
AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2025
AMBIENTE
RIFIUTI – modificata la Direttiva Quadro per rifiuti alimentari e tessili
Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
L’Unione Europea ha adottato la Direttiva n. 2025/1892, con cui si introducono modifiche alla cosiddetta Direttiva Quadro sui rifiuti (n. 2008/98), specificatamente in relazione a rifiuti alimentari e tessili.
Tra le disposizioni, viene introdotta la responsabilità estesa del produttore per tessili e calzature (con la predisposizione di registri nazionali dei produttori) e viene prevista l’incentivazione alla “progettazione sostenibile” di prodotti con caratteristiche di riparabilità e riciclabilità.
Inoltre, vengono previsti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari entro il 31 dicembre 2030.
In vigore dal 16 ottobre 2025, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2027.
FGAS – requisiti di attestazione per operatori di apparecchiature mobili contenenti FGAS
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione.
Pubblicato il Reg. n. 2025/1893, che va a sostituire il Reg. n. 2008/307, introducendo nuovi provvedimenti in merito alla formazione e certificazione degli operatori che effettuano attività di manutenzione, assistenza o riparazione, controllo perdite, recupero FGAS in:
- apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli a motore rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram.
Vengono aggiornati i requisiti minimi degli attestati di formazione per tali figure e introdotte, tra le altre, discipline sul rilascio di tali attestati, sulla programmazione dei corsi di formazione e sul loro aggiornamento.
In vigore dal 9 ottobre 2025, non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante.
FGAS – formato armonizzato delle notifiche dei programmi di formazione e certificazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione.
Viene definito il formato armonizzato delle notifiche dei programmi di formazione e certificazione, per operatori che effettuano attività di assistenza e manutenzione FGAS su:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, container e vagoni;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- commutatori elettrici fissi;
- apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- apparecchiature di condizionamento d’aria mobili (veicoli, macchine non stradali, treni, tram, unità di refrigerazione).
Tali programmi devono essere condivisi dagli Stati membri con la Commissione, per garantire che certificati ed attestati siano autenticabili e riconosciuti in tutta l’UE.
In vigore dal 25 settembre 2025, abroga il Reg. n. 2065/2015.
FGAS – divieto di manutenzione e assistenza per apparecchiature di condizionamento aria e pompe di calore con GWP ≥ 2500 dal 1° gennaio 2026
Si ricorda che, ai sensi del Reg. n. 2024/573, a partire dal 1° gennaio 2026 è vietata la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore con determinati gas fluorurati (Allegato I) vergini con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 2500. Manutenzione e assistenza possono essere effettuate, fino al 1° gennaio 2032, solamente se tali FGAS sono etichettati come rigenerati o riciclati.
Si precisa che tale divieto è già in vigore (anche per FGAS in Allegato II e III), dal 1° gennaio 2025, per le apparecchiature fisse di refrigerazione.
Alcuni FGAS comunemente presenti nelle apparecchiature interessate e con GWP ≥ 2500 sono R422D e R404A.
CLP – rettifica alla classificazione della cinnamaldeide
Rettifica 22 settembre 2025, n. 90734. Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
Inserita una rettifica all’allegato del Reg. n.2024/197, che modifica la classificazione della cinnamaldeide da Skin Sens. 1 a Skin Sens. 1A.
POPs – Dechlorane Plus incluso tra gli inquinanti organici persistenti
Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, del 15 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus.
Con il Reg. n. 2025/1930, il Dechlorane Plus, un ritardante di fiamma policlorurato, viene inserito nell’Allegato I, parte A del Reg. n. 2019/1021 (sostanze per cui è vietata fabbricazione, immissione in commercio e uso), con specifici limiti di concentrazione e deroghe per alcuni utilizzi.
ANTINCENDIO – linee guida per gli impianti fotovoltaici
Nota del Ministero dell'Interno n. 14030 del 1° settembre 2025 “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”.
Con la Nota vengono approvate le nuove Linee guida di prevenzione incendi dedicate alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici installati all’interno di attività soggette, o a servizio delle stesse.
Le linee guida riguardano gli impianti fotovoltaici fino a 1500 V in corrente continua, ubicati in attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Sono inclusi anche i sistemi installati su tetti, facciate, pergole, pensiline e tettoie, nonché le coperture di parcheggi e distributori di carburanti, quando interferenti con le attività soggette. Restano invece esclusi i piccoli impianti plug & play, quelli sotto gli 800 W, gli impianti a terra e gli agrivoltaici distanti più di 100 metri dagli edifici soggetti.
Le misure introdotte mirano a:
- ridurre la probabilità di innesco di incendi nei generatori FV o nelle parti elettriche;
- limitare la propagazione del fuoco, sia all’interno che all’esterno dell’edificio;
- garantire condizioni sicure per occupanti e soccorritori, anche evitando cadute di parti in fiamme;
- preservare la funzionalità di sistemi di evacuazione di fumo e calore.
Le linee guida forniscono prescrizioni dettagliate riguardo a:
- compartimentazione e distanze di sicurezza per i pannelli FV (con schemi esemplificativi);
- installazione di inverter su strutture incombustibili o protette da materiali resistenti al fuoco;
- sistemi di sezionamento di emergenza, facilmente accessibili e segnalati;
- manutenzione programmata, con registrazione su appositi registri e ispezioni periodiche (almeno biennali);
- obbligo di predisporre un manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
La nota chiarisce che l’installazione di un impianto fotovoltaico in attività esistenti costituisce sempre una modifica rilevante ai fini antincendio.
Se la valutazione del rischio mostra un aggravio delle condizioni di sicurezza, sarà necessario presentare al Comando VV.F. una valutazione del progetto.
Negli altri casi è sufficiente la SCIA antincendio, comunque obbligatoria.
RIFIUTI – chiarimenti sulle modifiche introdotte dal DL 8 agosto 2025, n.116
Circolare Ministeriale 10 settembre 2025, n. 59513. Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi".
Con il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 sono state inserite pene più severe per alcuni reati ambientali in materia di rifiuti. La Circolare del Ministero dell’Interno n. 59513 fornisce alcuni chiarimenti al riguardo, relativamente all’uso di telecamere per accertare l’abbandono di “micro-rifiuti”, alle modalità di verifica e certificazione delle infrazioni, e al regime sanzionatorio distinto per soggetti su veicoli e pedoni.
ENERGIA – aggiornamento disciplina certificati bianchi
Decreto Ministeriale 21 luglio 2025. Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.
Secondo il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati: inoltre, secondo il D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164, le imprese di distribuzione di gas naturale perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili secondo obiettivi quantitativi nazionali.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, è stato introdotto il meccanismo dei “certificati bianchi” (certificato bianco = documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni certificato bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio), ossia viene posto a carico delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale la copertura dei costi per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico. La gestione del meccanismo è a capo del Gestore dei servizi energetici.
Il Decreto Ministeriale 21 luglio 2025 determina gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030, da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi. Viene inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi e sono introdotte modalità alternative o aggiuntive per l'attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
In breve, quando ARERA comunica l’obiettivo di riduzione dei consumi di energia a carico dei soggetti obbligati, essi presentano al GSE i progetti da realizzare e, se approvati, ricevono i certificati bianchi, ossia titoli di efficienza energetica per un ammontare totale corrispondente ai risparmi energetici verificati dal GSE. Eventuali ulteriori certificati bianchi possono essere acquistati dal GSE o sul mercato.
VARIE – legge quadro sulle zone montane
Legge 12 settembre 2025, n. 131. Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Pubblicata la Legge n. 131/2025, con cui sono introdotte misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, in ragione “della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”.
CAM – modifiche ai criteri ambientali minimi per infrastrutture stradali
Decreto Ministeriale 11 settembre 2025. Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade".
Aggiornati i CAM; Criteri Ambientali Minimi, che le stazioni appaltanti devono seguire per affidare i servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale. Sono stati difatti corretti alcuni refusi del Decreto 5 agosto 2024 e integrate alcune informazioni.
ACQUE APPROVVIGIONAMENTO/SCARICHI – aggiornamento disciplina del Servizio idrico integrato
Deliberazione (naz.) 23 settembre 2025, n. 424/2025/R/IDR. Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.
Deliberazione (naz.) 23 settembre 2025, n. 425/2025/R/IDR. Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/idr.
Deliberazione (naz.) 23 settembre 2025, n. 426/2025/R/IDR. Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha avviato l’aggiornamento della disciplina del Servizio idrico integrato, attraverso tre deliberazioni:
- La n. 424/2025/R/IDR per la regolazione della qualità contrattuale del servizio;
- La n. 425/2025/R/IDR per la qualità tecnica del servizio e le modalità di attuazione delle attività di verifica;
- La n. 426/2025/R/IDR per la definizione delle regole e procedure per la rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026.
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – scaduto l’Accordo Multilaterale M329
In data 21 settembre 2025 è scaduto l’Accordo Multilaterale ADR M329, che consentiva il trasporto in deroga di rifiuti soggetti ad ADR con particolari tipologie di imballaggi altrimenti non concesse, oltre a deroghe alla marcatura ed etichettatura delle merci pericolose. A partire da tale data, quindi, i trasporti di rifiuti pericolosi non possono più beneficiare delle deroghe previste dall’accordo.
A breve l’Italia dovrebbe sottoscrivere il nuovo accordo Multilaterale M368, promosso dall’Austria, valido dal 25 settembre 2025 e fino al 20 settembre 2030.
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – accordo multilaterale M366 per leghe metalliche contenenti piombo
Accordo multilaterale M366 - Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo al rischio ambientale delle leghe metalliche contenenti piombo.
È stato attivato l’Accordo multilaterale ADR M366, per ora sottoscritto da Italia e Slovenia, per consentire il trasporto in deroga all’ADR delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo (UN 3077) che, a seguito dell’entrata in vigore del XXI ATP del Regolamento CLP (Reg. n. 2024/197, che ha variato la classificazione del piombo), sono diventate assoggettabili all’ADR, in quanto considerate pericolose per l’ambiente. Di conseguenza, il trasporto di tali leghe potrà avvenire senza l’applicazione della normativa ADR, ma a condizione che vengano seguite specifiche prescrizioni.
L’accordo sarà valido fino al 31 agosto 2027.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Misure antinquinamento o compensative
Delib. Giunta Reg. 2 settembre 2025, n. 1005. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.
La Regione Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), recentemente aggiornato ad aprile 2025, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, anche in accordo con le altre Regioni del Bacino Padano, tra cui misure di potenziamento della limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti.
L’aggiornamento del PRTRA ha introdotto la data del 1° ottobre 2025 per la limitazione della circolazione dei mezzi euro 5 diesel, data poi differita al 1° ottobre 2026 dal DL 21 maggio 2025, n. 73. Anche la soglia di popolazione dei Comuni coinvolti è passata da > 30.000 a > 100.000, ed inoltre il DL ha previsto che tali limitazioni possano essere “sostituite” dall’adozione, nei Piani di qualità dell’aria, di misure compensative idonee.
Di conseguenza, con la Delibera n. 1005/2025, la Regione Veneto prende atto delle modifiche sopra evidenziate (differimento data limitazione circolazione veicoli Euro 5 diesel e aumento soglia di popolazione comunale) e incarica il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'attivazione del Comitato Tecnico, per valutare e determinare eventuali misure compensative alternative alla limitazione strutturale alla circolazione, da integrarsi nel PRTRA.
BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Veneto. Anagrafe dei siti da bonificare in applicativo A.R.Bo
Delib. Giunta Reg. 26 agosto 2025, n. 964. Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Anagrafe dei siti da bonificare istituita ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Avvio dell'utilizzo del nuovo applicativo "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche) e nuove disposizioni per l'accesso ai Bandi di finanziamento degli interventi pubblici.
Istituita la nuova “Anagrafe dei siti da bonificare”, mediante l'utilizzo dell'applicativo regionale "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche), in sostituzione dell'Anagrafe di cui alla DGR n. 4067/2008.
Viene disposto che l'inserimento da parte dei soggetti Proponenti delle informazioni relative ai procedimenti di bonifica di competenza in A.R.Bo., a partire dal 1° gennaio 2026, costituisce elemento necessario per l'avvio delle procedure volte all'approvazione degli stessi, fatte salve situazioni di comprovata emergenza ambientale.
RIFIUTI – Regione Veneto. Approvazione sottoprodotto Ceneri Volanti
Decreto del Dirigente (reg.) 22 agosto 2025, n. 286. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera - del Sottoprodotto nominato "Ceneri Volanti".
La Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento del Sottoprodotto “Ceneri Volanti”, intese come i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche. Le Ceneri Volanti posso essere utilizzate nelle filiere produttive dei cementifici e per la produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo).
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Comune di Verona. Indirizzi di intervento per autunno-inverno 2025-2026
Deliberazioni di Giunta n. 2025/889. Interventi per la limitazione dell'inquinamento atmosferico urbano - indirizzi per il periodo autunno-inverno 2025-2026.
Deliberata l’attuazione degli adempimenti di competenza del Comune di Verona per limitare l’inquinamento atmosferico urbano nel periodo 1° ottobre 2025 – 30 aprile 2026, ossia:
- Misure di limitazione della circolazione stradale ai veicoli a combustione interna;
- Istituzione di “Giornate della sostenibilità” con limitazione della circolazione a tutti i veicoli;
- Misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici e prescrizioni per combustioni all’aperto e spandimento liquami zootecnici;
- Eventuali ulteriori provvedimenti in caso di necessità causate da fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.
NORME TECNICHE – Composti organici volatili
Norma Tecnica UNI 4 settembre 2025, n. 11986
Fotocatalisi - Metodi di prova a flusso continuo - Determinazione della capacità di abbattimento di materiali fotocatalitici e filtri per il toluene in aria.
La norma specifica un metodo per valutare le prestazioni di materiali fotocatalitici contenuti in malte cementizie e/o calci o matrici a base ceramica, vernici o materiali depositati come film sottili o rivestimenti su una varietà di substrati per l'abbattimento fotocatalitico del toluene, preso come molecola rappresentativa dei composti organici volatili, in fase gassosa. Il presente metodo è complementare alla UNI EN 16980-1 che utilizza come substrato ossido nitrico, e utilizza la stessa strumentazione. Questo metodo si applica anche alla valutazione di campioni da applicare con flusso perpendicolare alla superficie o che permea la superficie stessa come filtri polimerici e cartacei, strutture a nido d'ape e simili, con l'utilizzo di un condotto qui descritto da applicare nella camera di reazione. Le prestazioni del campione fotocatalitico in prova sono valutate misurando la velocità di degradazione del toluene (C7H8) utilizzando il metodo qui specificato. La velocità di abbattimento fotocatalitico è calcolata dalla conversione osservata minimizzando gli effetti dovuti alla limitazione del trasferimento di massa in un reattore CSTR, e permette di paragonare le attività fotocatalitiche dei vari materiali su una scala assoluta con significato fisico e ingegneristico.
NORME TECNICHE – Acque potabili
Norma Tecnica UNI EN 11 settembre 2025, n. 1017. Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Dolomite semicalcinata.
La norma è applicabile alla dolomite semicalcinata utilizzata per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della dolomite semicalcinata e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova per la dolomite semicalcinata.
NORME TECNICHE – Aria ambiente
Norma Tecnica UNI EN 11 settembre 2025, n. 16339
Aria ambiente - Metodo per la determinazione della concentrazione di biossido di azoto mediante campionamento per diffusione.
La norma fornisce dettagli per il campionamento e l'analisi di NO2 in aria ambiente utilizzando campionamento per diffusione seguito da estrazione e analisi mediante colorimetria o cromatografia agli ioni (IC). Essa può essere utilizzata per la misurazione in un intervallo di concentrazione approssimativamente tra 3 µg/m3 e 130 µg/m3. Un campione è tipicamente raccolto per un periodo che va da 1 a 4 settimane [13], con periodi di esposizioni che dipendono dalla progettazione del campionatore e dai livelli di concentrazione di NO2. Diversi adsorbenti possono essere utilizzati assorbire NO2 in aria ambiente utilizzando un campionatore per diffusione. La presente norma fornisce dettagli circa l'applicazione come reagente della trietanolammina.
NORME TECNICHE – Acque potabili
Norma Tecnica UNI EN 18 settembre 2025, n. 1717
Protezione dall'inquinamento dell'acqua destinata al consumo umano negli impianti idraulici potabili e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso.
La norma specifica una metodologia di analisi per proteggere l'acqua potabile negli impianti di acqua potabile all'interno e all'esterno degli edifici, ma anche all'interno dei locali, dal rischio di inquinamento dovuto al riflusso di acqua non potabile e fornisce raccomandazioni sulla progettazione, l'analisi dei rischi, i dispositivi di prevenzione del riflusso e i relativi metodi di installazione.
NORME TECNICHE – Sistemi di refrigerazione e pompe di calore
Norma Tecnica UNI EN ISO 18 settembre 2025, n. 5149-4
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero.
La norma specifica i requisiti relativi agli aspetti di sicurezza e ambientali in relazione al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione dei sistemi di refrigerazione, nonché al recupero, al riutilizzo e allo smaltimento di tutti i tipi di refrigeranti, oli refrigeranti, fluidi termovettori, sistemi di refrigerazione e loro componenti.
NORME TECNICHE – Biodiversità
Norma Tecnica UNI/PdR 23 settembre 2025, n. 179.
Requisiti per la valutazione e gestione dell'impronta di biodiversità e i progetti di generazione di Crediti di Biodiversità.
La prassi di riferimento ha lo scopo di stabilire criteri e metodologie per supportare le organizzazioni nella valutazione e nella mitigazione della propria impronta di biodiversità. Inoltre, fornisce linee guida per la realizzazione di progetti di rigenerazione della biodiversità finalizzati alla generazione di Crediti di Biodiversità. La prassi si applica a tutte le tipologie di organizzazioni ed è applicabile sia sull'intero perimetro aziendale che a livello di singolo sito. La valutazione di conformità di terza parte è inclusa nel documento per assicurare la qualità e l'affidabilità delle valutazioni e delle informazioni fornite dall'organizzazione.
NORME TECNICHE – Sostenibilità d’impresa
Norma Tecnica UNI 11919-2:2025
Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 2: Processi di reporting e accountability
La norma ha l’obiettivo di offrire un sicuro e affidabile orientamento per le organizzazioni che operano sulla base di assunti valoriali e di governance orientati ad un modello di sviluppo sostenibile. In tal senso la norma non definisce requisiti ma riporta indicazioni per affrontare concretamente l’attività di rendicontazione di sostenibilità.
SICUREZZA
ANTINCENDIO – scadenze per gli adeguamenti nelle università e istituti di alta formazione
Decreto del Ministero dell’interno del 14 agosto 2025 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Con il Decreto vengono disposte le prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Entro il 31 dicembre 2025, gli Enti interessati dovranno richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione dei progetti di adeguamento e dimostrare di aver messo in atto misure minime come illuminazione di emergenza, impianti di allarme, estintori, segnaletica e regole di esercizio. Il percorso dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2027, data entro la quale tutte le strutture dovranno risultare pienamente conformi alla normativa.
Fino al completamento dei lavori, i responsabili delle attività dovranno introdurre misure gestionali di compensazione del rischio:
- limitazione dei materiali combustibili;
- controllo dell’affollamento;
- sorveglianza costante;
- incremento degli addetti antincendio opportunamente formati;
- svolgimento di almeno due esercitazioni di emergenza all’anno.
ATTREZZATURE DI LAVORO - segnalazione incidenti con dispositivi medici
Decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2025 “Termini e modalità di segnalazione degli incidenti che coinvolgono i dispositivi medici e i dispositivi dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti”.
Il Decreto introduce nuove regole per la segnalazione degli incidenti con dispositivi medici, compresi quelli elencati nell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745, quindi si tratta non solo di dispositivi medici tradizionali, ma anche di prodotti senza finalità medica come apparecchiature estetiche, lenti a contatto, filler e dispositivi similari.
La novità principale riguarda l’adozione di un sistema standardizzato di segnalazione, accessibile attraverso un modulo online integrato nella piattaforma informativa NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) del Ministero della Salute.
Un altro aspetto innovativo è l’ampliamento dei soggetti coinvolti nella vigilanza, non solo i fabbricanti, ma anche operatori sanitari, pazienti e utilizzatori profani possono (e in alcuni casi devono) contribuire al monitoraggio degli incidenti.
Gli operatori sanitari pubblici e privati hanno l’obbligo di segnalare gli incidenti gravi entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. Rientrano tra gli incidenti gravi quelli che provocano la morte, un grave deterioramento della salute o che rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica. Per gli incidenti non gravi, la segnalazione è facoltativa, ma deve essere fatta entro 30 giorni.
I pazienti e utilizzatori profani non hanno un obbligo diretto, ma possono segnalare incidenti (gravi o non gravi) all’operatore sanitario, che a sua volta dovrà provvedere nei tempi previsti.
I dati inseriti alimentano direttamente il sistema NSIS, vengono trattati nel rispetto del GDPR, non devono contenere dati personali della persona coinvolta nell’incidente.
Il provvedimento entrerà in vigore il 18 marzo 2026.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – utilizzo dell’intelligenza artificiale
Legge n. 132 del 23 settembre 2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
L’articolo 11 della Legge introduce principi generali per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro. In particolare, viene stabilito che i sistemi di IA devono essere impiegati per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni e aumentare la produttività, sempre in conformità al diritto dell’Unione europea.
L’utilizzo deve avvenire in modo sicuro, affidabile e trasparente, senza ledere la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.
Il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di fornire un’informativa ai lavoratori circa l’impiego dell’IA, nei casi e con le modalità previste dall’art. 1-bis del D. Lgs. n. 152/1997.
L’obbligo si applica in presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, che incidono su:
- assunzione o del conferimento dell'incarico;
- gestione o cessazione del rapporto di lavoro;
- assegnazione di compiti o mansioni;
- indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni;
- adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Viene inoltre ribadito il principio di equità e non discriminazione, l’utilizzo dell’IA nei rapporti di lavoro non può in nessun caso avere effetti discriminatori.
L’art. 12 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
L’art. 13 si concentra sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
L’utilizzo dei sistemi di IA è consentito solo come supporto strumentale all’attività professionale. Il lavoro intellettuale deve rimanere prevalente rispetto all’uso dell’IA.
Per salvaguardare il rapporto fiduciario con i clienti, il professionista deve comunicare in modo chiaro, semplice ed esaustivo le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati.
La norma è in vigore dal 10 ottobre 2025. Entro i 12 mesi successivi il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act).
ATTREZZATURE DI LAVORO – 14° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei lavori sotto tensione
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 103 del 9 settembre 2025 “14° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione dei lavori sotto tensione”.
Con il Decreto sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del D. Lgs. 81/2008.
ANTINCENDIO – linee guida per gli impianti fotovoltaici
Nota del Ministero dell'Interno n. 14030 del 1° settembre 2025 “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”.
Con la Nota vengono approvate le nuove Linee guida di prevenzione incendi dedicate alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici installati all’interno di attività soggette, o a servizio delle stesse.
Le linee guida riguardano gli impianti fotovoltaici fino a 1500 V in corrente continua, ubicati in attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Sono inclusi anche i sistemi installati su tetti, facciate, pergole, pensiline e tettoie, nonché le coperture di parcheggi e distributori di carburanti, quando interferenti con le attività soggette. Restano invece esclusi i piccoli impianti plug & play, quelli sotto gli 800 W, gli impianti a terra e gli agrivoltaici distanti più di 100 metri dagli edifici soggetti.
Le misure introdotte mirano a:
- ridurre la probabilità di innesco di incendi nei generatori FV o nelle parti elettriche;
- limitare la propagazione del fuoco, sia all’interno che all’esterno dell’edificio;
- garantire condizioni sicure per occupanti e soccorritori, anche evitando cadute di parti in fiamme;
- preservare la funzionalità di sistemi di evacuazione di fumo e calore.
Le linee guida forniscono prescrizioni dettagliate riguardo a:
- compartimentazione e distanze di sicurezza per i pannelli FV (con schemi esemplificativi);
- installazione di inverter su strutture incombustibili o protette da materiali resistenti al fuoco;
- sistemi di sezionamento di emergenza, facilmente accessibili e segnalati;
- manutenzione programmata, con registrazione su appositi registri e ispezioni periodiche (almeno biennali);
- obbligo di predisporre un manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
La nota chiarisce che l’installazione di un impianto fotovoltaico in attività esistenti costituisce sempre una modifica rilevante ai fini antincendio.
Se la valutazione del rischio mostra un aggravio delle condizioni di sicurezza, sarà necessario presentare al Comando VV.F. una valutazione del progetto.
Negli altri casi è sufficiente la SCIA antincendio, comunque obbligatoria.
AMIANTO - notifiche e piani di lavoro
Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 7269 del 3 settembre 2025 “Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215". Precisazioni”.
La Circolare è una Nota INL che fornisce indicazioni operative relative alle attività di controllo e vigilanza sull'amianto, in particolare per le comunicazioni richieste ai sensi degli articoli 250 e 256 del D. Lgs. 81/2008.
In sintesi, la Nota chiarisce che le comunicazioni relative all'amianto devono essere inviate esclusivamente alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente.
FORMAZIONE – percorsi formativi per il personale docente
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 1/2025 del 18/09/2025 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”. Seduta della Commissione del 18 settembre 2025”.
L’Università degli Studi di Udine ha presentato interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.
Il dubbio riguarda la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro.
Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione Interpelli ha stabilito che:
- il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
- resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.
INAIL – punture da imenotteri
Pubblicata la scheda “Punture da imenotteri: conosciamo la portata del fenomeno?”.
Le reazioni da punture di imenotteri (api, vespe, calabroni, ecc.) rappresentano un rischio occupazionale per alcune categorie di lavoratori che svolgono attività all’aperto o in aree rurali.
L’allergia al veleno di imenotteri rappresenta un fenomeno di rilevanza clinica, come causa di morbilità e mortalità in tutto il mondo.
Dal 2017 al 2023 risultano registrati in Europa 5851 casi di anafilassi corredati di informazioni circa l’attività di lavoro svolta dal soggetto colpito: sul totale dei casi determinati da allergeni di origine occupazionale, certa o sospetta (225 casi, pari al 3.8% del totale dei casi registrati), l’82.7% è causato da insetti (186 casi).
Il veleno delle api risulta l’agente scatenante la reazione anafilattica nella maggior parte dei casi occupazionali (38%), mentre quello di vespe risulta coinvolto in misura maggiore nello svolgimento di attività extralavorative.
MICROCLIMA – qualità dell'aria indoor negli uffici
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rapporto ISTISAN 25/15 del 12 settembre 2025 “Qualità dell’aria indoor negli uffici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici”.
Il documento ha come obiettivo primario fornire indicazioni tecnico-scientifiche aggiornate per l’identificazione, la valutazione e la gestione delle fonti di inquinanti chimici e biologici negli spazi chiusi di lavoro. È pensato come guida operativa per datori di lavoro, RSPP, tecnici della prevenzione e operatori sanitari, in coerenza con le linee guida europee e le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nel Rapporto vengono analizzati principali agenti chimici (come formaldeide, composti organici volatili, VOC, e ozono) e agenti biologici (muffe, batteri, allergeni). Per ciascuna categoria vengono proposti criteri di campionamento, frequenze di monitoraggio, tecniche analitiche e soglie guida. Il testo indica anche le strategie per gestire queste sostanze, sottolineando l’importanza di una visione integrata che consideri ventilazione, impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), materiali a basse emissioni e manutenzione. Le modalità suggerite cercano di armonizzare aspetti tecnici e gestionali, affinché gli ambienti d’ufficio diventino più salubri senza gravare eccessivamente sul costo gestionale.
Tra le raccomandazioni operative spicca l’adozione di sistemi di ventilazione adeguati, un uso corretto e periodico dei circuiti HVAC, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui componenti strutturali e impiantistici. Il rapporto invita a scegliere arredi e materiali con basse emissioni, a contenere correnti d’aria e infiltrazioni, e a prevedere ispezioni regolari. Particolare attenzione è dedicata anche ai sistemi di monitoraggio continuo degli inquinanti, che consentono interventi tempestivi qualora vengano superati i valori guida indicati. Il Rapporto si propone quindi come strumento di supporto per tradurre le evidenze in azioni concrete negli ambienti di lavoro chiusi.
INAIL – automazione ed integrazione di sistemi intelligenti nei contesti lavorativi
Pubblicata la scheda “Le nuove competenze e le soft skill nell’era digitale”. La crescente automazione e l’integrazione di sistemi intelligenti nei contesti lavorativi comportano la necessità di competenze nuove e costantemente aggiornate, anche in termini di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Il mondo del lavoro attraversa una fase di profonda trasformazione, influenzata da tre fattori principali tra loro interconnessi:
- L’avanzamento delle tecnologie digitali. Il progresso tecnologico, in particolare con l’intelligenza artificiale (IA) e l’automazione, ha trasformato i processi lavorativi, delegando alle macchine i compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto. Ciò richiede alle persone competenze sempre più orientate alla creatività, al pensiero critico e alla gestione della complessità, ridefinendo il valore del contributo umano.
- La transizione ecologica. La crescente urgenza ambientale e la spinta verso la sostenibilità favoriscono la nascita di nuovi settori economici e professionali legati, ad esempio, all’economia circolare, alle energie rinnovabili e alla gestione responsabile delle risorse.
- I cambiamenti demografici legati all’invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno richiama la necessità di adottare approcci innovativi per mantenere la produttività e favorire il trasferimento di conoscenze tra generazioni, valorizzando l’esperienza dei lavoratori più anziani e stimolando l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
La flessibilità professionale e l’aggiornamento continuo delle competenze sono diventati, pertanto, elementi indispensabili per rimanere competitivi nel mondo del lavoro, all’interno di un contesto che richiede di integrare innovazione, sostenibilità e inclusione generazionale.
INAIL – radioprotezione nell’industria della produzione del cemento e dei refrattari
Pubblicate due nuove schede informative sull’industria della produzione del cemento e sulla produzione di refrattari.
Nell’ambito del progetto di ricerca NORM (BRIC ID 30-2019) sono state sviluppate metodologie per valutare l’impatto radiologico delle matrici con NORM alla luce del dettato di legge:
- “Industria della produzione del cemento e radioprotezione” in cui viene presentata la sua applicazione al settore della produzione di cemento sotto forma di protocollo operativo.
- “Produzione di refrattari e radioprotezione: una metodologia tecnico-pratica ai sensi del d.lgs. 101/2020” in cui viene presentata la sua applicazione al settore della produzione dei refrattari sotto forma di protocollo operativo.
INAIL – Reinserimento e integrazione lavorativa persone con disabilità lavoro
L’Inail garantisce alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psicofisiche, con una mansione diversa, attraverso progetti personalizzati di reinserimento lavorativo. Lo stesso sostegno è garantito anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Pubblicati due opuscoli informativi e due brochure, dedicati rispettivamente ai lavoratori ed ai datori di lavoro, che illustrano gli interventi previsti dall’Istituto e forniscono le indicazioni utili per accedere ai finanziamenti, mentre le brochure contengono una sintesi delle informazioni principali:
- Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro – Opuscolo informativo Datore di lavoro e Brochure informativa Datore di lavoro.
- Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro – Opuscolo informativo Lavoratore e Brochure informativa Lavoratori.
INAIL – le malattie psichiche nei contesti lavorativi
Pubblicata la scheda “Le malattie psichiche sul lavoro” che fornisce una panoramica dei dati disponibili sulle malattie psichiche sul lavoro partendo dagli archivi INAIL delle denunce e indennizzi e utilizzando le informazioni fornite dai sistemi Malprof e Marel.
Le malattie professionali causate da condizioni stressanti nel luogo di lavoro rientrano nella categoria delle cosiddette patologie psichiche. La gestione del lavoratore con problemi di salute mentale è di particolare interesse e attualità e la stessa deve basarsi sulla conoscenza dei dati sul fenomeno e sulla possibilità della messa in atto di azioni di assistenza per la salute mentale sul lavoro e sulla valutazione della loro efficacia.
INAIL – gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie
Pubblicata la scheda “Impiego di gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie: indicazioni del regolamento (UE) 2024/573 per la sostenibilità ambientale in ottica One Health” che indica i rischi associati all’utilizzo ed al controllo dei gas fluorurati ad effetto serra (in particolare gli idrofluorocarburi, HFC-HydroFluoroCarbon), considerando la loro sostituzione con soluzioni più sostenibili, modalità idonee di controllo, obblighi di recupero ed altri adempimenti finalizzati a ridurre, su base annuale, le emissioni di gas fluorurati. Per diverse apparecchiature si è riscontrato, quindi, un passaggio all’uso di alternative con minore “potenziale di riscaldamento globale” (Global warming potential, GWP), definito dall’Ipcc, ricorrendo ad altre fonti naturali (ad esempio aria, anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi e acqua).
INAIL – valutazione del rischio biologico
Pubblicata la monografia “Bio-ritmo ospedali – Metodologia per la valutazione del rischio biologico” che descrive la metodologia Inail BIO-RITMO nella sua versione validata per la valutazione del rischio biologico in ambito ospedaliero.
Obiettivo del metodo è fornire ai datori di lavoro e a quanti sono coinvolti nelle attività di valutazione dei rischi professionali uno strumento omogeneo, agevole e oggettivo, che consenta la comparabilità dei risultati della valutazione in ottica di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e favorisca l’individuazione e la pianificazione temporale degli interventi migliorativi da attuare secondo una scala di priorità, a tutela dei lavoratori esposti al rischio biologico.
NORME TECNICHE – sostenibilità d’impresa
Norma Tecnica UNI 11919-2:2025
“Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 2: Processi di reporting e accountability”
La norma ha l’obiettivo di offrire un sicuro e affidabile orientamento per le organizzazioni che operano sulla base di assunti valoriali e di governance orientati ad un modello di sviluppo sostenibile. In tal senso la norma non definisce requisiti ma riporta indicazioni per affrontare concretamente l’attività di rendicontazione di sostenibilità.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI 11988:2025
“Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza asserviti agli impianti di rivelazione incendio”
La norma specifica i requisiti per la progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza, destinati principalmente a diffondere informazioni per la protezione delle vite umane entro una o più specifiche aree, all'interno o all'esterno, durante un'emergenza. La norma non si applica ai sistemi sonori che utilizzano campane o altri dispositivi sonori.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 18080:2025
“Vetro per edilizia - Reazione al fuoco - Istruzioni di montaggio e fissaggio per prodotti di vetro e applicazione estesa dei risultati di prova”
La norma fornisce precisazioni sulle regole di montaggio e fissaggio per sottoporre a prova i prodotti di vetro e fornisce linee guida. Definisce le procedure per l'applicazione estesa dei risultati di prova ottenuti in conformità alle EN ISO 1716, EN ISO 11925-2, EN ISO 1182 ed EN 13823 e classificati secondo la EN 13501-1.
NORME TECNICHE – Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza
Norma Tecnica UNI ISO 3864-1:2025
“Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 1: Principi di progettazione della segnaletica e della marcatura di sicurezza”
Norma Tecnica UNI EN ISO 3864-2:2025
“Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 2: Principi di progettazione per le etichette di sicurezza dei prodotti”
Norma Tecnica UNI EN ISO 3864-3:2025
“Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 3: Principi di progettazione per i simboli grafici da utilizzare nella segnaletica di sicurezza”
Norma Tecnica UNI EN ISO 3864-4:2025
“Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 4: Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali della segnaletica di sicurezza”
Le norme specificano rispettivamente:
- i colori di identificazione di sicurezza e i principi di progettazione per la segnaletica e le marcature di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche ai fini della prevenzione degli incidenti, della protezione antincendio, dell'informazione sui rischi per la salute e dell'evacuazione di emergenza. Essa stabilisce inoltre i principi di base da applicare nello sviluppo di norme contenenti segnaletica di sicurezza;
- principi aggiuntivi alla norma ISO 3864-1 per la progettazione di etichette di sicurezza per i prodotti, ovvero qualsiasi articolo fabbricato e offerto in vendita nel normale corso degli affari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prodotti di consumo e attrezzature industriali. Lo scopo di un'etichetta di sicurezza di prodotto è quello di avvisare le persone di un pericolo specifico e di identificare come evitarlo;
- principi, criteri e linee guida per la progettazione di simboli grafici da utilizzare nella segnaletica di sicurezza come definito nella ISO 3864-1 e per l'elemento segnaletico di sicurezza delle etichette di sicurezza dei prodotti come definito nella ISO 3864-2;
- i requisiti colorimetrici e fotometrici e i metodi di prova per i colori della segnaletica di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche. Essa fornisce le specifiche colorimetriche e fotometriche per i colori di sicurezza e di contrasto prescritti nella ISO 3864-1.
NORME TECNICHE – condotti dei sistemi di ventilazione
Norma Tecnica UNI EN 15780:2025
“Ventilazione per gli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di ventilazione”
La norma specifica i requisiti generali e fornisce linee guida per i sistemi di ventilazione, ad eccezione di quelli destinati ad ambienti industriali, medici e di laboratorio. Il documento specifica, inoltre, i criteri e le procedure di pulizia necessari per valutare e mantenere la pulizia dei sistemi di ventilazione durante il loro ciclo di vita, dalla progettazione e installazione alla manutenzione. Il presente documento è applicabile sia ai sistemi di ventilazione nuovi che a quelli esistenti, con e senza sistemi di condizionamento dell'aria e di estrazione dell'aria dalle cucine.
NORME TECNICHE – carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 5053-2:2025
“Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 2: Bracci delle forche e accessori”
La norma stabilisce solo il vocabolario dei bracci delle forche e degli accessori per la movimentazione del carico.
NORME TECNICHE – ascensori
Norma Tecnica UNI EN 81-44:2025
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 44: Impianti di sollevamento nelle turbine eoliche”
Norma Tecnica UNI EN 81-76:2025
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili”
Le norme specificano rispettivamente:
- le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di impianti di sollevamento elettrici installati permanentemente per servizio interno o esterno nelle turbine eoliche e destinati all'accesso alle aree di lavoro sulle turbine eoliche, incluse le procedure di salvataggio ed evacuazione;
- i requisiti aggiuntivi alla EN 81-20:2020 per nuovi ascensori per persone e cose, che possono essere usati per supportare una più rapida evacuazione delle persone con disabilità, inclusi i casi di allarme incendio.
NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 14439:2025
“Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre”
La norma fornisce i requisiti di sicurezza per le gru a torre.
NORME TECNICHE – Macchine per fonderia
Norma Tecnica UNI EN ISO 23063:2025
“Macchine per fonderia - Requisiti di sicurezza delle macchine per colata ad alta pressione o pressofusione”
La norma specifica i requisiti di sicurezza delle macchine per colata in alta pressione dei metalli o HPDCM, in seguito denominate macchine per pressofusione.
NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 10286:2025
“Bombole per gas - Vocabolario”
La norma definisce i termini relativi alla fabbricazione e all'uso delle bombole per gas e di altri recipienti a pressione e dei loro accessori.
NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI ISO 11119-1:2025
“Bombole per gas - Progettazione, costruzione e prove di bombole e tubi ricaricabili per gas in materiale composito - Parte 1: Bombole e tubi per gas in materiale composito rinforzato con fibre avvolte circonferenzialmente fino a 450 l.”
Norma Tecnica UNI ISO 11119-2:2025
“Bombole per gas - Progettazione, costruzione e prove di bombole e tubi ricaricabili per gas in materiale composito - Parte 2: Bombole e tubi per gas in materiale composito rinforzato con fibre completamente avvolte fino a 450 l. con anima metallica per la distribuzione del carico”
Norma Tecnica UNI ISO 11119-3:2025
“Bombole per gas - Progettazione, costruzione e prove di bombole e tubi ricaricabili per gas in materiale composito - Parte 3: Bombole e tubi per gas in materiale composito rinforzato con fibre completamente avvolte fino a 450 l con anima metallica non distribuente il carico o con anima non metallica o senza anima”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove al momento della fabbricazione per: bombole o tubi avvolti circonferenzialmente in materiale composito di tipo 2 con rivestimento metallico di ripartizione del carico e rinforzo in materiale composito solo sulla parte cilindrica; capacità d'acqua fino a 450 l; stoccaggio e trasporto di gas compressi o liquefatti; bombole e tubi con rinforzo composito in fibra di carbonio, fibra aramidica o fibra di vetro (o una loro miscela) all'interno di una matrice o filo d'acciaio per fornire un rinforzo circonferenziale; una vita minima di progetto di 15 anni;
- i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove al momento della fabbricazione per: bombole o tubi di tipo 3 completamente avvolti con anima in metallo per la distribuzione del carico e materiale composito di rinforzo sia sulla parte cilindrica sia sulle estremità bombate; capacità d'acqua fino a 450 l; stoccaggio e trasporto di gas compressi o liquefatti; bombole e tubi con rinforzo composito in fibra di carbonio, fibra aramidica o fibra di vetro (o una loro miscela) all'interno di una matrice; una vita minima di progetto di 15 anni;
- i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove al momento della fabbricazione per: bombole o tubi di tipo 4 completamente avvolti con anima non distribuente il carico e rinforzo in materiale composito sia sulla parte cilindrica sia sulle estremità bombate; bombole o tubi di tipo 5 completamente avvolti senza anima e con una pressione di prova minore di 60 bar sia sulla parte cilindrica sia sulle estremità bombate; capacità d'acqua fino a 450 l; stoccaggio e trasporto di gas compressi o liquefatti; bombole e tubi con rinforzo composito in fibra di carbonio, fibra aramidica o fibra di vetro (o una loro miscela) all'interno di una matrice; una vita minima di progetto di 15 anni.
Le bombole e i tubi fabbricati e sottoposti a prova secondo il presente documento non sono destinati a contenere gas tossici, ossidanti o corrosivi. La norma non si applica alla progettazione, al montaggio e alle prestazioni delle guaine protettive rimovibili.
