
AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2026
AMBIENTE
SOSTANZE PERICOLOSE – nuovo quadro normativo per detergenti e tensioattivi
Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.
Il Regolamento n. 648/2004 stabilisce i requisiti relativi alla biodegradabilità dei tensioattivi, le restrizioni o i divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegradabilità, le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri e le norme sull'etichettatura dei detergenti, anche per quanto riguarda le fragranze allergizzanti.
L’Unione Europea ha riscontrato che il Regolamento ha raggiunto in larga misura i suoi obiettivi, ma anche evidenziato una serie di punti deboli e ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento.
Con il Regolamento n. 2026/405, quindi, vengono stabilite le nuove norme di riferimento per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno, garantendo nel contempo un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente. Si segnala che il nuovo Regolamento non pregiudica l'applicazione dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH), n. 1272/2008 (CLP) e n. 528/2012 (Biocidi).
In vigore dal 23 marzo 2026, si applica dal 23 settembre 2029, ad eccezione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4.
VARIE – consolidamento normativa Siti di Importanza Comunitaria
Decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione, del 24 febbraio 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei siti di importanza comunitaria e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257.
Al fine di semplificare la procedura per aggiornare l’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e ridurre il numero di atti di esecuzione, la Commissione UE ha valutato opportuno consolidare in un’unica decisione le diverse decisioni pubblicate nel 2024 e 2025 per ciascuna delle nove regioni biogeografiche.
Sono quindi abrogati i seguenti atti:
— decisione di esecuzione (UE) 2024/428;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/238;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/239;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/240;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/242;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/244;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/251;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/256;
— decisione di esecuzione (UE) 2025/257;
relativi agli elenchi dei SIC per le singole regioni Biogeografiche, sostituendoli con un’unica decisione (la n. 2026/401) che contiene l’elenco dei SIC di tutte le regioni Biogeografiche.
SOSTANZE PERICOLOSE – ulteriore divieto ai prodotti con aggiunta di mercurio
Regolamento delegato (UE) 2026/55 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione.
Viene aggiornato, nel quadro delle disposizioni introdotte ai sensi della Convenzione di Minamata sul mercurio, l’allegato II, parte A, del Regolamento n. 2017/852 (Prodotti con aggiunta di mercurio di cui è vietata l’esportazione, importazione e fabbricazione), mediante l’aggiunta della seguente voce:
- Ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.
per cui il divieto si applica dal 31 dicembre 2025.
In vigore dal 20 marzo 2026.
VARIE – traguardo climatico UE 2040 e rinvio ETS2
Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040.
Stabilito un traguardo climatico vincolante per l’UE per il 2040, identificato nella riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90% rispetto ai livelli del 1990. Tale traguardo viene introdotto mediante modifica del Regolamento n. 2021/119, che ha istituito il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. Viene inoltre disposto che l’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, ossia i settori dell’ETS2, è rinviata al 2028.
In vigore dal 7 aprile 2026.
SOSTENIBILITA’ – prescrizioni minime per appalti pubblici per tecnologie a zero emissioni nette
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette.
Definite le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento n. 2024/1735 (Quadro per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette).
Viene difatti introdotto un tasso di riciclabilità di almeno il 70%, in peso del materiale riciclabile, per le pale delle turbine eoliche, che può assumere la forma di una clausola di esecuzione in caso di appalto. Obiettivo è rafforzare la domanda di tecnologie sostenibili e favorire il riciclo di particolari componenti critiche come le pale eoliche.
In vigore dal 12 aprile 2026, si applica dal 30 giugno 2026.
RIFIUTI – affidamento azioni di contrasto alle spedizioni illegali di rifiuti
Decisione (UE) 2026/681 della Commissione, del 20 marzo 2026, che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
Vengono affidati all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) i poteri previsti dagli articoli da 67 a 71 del nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti n. 2024/1157, ossia la possibilità di svolgere ispezioni e azioni di coordinamento in merito a spedizioni di rifiuti che sembrano nascondere attività illegali. Di conseguenza, una volta operativo, l’OLAF potrà accedere al sistema telematico previsto dal Regolamento per la gestione delle spedizioni di rifiuti, il DIWASS.
In vigore dal 16 aprile 2026.
ENERGIA – aggiornamento disciplina sistemi di misura per colonnine di ricarica, distributori di gas e contatori
Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e peri distributori di gas compresso e i contatori dell’energia elettrica, del gas e dell’energia termica.
Vengono aggiornate le regole per la messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (colonnine di ricarica), per distributori di gas compresso (es. idrogeno), contatori elettrici, del gas e di energia termica e contatori intelligenti.
In vigore dal 10 aprile 2026, gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro il 10 aprile 2028 e le nuove regole si applicheranno dal 10 ottobre 2028.
RIFIUTI – orientamenti UE sul Regolamento PPWR
Pubblicati dalla Commissione UE alcuni orientamenti di attuazione del Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR, Reg. n. 40/2025). Si rimanda al link del sito della Commissione per recuperare il documento ed ulteriori informazioni utili per approfondire le nuove disposizioni:
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en.
RIFIUTI - Requisiti delle macchine operatrici per la manutenzione delle strade e la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi urbani
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 98 del 3 marzo 2026 “Requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani”.
Il Decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici per la manutenzione stradale e la raccolta/scarico rifiuti. Si applica a veicoli con massa tra 3,5 t. e 7,5 t., conformi alle prescrizioni tecniche N2 e con velocità limitata a 40 km/h.
Il decreto mira a standardizzare le caratteristiche di sicurezza e tecniche di questi mezzi operanti in ambito urbano.
RIFIUTI – pubblicato il Decreto per il MUD 2026 rif. 2025
Decreto Pres. Cons. Ministri 30 gennaio 2026. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 - MUD.
Pubblicato il Decreto recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025, con i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 - Modelli raccolta dati
- Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica
- Sintesi modifiche MUD 2026
Le modifiche introdotte sono di carattere prevalentemente formale, soprattutto per allineare il modello al sistema RENTRI.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
RIFIUTI – recepimento nazionale Regolamento UE su batterie e rifiuti di batterie
D.Lgs. Governo 10 febbraio 2026, n. 29. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Recepite a livello nazionale le disposizioni del Regolamento n. 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che ha introdotte novità in merito alla progettazione sostenibile e alle responsabilità nello smaltimento.
Tra le varie disposizioni, viene istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del Regolamento n. 2023/1542, reso parte integrante del Registro nazionale dei produttori (RENAP) istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 e disciplinato dal Decreto n. 144/2024 sulla responsabilità estesa del produttore.
Una volta attivo, il Registro dei produttori di batterie sostituirà il Registro nazionale pile e accumulatori, di cui al D.lgs. n. 188/2008. Sul portale del RENAP e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente verrà data notizia dell’avvio del nuovo Registro, l’apertura delle iscrizioni e sarà messa a disposizione la procedura di registrazione.
In vigore dal 7 marzo 2026.
VARIE – recepimento nazionale Regolamento UE sul greenwashing
D.Lgs. Governo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Recepite a livello nazionale le disposizioni della Direttiva n. 2024/825, che mira a contrastare il cosiddetto “greenwashing”, ossia quell’insieme di pratiche commerciali che prevedono dichiarazioni ingannevoli sugli aspetti di sostenibilità dei prodotti, per spingere i consumatori all’acquisto.
Viene dunque ampliato l’elenco delle pratiche commerciali vietate, mediante aggiornamento del Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) e l’introduzione di specifiche definizioni e misure in merito, tra gli altri aspetti, alle asserzioni ambientali, durabilità e riparabilità dei beni, obblighi di trasparenza.
In vigore dal 24 marzo 2026, si applica dal 27 settembre 2026.
RIFIUTI – soglie minime per notifica esportazione rottami metallici
Decreto Pres. Cons. Ministri 11 febbraio 2026. Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime).
Introdotte soglie quantitative oltre le quali diventa obbligatoria la notifica di cui al DL n. 21/2022, per le operazioni di esportazione di rottami metallici di cui ai seguenti codici della nomenclatura combinata:
- 7404 (rame)
- 7602 (alluminio)
- 7902 (zinco)
In vigore dal 18 luglio 2026.
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – lista di controllo per verifiche conformità trasporti in ADR
Circolare Ministeriale 19 marzo 2026, n. 7988. Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose - Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata.
Introdotta dal Ministero dell’Interno una “Lista di controllo”, da tenersi in formato digitale a cura degli Enti di controllo, per documentare le verifiche effettuate sui veicoli destinati al trasporto in ADR, e quindi gestire le segnalazioni di irregolarità riscontrate durante i controlli. Tali Liste di controllo dovranno poi essere trasmesse mensilmente dagli organi di controllo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
RENTRI – indicazioni operative dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sui sistemi di geolocalizzazione veicoli per trasporto rifiuti speciali pericolosi
Deliberazione (naz.) 24 marzo 2026, n. 1/ALBO/CN. Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n.59 (Abrogazione Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024).
Circolare (Comitati) 27 marzo 2026, n. 2. Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 "Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59".
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due documenti relativi ai requisiti di idoneità tecnica, per aziende iscritte in Categoria 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), dei sistemi di geolocalizzazione da installarsi sui veicoli ai sensi della normativa RENTRI:
- Con la Delibera n. 1/ALBO/CN, vengono integrate le disposizioni, prevedendo che tali sistemi di geolocalizzazione, che rappresentano requisito di idoneità tecnica, siano “basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel DD n. 252/2024” e vengono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in Cat. 5 per trasporto di soli rifiuti non pericolosi. Vengono inoltre precisate le modalità di attestazione e le tempistiche di dimostrazione del requisito. In vigore dal 2 aprile 2026, abroga la Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024;
- Con la Circolare n. 2/2026 vengono fornite alcune indicazioni in merito alla Delibera n. 1/ALBO/CN. Viene precisato che i soggetti con parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche con più istanze distinte, ma comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026; inoltre, gli autoveicoli cancellati dall’iscrizione all’Albo poiché non dotati del sistema di geolocalizzazione, potranno comunque essere reiscritti (e il possesso del requisito dovrà essere attestato entro il 30 giugno 2026). Viene infine stabilito che, dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni della Delibera, il che potrebbe comportare la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo (dotazione minima di veicoli), con potenziale avvio di procedimenti disciplinari nei confronti delle aziende. Abroga e sostituisce la Circolare n. 2/2025.
RIFIUTI – iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per autoveicoli M1
Circolare (Comitati) 26 marzo 2026, n. 1. Iscrizione all'Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1.
La Circolare n. 1/2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede che, dal 26 marzo 2026, non sia più possibile l’iscrizione all’Albo per autoveicoli rientranti nella categoria internazionale M1 (fino a 8 posti a sedere, oltre al conducente). La disposizione è dovuta al fatto che tali veicoli sono primariamente destinati al trasporto di passeggeri e bagagli e dunque non è compatibile l’uso continuativo per le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo. Dal 4 gennaio 2027 e fino al 29 gennaio 2027 verranno dunque eliminati gli autoveicoli M1 attualmente iscritti, il che potrebbe comportare la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo (dotazione minima di veicoli), con potenziale avvio di procedimenti disciplinari nei confronti delle aziende.
VARIE – legge di delegazione europea 2025
Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025.
Pubblicata la legge che conferisce delega al Governo per il recepimento di diverse normative europee, tra cui:
- Direttiva n. 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Regolamento n. 2017/2394 e le Direttive n. 2019/771 e n. 2020/1828;
- Regolamento n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il Regolamento n. 1005/2009;
- Regolamento n. 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il Regolamento n. 166/2006;
- Regolamento n. 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i Regolamenti n. 1257/2013 e n. 2020/1056 e abroga il Regolamento n. 1013/2006;
- Regolamento n. 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento n. 2019/1020 e la Direttiva n. 2019/904 e che abroga la direttiva n. 94/62/CE;
- Direttiva n. 2025/1892 che modifica la Direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva n. 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva n. 2019/1937 e il Regolamento n. 2023/2859;
In vigore dal 9 aprile 2026.
SOSTENIBILITA’ – adottati i CAM per noleggio operativo e fornitura di monitor, tablet e smartphone
Decreto Ministeriale 11 marzo 2026. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT).
I CAM (Criteri Ambientali Minimi), inseriti obbligatoriamente nei bandi pubblici di gara come previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituiscono i requisiti di sostenibilità che le imprese devono rispettare per aggiudicarsi l’appalto e che gli Enti devono dunque inserire nelle documentazioni per le gare di appalto. Sono stati dunque adottati i CAM per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. Tra le novità, viene previsto che le stazioni appaltanti debbano garantire l’approvvigionamento di almeno il 10% di prodotti ricondizionati.
In vigore dal 24 maggio 2026.
SOSTENIBILITA’ – programmazione definizione e aggiornamento CAM 2026
Decreto Ministeriale 12 febbraio 2026, n. 13. Programmazione delle attività volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per l'anno 2026.
Definito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il programma, per l’anno 2026, delle attività di definizione o aggiornamento dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Tra le previsioni di attività vi è la revisione dei CAM per stampanti, cartucce, servizi di lavaggio industriale e la conclusione delle attività di aggiornamento dei CAM per i lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, gestione del verde pubblico e fornitura di sorgenti luminose e calzature.
RIFIUTI – sistema di gestione rifiuti da articoli pirotecnici
Dm Ambiente 2 febbraio 2026, n. 32. Riconoscimento sistema autonomo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pirotecnici.
Autorizzato il primo sistema autonomo, ai sensi della normativa sulla responsabilità estesa del produttore (EPR), per i rifiuti derivanti dagli articoli pirotecnici, come i fuochi d’artificio scaduti o inutilizzabili. Con il DM viene dunque reso Sistema autonomo il consorzio volontario COGEPIR, che così può adempiere per conto dei produttori agli obblighi relativi al sistema di gestione di questa specifica tipologia di rifiuti.
IPPC/AIA – applicativo online PRTR
Risulta ad oggi operativo il nuovo applicativo online per la presentazione della dichiarazione PRTR, per le installazioni soggette a tale obbligo. Il link dell’applicativo è il seguente: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/ e, come da scadenze solite per l’invio della dichiarazione nelle modalità precedentemente in vigore, anche quest’anno il termine ultimo è il 30 aprile. Restano inoltre invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati). Si precisa infine che per agire come utenti dell’applicativo PRTR è necessario accedere ed inserire una richiesta di accredito. Successivamente all’approvazione della richiesta di accredito l’utente troverà accessibile nella propria area di lavoro anche la sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR.
RAEE – conferimento gratuito da PA a Centro di Coordinamento
Mediante un comunicato del 27 marzo 2026 (https://www.cdcraee.it/news/gestione-raee-nella-pa-e-possibile-conferirli-gratuitamente-iscrivendosi-al-cdc-raee/), il Centro di Coordinamento RAEE ha precisato che, a seguito della pubblicazione del Decreto 11 marzo 2026, sull’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone, nuovi e ricondizionati, è possibile per le Pubbliche Amministrazioni conferire gratuitamente i propri RAEE, in alternativa alla consegna ad impianti autorizzati, al Centro di Coordinamento stesso, iscrivendosi al portale dell’Ente e qualificandosi come “grandi utilizzatori”.
RIFIUTI – chiarimenti dal MASE sui rifiuti urbani da utenze non domestiche
Con risposta ad un interpello di un Comune (https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/23-03-2026_riscontro_comune_cartigliano-pdf), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che sono rifiuti urbani i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche elencate nell’allegato L-quinquies alla parte IV del D. lgs. 152/2006 e rientranti nei CER dell’allegato L-quater, e che tali rifiuti rimangono urbani anche se il produttore decide di conferirli al di fuori del servizio pubblico, a gestori privati autorizzati. Nel formulario di identificazione del rifiuto, quindi, dovrà essere indicata la provenienza urbana di tali rifiuti.
ACQUE APPROVVIGIONAMENTO - Regione Lombardia. Canoni di concessione 2025 grandi derivazioni idroelettriche
Delib. Giunta Reg. 16 marzo 2026, n. XII/5869. Determinazioni in merito all'aggiornamento della componente fissa del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2026 in applicazione dell'art. 20, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 e s.m.i.
Viene stabilito che, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, la componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2026 rimane invariata rispetto all'anno 2025.
NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN 5 marzo 2026, n. 13946
Qualità dell'acqua - Standard di riferimento per il campionamento di routine e la preparazione delle diatomee bentoniche da fiumi e laghi.
La norma specifica un metodo per il campionamento e la preparazione in laboratorio delle diatomee bentoniche per la valutazione dello stato ecologico e della qualità dell'acqua. Le procedure di campionamento e preparazione descritte possono essere utilizzate per indagini successive sia con la microscopia ottica sia con metodi molecolari. I dati prodotti da questo metodo sono adatti alla produzione di indici basati sull'abbondanza relativa dei taxa. L'analisi mediante metodi molecolari non rientra tra gli scopi del documento.
NORME TECNICHE – Requisiti ambientali
Norma Tecnica UNI EN 5 marzo 2026, n. 17744
Macchine agricole e forestali - Requisiti ambientali per impolveratrici.
La norma specifica i requisiti generali e i relativi metodi di prova per le impolveratrici per l'applicazione di prodotti formulati sotto forma di polvere, al fine di ridurre al minimo il potenziale rischio di contaminazione ambientale durante l'uso. Le impolveratrici portatili azionate manualmente (spalleggiate) non sono incluse nel presente documento. La norma tratta tutti i rischi ambientali significativi correlati alle impolveratrici, ovvero: - pericoli dovuti all'applicazione involontaria o non necessaria di prodotti fitosanitari; - pericoli dovuti all'inquinamento puntuale; - pericoli dovuti a perdite in aree diverse dal bersaglio; - pericoli dovuti a operazioni di manutenzione, assistenza e pulizia; - pericoli dovuti a ispezioni, come l'indisponibilità di mezzi per collegare gli strumenti di misura. La norma non tratta i requisiti di sicurezza per la protezione dell'operatore. La norma non è applicabile alle impolveratrici prodotte prima della data della sua pubblicazione.
NORME TECNICHE – Rifiuti
Norma Tecnica UNI 12 marzo 2026, n. 12008
Contenitori per raccolta rifiuti idonei alle applicazioni meccatroniche - Requisiti e metodi di prova.
La norma specifica gli aspetti geometrici, le prestazioni tecniche e i metodi di prova dei contenitori di rifiuti adatti per l'applicazione di dispositivi meccanici o elettromeccanici che hanno il fine di bloccare il coperchio/i e/o per limitare la quantità di rifiuti conferibili e/o per la misurazione del livello di riempimento e/o altre applicazioni meccatroniche.
NORME TECNICHE – Energia nucleare
Norma Tecnica UNI/TR 19 marzo 2026, n. 11496
Energia nucleare - Glossario di radioprotezione.
Il rapporto tecnico fornisce la definizione dei termini usati nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti per: ricerca scientifica, produzione energetica, medicina e impieghi industriali. In particolare, con riferimento a condizioni di malfunzionamento o di incidente, gli aspetti conseguenti al coinvolgimento degli operatori e della popolazione hanno portato all'inserimento nel presente rapporto tecnico dei termini da utilizzare così da evitare il ricorso ad una terminologia impropria che può divenire fuorviante. L'unificazione della semantica in materia di radioprotezione, che il presente rapporto tecnico si prefigge, può fornire agli addetti ai lavori, il mezzo adeguato per un'informazione corretta.
NORME TECNICHE – Terreni contaminati
Norma Tecnica UNI/PdR 26 marzo 2026, n. 191
Linee guida per la definizione delle terre da coltivo ottenute dal risanamento biologico di terreni contaminati.
La prassi di riferimento definisce le linee guida per la codifica delle terre da coltivo utilizzabili per opere non strutturali di ripristino e modellazione del paesaggio ottenute da terreni contaminati recuperati mediante tecnologie basate sul risanamento biologico.
NORME TECNICHE – Rifiuti e suoli
Norma Tecnica UNI EN ISO 26 marzo 2026, n. 15192
Caratterizzazione dei rifiuti e dei suoli - Determinazione del cromo (VI) in materiali solidi mediante digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico.
La norma descrive la determinazione del cromo (VI) nei rifiuti solidi e nel suolo mediante digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico. Il metodo può essere utilizzato per determinare la frazione in massa di cromo (VI), nei rifiuti solidi, maggiori di 0,1 mg/kg.
SICUREZZA
TUS - nuove modifiche per smart working, addestramento, formazione, modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG), verifiche periodiche attrezzature
Legge n. 34 del 11 marzo 2026 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
La Legge modifica il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cinque argomenti. Le novità riguardano tutte le imprese, non soltanto le PMI.
- Lavoro agile: informativa obbligatoria e sanzioni penali. L’art. 11 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D. Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con modalità tracciabili e con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. Viene modificato contestualmente l’art. 55, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 81/2008. La mancata consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96. Si tratta di sanzioni penali, applicabili alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026.
- Addestramento pratico con realtà virtuale. L’art. 10, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Il nuovo testo prevede che l’addestramento, definito come la prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale, nonché l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza, possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Ogni intervento di addestramento deve essere tracciato in apposito registro, anche in formato digitale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. La simulazione VR è ammessa per la componente pratica dell’addestramento: uso di attrezzature e macchine, manipolazione di sostanze pericolose, utilizzo di DPI, esercitazione su procedure di emergenza (evacuazione, antincendio, lavori in quota, spazi confinati).
- Formazione durante la Cassa Integrazione. L’art. 10, comma 1, lett. a) inserisce la nuova lettera b-bis nel comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La formazione e, ove previsto, l’addestramento sulla sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cassa integrazione guadagni. Il comma 2 del medesimo articolo interviene anche sull’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, precisando che tra i corsi di formazione o riqualificazione che il lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Modelli di organizzazione e gestione semplificati. L’art. 10, primo periodo, prevede che l’INAIL, in attuazione del principio di proporzionalità, elabori entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 5 agosto 2026) modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative. L’INAIL è incaricata inoltre di supportare le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo.
- Verifiche periodiche attrezzature. L’art. 9 aggiorna l’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale. Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e veicoli operanti esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse o in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
In vigore dal 7 aprile 2026.
MACCHINE - recepimento delle direttive europee
Legge n. 36 del 17 marzo 2026 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025”.
La Legge, delega il Governo ad adeguare la normativa italiana (entro il 9 ottobre 2026), al nuovo Regolamento UE 2023/1230. La norma europea recepisce i requisiti di sicurezza per macchine, inclusi componenti digitali e cybersicurezza, inoltre viene recepita la definizione di "modifica sostanziale" (non prevista dal fabbricante) che altera la sicurezza, rendendo chi la effettua responsabile della nuova marcatura CE.
Previsto anche un aggiornamento del sistema sanzionatorio per violazioni di sicurezza, la possibilità di fornire manuali di istruzioni in formato digitale, un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - costituzione delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente a crediti
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 06 marzo 2026 “Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008”.
Con il Decreto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha istituito le Commissioni territoriali che, ai fini del recupero dei crediti, dovranno chiedere ai datori di lavoro di realizzare percorsi formativi o investimenti in materia di salute e sicurezza. Le Commissioni, dopo una valutazione positiva sull’operato dei datori di lavoro, procederanno alla riassegnazione dei crediti persi.
ATTREZZATURE DI LAVORO - 70° e 71° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 16 del 05 marzo 2026 e n. 17 del 26 marzo 2026 “70° e 71° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.
Adottato con il Decreto il 70° e il 71° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.
ANTINCENDIO - adeguamento antincendio delle scuole
Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2026 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.
Il Decreto definisce la tabella di marcia per la messa a norma degli edifici scolastici, stabilendo prescrizioni precise e scadenze differenziate per garantire la sicurezza di studenti e personale.
Previsto un percorso di adeguamento articolato in due fasi distinte:
- prima fase: requisiti minimi e segnalazione iniziale. Entro nove mesi dalla pubblicazione (gennaio 2027), deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA parziale (art. 4 DPR n. 151/2011). In questa fase è obbligatorio aver attuato le disposizioni riguardanti: illuminazione di sicurezza e impianti di diffusione sonora o allarme, sistemi di allarme e installazione di estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio.
- Seconda fase: adeguamento completo. In linea con quanto previsto dal DL 202/2024, convertito in Legge n. 15/2025 (decreto Milleproroghe 2025), entro il 31 dicembre 2027 tutte le scuole dovranno essere pienamente conformi a ogni punto del DM 26 agosto 1992. Il processo si concluderà con la presentazione della SCIA definitiva che attesta il totale adeguamento della struttura.
Il Decreto introduce un aspetto fondamentale per il periodo transitorio: le istituzioni scolastiche e gli enti proprietari devono individuare misure gestionali di mitigazione e compensazione per ridurre il rischio immediato. Tra le azioni indicate a titolo esemplificativo figurano:
- la limitazione del carico d’incendio (riduzione di materiali combustibili);
- l’eliminazione di arredi o materiali con reazione al fuoco non a norma;
- una gestione rigorosa dell’affollamento e della distribuzione degli occupanti nelle aule;
- sorvegliare periodicamente le condizioni operative (ad es. accessibilità);
- effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno.
La responsabilità della sicurezza è condivisa. Mentre gli enti proprietari devono finanziare e appaltare i lavori strutturali, i dirigenti scolastici restano custodi della corretta gestione quotidiana e delle misure compensative.
MACCHINE - Requisiti delle macchine operatrici per la manutenzione delle strade e la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi urbani
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 98 del 3 marzo 2026 “Requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani”.
Il Decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici per la manutenzione stradale e la raccolta/scarico rifiuti. Si applica a veicoli con massa tra 3,5 t. e 7,5 t., conformi alle prescrizioni tecniche N2 e con velocità limitata a 40 km/h.
Il decreto mira a standardizzare le caratteristiche di sicurezza e tecniche di questi mezzi operanti in ambito urbano.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - nuova modulistica standardizzata (SCIA)
Accordo Stato Regioni n. 22/CU del 18 marzo 2026, “Accordo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata”.
Con l’Accordo sono stati aggiornati i moduli relativi a:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive all'aria aperta (allegato 1);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive alberghiere (allegato 2);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive extra-alberghiere (allegato 3).
I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre 60 giorni (dalla pubblicazione in GU del 02/04/2026).
ATTREZZATURE DI LAVORO - segnalazione incidenti con dispositivi medici
Circolare del Ministero della Salute n. 24945 del 19 marzo 2026 (Trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni di incidenti occorsi con dispositivi medici, dispositivi dell'Allegato XVI del Reg. (UE) 2017/745 e dispositivi medico - diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari - Avvio operativo del nuovo sistema informativo NSIS-Dispovigilance a supporto della Rete nazionale della dispositivo-vigilanza”.
Il Ministero ha provveduto all'implementazione dei propri sistemi informativi, rendendo operativa la nuova piattaforma NSIS-Dispovigilance, al fine di supportare ed efficientare le attività di tutti gli attori coinvolti nella rete nazionale del dispositivo-vigilanza.
A partire dal 23 marzo 2026, gli operatori sanitari pubblici e privati, che rilevano un incidente grave, anche solo sospetto, devono segnalarlo al Ministero della salute mediante la compilazione on line del modulo appositamente predisposto.
Con la stessa modalità gli operatori sanitari possono trasmettere al Ministero gli incidenti diversi da quelli gravi.
La segnalazione di incidente viene acquisita dal nuovo sistema informativo NSIS-Dispovigilance e indirizzata ai Referenti Locali (RLV) e Referenti Regionali (RRV) della rete nazionale della dispositivo-vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2022.
INAIL – infortuni in agricoltura nel quinquennio 2020-2024
Il numero Dati INAIL di febbraio 2026 presenta i dati relativi agli infortuni in agricoltura nel quinquennio 2020-2024.
Le denunce complessive sono in calo, ma i casi avvenuti in itinere hanno registrato un’impennata del 34,9%.
Nel quinquennio 2020-2024 il bilancio del fenomeno infortunistico nella gestione assicurativa Agricoltura si è chiuso con un trend complessivo in calo, che emerge dal confronto tra i 26.731 casi denunciati nel 2020 e i 26.128 del 2024 (-2,3%). Dietro questa riduzione complessiva si cela però una dinamica in controtendenza: mentre gli infortuni in occasione di lavoro sono diminuiti del 4,1%, infatti, quelli avvenuti in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa, sono aumentati del 34,9%, passando da 1.279 a 1.725.
Ministero della Salute – Violenza nei confronti degli operatori sanitari
La Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, pubblicata sul sito del Ministero della Salute, indica che nel 2025, sono state quasi 18.000, le aggressioni a operatori sanitari e socio-sanitari, con oltre 23mila operatori (23.367) coinvolti, considerato che un singolo episodio può interessare più persone.
Gli aggressori sono principalmente i pazienti, seguiti da familiari o caregiver. Come già rilevato nel 2024, prevalgono nettamente le aggressioni verbali (69%), rispetto a quelle fisiche (25%) e a quelle contro la proprietà (6%). Le donne risultano le più colpite, con percentuali superiori al 60% nella maggior parte delle regioni.
INAIL – Impatto psicologico della diagnosi di mesotelioma
Pubblicato l’opuscolo “Impatto psicologico della diagnosi di mesotelioma e strumenti di valutazione del distress. Il manuale presenta un’analisi approfondita dell’impatto psicologico del mesotelioma su pazienti, familiari e comunità esposte all’amianto”
Nel 1992 un bando ha sancito in Italia la fine di qualsiasi attività di estrazione, utilizzo, commercializzazione e importazione dell’amianto. Nonostante ciò, la diffusione delle malattie correlate a questa sostanza continua a rappresentare una grave emergenza sanitaria. La presenza di amianto in numerosi contesti lavorativi e ambientali resta infatti un tema centrale per le politiche di prevenzione, per gli interventi di bonifica ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Tra le patologie legate all’esposizione all’amianto, il mesotelioma riveste un ruolo particolarmente rilevante dal punto di vista patogenetico ed epidemiologico. Questa grave neoplasia è caratterizzata da una lunga latenza e da un’eziologia fortemente associata all’esposizione professionale e ambientale. Per tali ragioni continua a colpire in modo significativo i territori e le comunità in cui l’amianto è stato utilizzato intensamente e, spesso, diffuso anche nell’ambiente circostante.
La sofferenza emotiva dei pazienti affetti da mesotelioma e dei loro caregiver rappresenta un aspetto di grande importanza. In Italia si sono sviluppate esperienze di ricerca originali e significative volte a comprendere le specifiche caratteristiche dell’impatto psicologico della malattia e a definire interventi di sostegno adeguati.
Il manuale ha l’obiettivo di presentare tali esperienze e gli strumenti elaborati, anche grazie ai finanziamenti dei bandi di ricerca dell’Istituto, per migliorare la qualità della vita dei pazienti, dei familiari e delle comunità coinvolte.
INAIL – L’efficacia del lavaggio delle mani
Pubblicata la scheda “L’efficacia del lavaggio delle mani: dall’intuizione del 1847 alla pandemia del 2020”.
Sia in ambiente sanitario che non sanitario l’igiene delle mani è una delle misure più importanti per la prevenzione delle infezioni. Programmare campagne di informazione e formazione di lavoratrici e lavoratori su tale tematica e individuare strumenti di sensibilizzazione rappresentano elementi centrali per una corretta gestione del rischio biologico.
Promuovere la formazione degli operatori sanitari e la sensibilizzazione della popolazione resta fondamentale per migliorare la sicurezza delle cure e proteggere la salute pubblica.
INAIL – Linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza
Pubblicata la scheda “Infortuni gravi o mortali con le linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza”.
Lavorare in prossimità delle linee elettriche aeree comporta rischi molto elevati, soprattutto per i lavoratori che non sono consapevoli del pericolo elettrico. Molti incidenti gravi o mortali avvengono durante attività non elettriche, come lavori edili, scavi, potature, pulizia, verniciatura o movimentazione di carichi, quando persone o attrezzature si avvicinano troppo ai conduttori elettrici.
Secondo i dati raccolti dall’INAIL, questi incidenti sono spesso causati dalla mancata conoscenza delle distanze di sicurezza e delle procedure di prevenzione.
Il rischio elettrico dipende principalmente dalla distanza tra il lavoratore e le parti attive non protette della linea elettrica. Le normative tecniche europee e italiane definiscono diverse zone di lavoro:
- Zona sotto tensione: area immediatamente vicina alla parte attiva dove è possibile entrare in contatto con parti in tensione.
- Zona di prossimità: area esterna alla zona sotto tensione dove esiste comunque rischio di contatto accidentale con attrezzature o parti del corpo.
- Zona senza pericolo elettrico: area oltre le distanze di sicurezza.
Queste distanze aumentano con l’aumentare della tensione della linea elettrica.
I lavori sotto tensione sono attività svolte direttamente su parti elettriche in tensione o molto vicino ad esse. Possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato.
I lavori in prossimità, invece, sono attività non elettriche svolte vicino a linee o impianti elettrici con parti attive non protette. Anche in questi casi è necessario rispettare le distanze minime e adottare adeguate misure di sicurezza.
In Italia la sicurezza nei lavori vicino agli impianti elettrici è regolata dal D.Lgs. 81/2008, che stabilisce:
- le distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche;
- l’obbligo di adottare procedure organizzative e misure di protezione;
- la necessità che i lavori sotto tensione siano eseguiti solo da personale qualificato.
Per ridurre il rischio di incidenti è fondamentale:
- conoscere le distanze di sicurezza;
- formare adeguatamente i lavoratori;
- utilizzare attrezzature idonee;
- pianificare i lavori in presenza di linee elettriche.
Una corretta valutazione dei rischi e il rispetto delle norme di sicurezza sono elementi essenziali per prevenire infortuni gravi o mortali nei lavori svolti vicino alle linee elettriche.
INAIL – Workaholism
Pubblicata la scheda “Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento”.
Il Workaholism è un costrutto psicologico che descrive un modello comportamentale di dipendenza dal lavoro, il fenomeno è di crescente interesse a causa della combinazione di profonde trasformazioni sociali e tecnologiche e del riconoscimento dei suoi impatti negativi sia sulla salute psicofisica del lavoratore, che sulle dinamiche organizzative, familiari e sociali.
La scheda informativa si propone di fornire alle figure della prevenzione uno strumento di sintesi che consenta di comprendere meglio il fenomeno del workaholism e di individuare adeguate strategie di prevenzione con l’obiettivo di promuovere una cultura del lavoro sostenibile e attenta al benessere dei lavoratori.
INAIL – Esposizione a formaldeide nei laboratori
Pubblicata la scheda “Esposizione a formaldeide. Esposizione a formaldeide nei laboratori di anatomia patologica: il ruolo della prevenzione primaria”.
La formaldeide continua a rappresentare una delle principali criticità in ambito sanitario e laboratoristico, in particolare nei laboratori di anatomia patologica dove viene ampiamente utilizzata come fissativo dei tessuti. La pubblicazione evidenzia i rischi connessi all’esposizione e sottolinea il ruolo fondamentale della prevenzione primaria.
INAIL – La UNI EN ISO 45001:23 e l’art. 30 del D. Lgs. 81/08
Pubblicata la scheda “La UNI EN ISO 45001:23 e l’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Tra rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e rischi organizzativi e gestionali” che esamina i legami tra i reati legati a salute e sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/01).
La norma UNI EN ISO 45001:2023, riferimento centrale per i Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, introduce l’approccio basato sul risk-based thinking, che considera sia i rischi per la salute e la sicurezza sia quelli organizzativi e gestionali.
La valutazione di questi ultimi è fondamentale per prevenire la cosiddetta “colpa in organizzazione” che è la causa di numerose condanne ai sensi del D. Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti). L’integrazione della UNI EN ISO 45001:2023 nell’art. 30 del D. Lgs. 81/08, insieme all’evoluzione giurisprudenziale, conferma il ruolo dei SGSL e dei MOG-SSL, promossi da decenni dall’INAIL, come strumenti essenziali di prevenzione.
NORME TECNICHE – Valutazione della conformità
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17007:2026
“Valutazione della conformità - Guida per l'elaborazione di documenti normativi idonei per la valutazione della conformità”
La norma specifica principi e fornisce una guida per la redazione di documenti normativi che contengano:
- requisiti specifici per l'oggetto della valutazione di conformità;
- metodi e procedure specifici per una singola attività di valutazione di conformità (per esempio, metodi di prova);
- regole e metodologia per la valutazione di conformità (come parte di schemi di valutazione di conformità, incluse disposizioni per le organizzazioni che svolgono attività di valutazione di conformità).
La norma è destinata ai seguenti utenti:
- soggetti che sviluppano norme;
- autorità regolatorie;
- responsabili di schemi di valutazione della conformità;
- associazioni industriali e consorzi;
- organismi di valutazione della conformità;
- enti di accreditamento;
- acquirenti;
- consumatori e gruppi non governativi;
- altre parti interessate, per esempio compagnie assicurative.
NORME TECNICHE – Attività professionali non regolamentate
Norma Tecnica UNI 12010:2026
“Attività professionali non regolamentate - Tecnico qualificato al controllo periodico di catene, funi, brache di sollevamento ed accessori di sollevamento - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”
Norma Tecnica UNI EN 12012:2026
“Attività professionali non regolamentate - Professionista della gestione del rischio (Risk manager) - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico qualificato al controllo periodico di catene, funi, brache di sollevamento ed accessori di sollevamento, ossia la figura professionale che effettua il controllo periodico autonomamente o nell'ambito di un'organizzazione, seguendo specifiche procedure e/o normative e/o istruzioni d'uso e manutenzione dei fabbricanti e/o linee guida;
- i requisiti relativi all'attività professionale del risk manager, ossia della figura professionale dedicata al coordinamento della gestione integrata dei rischi nella organizzazione. Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
NORME TECNICHE – Energia nucleare
Norma Tecnica UNI/TR 11496:2026
“Energia nucleare - Glossario di radioprotezione”
Il rapporto tecnico fornisce la definizione dei termini usati nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti per: ricerca scientifica, produzione energetica, medicina e impieghi industriali. In particolare, con riferimento a condizioni di malfunzionamento o di incidente, gli aspetti conseguenti al coinvolgimento degli operatori e della popolazione hanno portato all'inserimento nel presente rapporto tecnico dei termini da utilizzare così da evitare il ricorso ad una terminologia impropria che può divenire fuorviante. L'unificazione della semantica in materia di radioprotezione, che il presente rapporto tecnico si prefigge, può fornire agli addetti ai lavori, il mezzo adeguato per un'informazione corretta.
NORME TECNICHE – Tecnologie dell'idrogeno
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 15916:2026
“Tecnologie dell'idrogeno - Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno”
La specifica tecnica fornisce le linee guida per l'uso dell'idrogeno nelle forme gassose e liquide, nonché la sua conservazione in una di queste o altre forme (idruri). Identifica i principali problemi di sicurezza, pericoli e rischi e descrive le proprietà dell'idrogeno rilevanti per la sicurezza. I requisiti di sicurezza dettagliati associati a specifiche applicazioni dell'idrogeno sono trattati in norme internazionali separate.
NORME TECNICHE – Docce di sicurezza di emergenza
Norma Tecnica UNI EN 15154-1:2026
“Docce di sicurezza di emergenza - Parte 1: Docce a uomo per laboratori”
Norma Tecnica UNI EN 15154-2:2026
“Docce di sicurezza di emergenza - Parte 2: Unità installate per lavaocchi”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di prestazione delle docce di sicurezza per il corpo collegate alla rete idrica. È applicabile solo alle docce a uomo installate con le attrezzature di laboratorio. I requisiti vengono forniti con rispetto alle caratteristiche, all'installazione, all'adattamento ed alla marcatura delle docce così come l'installazione, l'esercizio e le istruzioni per la manutenzione che devono essere fornite dal produttore.
- i requisiti di prestazione per le unità di lavaocchi di emergenza collegati ad una rete idrica. È applicabile solo a unità di lavaocchi installati. I requisiti vengono forniti con rispetto alle caratteristiche, all'installazione, all'adattamento ed alla marcatura delle unità di lavaggio così come l'installazione, l'esercizio e le istruzioni per la manutenzione che devono essere fornite dal produttore.
NORME TECNICHE – Esposizione nei luoghi di lavoro
Norma Tecnica UNI EN 17199-5:2026
“Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 5: Metodo con agitatore a vortice (vortex shaker)”
La norma specifica la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in bulk che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili, in condizioni standard e riproducibili, mediante il metodo con agitatore a vortice (Vortex shaker). La norma descrive la scelta degli strumenti, dei dispositivi e delle procedure per il calcolo e per la presentazione dei risultati. Indica anche le linee guida per valutare e riportare i dati.
NORME TECNICHE – Ascensori
Norma Tecnica UNI EN 81-30:2026
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole cose - Parte 30: Montacarichi elettrici e idraulici”
Norma Tecnica UNI EN 81-42:2026
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 42: Apparecchi di sollevamento verticale con supporto del carico chiuso destinati all'uso da parte di persone, comprese le persone con disabilità”
Norma Tecnica UNI EN 81-82:2026
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità”
Norma Tecnica UNI EN 81-83:2026
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori esistenti - Parte 83: Regole per il miglioramento della resistenza contro gli atti vandalici”
Le norme specificano rispettivamente:
- le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di montacarichi installati in modo permanente, con azionamento a trazione, a tamburo o idraulico, al servizio di livelli di fermata definiti, dotati di un supporto del carico il cui interno è considerato inaccessibile alle persone a causa delle sue dimensioni e dei mezzi di costruzione, sospesi tramite funi o catene o martinetti e mobili tra guide rigide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale. La norma riguarda i montacarichi con portata nominale non superiore a 300 kg e non destinati al trasporto di persone;
- i requisiti di sicurezza per la progettazione, la costruzione e la fabbricazione di apparecchi di sollevamento verticale a trazione elettrica, installati permanentemente e fissati alla struttura di un edificio, destinati all'uso da parte di persone, comprese le persone con disabilità;
- fornisce le regole su come applicare la UNI EN 81-70 nella UNI EN 81-80:2004 nel caso di ascensori esistenti per il miglioramento dell'accessibilità per le persone incluse le persone con disabilità;
- fornisce le regole su come applicare la UNI EN 81- 71 agli ascensori esistenti al fine di migliorare la loro resistenza agli atti vandalici. Il documento si applica agli ascensori in installazione permanente che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose.
NORME TECNICHE – Ventilazione per gli edifici
Norma Tecnica UNI EN 17192:2026
“Ventilazione per gli edifici - Condotte - Condotte non metalliche - Requisiti e metodi di prova”
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le condotte non metalliche rigide o semirigide utilizzate per la ventilazione e il condizionamento dell'aria negli edifici, escludendo le condotte flessibili e quelle realizzate con pannelli isolanti. I metodi di prova specificati si riferiscono a prove in laboratorio ed escludono le prove in situ.
NORME TECNICHE – Macchine agricole
Norma Tecnica UNI EN ISO 3991:2026
“Macchine agricole - Sistemi di alimentazione robotizzati - Sicurezza”
La norma specifica i requisiti di sicurezza e i rispettivi metodi di verifica per la progettazione e la costruzione di sistemi robotizzati di alimentazione (RFS - Robotic Feed Systems) che distribuiscono il mangime.
NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali
Norma Tecnica UNI EN 17744:2026
“Macchine agricole e forestali - Requisiti ambientali per impolveratrici”
La norma specifica i requisiti generali e i relativi metodi di prova per le impolveratrici per l'applicazione di prodotti formulati sotto forma di polvere, al fine di ridurre al minimo il potenziale rischio di contaminazione ambientale durante l'uso.
NORME TECNICHE – Stazioni di rifornimento per gas naturale
Norma Tecnica UNI EN ISO 16924:2026
“Stazioni di rifornimento per gas naturale - Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli”
La norma tratta la progettazione, la costruzione, l'esercizio, l'ispezione e la manutenzione delle stazioni il rifornimento di veicoli alimentati con gas naturale liquefatto (GNL), incluse le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e controllo.
NORME TECNICHE – Impianti a gas per uso civile
Norma Tecnica UNI 10738-1:2026
“Impianti a gas per uso civile - Criteri per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza di impianti a gas esistenti - Parte 1: Impianti per uso domestico e similare”
La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l'impianto gas verificato può continuare ad essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi della legislazione vigente.
