AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2025
23/12/2025

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2025

AMBIENTE

CBAM – nuovi obblighi dichiarativi per imprese in piattaforme continentali o zone economiche esclusive
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri.

Il Regolamento n. 2025/2210 introduce nuovi obblighi dichiarativi per le imprese soggette alla normativa CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per l’importazione di merci/prodotti a maggior intensità di carbonio provenienti da Paesi extra-UE).

Viene previsto che un’impresa, autorizzata ad esercitare la sua attività su piattaforme continentali o zone economiche esclusive (ZEE) di uno stato membro adiacente al territorio doganale UE (oltre il mare territoriale), debba presentare entro 30 giorni dal ricevimento delle merci/prodotti interessati una “dichiarazione di ricevimento dei beni”. Vengono definiti anche i dati da dichiarare e i moduli da utilizzare. Copia di tale dichiarazione deve poi accompagnare la dichiarazione CBAM vera e propria (che riporta le quantità di merci importate), che le imprese soggette agli obblighi del Reg. n. 2023/956 dovranno presentare, a partire dal 2027 rif. 2026, a settembre.

In vigore dal 23 novembre 2025.

VARIE – estensione periodo transitorio per uso di acido salicilico e legno non trattato nei materiali e oggetti di plastica a contatto con alimenti

Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate.

Adottato nuovo provvedimento in tema di materiali e oggetti di plastica a contatto con alimenti. Il Regolamento n. 2025/2240, infatti, estende il periodo transitorio in cui è possibile l’utilizzo di acido salicilico e farine e fibre di legno non trattate.

I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con tali sostanze/materie prime possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché:
- sia stata presentata richiesta di autorizzazione prima del 1° agosto 2024, ai sensi del Regolamento n. 1935/2004;
- l’uso previsto sia limitato alle condizioni d’uso descritte nella richiesta di autorizzazione;
- vi sia una dichiarazione che attesta che la richiesta di autorizzazione è conforme al paragrafo 3 del Reg. n. 2023/1442.

In vigore dal 26 novembre 2025, si applica dal 1° febbraio 2025.

SOSTENIBILITA’ – possibilità di omissione di dati per grandi imprese soggette al report anche nel 2026
Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese.

Il Regolamento n. 2025/1416 stabilisce che le grandi aziende quotate, obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità, potranno continuare ad omettere la comunicazione di alcune specifiche informazioni ambientali (come emissioni di gas serra, impatti su biodiversità ed ecosistemi) anche nel 2026, prolungando il posticipo dai precedenti 1-2 anni a 3 anni.

Le nuove disposizioni rientrano nel grande “restyling” che sta interessando la normativa in materia di report di sostenibilità, con semplificazioni e snellimenti.

In vigore dal 13 novembre 2025, si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.

VARIE – correzioni alle disposizioni sulle materie plastiche riciclate a contatto con alimenti
Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni.

Introdotte alcune correzioni per errori materiali e imprecisioni al Reg. n. 2022/1616, che ha stabilito norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

In vigore dal 3 dicembre 2025.

ENERGIA – calcolo livelli ottimali in funzione dei costi per requisiti di prestazione energetica edifici
Regolamento delegato (UE) 2025/2273 della Commissione del 30 giugno 2025 che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Il nuovo Regolamento n. 2025/2283 introduce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri devono utilizzare per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi.

In vigore dal 26 novembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026. I primi dati dovranno essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028. Il Regolamento n. 244/2012 (che aveva istituito il precedente quadro metodologico comparativo) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

SOSTENIBILITA’ – modifiche alle norme sulla progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio ed asciugabiancheria per uso domestico

Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell’11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l’altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l’identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione.

Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica.

Il Regolamento n. 2023/826 ha stabilito le specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio; il Regolamento n. 2023/2533, invece, ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas.

Con il Regolamento n. 2025/2262:
- vengono modificati gli allegati I, II e IV del Reg. n. 2023/826:
- vengono modificati gli allegati I, II, III e IV del Reg. n. 2023/2533;
- l’articolo 6 del Reg. n. 2023/2533 è soppresso;
- Viene indicato che il Reg. n. 2023/2533 si applica dal 1° luglio 2025.

Inoltre, con il Regolamento n. 2025/1353 vengono modificate alcune parti del Reg. n. 2023/2534, relativo all’etichettatura energetica degli asciugabiancheria per uso domestico.

Sia il Reg. n. 2025/2262 che il n. 2025/1353 sono in vigore dal 24 novembre 2025.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – norme per sistemi di certificazione per assorbimenti e stoccaggio di carbonio e carboniocoltura
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 della Commissione, del 20 novembre 2025, che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento n. 2024/3012 ha istituito un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti; per stabilire se gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono conformi alle disposizioni di tale Regolamento, è essenziale che i sistemi di certificazione, gli organismi di certificazione e i controlli funzionino correttamente e in modo armonizzato. Vengono dunque stabilite, con il Regolamento n. 2025/2358, struttura, formato, specifiche tecniche e procedure:

  • - del piano di attività e del piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori deve presentare a un organismo di certificazione e delle relazioni sui controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio che devono essere redatte da un organismo di certificazione;
  • - per il funzionamento dei sistemi di certificazione, la verifica delle informazioni sui controlli indipendenti e la pubblicazione di informazioni sugli organismi di certificazione designati;
  • - dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità certificate;
  • - delle procedure di riconoscimento e presentazione dei sistemi di certificazione;
  • - delle relazioni che i sistemi di certificazione sono tenuti a presentare alla Commissione.
In vigore dal 11 dicembre 2025.

RIFIUTI – modalità di trasmissione dati su raccolta e trattamento rifiuti di batterie
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie.

Definiti i formati di comunicazione per i dati relativi a raccolta e trattamento dei rifiuti di batterie, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione Europea in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento n. 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

Obiettivo è la raccolta di dati confrontabili e verificabili tra tutti gli Stati UE, che consentano di monitorare tutto il percorso di raccolta, riciclaggio e recupero dei materiali provenienti da tali rifiuti.

In vigore dal 11 dicembre 2025.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – metodo di calcolo per emissioni di gas serra da combustibili a basse emissioni di carbonio
Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio.

Il nuovo Regolamento n. 2025/2359 stabilisce la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio (ad es. idrogeno e combustibili sintetici liquidi e gassosi), diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato. Le aziende che producono o commercializzano tali tipologie di combustibili dovranno dunque utilizzare il nuovo metodo di calcolo per dimostrare che tali prodotti rispettano le disposizioni sull’abbattimento significativo di emissioni di gas ad effetto serra.

In vigore dall’11 dicembre 2025.

AEE – aggiornamento esenzioni per l’uso del piombo
Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione.

Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica

Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame.

Pubblicate tre nuove direttive UE che aggiornano le esenzioni per l’uso del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando la Direttiva ROHS-2 (n. 2011/65), in ragione della mancanza di alternative funzionali.

Nello specifico:
- La Direttiva n. 2025/1802 riguarda le esenzioni per il piombo utilizzato in saldature ad alta temperatura di fusione;
- La Direttiva n. 2025/2363 si riferisce alle esenzioni per i componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro e contenenti piombo nella ceramica;
- La Direttiva n. 2025/2364 interessa le esenzioni per il piombo utilizzato come elemento di lega in acciaio, alluminio e leghe di rame.

In vigore dal 11 dicembre 2025, da recepirsi entro il 30 giugno 2026. Si applicano dal 1° luglio 2026.

SOSTENIBILITA’ – progettazione ecocompatibile per alimentatori e caricabatterie
Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione.

Come previsto dal Piano di lavoro sull’ecoprogettazione 2022-2024, è stato pubblicato il Regolamento che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale, dei caricatori senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili e dei cavi USB Type-C.

Il Regolamento prevede che alcune apparecchiature non rientrino nel suo campo di applicazione, come gruppi di continuità o specifiche tipologie di unità di alimentazione separate.

In vigore dal 14 dicembre 2025, si applica dal 14 dicembre 2028. L’articolo 9, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 14 dicembre 2025. Il Regolamento n. 2019/1782 è abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2028, tranne per le disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento n. 2025/2052.

SOSTANZE PERICOLOSE – prevenzione dispersioni di pellet di plastica
Regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche.

Pubblicato il Regolamento n. 2025/2365, che stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica.

Esso si applica alle persone fisiche e giuridiche che rientrano nelle seguenti categorie:
- operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
- operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
- vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione;
- speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.

In vigore dal 16 dicembre 2025, si applica dal 17 dicembre 2027. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 16, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025.

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 19 si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028.

VARIE - Direttiva UE sul monitoraggio del suolo
Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo).

Pubblicata la Direttiva UE sul monitoraggio e resilienza del suolo, i cui obiettivi sono di “istituire un quadro solido e coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell’Unione, allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l’ambiente, migliorare costantemente la salute del suolo nell’Unione, mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo”, per mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza contro catastrofi naturali.

Vengono difatti introdotte norme in materia di:
- monitoraggio e valutazione della salute del suolo;
- resilienza del suolo;
- gestione dei siti contaminati.

In vigore dal 16 dicembre 2025. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 17 dicembre 2028.

REACH – nuova aggiunta alla Candidate List
ECHA/NR/25/35.
In data 5 novembre 2025 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), della sostanza 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE), per le sue proprietà vPvB (molto persistente e molto bioaccumulante). La sostanza viene utilizzata come ritardante di fiamma in diverse applicazioni.

La Candidate List contiene ora 251 elementi.

VARIE – ratifica dei Protocolli 1979 e 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico
Legge 22 ottobre 2025, n. 163. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

La Legge n. 163/2025 ratifica e dà esecuzione a:
- protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
- modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

Tali Protocolli sono dunque ora formalmente approvati e resi vincolanti per l’Italia e i loro effetti sono applicabili sul territorio nazionale.

ENERGIA – aggiornamento Regole operative FER 2
Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, n. 64. Aggiornamento delle Regole operative del DM 19 giugno 2024 - c.d. FER 2.

Approvato l’aggiornamento delle regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in sostituzione delle precedenti approvate con DD n. 16/2024. Le regole interessano le aziende che desiderano ottenere incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati.

VARIE/RIFIUTI – fabbisogni standard dei Comuni 2025
DPCM 22 settembre 2025. Aggiornamento dei fabbisogni standard dei Comuni 2025 per le funzioni in campo ambientale e il servizio di gestione dei rifiuti.

Revisionati i coefficienti dei FAS, fabbisogni standard dei Comuni per l’anno 2025, legati alle funzioni in campo ambientale e al servizio di gestione dei rifiuti, che forniscono informazioni sui costi necessari per garantire servizi in tali settori, sulla base delle caratteristiche dei singoli Enti locali.

VARIE – “Valutazione di impatto generazionale” per i futuri disegni di legge
Legge 10 novembre 2025, n. 167. Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Con la Legge n. 167/2025, il Governo viene delegato ad aggiornare diversi aspetti della normativa in materie di salute e sicurezza sul lavoro. Nel medesimo provvedimento, tuttavia, oltre a disposizioni sulla protezione civile (modalità di gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza e misure di tutela del paesaggio e delle aree protette), viene introdotto un nuovo strumento: la “Valutazione di impatto generazionale”, ossia l’indicazione per il Governo di prevedere, nella analisi di impatto dei futuri atti normativi, anche un’analisi degli effetti ambientali e sociali ricadenti sulle future generazioni.

In vigore dal 29 novembre 2025.

EMISSION TRADING – registro volontario dei crediti di carbonio dal settore forestale
Decreto Ministeriale 15 ottobre 2025. Adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale.

Approvate le “Linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale”, che definiscono i criteri per la generazione, la contabilizzazione, la certificazione, il riconoscimento e la commercializzazione dei crediti di carbonio prodotti su base volontaria dalle aziende del Settore agricolo e forestale nazionale, oltre alle modalità di iscrizione e gestione di tali crediti nel “Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario”, con l’obiettivo di valorizzare le pratiche di gestione agricola e forestale sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico.

Le imprese del settore (per ora solo quello forestale, con ulteriore provvedimento anche quello agricolo) potranno quindi decidere di aderire a tale sistema volontario di acquisizione e scambio di “certificati di carbonio”, che, si segnala, non sono utilizzabili nei sistemi regolamentati come UE-ETS I e II o CORSIA.

RIFIUTI – requisiti e modalità attuative Responsabile Tecnico
Deliberazione (naz.) 26 novembre 2025, n. 6/ALBO/CN. Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adottato una revisione generale delle regole legate al ruolo del Responsabile Tecnico, per le imprese iscritte all’Albo. La Delibera è distinta nelle seguenti sezioni:
- Articolo 1 - Requisiti del responsabile tecnico
- Articolo 2 - Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
- Articolo 3 - Modalità di effettuazione delle verifiche
- Articolo 4 - Commissione di esame
- Articolo 5 - Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi
- Articolo 6 - Verifiche di idoneità in modalità digitale
- Articolo 7 - Candidati idonei
- Articolo 8 - Compiti del responsabile tecnico
- Articolo 9 - Cessazione del responsabile tecnico
- Articolo 10 - Pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico

In vigore dal 2 gennaio 2026. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le deliberazioni:
- n.6 del 30 maggio 2017
- n.3 del 25 giugno 2019
- n.4 del 25 giugno 2019
- n.5 del 3 giugno 2021
- n.7 del 16 novembre 2022
- n.1 del 9 aprile 2024
- n 1 del 6 marzo 2025

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la Deliberazione n. 6/ALBO/CN.

ENERGIA – modifiche al Testo Unico rinnovabili
D.Lgs. Governo 26 novembre 2025, n. 178. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Aggiornato il cd. Testo Unico rinnovabili (D.lgs. n. 190/2024), con disposizioni integrative e correttive, tra le altre, in merito alle procedure autorizzative (differenziate in base alla dimensione degli impianti), accelerazione delle tempistiche, potenziamento della Piattaforma SUER - Sportello Unico delle Energie Rinnovabili, definizione di standard per impianti agrivoltaici e ibridi e disposizioni per il repowering di impianti esistenti.

In vigore dall’11 dicembre 2025.

ENERGIA – misure relative al Piano di Transizione 5.0 e al Testo Unico rinnovabili
Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175. Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Introdotte misure urgenti relative al Piano di Transizione 5.0 (una misura di investimento volta a supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili) e ulteriori modifiche al Testo Unico rinnovabili (D.Lgs n. 190/2024), relativamente all’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili.

In vigore dal 22 novembre 2025, si attende la conversione in legge.

VARIE – piattaforma digitale per la notifica delle esportazioni di rottami ferrosi
Circolare Ministeriale 25 novembre 2025. Notifica delle esportazioni di rottami ferrosi ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51.

L'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, chi intende esportare, direttamente o indirettamente, al di fuori dell’UE rottami metallici ha l'obbligo di notificare, almeno 60 giorni prima della data di esportazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ad oggi i rottami metallici per cui è prevista tale notifica sono quelli compresi nei codici 7204, 7404, 7502 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nei casi in cui vengono superate determinate quantità.

La circolare ministeriale 25 novembre 2025 specifica che, dal 15 dicembre 2025, i soggetti esportatori dovranno adempiere all’obbligo di notifica mediante piattaforma digitale dedicata. Nel periodo transitorio dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, l’invio della notifica potrà essere effettuato anche a mezzo PEC; dal 16 marzo 2026 l’unica modalità possibile sarà l’invio mediante la piattaforma.

VARIE – determinazione del buono stato ambientale delle acque marine
Decreto Ministeriale 13 novembre 2025. Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali.

Con il Decreto 13 novembre 2025 vengono aggiornati i requisiti per valutare il buono stato ambientale delle acque marine e vengono definiti i traguardi ambientali per conseguire tale buono stato. L’Allegato al decreto contiene difatti i “descrittori” e i relativi “target” ambientali.

VARIE – Cronoprogramma Strategia nazionale per l’Economia circolare
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2025, n. 184. Adozione dell'aggiornamento del cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato l’aggiornamento del cronoprogramma delle riforme previste dalla “Strategia nazionale per l’economia circolare”, tra cui figurano quelle relative agli appalti pubblici sostenibili (con aggiornamento dei CAM, criteri minimi ambientali), quelle inerenti la disciplina dei centri di raccolta e dell’End of Waste e quelle che puntano a favorire riparazione e riutilizzo dei beni (legate al Piano nazionale per il consumo e produzione sostenibili).

VARIE – Rapporto attivazioni SNPA in emergenza 2024
Report Ambientali SNPA n. 47/2025 – ISBN: 978-88-448-1284-3. Rapporto attivazioni SNPA in emergenza: dati 2024. Delibera del Consiglio SNPA n. 299/25 del 27.10.2025.

Pubblicato il 1° rapporto nazionale dedicato alle attivazioni del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) in contesti emergenziali, elaborato sulla base dei dati riferiti all’anno 2024.

Il Rapporto costituisce la base per l’implementazione di un sistema di osservazione continuo, finalizzato al miglioramento progressivo delle azioni del Sistema in ambito emergenziale.

RIFIUTI – gestione telematica istanze di trasferimento societario e cambio sede legale Albo Nazionale Gestori Ambientali
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha diffuso un comunicato in cui precisa che, a partire dal 30 ottobre 2025, il sistema AGEST telematico (l'applicazione che permette di gestire e presentare le istanze telematiche di iscrizione, modifica, rinnovo e cancellazione presso l'Albo) è implementato con la gestione telematica delle istanze di trasferimento societario e quelle per cambio sede legale in altra Sezione regionale/provinciale.

A partire da tale data l’invio delle istanze ed eventuali allegati previsti, sarà dunque assolto telematicamente.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Comuni soggetti ad addizionali e riduzioni tributo speciale per deposito in discarica rifiuti solidi 2025
Decreto del Dirigente (reg.) 19 novembre 2025, n. 16554

Individuazione dei comuni soggetti per l'anno 2025 alle addizionali e riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della L.r. 10/2003.

Viene approvato l’elenco dei "Comuni soggetti per l'anno 2025 alle addizionali e riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della L.R. 10/2003", nel quale sono individuati:
• i dati di raccolta differenziata e produzione pro capite relativi ai Comuni della Regione Lombardia;
• i Comuni soggetti alle addizionali o riduzioni del tributo speciale ed entità percentuale delle stesse.

IPPC/AIA – Regione Veneto. Modulistica per modifica non sostanziale per AIA in materia di agroambiente
Decreto del Dirigente (reg.) 5 novembre 2025, n. 12263. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione di comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006 per le AIA assegnate ai sensi della L.r. 12/2024 alla struttura regionale competente in materia di agroambiente. Attuazione dell'articolo 9, comma 3 del Regolamento regionale n. 1/2025 in materia di AIA adottato ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12.

Viene approvata, in attuazione del Regolamento regionale n. 1/2025 in materia di AIA, la modulistica da utilizzarsi per le comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006, da parte dei Gestori, per le AIA afferenti alla struttura regionale competente in materia di agroambiente.

VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Veneto. Approvazione obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1392 del 04 novembre 2025. Approvazione degli obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del Veneto e dell'adeguamento delle relative misure di conservazione, secondo la metodologia messa a punto dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La Regione Veneto ha approvato gli obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del territorio e l’adeguamento delle relative misure di conservazione, mediante l'applicazione della metodologia messa a punto dall’ex- Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Veneto. Canoni di concessione 2025 grandi derivazioni idroelettriche
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1325 del 28 ottobre 2025. Determinazioni dei canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche. Anno 2025. L.R. n. 24/2022. Deliberazione/CR n. 103 del 26/08/2025.

Definite dalla Regione Veneto le determinazioni in merito alla quantificazione della componente fissa e della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2025, in applicazione dell'art. 13, commi 2 e 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24.

ACQUE SCARICHI – Provincia di Verona. Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazioni impianti di depurazione acque reflue e impianti di scambio geotermico

Delibera del Presidente n.132 del 14/11/2025. Diritti di istruttoria relativi ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di impianti di depurazione e allo scarico di acque reflue e di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di scambio geotermico a circuito aperto. Aggiornamento del tariffario.

Viene aggiornata, integrandola, la deliberazione del Presidente della Provincia n. 97 del 6 ottobre 2023, che ha definito i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue: “la tariffa prevista a titolo di diritti d’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di sistemi di scambio geotermico con il sottosuolo con prelievo e reimmissione nella stessa falda (impianti a circuito aperto) è stabilita in euro 78,00, da applicarsi in misura fissa indipendentemente dalla presenza o meno di un sistema di depurazione preliminare e, se esistente, dal tipo di trattamento effettuato”.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI ISO 23 ottobre 2025, n. 16254
Acustica - Misurazione del suono emesso dai veicoli delle categorie M e N a veicolo fermo e a bassa velocità - Metodo ingegneristico.

La norma specifica un metodo ingegneristico per la misurazione del suono emesso dai veicoli stradali di categoria M e N in condizioni di funzionamento da fermo e a bassa velocità. Le specifiche riproducono il livello sonoro generato dalle principali sorgenti sonore del veicolo in condizioni di funzionamento a veicolo fermo e a bassa velocità, rilevanti per la sicurezza dei pedoni. Il metodo è stato progettato per soddisfare i requisiti di semplicità nella misura in cui sono compatibili con la riproducibilità dei risultati nelle condizioni operative del veicolo. Inoltre, questo documento fornisce un metodo ingegneristico per misurare le prestazioni dei sistemi di generazione sonora esterni destinati a fornire informazioni acustiche ai pedoni sulle condizioni di funzionamento di un veicolo.

NORME TECNICHE – Progettazione sismica
Norma Tecnica UNI EN 6 novembre 2025, n. 1998-4
Eurocode 8 - Progettazione sismica delle strutture - Parte 4: Sili, serbatoi, condutture, torri, tralicci e ciminiere.

La norma si applica alla progettazione sismica di: sili a terra e sopraelevati; serbatoi a terra, sopraelevati e interrati; condutture a terra e interrate; torri, tralicci e ciminiere; elementi ancillari, collegati a queste strutture o in impianti industriali.

NORME TECNICHE – Qualità dell’aria
Norma Tecnica UNI EN 13 novembre 2025, n. 16798-3
Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli edifici non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di condizionamento degli ambienti (Moduli M5-1, M5-4).

La norma si applica alla progettazione, alla prestazione energetica degli edifici e all'implementazione di sistemi di ventilazione, condizionamento dell'aria e climatizzazione per edifici non residenziali soggetti a presenza umana, escludendo applicazioni come i processi industriali. Si concentra sulle definizioni dei vari parametri rilevanti per tali sistemi. Le linee guida per la progettazione fornite nel presente documento e nella relativa norma CEN/TR 16798-4 sono principalmente applicabili ai sistemi di ventilazione meccanica di mandata e/o di estrazione. I sistemi di ventilazione naturale o le parti naturali dei sistemi di ventilazione ibridi non sono trattati nel presente documento. Le applicazioni per la ventilazione residenziale non sono trattate nel presente documento. Le prestazioni dei sistemi di ventilazione negli edifici residenziali sono trattate nella norma EN 15665 e nella norma CEN/TR 14788. La classificazione utilizza diverse categorie. Per alcuni valori vengono forniti esempi e, per i requisiti, vengono presentati intervalli tipici con valori predefiniti. I valori predefiniti sono riportati nell'Allegato B e un modello per le specifiche nazionali è riportato nell'Allegato A. È importante che la classificazione sia sempre appropriata al tipo di edificio e alla sua destinazione d'uso e che le basi della classificazione siano spiegate se non si utilizzano gli esempi forniti nel presente documento.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI ISO 20 novembre 2025, n. 11352
Qualità dell'acqua - Stima dell'incertezza di misura basata sui dati di validazione e dei controlli di qualità.

La norma specifica gli approcci per la stima dell'incertezza di misura di metodi chimici e fisico-chimici in singoli laboratori sulla base dei dati di validazione e dei dati di controllo di qualità ottenuti nel campo dell'analisi delle acque. Tuttavia, questo approccio può essere utilizzato anche in molte altre aree dell'analisi chimica.

NORME TECNICHE – Rifiuti e fanghi
Norma Tecnica UNI 27 novembre 2025, n. 11184
Rifiuti, fanghi e relativi prodotti derivati - Determinazione della stabilità biologica mediante l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD).

La norma specifica il metodo per determinare il grado di stabilità biologica mediante la prova respirometrica dinamica, che misura il consumo di ossigeno nelle condizioni di insufflazione forzata di aria nel campione. Il risultato della prova è l’indice di respirazione dinamico (IRD). Il metodo si applica a materiali di origine biologica derivanti da trattamenti/processi aerobici nonché a rifiuti, rifiuti organici trattati, prodotti derivati da rifiuti e fanghi che siano o possano essere biodegradabili. La prova respirometrica dinamica intende riprodurre, in condizioni di laboratorio, un processo industriale di trattamento aerobico di sostanze organiche.

NORME TECNICHE – Capitale naturale
Norma Tecnica ISO 14054:2025
Contabilità del capitale naturale per le organizzazioni — Principi, requisiti e linee guida.

Questo documento fornisce terminologia, principi, requisiti e linee guida per la preparazione dei conti del capitale naturale per le organizzazioni. I conti del capitale naturale quantificano l'impatto delle attività dell'organizzazione sul capitale naturale, o la dipendenza dell'organizzazione dal capitale naturale, o entrambi. L'ambito dei conti del capitale naturale può essere ampliato per includere le attività nella catena del valore dell'organizzazione. Esistono due tipi di conti del capitale naturale, ciascuno con prospetti di supporto: a) il conto economico del capitale naturale; b) il bilancio del capitale naturale. Questo documento è applicabile a tutti i tipi di organizzazioni (ad esempio, pubbliche, private - sia quotate che non quotate - o non governative) in tutti i settori e di qualsiasi dimensione come piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese e a uno o più siti in cui operano. Questo documento non si applica ai conti del capitale naturale nazionali, subnazionali o settoriali.

NORME TECNICHE – Materiali inerti
Norma Tecnica UNI 13 novembre 2025, n. 11997
Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro.

La norma definisce un metodo di analisi per la determinazione del contenuto di materiali ceramici ed inerti, ovvero non organici, non metallici e non vetrosi, nella sabbia di vetro. Il metodo si applica alle sabbie di vetro, ovvero a granella di vetro di dimensioni minori di 1 mm. Il metodo di analisi può essere applicato a granella di vetro di dimensioni comprese tra 1 mm e 5 mm. L'argomento oggetto della presente norma nasce dall'esperienza maturata con l'applicazione da parte del mercato della UNI/PdR 31:2017 "Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro".


SICUREZZA

SOSTANZE PERICOLOSE - trasporto marittimo alla rinfusa delle merci allo stato gassoso
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 ottobre 2025 “Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante: Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime”.

Il Decreto aggiorna le norme per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, recependo le più recenti disposizioni internazionali, in particolare quelle del Codice IGC (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) dell’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale). La principale novità riguarda l’obbligo di mantenere stive e spazi interbarriera in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all’1%, oppure al 5% solo nel caso di trasferimento fisico, da una nave ad un'altra, di gas metano. Il controllo del livello di ossigeno dovrà essere certificato da un consulente chimico di porto, sia per la nave che cede il carico sia per quella ricevente. Questa modifica mira a garantire standard di sicurezza più elevati nella gestione e movimentazione dei gas infiammabili, tutelando sia l’ambiente marino che la sicurezza degli operatori.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - riordino e semplificazione delle norme in materia di salute e sicurezza
Legge n. 167 del 14 novembre 2025 “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.

L’articolo 4 della Legge promuove l’equità intergenerazionale prevedendo che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di Impatto Generazionale-VIG).

Tale valutazione deve essere effettuata, quale strumento informativo, nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione prevista dall’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con un futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di giovani, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

La norma precisa, inoltre, che la valutazione di impatto generazionale è, in ogni caso, necessaria se l’atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future.

L’art. 21 della Legge, al comma 1 prevede la delega al Governo per adottare specifici decreti legislativi al fine di armonizzare e coordinare la normativa sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro in settori chiave, come quello marittimo, portuale, della pesca e quello ferroviario. L’obiettivo è allineare le discipline esistenti, risalenti a diverse leggi e decreti, con le disposizioni del D. Lgs. 81/08.

La Legge entra in vigore il 29 novembre 2025.

ATTREZZATURE DI LAVORO – 66° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 119 del 11 novembre 2025 “66° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il 66° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – DURC di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Interpello N. 4/2025 del 17/10/2025, istanza: Interpello in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Con l’Interpello, il Ministero ha precisato che l’attestazione di congruità può essere rilasciata anche alle imprese che non rientrano nel comparto edile, qualora eseguano opere edili in cantiere nell’ambito di un appalto. Il quesito trae origine da una richiesta della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) e ha ad oggetto l’applicabilità del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera a soggetti non iscritti alle Casse Edili per assenza di prevalenza edile.

In sostanza, si conferma un principio di carattere generale: quando l’appalto comprende opere edili, la congruità deve essere verificata e attestata indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa affidataria o esecutrice.

In via conclusiva, il Ministero ha precisato che:
- per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile, restano fermi sia l’obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati, sia quello di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa;
- per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, sussiste solo l’obbligo di richiesta del DURC di congruità per le opere edili eventualmente realizzate in cantiere, senza l’obbligo di iscrizione alla Cassa.

Le Casse Edili o Edilcasse competenti dovranno dunque rilasciare il DURC di congruità anche a tali imprese non iscritte, senza imporre l’iscrizione, fermo restando l’obbligo di corrispondere eventuali costi del servizio.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Parere del Garante privacy in merito alle Linee guida whistleblowing di ANAC
Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025 sugli schemi di “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” e di delibera di modifica e integrazione della Delibera ANAC recante le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, pubblicato sulla Newsletter n. 540 del 27 novembre 2025.

Il Garante ha espresso parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing, la prima riguarda l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne, la seconda l’aggiornamento delle Linee guida per le segnalazioni esterne. L’obiettivo è rendere la gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne, più uniforme ed efficace. Le Linee guida tengono conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante, nella prospettiva di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

Molti i punti di attenzione, tra i quali, in particolare:
- i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione;
- la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia;
- i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione;
- la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e principi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

INAIL – modelli organizzativi e trasformazione digitale
Pubblicata la scheda “Modelli organizzativi e trasformazione digitale: esperienze aziendali per il miglioramento della salute e sicurezza” che presenta due esperienze aziendali di innovazione tecnologica, particolarmente significative in termini di impatti organizzativi e sostenibilità in quanto caratterizzate da un approccio centrato sulla persona. La prima buona pratica è risultata tra le vincitrici nell’ambito dell’iniziativa organizzata da FAST e altri stakeholder nel quadro delle attività della rete Enterprise Europe Network, mentre il secondo esempio è stato giudicato meritevole in seno al concorso europeo Buone Pratiche della campagna 2023-2025 di EU-OSHA.

INAIL – prevenzione incendi nelle strutture sanitarie
Pubblicato il volume “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi”.

Nella pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione e l’ampliamento di un ospedale esistente utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 18 settembre 2002 (regola tecnica tradizionale pre Codice), che secondo la V.11, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal DPR 151/2011 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 (TUS) e dei DM 1, 2 e 3 settembre 2021.

La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio, per mitigare sino a livelli accettabili il rischio d’incendio valutato, e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.

INAIL – esame visivo di attrezzature a pressione tramite droni
Pubblicato il volume “Procedura per l’esecuzione dell’esame visivo di superfici esterne di attrezzature a pressione tramite sistema aeromobile a pilotaggio remoto”.

La procedura mediante droni permette di ottenere notevoli vantaggi ottimizzando tempi, costi e condizioni di sicurezza senza condizionare il livello qualitativo dell’ispezione.

L’esame visivo è un metodo di controllo non distruttivo che permette di effettuare la valutazione dell’eventuale stato di degrado superficiale di attrezzature ed impianti.

Nel caso di strutture caratterizzate da uno sviluppo in altezza, sorge dunque l’esigenza di utilizzare ponteggi o strutture aeree sollevabili, per poter accedere in sicurezza agli elementi oggetto di ispezione. Queste soluzioni richiedono costi e tempi tecnici di posa in opera significativi. Lo sviluppo tecnologico dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (unmanned aircraft system, «UAS»), noti anche come droni, permette di ottenere ad oggi risultati rilevanti anche nel settore delle ispezioni visive.

Si ottimizzano infatti i tempi, i costi e le condizioni di sicurezza senza condizionare il livello qualitativo dell’esame. L’indagine permette di gestire in modo efficace e veloce una propedeutica analisi, individuando le superfici e i particolari che necessitano di successivi puntuali e specifici ulteriori controlli. Per poter svolgere queste attività̀, gli UAS devono essere corredati da appositi accessori che permettono l’acquisizione e registrazione di immagini ad alta risoluzione. L’esame visivo, pertanto, risulta effettuato in modalità “assistito” a seguito dell’impiego di videocamere che operano nella banda del visibile. Questa innovativa metodica di ispezione condotta con dispositivi di registrazione in HD offre, nei casi di rilievi in quota, un esame delle superfici con un soddisfacente livello di risoluzione dei dettagli.

La procedura ha lo scopo di fornire indicazioni operative per gestire l’esecuzione dell’esame visivo delle superfici esterne di attrezzature, componenti e impianti a pressione outdoor per valutarne lo stato di conservazione, con l’ausilio di UAS. La procedura può trovare applicazione nei contesti industriali quali ad esempio: impianti Oil&Gas, industria per la produzione di energia elettrica, industria pesante, industria chimica e farmaceutica.

INAIL – caricatori frontali per trattori agricoli
Pubblicata la scheda “Sicurezza nell’uso dei caricatori frontali per trattori agricoli: il rischio di caduta di oggetti”.

A partire dal 30 aprile 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di esecuzione (UE) 2024/1256, la norma armonizzata EN 12525:2000 + A2:2010 Macchine agricole-Caricatori frontali-Sicurezza non conferisce più una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1.1.2 Principi d’integrazione della sicurezza e 1.7.4.2, Contenuto delle istruzioni, lettera I), di cui allegato I alla direttiva 2006/42/CE in relazione al rischio di caduta di oggetti.

Il fact sheet illustra le misure tecniche adottabili per la riduzione del rischio di caduta di oggetti, in attesa della revisione della norma.

INAIL – salute e benessere nei luoghi di lavoro
Pubblicata la scheda “Promuovere salute e benessere nei luoghi di lavoro: un paradigma in evoluzione”.

La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) offre una visione sistemica della salute, superando il dualismo mente-corpo e integrando le evidenze scientifiche più recenti con i principi della Carta di Ottawa.

Il fact sheet propone un cambio di paradigma nei servizi sanitari, promuovendo approcci multidisciplinari centrati sulla persona, politiche orientate alla salute globale e sostenibile ed invitando a ripensare la prevenzione, la cura e la promozione del benessere in chiave relazionale, emotiva e sociale.

INAIL – infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti e magazzinaggio
Il numero Dati INAIL di ottobre 2025 approfondisce dinamiche, tendenze e caratteristiche delle attività legate alla mobilità di merci e persone. Nel quinquennio 2020-2024, sono state presentate all’INAIL oltre 242 mila denunce per infortuni avvenuti nel settore dei trasporti e magazzinaggio, con 923 casi mortali. Rispetto al 2020 il totale delle denunce è cresciuto del 13,6%, con un incremento particolarmente marcato per gli infortuni occorsi in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa (+45,4%), mentre quelli in occasione di lavoro hanno registrato un aumento dell’8,8%.

INAIL – infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli immigrati
Pubblicata la scheda “Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli immigrati” che approfondisce la tematica dei danni da lavoro attraverso l’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico degli stranieri e fornisce dati, informazioni ed un confronto con gli italiani.

Gli immigrati, in particolare extra Ue e donne, sono più esposti al rischio di povertà e percepiscono salari inferiori, anche a parità di istruzione. Le difficoltà includono il mancato riconoscimento dei titoli di studio esteri e un mercato del lavoro fortemente segmentato.

Sotto il profilo della salute e sicurezza, molteplici sono i fattori di criticità della forza lavoro straniera che spesso si trova ad operare in situazioni di irregolarità, di incertezza e sfruttamento. L’essere adibiti, inoltre, ad attività tradizionalmente rischiose e a mansioni più pericolose e pesanti, spesso di tipo manuale, rende il lavoratore straniero più vulnerabile sui luoghi di lavoro al rischio di infortunarsi o ammalarsi e quindi diventa rilevante evidenziare i pericoli a cui sono esposti, il legame con le attività svolte, la tipologia e la gravità delle conseguenze degli eventi lesivi (infortunio o malattia), nonché i territori nazionali più coinvolti.

INAIL – microtrasporto urbano
Pubblicata la scheda “Evoluzione del microtrasporto urbano 2023-2025”.

Negli ultimi anni lo scenario della micromobilità urbana è evoluto rapidamente. In particolare, negli ultimi due anni il cambiamento è stato ancora più accelerato.

Per cominciare, occorre ricordare che con il DM 229/2019, si avviò la circolazione sperimentale sulle strade italiane di Segway, hoverboard e monopattini, secondo quanto riassunto nella seguente tabella tratta dall’allegato 2 al suddetto decreto.

I monopattini sono stati oggetto dell’attenzione di chi si occupa della sicurezza dei lavoratori, che hanno pubblicato i risultati di un confronto dinamico tra una bicicletta e un monopattino, in cui viene dimostrato che:
- la posizione di guida in piedi impedisce al conduttore del monopattino di effettuare frenate efficienti;
- l’effetto giroscopico (stabilizzante) delle piccole ruote del monopattino è dovuto a un momento di quantità di moto 18 volte inferiore rispetto a una bicicletta da passeggio.

PRATICHE EDILIZIE E CANTIERI - Regione Veneto. Portale Notifiche Cantieri
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1426 del 11 novembre 2025 “Disposizioni in merito al procedimento di notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con riferimento al settore dell'edilizia pubblica e privata”.

La Delibera stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2026, il "Portale Notifiche Cantieri" diventerà l'unico strumento valido per la trasmissione delle notifiche preliminari relative ai cantieri edili nel Veneto. Questa deliberazione si applica ai sensi dell'articolo 99 del D. Lgs. 81/2008 (TUS) per i settori dell'edilizia pubblica e privata.

La deliberazione rende obbligatorio l'uso esclusivo del portale per le notifiche preliminari, semplificando e digitalizzando il procedimento; si applica a tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, situati nel territorio del Veneto.

NORME TECNICHE – lavori su impianti elettrici
Norma Tecnica CEI 11-27:2025
“Lavori su impianti elettrici”

Questa edizione della Norma CEI 11-27, che presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva, costituisce la revisione della edizione 2021-09. Essa si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi.

La Norma si applica ad impianti eserciti a qualunque livello di tensione fissi, mobili, permanenti e provvisori, e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Questo documento fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione.

La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (D. Lgs. 81/08).

Le modifiche apportate dalla nuova edizione della CEI 11-27 mirano ad aggiornare e perfezionare le procedure di sicurezza e gestione dei lavori in ambito elettrico, tra cui:
- adeguamento generale alla Norma CEI EN 50110-1:2024;
- aggiornamento di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
- nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
- revisione e aggiornamento delle distanze di lavoro;
- introduzione di nuovi allegati informativi dedicati ai Pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle Disposizioni per l’emergenza.

NORME TECNICHE – parità di genere
Norma Tecnica UNI EN ISO 53800:2025
“Linee guida per la promozione e l’attuazione della parità di genere e dell’emancipazione femminile”

La norma, unitamente alla UNI/PdR 125, fornisce standard per un futuro più equo e costituisce un indispensabile strumento per attuare la parità di genere all’interno delle organizzazioni. La norma fornisce indicazioni su come promuovere e attuare la parità di genere e l’emancipazione femminile. Fornisce linee guida alle organizzazioni per sviluppare le capacità necessarie a realizzare una cultura della parità di genere e dell’emancipazione femminile. Le linee guida includono il quadro di riferimento, le risorse, le politiche, gli strumenti e le buone pratiche per contestualizzare, promuovere e realizzare la parità di genere. Il documento si concentra sulle disuguaglianze derivanti dai ruoli specifici assegnati alle donne, alle ragazze, agli uomini e ai ragazzi in base al genere ed è applicabile a tutti i tipi di organizzazioni (pubbliche o private), indipendentemente dalle loro dimensioni, ubicazione o settore di attività.

NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15269-4:2025
“Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 4: Resistenza al fuoco delle porte a battente in vetro”

La norma si applica alle porte girevoli e a battente, agli elementi delle porte e ai gruppi di porte con ante in vetro.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 11719:2025
“Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006”

La norma costituisce uno strumento per definire e attuare un programma di protezione delle vie respiratorie:
- fornendo criteri di scelta, uso, manutenzione e gestione degli APVR;
- definendo le modalità di formazione e addestramento all'uso degli APVR.

NORME TECNICHE – parapetti anticaduta permanenti
Norma Tecnica UNI 11996:2025
“Parapetti anticaduta permanenti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”

La norma si applica ai parapetti anticaduta permanenti utilizzati quale dispositivo di protezione collettiva in edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto.

La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo.

NORME TECNICHE – macchine
Norma Tecnica UNI ISO 18436-3:2025
“Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per l'addestramento e la certificazione del personale - Parte 3: Requisiti per gli organismi di formazione-addestramento e per il processo di formazione-addestramento”

La norma definisce i requisiti per organismi che attuano programmi di formazione-addestramento per il personale che esegue il monitoraggio dello stato dei macchinari, identifica i guasti delle macchine e raccomanda azioni correttive.

Questo documento specifica le procedure per la formazione-addestramento del personale di monitoraggio e diagnostica.

NORME TECNICHE – serbatoi cilindrici verticali
Norma Tecnica UNI EN 14620-5:2025
“Progettazione e fabbricazione di sistemi di serbatoi cilindrici verticali, costruiti in loco, a fondo piatto per lo stoccaggio di gas refrigerati e liquefatti con temperature di esercizio comprese tra 0 °C e -196 °C - Parte 5: Prove, asciugatura, spurgo e raffreddamento”

La norma è applicabile alla progettazione e alla fabbricazione di sistemi di serbatoi verticali, cilindrici e a fondo piatto, costruiti in loco, per lo stoccaggio di gas liquefatti refrigerati con temperature di esercizio comprese tra 0 °C e -196 °C. Specifica i requisiti per il collaudo, l'asciugatura, lo spurgo, il raffreddamento e la dismissione dei sistemi di serbatoi di stoccaggio di gas liquefatti refrigerati.

NORME TECNICHE – nastri trasportatori
Norma Tecnica UNI EN ISO 1120:2025
“Nastri trasportatori - Determinazione della resistenza all'aggraffaggio meccanico per nastri trasportatori tessili - Metodo di prova statico”

La norma specifica un metodo di prova statico per la misurazione della resistenza di un nastro trasportatore all'aggraffaggio meccanico per nastri trasportatori tessili.

NORME TECNICHE – attrezzature e accessori per GPL
Norma Tecnica UNI EN 12252:2025
“Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto su strada di GPL”

La norma specifica gli equipaggiamenti e gli accessori delle cisterne per il trasporto su strada di gas di petrolio liquefatti (GPL) ed identifica gli equipaggiamenti considerati necessari al fine di garantire che le operazioni di riempimento, trasporto e scarico siano eseguite in sicurezza. Essa specifica i requisiti per il montaggio degli accessori e delle attrezzature GPL del veicolo sull'autocisterna.

Il presente documento identifica inoltre le attrezzature e gli accessori aggiuntivi che possono essere utilizzati sulle cisterne che trasportano GPL su strada.

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