. c) prevedendo la medesima sanzione per il datore e il dirigente dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro "per la violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma 7-bis"
C) tramite l’art. 12:
l'articolo è rubricato "verifiche di attrezzatture" e modifica l’Allegato VII (inerente le attrezzature soggette a verifiche periodiche) del D. Lgs. n. 81/2008, inserendo in tale allegato la verifica triennale per le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto".
LAVORI ELETTRICI – Elenchi aggiornati delle aziende autorizzate a effettuare lavori elettrici sotto tensione e dei relativi soggetti formatori
Decreto Ministeriale 23 aprile 2026, n. 52 - 15° Elenco delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, di concerto con il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione, ha adottato il 15° elenco ufficiale dei soggetti autorizzati a effettuare lavori su impianti elettrici sotto tensione (oltre 1000V) e dei relativi formatori, in conformità con l'art. 82 del D. Lgs. 81/08.
Questo 15° provvedimento ha sostituito integralmente il precedente 14° elenco.
Le aziende autorizzate hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero eventuali infortuni gravi o incidenti rilevanti avvenuti durante le lavorazioni.
Le operazioni devono essere affidate esclusivamente a operatori qualificati, in possesso di specifiche capacità tecniche e dotati di procedure e attrezzature certificate.
ATTREZZATURE DI LAVORO – Nuovo elenco soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Decreto Ministeriale 23 aprile 2026, n. 51 - 72° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008" - Settantaduesimo elenco).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, di concerto con il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione, e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale consumatori e mercato, ha adottato il 72° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Tale elenco, sostituisce integralmente il precedente 71° elenco.
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
FORMAZIONE RSPP, CSP e CSE – Qualifica dei formatori di seminari e convegni di aggiornamento per RSPP e CSE/CSP
Interpello n. 1/2026 del 28/04/2026 sulla qualifica dei formatori di seminari e convegni di aggiornamento per RSPP e CSE/CSP, pronunciato in seguito all'istanza promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.
Con il su indicato interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce i requisiti necessari per i relatori di corsi, e seminari/convegni di aggiornamento, in materia di formazione obbligatoria / aggiornamento delle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere (CSP/CSE).
In particolare la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro tramite il suddetto interpello, ha chiarito che mentre per i corsi di formazione veri e propri resta obbligatorio l'impiego di docenti qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale del 06/03/2013, per rendere valido un seminario o un convegno ai fini dell’aggiornamento obbligatorio previsto per le suddette figure, tale rigore non si applica ai relatori che intervengono in seminari o convegni.
INAIL – Denunce di infortuni e malattie professionali: dati di Febbraio 2026
Nel comunicato del 7 aprile 2026, l'INAIL ha diffuso i dati relativi a infortuni e malattie professionali registrati a febbraio 2026. I dati evidenziano un aumento delle denunce complessive e delle patologie, ma un calo significativo degli infortuni con esito mortale.
In particolare, il confronto con febbraio 2025 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro un aumento degli infortuni (+2,4%) e un calo dei decessi (-27,8%); per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+8,5%) e un calo dei casi mortali (-19,4%). Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall’Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento relativo a febbraio 2026, e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia un’incidenza infortunistica che passa dalle 309 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di febbraio 2019 alle 261 del 2026, con un calo del 15,5%; rispetto a febbraio 2025 si ha un aumento del 2,4% (da 255 a 261).
In aumento del 14,2% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 17.036.
INAIL – Recupero dei crediti della patente a punti
La Circolare INAIL del 10 aprile 2026, n. 12 definisce le modalità operative per il reintegro dei crediti decurtati dalla “patente a punti”, sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro e a selezionare operatori affidabili, entrato in vigore il 1° ottobre 2024.
La Circolare, recepisce le disposizioni del Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, istituendo le Commissioni territoriali miste INL-INAIL incaricate di valutare le istanze di reintegro dei crediti.
La patente a crediti è disciplinata dall'art. 27, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, e con D.M. 18 settembre 2024, n. 132 sono state definite le relative modalità attuative.
La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l'interdizione dall'attività.
In particolare la Circolare INAIL precisa i seguenti punti.
L'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 prevede che nei casi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti di cui all'art. 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del succitato decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.
Il decreto direttoriale prevede all'art. 1 la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d'area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni.
Per quanto riguarda l'Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale.
A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l'edilizia regionale.
Agli artt. 2 e 3 del citato decreto direttoriale è individuato l'ambito di competenza di ciascuna Commissione ed è regolamentata la “procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti”, alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.
Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l'INL e l'Inail predispongono apposite “Linee guida”, che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi), nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
Gli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra Inail e INL.
All'esito dell'istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:
- nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.
INAIL – Gestione della certificazione medica in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, e sulla ripresa dell'attività lavorativa
Con la Circolare del 29 aprile 2026 n. 17 “Certificati di infortunio sul lavoro - Ripresa del lavoro – Istruzioni”, l’INAIL fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulla ripresa dell'attività lavorativa, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall'estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell'applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.
In particolare con la suddetta circolare l’INAIL ha fornito precisazioni riguardo i sotto indicati punti.
1. Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi
2. Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi
3. Ripresa anticipata del lavoro
Le istruzioni contenute nella circolare operano anche in caso di malattia professionale.
INAIL – Promozione della cultura Open Science e Open Access
Perseguendo il proprio obiettivo istituzionale, l'Inail ha pubblicato sul proprio sito ad aprile 2026 un documento teso a divulgare i concetti di Open Science e di Open Access, abitualmente impiegati nell'ambito della ricerca scientifica, e di proporne l'utilizzo nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro quali linee guida per contenere il rischio di sinistri.
In particolare, con il proprio documento l'Inail offre una illustrazione in tema di Open Science, consistente in un insieme di tecniche volte a favorire la condivisione di risultati e di metodi per rendere maggiormente intelligibile le attività svolte, ed in materia di Open Access, ossia la pubblicazione gratuita e libera di articoli, dati e manuali tecnici.
L'impegno dell'Inail, quindi, è quello di virare verso una siffatta policy istituzionale, intenzione già posta in essere mediante la partecipazione a numerosi progetti europei - tra i quali Horizon Europe (2021-2027) - peraltro fortemente sostenuti dalla Commissione Europea a partire dal 2012, e di stimolare le imprese ad adottare tali modelli in ottica di rafforzamento delle misure di prevenzione.
INAIL – MANUALE OPERATIVO INAIL: AMIANTO NEGLI EDIFICI
Come evidenziato nello stesso manuale dell’INAIL, a distanza di oltre 30 anni dal divieto di uso dell’amianto, ancora oggi si stima la presenza di circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto (MCA) e 1.200.000.000 di m2 di coperture in cemento-amianto in Italia a seguito di mappatura satellitare di 24.000 km2 di territorio eterogeneo. Oltre che nelle coperture, l’amianto è tuttora presente in diversi altri manufatti come ad esempio canne fumarie, controsoffitti, pannelli isolanti, guarnizioni, pavimenti, coibentazioni di tubi e caldaie negli edifici, sia pubblici che privati; basti considerare che, dagli anni ’40 agli anni ‘90 del secolo scorso, in Italia sono stati depositati più di 3.000 brevetti per applicativi soprattutto di natura edile contenenti amianto.
A fronte di quanto sopra, l'Inail ritorna sul tema proponendo uno strumento a supporto di chi ha il compito di monitorare e gestire la presenza di amianto negli immobili.
L'Inail ha infatti pubblicato sul proprio sito ad aprile 2026 il manuale dal titolo "Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative - 2026", che rappresenta una guida tecnica e pratica che affronta nel dettaglio le responsabilità dei diversi attori coinvolti, come i proprietari degli immobili e i datori di lavoro, fornendo loro un percorso metodologico chiaro per la gestione dei materiali contenenti amianto.
La pubblicazione illustra il percorso di gestione del rischio dovuto alla presenza di MCA nelle sue fasi, dalle attività di censimento dell’amianto, al programma di controllo e manutenzione dei MCA, fino all’informativa ai lavoratori e occupanti degli edifici, con un accenno alle attività di bonifica. Vengono altresì descritte le metodologie e le tecniche per il campionamento e l’analisi dell’amianto per rendere tutte le figure più consapevoli anche su tutto il processo di caratterizzazione dei MCA.
Ciò, nella consapevolezza che la mappatura dei MCA negli edifici e i compiti del RRA (Responsabile del Rischio Amianto) sono elementi cardine nelle disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2668, approvata dal Consiglio dei ministri italiano nella seduta n.144 dell’8 ottobre 2025, e recepita con il D. Lgs. 213 del 31 dicembre 2025, per gli aspetti inerenti alla salute dei lavoratori che operano all’interno di un ambiente di lavoro in cui sono presenti MCA, sia tramite una valutazione da parte dei datori di lavoro dell’esposizione diretta e indiretta a fibre di amianto, sia tramite il censimento obbligatorio dei MCA in ogni edificio in cui è prevista un’attività di demolizione, manutenzione e/o
ristrutturazione.
L'attenzione si focalizza quindi non solo sulla fase di rilevamento e censimento dei materiali, ma anche sulla valutazione del loro stato di conservazione e sulla pianificazione di attività di manutenzione o bonifica. Un aspetto centrale della pubblicazione è dedicato alla tutela della salute dei lavoratori e degli occupanti degli edifici, sottolineando l'importanza cruciale di una comunicazione corretta e di una formazione specifica per prevenire l'esposizione accidentale alle fibre. Difatti uno degli obiettivi principali di questo manuale è garantire che la transizione verso edifici liberi dall'amianto avvenga anche senza rischi intermedi. Soltanto attraverso l'adozione di buone pratiche e il rispetto dei tempi tecnici necessari per adeguare i processi produttivi, è possibile coniugare la tutela della salute pubblica con la continuità operativa delle attività umane.
INAIL – Regolamento CLP: applicazione obbligatoria del 22° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) – Nuove classificazioni chimiche obbligatorie
Sul proprio sito, l’INAIL ad aprile 2026 precisa che dal 1° maggio 2026 la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose dovranno adeguarsi al 22° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del regolamento CLP.
Trattasi di un aggiornamento molto rilevante, poiché coinvolge numerose sostanze utilizzate in ambito industriale, manifatturiero, chimico e cosmetico, introducendo nuove classificazioni armonizzate e modificando classificazioni già esistenti sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e tossicologiche.
Per questo motivo molte aziende negli ultimi mesi potrebbero avere già ricevuto SDS - Schede Dati di Sicurezza - aggiornate o prodotti con classificazioni differenti rispetto al passato.
Le modifiche riguardano principalmente l'Allegato VI – parte 3 – tabella 3 del CLP, con:
- l’introduzione di 27 nuove classificazioni armonizzate,
- la modifica di 16 classificazioni già esistenti (tra cui alcune riguardanti il trimetil-borato, il perossido di benzoile e il n-esano, le polveri e i granulati fini di rame),
- la soppressione di 7 rubriche le cui sostanze associate vengono "ridistribuite" tra quelle inserite (come, ad esempio, i composti dell'acido perborico).
In pratica quanto sopra significa che alcune sostanze vengono classificate ufficialmente come pericolose per la prima volta, cambiano categoria di pericolo, ricevono nuovi pittogrammi, frasi H, o parametri tossicologici, e/o possono diventare reprotossiche, sensibilizzanti o maggiormente pericolose per l’ambiente acquatico.
INAIL – Guida tecnica: Polveri pericolose nei luoghi di lavoro
Con la nuova Guida tecnica "Strategie e misure tecniche per il contenimento e la rimozione delle polveri pericolose nei luoghi di lavoro”, pubblicata nell’aprile 2026, l’INAIL si prefigge l’obiettivo di aggiornare e rendere più operativo il relativo quadro delineato dal D. Lgs. 81/2008 alla luce delle più recenti evoluzioni tecniche e giurisprudenziali.
La guida fornisce metodi per la valutazione e gestione del rischio, indicazioni e misure di prevenzione per proteggere la salute dei lavoratori, riducendo l’insorgenza di gravi patologie respiratorie
Il documento sottolinea che risulta di fondamentale importanza il principio del "control at source", che individua nelle misure di captazione e aspirazione localizzata il presidio prioritario. Sistemi di ventilazione e depolverazione consentono infatti di intercettare gli inquinanti direttamente al punto di emissione, riducendo la concentrazione respirabile. Oltre ai suddetti sistemi devono essere regolarmente eseguiti regolari e periodici/quotidiani interventi di pulizie mirate, essenziali per evitare accumuli e fenomeni di risospensione.
Resta centrale il concetto disposto dal D.Lgs. 81/2008: i dispositivi di protezione individuale (DPI) assumono un ruolo residuale ma necessario nei casi in cui le misure collettive non garantiscano un adeguato contenimento dell'esposizione.
Riguardo gli aspetti inerenti la salute dei lavoratori, il documento rammenta che l'esposizione prolungata alle polveri in questione può comportare patologie respiratorie quali pneumoconiosi, asma professionale, broncopneumopatia cronico ostruttiva e polmoniti da ipersensibilità, con incidenza concentrata in specifici comparti produttivi.
La guida rimarca inoltre il rischio di atmosfere esplosive (AtEx) connesso alle polveri fini, per le quali, se presenti nei luoghi di lavoro, è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la specifica valutazione del rischio da AtEx, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: granulometria, concentrazione, umidità e condizioni operative.
INAIL – Quaderno: Esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni
Poiché Il settore degli appalti di opere e manutenzioni permane uno dei più critici per la prevenzione, con indici infortunistici gravi che permangono tuttora rilevanti, ancorché in presenza di efficaci esperienze e soluzioni di prevenzione di cantieri da parte di committenti pubblici e privati, poiché inoltre la complessità organizzativa determinata dalla temporaneità di svolgimento, dalla variabilità delle lavorazioni e dalla contestualità di più soggetti imprenditoriali richiede una forte focalizzazione alla gestione del rischio da interferenza, l’INAIL ha ritenuto di pubblicare nell’aprile 2026 il Quaderno in oggetto, in modo da condividere esperienze e soluzioni a differenti problematiche, sviluppate da soggetti diversi nelle loro attività, in quanto, se messe in comune, possono contribuire a generare la diffusione di buone pratiche di gestione dei cantieri.
Il Quaderno è, infatti, dedicato alla presentazione delle esperienze applicative di prevenzione e di relazioni tra le imprese coinvolte nei cantieri di opere civili e industriali, riguardanti l’applicazione di strumenti organizzativi, informativi, tecnologici e comportamentali, sviluppati da grandi imprese committenti e appaltatrici italiane, dall’Inail e dal Laboratorio Health Safety & Environment, progetto sperimentale coordinato dalla Scuola superiore S. Anna di Pisa, basato sui principi del co-design tra accademia e mondo imprenditoriale e dedicata alla diffusione della innovazione e della cultura della sicurezza nella dinamica committente-contractors.
Il Quaderno è suddiviso in sezioni secondo il modello del ciclo di vita del rapporto committente-contractor e dell’ambito della relazione riguardante: selezione delle imprese appaltatrici, gestione del servizio (distinguendo, ad esempio tra azioni di comunicazione e coinvolgimento, formazione e competenza, coordinamento e controllo, ecc.) e rendicontazione delle performance di sicurezza. Ciascuna esperienza pratica è presentata con una scheda che descrive in modo semplice ed efficace lo scopo e le modalità della sua attuazione, nonché un riferimento alle imprese che la utilizzano.
NORME TECNICHE – Impianti a gas per uso domestico
Norma Tecnica UNI 31 marzo 2026, n. 10738-1
“Impianti a gas per uso civile - Criteri per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza di impianti a gas esistenti - Parte 1: Impianti per uso domestico e similare”
La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l'impianto gas verificato può continuare ad essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi della legislazione vigente. La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica degli impianti e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, né d'installazione, né per l'adeguamento degli impianti.
NORME TECNICHE – Simboli per ritardanti di fiamma nei materiali plastici
Norma Tecnica UNI EN ISO 2 aprile 2026, n. 1043-4
“Materie plastiche - Simboli e abbreviazioni - Parte 4: Ritardanti di fiamma”
La norma definisce i simboli uniformi per i ritardanti di fiamma aggiunti ai materiali plastici.
NORME TECNICHE - Dispositivi elettrici protetti contro l’accensione di gas infiammabili
Norma Tecnica UNI-EN-ISO 2 aprile 2026, n. 8846
“Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante”
La norma specifica i metodi di prova e i requisiti relativi alla progettazione di dispositivi elettrici destinati all'impiego su unità di piccole dimensioni, affinché, in condizioni di funzionamento normali, possano essere utilizzati senza provocare l'accensione di un'atmosfera circostante contenente gas infiammabili. Il presente documento non si applica alle procedure di protezione contro l'accensione per: - dispositivi o componenti che possono funzionare in miscele di idrogeno e aria; - dispositivi con problemi di malfunzionamento; - meccanismi di accensione da fonti esterne, quali elettricità statica, fulmini o altri fattori non correlati all'apparecchiatura in prova.
NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI ISO 9 aprile 2026, n. 7752-2
“Apparecchi di sollevamento - Posizione e caratteristiche dei comandi - Parte 2: Disposizioni di base e requisiti per le gru mobili”
La norma stabilisce le disposizioni, i requisiti e la direzione di movimento dei comandi di base per la rotazione, il sollevamento e l'abbassamento del carico, nonché per l'inclinazione e l'estensione del braccio delle gru mobili, come definite nella ISO 4306-2. Tratta i comandi bidirezionali e le disposizioni di base e i requisiti delle leve di selezione delle marce (comandi multidirezionali). La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla norma ISO 7752-1.
NORME TECNICHE – Funi in fibra per apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO/TS 9 aprile 2026, n. 23624
“Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro delle funi in fibra ad alta prestazione nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento”
La specifica tecnica fornisce indicazioni per l'uso sicuro di funi in fibra ad alta prestazione (HPFR) nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento. Il documento riguarda anche le applicazioni con argani. La specifica tecnica tratta i criteri di prestazione e la valutazione necessaria per consentire la scelta delle HPFR, nonché linee guida sulle migliori pratiche relative alle procedure, alle prove e alla manutenzione per l'uso sicuro delle HPFR nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento, comprese le disposizioni per il montaggio/smontaggio. I criteri di prestazione sono relativi alle attività svolte quando si utilizzano le gru come previsto, compresi il montaggio/smontaggio, il funzionamento e i controlli e la manutenzione richiesti. La presente specifica tecnica non tratta le cosiddette funi ibride, che sono una combinazione di fili d'acciaio e fibre ad alte prestazioni, in cui la capacità di carico è ripartita tra i fili d'acciaio e la fibra ad alte prestazioni. Il presente documento non tratta le HPFR utilizzate per applicazioni ad alto rischio (ad esempio il trasporto di metallo fuso caldo).
NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture di supporto di gru e macchinari
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1991-3
“Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari”
La norma definisce le azioni imposte da gru e altri macchinari, inclusi gli effetti dinamici, se rilevanti, per la progettazione strutturale delle strutture di supporto di gru o macchinari. La norma fornisce indicazioni sulla classificazione delle gru in termini di fattori dinamici e azioni di fatica. La norma si applica alle strutture di supporto di: - gru a ponte, gru a portale e gru a muro che viaggiano su vie di corsa fisse; macchinari fissi che generano un carico dinamico armonico su strutture di supporto fisse.
NORME TECNICHE – Progettazione strutturale in sicurezza di silos e serbatoi
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1991-4
“Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 4: Azioni su silos e serbatoi”
La norma fornisce le regole per il calcolo delle azioni ai fini della progettazione strutturale di silos e serbatoi.
NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture in acciaio - silos
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1993-4-1
“Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-1: Silos”
La norma fornisce regole per la progettazione strutturale dei silos in acciaio con pianta circolare o rettangolare, sia autoportanti (a terra) sia sostenuti da una struttura portante (sopraelevati). La norma si applica a silos realizzati con lamiere laminate isotrope, irrigidite o non irrigidite, con lamiere grecate irrigidite o non irrigidite e con piastre piane o grecate assemblate in strutture scatolari di diversa geometria. La norma si applica a pareti verticali, tramogge, strutture di copertura, giunzioni di transizione e strutture di supporto.
NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture in acciaio - serbatoi
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1993-4-2
“Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-2: Serbatoi”
La norma fornisce le regole per la progettazione strutturale di serbatoi in acciaio sopraelevati, verticali, cilindrici, conici e a piedistallo, destinati allo stoccaggio di liquidi e gas liquefatti refrigerati. La norma si applica alla progettazione per la resistenza delle pareti cilindriche e dei fondi piani realizzati con piastre non irrigidite. Sono inoltre trattati la progettazione di coperture coniche e a cupola come strutture a guscio (non sostenute) oppure poggiate su una struttura portante (sostenute). La norma è applicabile esclusivamente ai requisiti di resistenza e stabilità strutturale dei serbatoi in acciaio. Ulteriori indicazioni su aspetti progettuali diversi da quelli strutturali possono essere reperite nell’EN 14015 o nella serie EN 14620, se applicabile.
NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture in acciaio (strutture per apparecchi di sollevamento)
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1993-6
“Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento”
La norma fornisce le regole per la progettazione strutturale delle strutture di supporto per apparecchi di sollevamento. La norma si applica alle strutture di supporto per apparecchi di sollevamento, in particolare alle travi di scorrimento per gru, sia interne che esterne, per: a) gru a ponte, ovvero: - gru a ponte montate in alto; - gru a ponte sospese; b) monorotaie per paranchi.
NORME TECNICHE – Progettazione antincendio di strutture composte in acciaio-calcestruzzo
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1994-1-2
“Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio”
La norma fornisce le regole per la progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo in caso di esposizione accidentale al fuoco. La norma indica solo le differenze rispetto alle regole di progettazione a temperatura normale, oppure le integrazioni a queste. La norma si applica esclusivamente alle strutture, o parti di esse, che rientrano nell’ambito di EN 1994-1-1 e sono progettate secondo tale norma.
NORME TECNICHE – Agenti chimici - ozono
Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 15074
“Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina e spa – Ozono”
La norma è applicabile all'ozono utilizzato per il trattamento dell'acqua di piscine e di spa. Essa descrive la composizione dell'ozono. Da informazioni sul suo utilizzo nel trattamento di acque di piscina e spa. Stabilisce anche le regole per l'utilizzo e la manipolazione sicura.
NORME TECNICHE – Polveri di prova dispositivi di depurazione dell’aria
Norma Tecnica UNI EN ISO 16 aprile 2026, n. 15957
“Polveri di prova per la valutazione di dispositivi per la depurazione dell'aria”
La norma definisce le caratteristiche delle polveri utilizzate in laboratorio per le prove di carico dei filtri dell'aria degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), nonché per le apparecchiature di purificazione. Le polveri di prova utilizzate per la valutazione delle prestazioni di efficienza non sono incluse.
NORME TECNICHE – Requisiti sicurezza dei componenti e sistemi di distribuzione per veicoli a idrogeno
Norma Tecnica UNI ISO 16 aprile 2026, n. 19880-2
“Idrogeno gassoso - Stazioni di rifornimento - Parte 2: Distributori e sistemi di erogazione”
La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i componenti e i sistemi che consentono il trasferimento di idrogeno compresso a un veicolo a idrogeno, come indicato nella norma ISO 19880-1, mediante un distributore di idrogeno con pressioni di erogazione fino alla classe di pressione H70. Essa si applica a un sistema di erogazione di idrogeno, denominato "distributore"; l'erogatore può avere le sotto indicate conformazioni:
a) un armadio erogatore, situato nell'area di rifornimento, in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie per erogare idrogeno a un veicolo,
oppure
b) un insieme minimo di componenti montati all'interno o all'esterno (a seconda dei casi) di un armadio erogatore o di un'altra struttura di supporto appropriata, con le restanti funzioni fornite altrove nella stazione di rifornimento di idrogeno.
La norma precisa inoltre che il suddetto sistema di erogazione include l'interfaccia utente e veicolo e può includere componenti a partire dalla fornitura di idrogeno, come un collegamento al sistema bancario, un'unità di raffreddamento, un sistema di controllo dell'erogatore, un flussometro, un sensore di pressione, un sensore di temperatura del carburante, un sensore di temperatura ambiente, un'interfaccia utente e un gruppo di tubi di rifornimento. Non tutte le apparecchiature del sistema di erogazione devono essere fisicamente alloggiate all'interno dell'involucro nell'area di erogazione, purché le specifiche di progettazione o il tipo e la posizione dei componenti siano adeguati a garantire che il processo complessivo soddisfi i requisiti della presente norma. Tale norma, oltre a specificare i requisiti per i distributori di idrogeno, può fornire riferimenti specifici ad altre norme relative ai singoli componenti inclusi nel distributore di idrogeno, quali valvole (ISO 19880-3) e tubi flessibili (ISO 19880-5). La norma specifica i requisiti generali per supportare il protocollo di rifornimento e rimanda l'utente alla norma ISO 19880-1 per ulteriori requisiti e metodi di prova necessari per verificare la corretta implementazione del protocollo di rifornimento. La norma non specifica la precisione dei misuratori di portata che possono essere utilizzati per misurare il carburante erogato.
NORME TECNICHE – Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 27 aprile 2026, n. 17020
“Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni”
La norma contiene requisiti di competenza e imparzialità degli organismi che eseguono ispezioni e del regolare e coerente svolgimento delle loro attività di ispezione.
NORME TECNICHE – Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 27 aprile 2026, n. 17024
“Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione di persone”
La norma specifica i principi e i requisiti per un organismo che esegue la certificazione di persone e include lo sviluppo e il mantenimento di uno schema di certificazione di persone.
NORME TECNICHE – Rumore acustico (norma tecnica di prodotto e collaudo – per macchinari e/o utensili / attrezzature)
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 3744
“Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente”
La norma specifica i metodi per determinare il livello di potenza sonora di una sorgente di rumore a partire dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie che avvolge la sorgente di rumore (macchinario o attrezzatura) in un ambiente che approssima un campo acustico libero in prossimità di uno o più piani riflettenti. Il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente di rumore, in bande di frequenza o con applicazione della ponderazione A, viene calcolato utilizzando tali misurazioni.
NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche
Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 5349-3
“Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 3: Urti isolati e ripetuti utilizzando l'intervallo di frequenza della ISO 5349-1”
La norma specifica i requisiti generali per la misurazione e la valutazione dell'esposizione umana alle vibrazioni da urto trasmesse alla mano. Ai fini del presente documento, la vibrazione da urto trasmessa alla mano è una qualsiasi vibrazione da impatto o da impulso che la macchina o l'oggetto produce come sequenza di singoli eventi (vibrazioni da urto isolate) collegati da periodi di assenza o bassa vibrazione. La norma specifica i parametri per la valutazione delle emissioni dei macchinari di urti trasmessi alla mano nell'intervallo di frequenza trattato dalla ISO 5349-1 (formalmente, l'intervallo di frequenza coperto dalle bande di ottava da 8 Hz a 1 000 Hz).
NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 30 aprile 2026, n. 13001-3-6
“Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario - Cilindri idraulici”
La norma deve essere utilizzata unitamente alle altre parti generiche della serie EN 13001, nonché alle pertinenti norme EN di prodotto relative al tipo di gru e come tale, fornisce le condizioni generali, i requisiti e i metodi per prevenire con il progetto e la verifica teorica i pericoli di natura meccanica dei cilindri idraulici che fanno parte delle strutture portanti delle gru. Le tubazioni idrauliche, i tubi flessibili e i connettori di collegamento ai cilindri non rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma, così come i cilindri realizzati in materiali diversi dall'acciaio al carbonio.
NORME TECNICHE – Requisiti di prestazione per contrafforti e puntali per calzature
Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 30 aprile 2026, n. 20995
“Calzature - Requisiti di prestazione per componenti per calzature - Contrafforti e puntali”
La specifica tecnica indica i requisiti di prestazione per contrafforti e puntali per calzature, per verificare l'idoneità per l'utilizzo finale e/o l'adattabilità allo scopo.
NORME TECNICHE “UNI” - Attivo il portale per la libera consultazione delle disposizioni richiamate dal D. Lgs. 81/2008
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INAIL e UNI hanno sottoscritto una convenzione per garantire la libera consultazione delle norme tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'accordo ha durata triennale e si inserisce nel quadro delle misure previste dal decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025.
La nota INAIL del 23 aprile (nota che ufficializza l'intesa) precisa che quanto sopra è realizzato al fine di rendere facilmente accessibili le disposizioni richiamate dal D. Lgs. n. 81/2008 e altri standard rilevanti in materia di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, onde favorirne la diffusione e la conseguente applicazione a livello pratico-operativo da parte delle imprese, ovvero da parte di tutti gli “attori” coinvolti nel sistema della sicurezza, quali lavoratori, datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti, dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, coordinatori sicurezza, progettisti, installatori, ecc…
Le norme oggetto di fruizione gratuita comprendono quelle direttamente richiamate dal TUSSL - Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), oltre a standard di derivazione europei (CEN) e internazionali (ISO). La loro consultazione sarà disponibile tramite una piattaforma web appositamente dedicata, collegata al sito UNI e accessibile anche attraverso i portali istituzionali del Ministero e dell'INAIL, previa registrazione e successivamente tramite autenticazione dell'utente.
Il servizio è operativo dal 28 aprile 2026 (coincidente con la “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”).
Per visualizzare i documenti è necessario installare il “plugin” FileOpen e procedere a una registrazione individuale, poiché i contenuti restano protetti dal diritto d'autore e sono concessi esclusivamente per informazione diretta dell'utente. La consultazione avviene quindi in modalità di "sola lettura", poiché, al fine di rispettare il relativo copyright del quale UNI è detentore, non è permesso scaricare, stampare o distribuire i testi delle norme, a meno che non si decida di acquistarne la licenza d'uso completa.
In particolare è possibile accedere alla “consultazione diretta” di ogni singola norma di proprio interesse, individuandola tra quelle presenti nell' “elenco” disponibile sul portale e cliccando su "Consulta".
Per acquisire la licenza d'uso della singola norma, per poterla utilizzare anche off-line e per l’eventuale stampa di copie della norma, è sufficiente cliccare sul relativo link indicante il riferimento normativo / sigla-titolo descrittivo della norma (per. es “UNI EN ISO 45001:2023+A:2024”).
