AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2025
27/08/2025

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2025

AMBIENTE

ENERGIA – programma europeo per l’energia atomica 2026-2027
REGOLAMENTO (Euratom) 2025/1304 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2025 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio.

Con il Reg. n. 2025/1304 è stato istituito il programma europeo in tema di energia atomica, che definisce gli obiettivi, il bilancio, le forme di finanziamento per la ricerca e formazione e le norme di erogazione dei finanziamenti per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 (“Programma Euratom 2026-2027”).

In vigore dal 3 luglio 2025.

RIFIUTI – efficienza di riciclaggio e recupero rifiuti di batterie
Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.

Il Reg. n. 2025/606, integrando il Reg. n. 2023/1542 su batterie e relativi rifiuti, stabilisce prescrizioni per i riciclatori, al fine di garantire che raggiungano gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali da tali rifiuti, obiettivi appunto predisposti dal Reg. n. 2023/1542. Vengono difatti indicate la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie (come i metalli strategici quali cobalto, rame, litio, nichel e piombo), nonché il formato della documentazione relativa per dimostrare la propria conformità. Obiettivo del Regolamento è creare un quadro normativo armonizzato relativo all’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione, compresa la gestione dei rifiuti di batterie, per limitarne la produzione e favorire il riciclaggio e recupero.

In vigore dal 24 luglio 2025.

PILE ED ACCUMULATORI – dovere di diligenza nella fabbricazione di batterie
Regolamento (UE) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie.

Il Reg. n. 2023/1542 impone obblighi, relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici, che riguardano l’approvvigionamento, la lavorazione e il commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie, da applicarsi a decorrere dal 18 agosto 2025.

Gli obblighi includono requisiti riguardanti la verifica da parte di terzi svolta da organismi notificati. La designazione di tali organismi notificati sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto.

Al fine di concedere tempo sufficiente per la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per consentire agli operatori economici di poter adempiere ai propri obblighi, viene quindi posticipata di due anni la data di applicazione degli stessi, al 18 agosto 2027. Inoltre, viene posticipata al 26 luglio 2026 la data entro la quale la Commissione UE deve pubblicare le linee guida per le imprese.

In vigore dal 31 luglio 2025.

SOSTENIBILITA’ – standard volontario per report per micro, piccole e medie imprese non quotate
Adottato il 30 luglio 2025 dalla Commissione UE lo Standard Volontario di Rendicontazione di Sostenibilità per le Micro, Piccole e Medie Imprese non quotate (VSME), sotto forma di template digitale (excel).

Tale standard, unitamente alla Tassonomia XBRL, è stato sviluppato dalla European Financial Reporting Advisory (EFRAG) e ha l’obiettivo di consentire la stesura del report volontario di sostenibilità anche a quelle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva CSRD, che non hanno dunque l’obbligo di produrlo ma a cui spesso vengono comunque richieste informazioni di sostenibilità da clienti e fornitori, e per cui tuttavia i normali standard europei (ESRS) usati per la stesura non sono proporzionati, perché ideati per le grandi imprese.

IPPC/AIA – rettifica alle BAT per grandi impianti di combustione
Rettifica 10 luglio 2025, n. 90557. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

Apportate una serie di modifiche alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, tra cui la variazione del termine “impianto di combustione” in “unità di combustione”, per evidenziare che si tratti di un singolo elemento, e alcune rettifiche alle specifiche operative/regole tecniche.

Si ricorda che le BAT costituiscono il riferimento, per aziende ed Enti, per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria per la gestione di determinati impianti. Nel caso specifico della rettifica n. 90557, le BAT modificate riguardano impianti di combustione con potenza pari o superiore ai 50 MW, gassificazione di carbone o altri combustibili in impianti con potenza pari o superiore a 20 MW e smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità superiore a 3 t/h (per non pericolosi) e 10 t/gg (per pericolosi).

POPs – modifiche e proroghe divieti PFOA nelle schiume antincendio
Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.

L’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e composti correlati, sono stati inclusi nel 2020 nell’elenco delle sostanze chimiche di cui è vietato uso, produzione e immissione sul mercato in quanto inquinanti organici persistenti (Allegato I del Reg. n. 2019/1021), per poi essere oggetto di ulteriori modifiche nel 2021 e 2023. Secondo il Reg. n. 2019/1021, è prevista una specifica deroga per l’uso del PFOA in “schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi”. Tale deroga originariamente sarebbe scaduta in data 4 luglio 2025. Con il Reg. n. 2025/1399 vengono quindi inserite alcune ulteriori modifiche alle prescrizioni relative al divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso del PFOA, dei suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio, tra cui la proroga al 3 dicembre 2025 della deroga prevista, in ragione della difficoltà degli operatori a misurare i composti correlati al PFOA nelle schiume e alla sottostima dei volumi di schiume contenenti tali composti.

Vengono inoltre modificati i limiti come contaminanti non intenzionali in tracce (UTC, ossia “il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione”).

In vigore dal 3 agosto 2025.

POPs – nuovi divieti per l’UV-328
Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’UV-328.

Viene inserito, nell’elenco delle sostanze chimiche di cui è vietato uso, produzione e immissione sul mercato in quanto inquinanti organici persistenti (Allegato I del Reg. n. 2019/1021), l’UV-328 (2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo), con alcune deroghe e con specifici limiti come contaminante non intenzionale in tracce.

In vigore dal 4 agosto 2025.

RIFIUTI – interoperabilità per scambio elettronico di dati sulle spedizioni di rifiuti
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.

Stabiliti i requisiti necessari e le regole tecniche per garantire l’interoperabilità tra il sistema centrale (piattaforma UE “Digital Waste Shipment System” o DIWASS) di trasmissione e scambio per via elettronica di dati, informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, come previsto dal Reg. n. 2024/1157 (che ha introdotto dal 21 maggio 2026 l’obbligo per le aziende di trasmissione telematica di tali documenti), e altri sistemi o software di Enti ed operatori, oltre ad altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti a norma del Regolamento. Obiettivo finale è semplificare le procedure relative alle spedizioni di rifiuti, garantendo controlli efficaci e contrastando l’illegalità, consentendo soprattutto di superare le attuali procedure cartacee, complesse e che spesso richiedono tempistiche prolungate.

In vigore dal 3 agosto 2025.

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – nuove disposizioni relative all’import
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato.

Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Pubblicati due nuovi Regolamenti in merito alle movimentazioni di sottoprodotti di origine animale (Soa) e nello specifico sulle norme sanitarie relative a tali sottoprodotti.

Il Reg. n. 2025/1379 stabilisce regole sulla tenuta digitale dei registri e aggiorna i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato.

Il Reg. n. 2025/1377 definisce invece nuove regole per l’immissione sul mercato e le importazioni, allargando l’elenco dei Soa vietati per importazione e transito in UE e rivedendo l’elenco dei Paesi da cui si può importare.

In vigore dal 5 agosto 2025.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – obblighi in materie di stoccaggio di CO2 per produttori di petrolio e gas
Regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione, del 21 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme relative all’identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030 nonché le norme relative al calcolo dei loro contributi e ai loro obblighi di comunicazione.

L’articolo 23, paragrafo 1, del Reg. n. 2024/1735 stabilisce che i titolari di un’autorizzazione alla prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi devono contribuire all’obiettivo a livello dell’Unione in materia di capacità di iniezione (stoccaggio) di CO2 disponibile entro il 2030 in proporzione alla quota di gas naturale e petrolio greggio da essi prodotta nell’Unione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, secondo il Reg. n. 2024/1735 i soggetti obbligati possono investire in o sviluppare progetti di stoccaggio della CO2, autonomamente o in collaborazione con altri, come pure concludere accordi con altri soggetti obbligati e con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi.

La Commissione UE, sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri entro il 30 settembre 2024, aveva dunque l’obbligo di definire i contributi individuali dei titolari di tali autorizzazioni, stabilendo inoltre una soglia di produzione al di sotto della quale fossero esentati dal contributo obbligatorio.

Con il Reg. n. 2025/1477 vengono dunque individuati i soggetti obbligati, le soglie minime di produzione per l’esclusione, il calcolo dei contributi richiesti.

In vigore dal 26 luglio 2025

EMISSIONI IN ATMOSFERA – sottocategorie e componenti di tecnologie a zero emissioni nette
Regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l’elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie.

Per tecnologie “a zero emissioni nette (Net-Zero)” si intendono prodotti finali, componenti o macchinari specifici per la produzione di prodotti, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione (come tecnologie fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, a idrogeno e del biogas). Il Reg. n. 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico comune volto a rafforzare l’ecosistema di produzione dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette all’interno dell’Unione, per rafforzare la resilienza e sicurezza nell’approvvigionamento di tali tecnologie e ridurre la dipendenza da paesi terzi. Obiettivo finale è, quindi, migliorare la competitività del settore, attirare investimenti e migliorare l’accesso al mercato delle tecnologie pulite nell’Unione.

Con il Reg. n. 2025/1463 viene aggiunta la colonna “Prodotti finali” nell’allegato del Reg. n. 2024/1735 a fini esplicativi. La colonna aggiuntiva consente di contestualizzare gli elementi dell’elenco dei componenti principalmente utilizzati e migliora quindi la comprensibilità dell’allegato: ad esempio, per la sottocategoria “tecnologie solari” viene specificato che i prodotti finali possono essere “sistemi fotovoltaici, impianti di energia solare a concentrazione, sistemi solari termici, collettori fotovoltaici termici”. Vengono inoltre precisati i “componenti specifici” che si ritiene siano principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette (ad esempio, per i “sistemi fotovoltaici” “vetro solare, nastri fotovoltaici, silicio policristallino di grado solare”).

In vigore dal 17 agosto 2025.

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – modifiche alle disposizioni relative alle acque potabili (D.Lgs. n. 18/2023)
D.Lgs. Governo 19 giugno 2025, n. 102. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Apportate diverse modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 18/2023 che, in attuazione della Direttiva n. 2020/2184, ha definito le disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilimento anche nuovi parametri da misurare e relativi limiti.

Con il D.Lgs. n. 102/2025, vengono:
- Stabiliti limiti più stringenti ai PFAS e al tetracloroetilene (TCE) e introdotto il parametro acido trifluoroacetico (TFA);
- Inserite disposizioni relative alla valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, come tubature e rubinetti, che dovranno utilizzare solo sostanze presenti nei cosiddetti “elenchi positivi europei”;
- Introdotto il sistema ReMaF per l’autorizzazione all’utilizzo di reagenti chimici, materiali filtranti e dispositivi di trattamento;
- Estesa la piattaforma digitale per gestione e analisi dei dati sulle acque potabili (Anagrafe Nazionale Territoriale delle Acque);
- Introdotti obblighi per edifici prioritari come scuole, ospedali e strutture sanitarie e ricettive, che dovranno predisporre un Piano di Autocontrollo della qualità dell’acqua, comprensivo di specifici parametri;

In vigore dal 19 luglio 2025, si applica dal 31 dicembre 2026.

RIFIUTI – rapporto ISPRA 2025 sui rifiuti speciali
ISPRA ha pubblicato il “Rapporto Rifiuti Speciali. Edizione 2025”, relativo ai quantitativi prodotti e gestiti a livello nazionale di rifiuti speciali, quantificati sulla base delle informazioni contenuto nelle Dichiarazioni MUD presentate nel 2024 in riferimento all’anno 2023.

Il rapporto è disponibile al link: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2025.

VARIE – clima in Italia nel 2024
Report ambientali SNPA n. 44/2025 – ISBN 978-88-448-1265-2.

Pubblicato il report SNPA relativo al “clima in Italia nel 2024”, che illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2024 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto climatico globale ed europeo, analizzando i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi. Inoltre, fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno preso in esame.

Il rapporto è disponibile al link: https://www.snpambiente.it/snpa/il-clima-in-italia-nel-2024/.

EMISSION TRADING – procedura per rilascio quote gratuite 2025
Deliberazione n.104/2025. Procedura per il rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2025.

Con la delibera n.104/2025 il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto provvede al rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito relative all’anno 2025, sulla base dei valori di cui alla delibera n. 42/2021 del 12 aprile 2021, e suoi successivi aggiornamenti, oppure sulla base di successive deliberazioni (in quanto risulta ancora pendente l’istruttoria relativa alla comunicazione dei livelli di attività 2025 rif. 2024).

Il Comitato precisa, inoltre, che le quote di emissione eventualmente rilasciate in eccesso, rispetto al quantitativo definitivo risultante dalla Tabella Nazionale di allocazione aggiornata, dovranno essere ritrasferite dallo stesso gestore sul conto unionale.

EMISSION TRADING – assolvimento obbligo di conformità 2024 per impianti piccoli emettitori
Deliberazione n. 118/2025. Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2024 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU-ETS di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 23/2021

Viene fissato al 30 settembre 2025 il termine per assolvere all’obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l’anno 2024 da parte dei gestori degli impianti piccoli emettitori e vengono definite le procedure per la quantificazione delle emissioni in eccesso, l’assolvimento dell’obbligo di conformità (compensazione finanziaria, trasferimento quote) e dell’obbligo di notifica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per impianti termici civili a biomassa con potenza inferiore o uguale a 35 kW
Delib. Giunta Reg. 14 luglio 2025, n. XII/4720. Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili, costituiti da caldaie alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 KW.

Approvati i nuovi requisiti emissivi e impiantistici per l'installazione e l'esercizio delle caldaie ad uso civile, alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiori o uguali a 35 kW.

Si applica dal 15 ottobre 2027.

ENERGIA – Regione Lombardia. Assolvimento fabbisogno energetico fonti rinnovabili con impianti a biomassa legnosa
Delib. Giunta Reg. 22 luglio 2025, n. XII/4767. Requisiti per l’assolvimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, di cui all’art. 26 del d.lgs. 199/2021, con impianti alimentati da biomassa legnosa. Modifica alla d.g.r. n. 7095/2017.

Viene deliberato che, per assolvere all’obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, previsto dall'art. 26 e dall'allegato III del D.lgs. n. 199/2021, è possibile l’utilizzo di impianti a biomassa, a condizione che vengano rispettati i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la delibera n. 3649/2024 (per impianti con potenza termica > 35 kW) e n. 4720/2025 (per impianti con potenza termica inferiore o uguale a 35 kW).

VARIE– Regione Lombardia. Legge per il Clima
Legge Regionale 18 luglio 2025, n. 11. Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003.

Approvata la legge regionale lombarda per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, prevedendo il supporto ad enti ed imprese e la creazione di un comitato regionale dedicato al clima. La Legge sul Clima, a detta dei promotori, si concentra su due pilastri fondamentali: la mitigazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e l’adattamento, per affrontare gli eventi meteorologici estremi, ridurre la formazione delle isole di calore, adeguare le coltivazioni e orientare lo sviluppo economico delle aree montane. Tra le disposizioni chiave, si prevede l’introduzione di criteri per l’assorbimento di carbonio nei suoli, la riqualificazione ambientale, la forestazione e la depavimentazione delle superfici impermeabilizzate negli interventi edilizi e infrastrutturali, promuovendo al contempo l’uso di materiali riciclati e la mobilità sostenibile.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Regione Lombardia – ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore
Deliberazione della Giunta della Regione della Lombardia n. XII/4768 del 22 luglio 2025 “Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024”.

Con la deliberazione vengono approvate le modalità con cui selezionare ulteriori ispettori incaricati dei controlli negli stabilimenti di "soglia inferiore". Si tratta di quegli impianti che gestiscono sostanze pericolose in quantità inferiori a determinate soglie previste dal D. Lgs. 105/2015 e per i quali gli "obblighi Seveso" sono più leggeri.

L'implementazione dell'organico, che si aggiunge a quello già previsto dalla normativa è dovuta alla necessità di garantire il volume annuo di ispezioni imposto alle Regioni dalla normativa nazionale.

AUA– Regione Veneto. Aggiornamento disciplina e modulistica
Delib. Giunta Reg. 8 luglio 2025, n. 729. Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni.

La Regione Veneto ha proceduto all’aggiornamento degli indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), contenuti nelle deliberazioni approvate a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, al fine di renderle più aderenti alla ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi in essa confluenti. È stato inoltre approvato il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di AUA, con diverse modifiche soprattutto per le parti relative agli scarichi e all’attività di recupero dei rifiuti.

Nello specifico, viene precisato che è competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA:
- La Regione, in tutti i casi in cui il rilascio di almeno una delle autorizzazioni ricomprese nell’AUA sia di sua competenza;
- Il Comune,
o
a) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
o
b) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1 dello stesso P.T.A., di competenza del gestore del Servizio Idrico competente per territorio;
o
c) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato esclusivamente alla comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico o in combinazione tra quest’ultimo e uno dei casi di cui ai precedenti punti a) e b);

- Le Province o la Città Metropolitana di Venezia: in tutti gli altri casi.

Viene infine confermata l’esclusione dall’AUA degli scarichi di acque reflue provenienti da servizi igienici annessi a stabilimenti industriali.

ENERGIA– Regione Veneto. Competenza al rilascio dell’autorizzazione per impianti di accumulo elettrochimico o accumulatori elettrici termomeccanici
Delib. Giunta Reg. 15 luglio 2025, n. 794. Adempimenti conseguenti all'attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all'Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Viene preso atto che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, , è posta in capo alle Regioni a decorrere dal 1° luglio 2025.

Viene quindi incaricato il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica a provvedere con proprio decreto all'adozione degli schemi di modulistica per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione.

NORME TECNICHE – Condotta ESG cantieri
UNI/PdR 178:2025
Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni

La prassi di riferimento UNI/PdR 178:2025 ha l’obiettivo di accompagnare il settore delle costruzioni verso la cultura della sostenibilità, rendendolo consapevole del valore che si genera in un cantiere impostato, nel suo processo esecutivo, a un concreto modello di organizzazione e comportamento efficace, efficiente, basato sulla trasparenza e rispondente agli obiettivi dell’Agenda 2030 e ai criteri ESG. Definisce quindi quali azioni attivate nella gestione di un cantiere edile siano conformi alla attuazione dei principi dell’Agenda 2030 e come gli impegni siano sostenuti da azioni concrete e misurabili nell’ambito della governance dell’impresa, della decarbonizzazione, della tutela dell’ambiente ed economia circolare, della legalità, della regolarità e dignità del lavoro, della sicurezza sul lavoro, dell’impegno sociale e della catena di fornitura sostenibile. È applicabile a tutti i cantieri come definiti all’art. 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


SICUREZZA

ANTINCENDIO – Regola tecnica per le gallerie stradali
Decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2025 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”.

Con il Decreto viene approvata la Regola tecnica contenuta in allegato, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea devono essere realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
- assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

ATTREZZATURE DI LAVORO – 13° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei lavori sotto tensione
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 87 del 22 luglio 2025 “13° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione dei lavori sotto tensione”.

Con il Decreto sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del D. Lgs. 81/2008.

ATTREZZATURE DI LAVORO – 64° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 88 del 24 luglio 2025 “64° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 luglio 2025 “Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock”.

Il Decreto, in vigore dal 26 luglio 2025, disciplina gli aspetti tecnici e operativi del nuovo sistema di controllo pensato per contrastare la guida in stato di ebbrezza.

Con le modifiche apportate dalla Legge n. 177/24 al Codice della strada, chi subirà la condanna per guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l, oppure con alcolemia superiore a 1,5 g/l, a seguito di esame di revisione della patente presso la Commissione medica locale, otterrà un duplicato del documento con l’annotazione dei codici unionali 68 e 69 che individuano, rispettivamente, il divieto di guidare in presenza di alcol nel sangue (alcol zero) e l’obbligo di installare sul veicolo un dispositivo (alcolock) che impedisce l’avviamento del motore se il conducente ha una alcolemia superiore a 0 g/l. La durata dell’efficacia dei codici è fissata nei termini minimi rispettivamente in 2 anni in caso di ebbrezza media e in 3 anni se si tratta di condanna per ebbrezza grave, salvo maggiore durata stabilita dalla Commissione medica locale.

L’alcolock dovrà essere installato a cura e spese dell’interessato, su tutti i veicoli che intende condurre. Il Decreto è già in vigore, ma l’operatività effettiva dipende da alcuni passaggi tecnici:
- i fabbricanti devono trasmettere al Ministero l’elenco degli installatori autorizzati e le istruzioni per il montaggio, secondo quanto stabilito negli allegati;
- una volta completate queste formalità, il Ministero pubblicherà le informazioni rilevanti (installatori abilitati e veicoli compatibili) sul Portale dell’automobilista.

MICROCLIMA – Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 95 del 9 luglio 2025 “Adozione del Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro".

Con il Decreto viene adottato il Protocollo che indica le buone pratiche da promuovere al fine di scongiurare infortuni, malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.

Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.

Di seguito una panoramica delle misure previste dal Protocollo:
- Valutazione e gestione del rischio: il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.
- I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.
- Integrazione nei contratti collettivi: è prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore. Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.
- Buone prassi da declinare a livello settoriale: informazione e formazione specifica sui rischi climatici; sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima; fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione, riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.
- Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D. Lgs. 81/2008): i Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure specifiche come: aree d’ombra; pause più frequenti; fornitura di bevande; adeguamento dei DPI.

I datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede dell’INPS territorialmente competente, gli accordi sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo, che dovranno prevedere l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

INL – Indicazioni operative sul provvedimento di interdizione ante/post partum
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 5944 del 08 luglio 2025 “D.lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative”.

Con la Nota vengono fornite indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.

INL – utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 5945 del 08 luglio 2025 “Art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”.

Con la Nota, che segue la precedente Nota 811/2025 del 29 gennaio 2025, l’INL torna a fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dalla Legge n. 203/2024 alla disciplina sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro interrati e semi interrati e alla gestione del regime autorizzatorio previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla modulistica e ai relativi controlli e sanzioni.

INL – crediti aggiuntivi sulla Patente a Crediti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 288 del 15 luglio 2025 “Riconoscimento crediti aggiuntivi”, indirizzata agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal DM n. 132/2024, che consente a imprese e lavoratori autonomi di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti.

INL – attribuzione indebita delle funzioni del preposto nelle imprese operanti in ambito ferroviario
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 6261 del 16 luglio 2025 “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”.

Con la Nota, l’INL affronta la questione dell'attribuzione indebita delle funzioni di preposto, in particolare in ambito ferroviario, ove sempre più spesso viene riscontrata la prassi di nomine che riguardano lavoratori con un’anzianità di servizio limitata a 12 mesi o nomine che riguardano lavoratori in apprendistato. La Nota chiarisce che l'idoneità del preposto non dipende esclusivamente dall'anzianità di servizio (ad es. 12 mesi) o dalla qualifica di apprendista, ma dalla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008.

INAIL – modello OT23 per l’anno 2026
- Inail, Istruzione operativa del 03 luglio 2025 “Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l'anno 2026 e guida alla compilazione”, con la quale si informa che è in corso di pubblicazione, nel sito istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida (all.1-2). Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019. Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo. È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

- Inail Istruzione operativa del 18 luglio 2025 “Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l'anno 2026. Aggiornamento”. A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025. Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all. 1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi: Intervento D-3 e Intervento E-3.

Si precisa, infine, che per l'anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

INAIL – tutela del lavoro nelle piattaforme digitali
Circolare Inail n. 40 del 04 luglio 2025 “Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali. Profili assicurativi Inail”.

La circolare riassume i profili assicurativi per i ciclo-fattorini con attività svolte tramite piattaforme digitali. Il documento fa riferimento a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 9 del 18 aprile 2025 che aveva classificato le forme di impiego, all’articolo 47-septies del decreto legislativo n. 81 del 2015 e alla recente Direttiva (UE) 2024/2831 che dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026.

Inail provvede alla ricognizione dei profili lavorativi e ne indica in dettaglio gli adempimenti assicurativi. In sintesi:
- lavoro autonomo: premio su retribuzione convenzionale giornaliera e adempimenti in capo all’impresa titolare della piattaforma digitale;
- collaborazioni etero-organizzate e subordinati: regole dei lavoratori dipendenti e adempimenti da articolo 27 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - CIIP - molestie e violenze negli ambienti di lavoro
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha pubblicato il documento “La prevenzione delle molestie e violenze negli ambienti di lavoro” che fornisce un primo contributo alla discussione a:
- promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa;
- sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (es. psicologi, ergonomi, ecc.) e di collaborazione tra i diversi ruoli organizzativi (es. HR);
- raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione delle violenze e molestie anche considerando le diverse specificità aziendali, i comparti e le complessità organizzative;
- promuovere «l’ascolto attivo» del sistema lavorativo aziendale e istituzionale;
- confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative.

INAIL – Relazione annuale INAIL 2024
Pubblicata la Relazione annuale INAIL 2024 che illustra i dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico oltre alle principali iniziative realizzate dall’INAIL sui fronti dell’assicurazione, della prevenzione, della sanità, della ricerca e degli investimenti. Indica inoltre gli obiettivi strategici posti per il futuro.

La fotografia scattata al 30 aprile 2025 mostra per il 2024 una sostanziale stabilità delle denunce di infortunio. L’aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, da 590mila a 593mila casi. I casi mortali denunciati sono stati 1.202, uno in più rispetto al 2023.

INAIL – infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante
Pubblicato il volume “Salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Focus sugli infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante”. Dal punto di vista infortunistico, è stata messa a punto una specifica metodologia per aggregare i dati provenienti da diverse fonti e che ha permesso di superare le complessità derivanti dalla trasversalità del settore rispetto alle codifiche normalmente utilizzate per la raccolta dei dati. La banca dati predisposta contiene variabili che descrivono gli aspetti specifici degli stabilimenti Seveso sulla base delle caratteristiche amministrative dell’infortunio, dell’infortunato e dell’evento. Lo strumento consente di individuare gli ambiti critici rispetto ai quali definire specifiche strategie di prevenzione ai fini del miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

La pubblicazione illustra una specifica metodologia messa a punto per aggregare i dati provenienti da diverse fonti ai fini di caratterizzare il settore “Seveso” da un punto di vista infortunistico e che permette di superare le complessità derivanti dalla trasversalità del settore rispetto alle codifiche normalmente utilizzate per la raccolta dei dati.

INAIL – Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione
Pubblicata la scheda “Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro”.

Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica sono sempre più usate per l’isolamento termico ed acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi. Tali fibre, in particolare le lane minerali biosolubili AES, sono ritenute non pericolose sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche ma pochi studi sono attualmente disponibili sulla loro tossicità. Il fact sheet fornisce una sintesi delle principali caratteristiche delle fibre sostitutive di nuova generazione, degli studi attualmente disponibili sulla loro tossicità e quindi dei possibili rischi per la salute del personale professionalmente esposto.

INAIL – Prevenzione incendi per attività museali
Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” che affronta la progettazione di un’attività museale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il D.M. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V. 10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

MICROCLIMA – Regione Veneto - Recepimento delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare"
- Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 32 del 30 giugno 2025 “Recepimento delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Con il Decreto viene recepito il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", come riportato nell'Allegato A. Viene inoltre raccomandato, ai datori di lavoro di limitare o evitare lo svolgimento di attività lavorative da parte degli addetti nelle ore più calde della giornata, in particolare per i lavoratori che operano all'aperto, soprattutto qualora, nonostante l'adozione di misure di prevenzione specifiche, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori. Si suggerisce altresì di limitare i tempi di esposizione mediante rotazione del personale, tenendo in particolare considerazioni le valutazioni riconducibili alla sorveglianza sanitaria aziendale. L'individuazione delle fasce orarie più critiche deve essere effettuata valutando gli indici internazionalmente riconosciuti (ad esempio WBGT, PHS) e utilizzando anche gli strumenti disponibili sul Portale Agenti Fisici e sul Portale Worklimate.

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 739 del 8 luglio 2025 “Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32, con il quale sono state recepite le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

MICROCLIMA – Regione Veneto - Disposizioni in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 “Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute.

Con l’Ordinanza viene vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Si raccomanda infine che in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, venga rispettato quanto indicato nelle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare".

MICROCLIMA – Regione Lombardia – attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Ordinanza del Presidente della Regione della Lombardia n. 348 del 01 luglio 2025 “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

L’ordinanza, in vigore dal 2 luglio e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito WorkClimate2.0 in riferimento a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Regione Lombardia – ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore
Deliberazione della Giunta della Regione della Lombardia n. XII/4768 del 22 luglio 2025 “Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024”.

Con la deliberazione vengono approvate le modalità con cui selezionare ulteriori ispettori incaricati dei controlli negli stabilimenti di "soglia inferiore". Si tratta di quegli impianti che gestiscono sostanze pericolose in quantità inferiori a determinate soglie previste dal D. Lgs. 105/2015 e per i quali gli "obblighi Seveso" sono più leggeri.

L'implementazione dell'organico, che si aggiunge a quello già previsto dalla normativa è dovuta alla necessità di garantire il volume annuo di ispezioni imposto alle Regioni dalla normativa nazionale.

MICROCLIMA – Regione Campania - disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole - Chiarimento
Regione Campania n. 1 del 18 giugno 2025 Chiarimento n. 1 del 1° luglio 2025 all'Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025 recante "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole".

La Regione precisa che le relative disposizioni non trovano applicazione per le operazioni indispensabili ed urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali e per interventi di pubblica utilità a seguito di eventi imprevedibili.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di organizzazione del lavoro a tutela della salute dei lavoratori impegnati negli interventi urgenti.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento e paranchi
Norma Tecnica UNI ISO 16625:2025
“Apparecchi di sollevamento e paranchi - Selezione di funi metalliche, tamburi e pulegge”

La norma fornisce verifiche di idoneità e criteri per la scelta delle funi in acciaio utilizzate negli apparecchi di sollevamento, come definiti nella norma ISO 4306-1. Le verifiche di idoneità tengono conto dell'influenza della geometria dell'azionamento della fune, nonché della geometria del tamburo e della puleggia. La norma non si applica alle funi in fibra.

NORME TECNICHE – Utensili per stampi
Norma Tecnica UNI ISO 11901-1:2025
“Utensili per stampi - Molle a gas - Parte 1: Specifiche generali”
La norma specifica le dimensioni, in millimetri, le forze iniziali nominali e il tipo di molle a gas. Si applica alle molle a gas dei tipi da 900 a 100.000, pressurizzate con azoto, aventi una forza iniziale nominale compresa tra 900 N ± 5 % e 100 600 N ± 5 %, da utilizzare negli utensili per stampi.

NORME TECNICHE – Macchine Agricole e trattrici
Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-1:2025
“Macchine Agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 1: Principi di progettazione delle macchine e vocabolario”

Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-2:2025
“Macchine agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 2: Principi di progettazione dei sistemi di rilevamento ostacoli”

Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-3:2025
“Macchine agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 3: Zone di operatività autonoma”

Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-4:2025
“Macchine agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 4: Metodi di verifica e principi di validazione”
Le norme specificano rispettivamente:
- i principi per la progettazione di trattrici e macchine agricole utilizzate per applicazioni che integrano funzionalità parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome;
- i principi per la progettazione dei sistemi di rilevamento ostacoli utilizzati in trattrici e macchine agricole utilizzate per applicazioni che integrano funzionalitá parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome;
- i principi per la progettazione di trattrici e macchine agricole che utilizzano sistemi (di percezione, supervisione o altro) atti a prevenire escursioni non previste oltre i limiti della zona di operatività autonoma e che sono utilizzate per applicazioni che integrano funzionalità parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome;
- i metodi di verifica e i principi di validazione delle trattrici e macchine agricole che sono utilizzate per applicazioni che integrano funzionalità parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome.

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