
AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2026
AMBIENTE
RIFIUTI/VARIE – esenzione dal riutilizzo al 100% per involucri di pallet e cinghie
Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione, del 25 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio.
In deroga alle prescrizioni del nuovo Regolamento Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (n. 40/2025), la Commissione UE ha stabilito che gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet o cinghie per stabilizzare o proteggere prodotti posti su pallet durante il trasporto sono esentati dal riutilizzo del 100% di tali imballaggi per i trasporti effettuati internamente alla stessa impresa, tra imprese collegate nell’Unione, o tra imprese nello stesso Stato membro (altrimenti previsto dall’art. 29, par. 2 e 3 del Regolamento).
In vigore dal 26 maggio 2026.
VARIE – calcolo del GWP per gli edifici
Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione, del 16 dicembre 2025, che modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita.
Predisposte nuove modalità di calcolo del GWP (potenziale di riscaldamento globale) nel corso del ciclo di vita degli edifici, ai fini della comunicazione di tale dato nell’attestato di prestazione energetica (APE). Nell’allegato del Reg. n. 2026/52 sono riportati i requisiti minimi per tale calcolo, ai sensi della norma tecnica EN 15978 (Sostenibilità delle costruzioni — Valutazione della prestazione ambientale degli edifici — Metodo di calcolo). Obiettivo del Regolamento è definire l’impatto, in termini di sostenibilità, di un edificio fin dalla sua costruzione e per tutto il suo ciclo di vita.
In vigore dal 24 maggio 2026.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – contabilizzazione gas serra da servizi di trasporto
Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto.
Stabilita una metodologia per calcolare uniformemente nell’UE le emissioni di gas ad effetto serra provenienti dai servizi di trasporto, sulla base della norma tecnica EN ISO 14083:2023 (Gas a effetto serra - Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle operazioni della catena di trasporto).
Il Regolamento precisa le motivazioni alla base dello stesso: “una migliore informazione sulle prestazioni dei servizi di trasporto costituisce uno strumento potente per creare gli incentivi adeguati affinché gli utenti dei trasporti compiano scelte più sostenibili, per influire sulle decisioni commerciali degli operatori dei trasporti, degli organizzatori di servizi di trasporto e degli operatori di hub e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei soggetti che eseguono contratti di appalto pubblico. Dati comparabili e affidabili sulle emissioni di gas a effetto serra costituiscono il requisito fondamentale per realizzare tali incentivi e incentivare così un cambiamento comportamentale tanto tra gli organismi pubblici quanto tra le imprese e tra i consumatori”.
In vigore dal 1° giugno 2026, si applica dal 2 dicembre 2030, tranne per alcuni articoli e paragrafi, che si applicano dal 1° giugno 2026.
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE – nuove deroghe per alcuni paesi europei
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 della Commissione, del 5 maggio 2026, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali.
Individuate dalla Commissione UE alcune nuove deroghe nazionali applicabili per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN) per il 2026-2028. Tali deroghe consentono, in determinate situazioni, di adottare modalità operative differenti rispetto a quelle previste di norma dai vari accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose.
Si precisa che gli Stati membri autorizzati all’applicazione di tali deroghe sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria. L’Italia non è quindi inclusa.
VARIE – prodotti, componenti e rifiuti con potenziale di recupero di materie prime critiche
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 della Commissione, del 26 maggio 2026, recante l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252.
Definito l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti che la Commissione UE ritiene abbiano un potenziale di recupero di materie prime critiche, ai sensi di quanto previsto dal Reg. n. 2024/1252 (Quadro per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche).
Si ricorda che per “materie prime critiche” si intendono metalli e componenti chimici presenti in esigue quantità in UE, ma considerati di grande importanza economica e fondamentali per la transizione verde e digitale, per i quali esiste quindi forte dipendenza da paesi esterni. Obiettivo dell’UE è favorire progetti che consentano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie, tra cui appunto progetti di recupero mirato.
Tra i prodotti, componenti e rifiuti dell’elenco si segnalano: batterie (e i relativi componenti come collettori e cavi interni), apparecchiature elettriche ed elettroniche (e relativi componenti come magneti, dischi rigidi, display), rifiuti da costruzione e demolizione (con riferimento ad alluminio, rame e cavi).
In vigore dal 16 giugno 2026.
SOSTENIBILITA’ – chiarimenti interpretativi sul Reg. 73/2026
Condivise dalla Commissione europea alcune FAQ interpretative in merito alle modifiche introdotte dal Reg. n. 2026/73 ai Regolamenti sulla Tassonomia (n. 2021/2178, n. 2021/2139 e n.2023/2486), recuperabili al link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202602558.
Si ricorda che il Regolamento n. 2021/2178 precisa il contenuto e le informazioni che le imprese non finanziarie e finanziarie, soggette all’obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della Direttiva 2013/34/UE (Direttiva sui bilanci di esercizio), devono comunicare ai sensi del Regolamento n. 2020/852 (Regolamento Quadro sugli investimenti sostenibili). Sulla base di indicatori fondamentali di prestazione quantitativi, previsti appunto dal Reg. n. 2021/2178, infatti, le attività delle imprese vengono o meno associate, in una certa misura, ad attività economiche ecosostenibili: tali informazioni consentono così al pubblico e agli investitori di comprendere le prestazioni ambientali di tali imprese. Trattasi del sistema di classificazione della cosiddetta “Tassonomia europea”, che permette appunto di definire quali attività economiche sono considerate ecosostenibili e di evitare il “greenwashing”.
VARIE – chiarimenti interpretativi sulla Direttiva n. 2024/825
Condivise dalla Commissione europea alcune FAQ interpretative in merito alla Direttiva n. 2024/825 sul cosiddetto “greenwashing” (strategia commerciale ingannevole relativa alla condivisione di dichiarazioni ambientali non veritiere), recuperabili al link:
REACH – linee guida reporting microplastiche
Aggiornate da ECHA le linee guida ufficiali per il reporting annuale delle microplastiche, ai sensi del Reg. n. 2023/2055:
CBAM – FAQ per gli operatori
Condivise dalla Commissione europea alcune FAQ interpretative sul regolamento CBAM, sia per gli operatori rientranti nel campo di applicazione (ossia coloro che importano merci CBAM per quantità superiori a 50 tonnellate/anno), sia per gli importatori che non superano la soglia minima, che dovranno limitarsi a dichiarare tale condizione nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
SISTEMI DI GESTIONE – EMAS nel settore della carta
EMAS nel settore della carta – Manuali e linee guida ISPRA n. 213/2026. ISBN: 978-88-448-1271-3.
Pubblicato da ISPRA un nuovo manuale che mira a verificare l’efficacia del sistema di gestione ambientale applicato secondo i requisiti del Regolamento n. 1221/2009 e smi (EMAS), nella riduzione degli impatti ambientali per il settore della produzione della carta. L’obiettivo è rinforzare la valutazione di EMAS come un sistema di gestione ambientale eccellente e come un valido ed efficace strumento per la riduzione degli impatti ambientali delle imprese e la realizzazione di cicli produttivi più circolari e nella promozione di comportamenti sostenibili delle Organizzazioni.
VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per SIA per impianti eolici onshore
Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti eolici onshore. – Manuali e linee guida ISPRA n. 243/2026. ISBN: 978-88-448-0374-2.
Diffuse da ISPRA nuove linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) per impianti eolici onshore.
ACQUE TUTELA – ratifica del Protocollo di Londra del 1999
Legge 10 aprile 2026, n. 64. Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
Il Presidente della Repubblica ha ratificato il Protocollo di Londra del 1999, un testo elaborato a partire dalla Convenzione sulle acque di Helsinki del 1992, che impegna gli Stati che lo firmano a migliorare la gestione delle acque (sia potabili che di scarico), ai fini della protezione della salute umana e della sostenibilità della risorsa idrica. L’Italia, con la ratifica, si impegna a prevenire e ridurre le patologie connesse all’acqua, a garantire l’accesso all’acqua potabile e a proteggere le risorse idriche.
In vigore dal 6 maggio 2026.
VARIE – interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
Decreto Presidente Repubblica 20 febbraio 2026, n. 73. Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Modificata la disciplina relativa agli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, normati dal DPR n. 31/2017.
Viene incluso, tra gli interventi che non richiedono autorizzazione, l’inserimento, in strutture turistico-ricettive all’aperto (già munite di autorizzazione), di mezzi mobili di pernottamento come caravan, case mobili e autocaravan, che abbiano determinate caratteristiche, tra cui nessun collegamento di natura permanente al suolo e la possibilità di essere rimossi senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi alla cessazione dell’azienda turistico-ricettiva.
Tra gli interventi che prevedono invece procedura autorizzatoria semplificata sono identificati, sempre in riferimento alle strutture turistico-ricettive all’aperto e già munite di autorizzazione, quelli finalizzati all’inserimento di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.
VARIE – adeguamento nazionale al Regolamento UE sul ripristino della natura
D.Lgs. Governo 8 aprile 2026, n. 80. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Pubblicato il nuovo D.lgs. n. 80/2026, che attua le disposizioni del Regolamento n. 2024/1991 sul ripristino della natura.
Vengono assegnate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le competenze per la gestione delle disposizioni, al fine di favorire il recupero di ecosistemi degradati, la tutela della biodiversità e il rafforzamento della resilienza ambientale. Tra le disposizioni viene introdotta la disciplina del Piano nazionale di ripristino, da adottarsi in futuro.
In vigore dal 31 maggio 2026.
VARIE – recepimento della Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente
D.Lgs. Governo 21 aprile 2026, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Recepite le disposizioni della Direttiva UE n. 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, mediante il D.lgs. n. 81/2026. Vengono dunque apportate varie modifiche al codice penale, al D.lgs. n. 231/2011 sulla responsabilità amministrativa degli Enti e al D.lgs. n. 152/2006.
Tra le novità introdotte:
- nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti;
- nuovo reato di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas ad effetto serra;
- creazione del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale;
- introduzione della Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali;
- sostituzione del comma 4 dell’art. 256 del D.lgs. n. 152/2006 sulla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per recupero e trattamento dei rifiuti.
In vigore dal 2 giugno 2026.
RIFIUTI – nuovo codice EER per mozziconi di prodotti da fumi e chiarimento requisiti per aziende di raccolta e trasporto di tali rifiuti
Deliberazione (naz.) 20 maggio 2026, n. 2/ALBO/CN. Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019).
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una nuova delibera in cui aggiorna le disposizioni relative all’iscrizione in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) per le imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo: viene precisato che tali imprese devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017 (tali dotazioni restano inalterate rispetto a quanto già previsto); inoltre, viene specificato che a tali rifiuti viene assegnato il codice EER 20.01.99 (a differenza del precedente 20.03.99).
Quanto sopra coerentemente con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.
In vigore dal 21 maggio 2026, abroga e sostituisce la delibera n. 5/2019.
RIFIUTI – raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati su aree pubbliche o ad uso pubblico
Circolare (Comitati) 21 maggio 2026, n. 3. Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una circolare in cui fornisce chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all'Albo per lo svolgimento di tale attività.
Viene chiarito che tali rifiuti, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 152/2006, sono qualificati come rifiuti urbani e resta in capo ai Comuni l’obbligo di provvedere alla loro rimozione; tuttavia, viene precisato che tali rifiuti possono essere raccolti e trasportati con veicoli iscritti, oltre che nella categoria 1, anche nelle categorie 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), in quanto tali categorie, qualora sia possibile la “classificazione a vista”, consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e l'identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.
RIFIUTI – Movimentazione e trasporto fanghi di dragaggio
Circolare 20 maggio 2026. Movimentazione e trasporto fanghi di dragaggio. Procedure amministrative. Chiarimenti.
La Circolare Ministeriale del 20 maggio 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera sulla movimentazione e trasporto dei fanghi di dragaggio chiarisce le modalità corrette di gestione di questi materiali, ponendo particolare attenzione a classificazione, tracciabilità, trasporto autorizzato e rispetto della normativa sui rifiuti, al fine di garantire una gestione ambientale uniforme e controllabile.
RAEE/RENTRI– nuove funzionalità del portale del Centro di Coordinamento
Il Centro di Coordinamento RAEE ha comunicato che dal 4 giugno 2026 il suo portale sarà aggiornato con varie nuove funzionalità, necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI e consentire una corretta compilazione del Formulario.
In particolare, durante l’inserimento di ogni nuova Richiesta di Ritiro (RdR) di RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario compilare alcuni nuovi campi obbligatori, relativi a:
- Trasporto in ADR: indicazione dell’eventuale applicabilità;
- Classi di pericolo: indicazione delle classi di pericolo applicabili per il trasporto di codici EER pericolosi;
- Delega FIR: autorizzazione al trasportatore per l’apertura del formulario;
- Intestatario FIR: indicazione del nominativo e del relativo ruolo;
- Tipologia FIR: indicazione se cartaceo o digitale, laddove sia prevista una scelta;
- Intermediario: eventuale inserimento della figura indicata dal Sottoscrittore.
RIFIUTI – disciplina fiscale per le materie prime alcoligene ottenute dai rifiuti
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune informazioni relativamente alla disciplina fiscale applicabile alle materie prime alcoligene ottenute dal recupero di rifiuti, nello specifico sul regime di deposito e circolazione dei prodotti cosiddetti "end of waste". Si rimanda alla circolare per i dettagli:
VARIE - Regione Lombardia. Piano Regionale di Mobilità Ciclistica
Delib. Giunta Reg. 27 aprile 2026, n. XII/6069. Approvazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) ai sensi della l.r. 7/2009 e della l. 2/2018.
Approvato dalla Regione Lombardia il Piano Regionale di Mobilità Ciclistica (PRMC), che mira a rafforzare la strategia in materia di mobilità sostenibile, consolidando una rete di 25 percorsi di livello nazionale-regionale e andando ad individuare gli ambiti strategici e i criteri per lo sviluppo della ciclabilità quotidiana.
VARIE - Regione Lombardia. Procedimenti sanzionatori di competenza di ARPA
Circolare Arpa Lombardia 13 maggio 2026, n. 77937. Procedimenti sanzionatori a tutela dell'ambiente di competenza Arpa.
Condivisa da ARPA Lombardia una circolare che definisce i procedimenti sanzionatori di competenza dell’Ente stesso e le linee guida operative per i tecnici ARPA.
ENERGIA - Regione Lombardia. Determinazione aree idonee per impianti da fonti rinnovabili
Legge Regionale 21 maggio 2026, n. 10. Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003.
Pubblicate le disposizioni per favorire l’individuazione nel territorio lombardo delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. La norma prevede la diffusione degli impianti nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle attività agroalimentari e della pianificazione territoriale regionale vigente.
ENERGIA - Regione Lombardia. Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici.
Decreto del Dirigente (reg.) 15 maggio 2026, n. 6437. Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019
Aggiornata la disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica. Le disposizioni sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici.
VARIE - Regione Veneto. Linee guida per la redazione dei Piani Forestali
Delib. Giunta Reg. 30 aprile 2026, n. 310. Approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale per il Veneto. D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. L.R. n. 52/1978. Regolamento regionale n. 2/2020.
Approvate le "Linee guida per la redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale per il Veneto", quali strumenti di pianificazione forestale territoriale di secondo livello, ai sensi del Testo Unico per le foreste e le filiere forestali (D.lgs. n. 34/2018) e del Regolamento regionale n. 2/2020.
RIFIUTI - Regione Veneto. Modifiche alle norme in materia di gestione dei rifiuti
Legge Regionale 13 maggio 2026, n. 7. Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
Inseriti due nuovi commi all’art. 21 della LR n. 3/2000, relativamente ai procedimenti di competenza regionale e provinciale riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
In vigore dal 16 maggio 2026.
RIFIUTI – Comune di Verona. Modifiche alla disciplina della TARI
Deliberazioni di Consiglio del Comune di Verona del 30/05/2026. Direzione Tributi - Tassa Rifiuti – approvazione delle modifiche agli articoli 11 - 20 - 21 e 32 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).
Approvato il testo delle modifiche agli articoli 11, 20, 21 e 32 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).
NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 2026, n. 18069
Qualità dell'acqua - Requisiti minimi per la selezione, installazione, validazione e funzionamento dei dispositivi di misura continua.
La norma specifica i seguenti requisiti per la selezione, installazione, validazione e funzionamento dei dispositivi di misura continua (CMD):
1) Selezione: definire i requisiti dell'utente, gli scopi delle misurazioni richieste, i requisiti di qualità dei dati associati e la scelta dei CMD.
2) Installazione: verificare la completa e corretta fornitura del CMD selezionato e verificare il funzionamento corretto dell'installazione, del funzionamento e della comunicazione in loco del CMD.
3) Validazione: verificare che il CMD correttamente installato soddisfi tutti i requisiti definiti dall'utente.
4) Operazione: implementazione delle procedure operative e di manutenzione, elaborazione dei dati e tracciabilità dei documenti.
L'obiettivo generale è ottenere misurazioni rappresentative e affidabili nell'utilizzo dei CMD per monitorare la qualità dell'acqua. Questo documento è applicabile ai CMD per il monitoraggio dei parametri fisici e chimici in diverse tipologie di acque.
NORME TECNICHE – Trattamento dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 2026, n. 15077
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Ipoclorito di sodio.
La norma descrive le caratteristiche dell'ipoclorito di sodio, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova dell'ipoclorito di sodio. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento dell'acqua di piscina e specifica anche le regole relative alla manipolazione e al suo utilizzo in condizioni di sicurezza.
NORME TECNICHE – Audit sistemi di gestione
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 27 maggio 2026, n. 19011
Linee guida per audit di sistemi di gestione.
La norma fornisce una guida sull'audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell'attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come una guida per la valutazione delle competenze delle persone coinvolte nel processo di audit. Tali persone comprendono chi gestisce il programma di audit, auditor e gruppi di audit. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l'esigenza di pianificare e condurre audit di sistemi di gestione o di gestire un programma di audit. È possibile l'applicazione della norma ad altri tipi di audit, a condizione che sia prestata particolare attenzione alle specifiche competenze necessarie e che gli obiettivi siano raggiunti.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-1
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche intrinseche - Assorbimento acustico in condizioni di campo sonoro diffuso.
La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione della prestazione dell'assorbimento acustico dei dispositivi di riduzione del rumore del traffico stradale in condizioni di campo riverberante. Essa considera la valutazione delle prestazioni intrinseche di assorbimento acustico di dispositivi che possono essere ragionevolmente assemblati all'interno della camera di prova descritta nella UNI EN ISO 354. Questo metodo non è applicabile per determinare le caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico dei dispositivi di riduzione del rumore da installare su strade in condizioni di campo non riverberante. Il metodo di prova della UNI EN ISO 354, citato nella presente norma, esclude i dispositivi che agiscono come risonatori debolmente smorzati. Alcuni dispositivi si differenziano in modo significativo da questi requisiti e in questi casi occorre prestare attenzione nell'interpretazione dei risultati.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-2
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diffuso.
La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione della prestazione di isolamento acustico per via aerea delle barriere antirumore stradali in condizioni di riverbero.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-3
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 3: Spettro normalizzato del rumore da traffico.
La norma definisce uno spettro normalizzato del rumore da traffico per la valutazione e la determinazione della prestazione acustica dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-4
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche intrinseche - Difrazione sonora intrinseca.
La norma descrive un metodo di prova per determinare le caratteristiche intrinseche della difrazione sonora e dei dispositivi aggiuntivi installati alla sommità dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale. Il metodo di prova prescrive la misurazione dei livelli di pressione sonora in diversi punti di riferimento vicino alla sommità dei dispositivi per la riduzione del traffico stradale, con o senza i dispositivi aggiuntivi.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-5
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Assorbimento sonoro in condizioni di campo sonoro diretto.
La norma descrive un metodo di misurazione di una quantità rappresentativa delle caratteristiche intrinseche della riflessione sonora dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-6
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diretto.
La norma descrive un metodo di prova per misurare una quantità rappresentativa delle caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea per dispositivi per la riduzione del rumore da traffico: indice di isolamento acustico.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI ISO 28 maggio 2026, n. 13347-3
Ventilatori - Determinazione dei livelli di potenza sonora dei ventilatori in condizioni di laboratorio standardizzate - Parte 3: Metodi di superficie di avvolgimento.
La norma specifica un metodo per la determinazione del livello di potenza sonora di un ventilatore. La norma è applicabile ai ventilatori definiti nella norma ISO 13349-1. L'applicabilità del presente documento è limitata alla determinazione dell'emissione sonora aerea per le configurazioni specificate. Le vibrazioni non vengono misurate, né viene determinata la sensibilità dell'emissione sonora aerea agli effetti delle vibrazioni. Le dimensioni dei ventilatori che possono essere testati in conformità al presente documento sono limitate solo dagli aspetti pratici della configurazione di prova. I limiti dimensionali, le dimensioni del ventilatore di prova e le prestazioni di ventilazione determineranno le dimensioni della stanza, la potenza e i requisiti di montaggio per il ventilatore di prova.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-5
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 5: Linee guida per gli imballaggi rigidi in PET (ad esclusione delle bottiglie).
La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido in PET che non rientri nella definizione di bottiglia in PET con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-12
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 12: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi rigidi in PE e PP.
La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE rigido o PP rigido, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-7
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 7: Linee guida per gli imballaggi flessibili in PE e PP.
La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio flessibile il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE flessibile o PP flessibile, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-15
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 15: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi in EPS.
La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui componente principale, in termini di massa, sia costituito prevalentemente da EPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di riciclo.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-8
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 8: Linee guida per gli imballaggi rigidi in PS e XPS.
La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PS o XPS, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PS rigido o XPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-14
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 14: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi rigidi in PS e XPS.
La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PS o XPS, nonché per la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PS rigido o XPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte, e alla caratterizzazione dei flussi di uscita rispetto a un materiale di riferimento.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-11
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 11: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi rigidi in PET (ad esclusione delle bottiglie).
La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio rigido in PET che non rientri nella definizione di bottiglia in PET, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell’arte, nonché alla caratterizzazione dei flussi di uscita rispetto a un materiale di riferimento.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-13
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 13: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi flessibili in PE e PP.
La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio flessibile il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché per il processo di valutazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE flessibile o PP flessibile, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte, e alla caratterizzazione dei flussi di uscita rispetto a un materiale di riferimento.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-6
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 6: Linee guida per gli imballaggi rigidi in PE e PP.
La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE rigido o PP rigido, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-1
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 1: Definizioni e principi per la progettazione ai fini del riciclo degli imballaggi in plastica.
La norma fornisce un quadro di riferimento e principi per i documenti di progettazione per il riciclo, finalizzati alla valutazione e all'identificazione del livello di compatibilità delle caratteristiche degli imballaggi in plastica con i processi applicabili di raccolta, selezione e riciclo, descrivendone il livello di compatibilità. La norma si applica a qualsiasi imballaggio costituito prevalentemente da plastica e ai componenti separati costituiti prevalentemente da plastica. Essa mira a fornire un approccio coerente per le linee guida e i protocolli relativi a ciascun polimero e formato.
NORME TECNICHE – Imballaggi
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-9
Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 9: Linee guida per gli imballaggi in EPS.
La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui componente principale, in termini di peso, sia costituito prevalentemente da EPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all’utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione.
SICUREZZA
ATTREZZATURE DI LAVORO – Conformità dispositivi medici
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/977 della Commissione, del 4 maggio 2026, che stabilisce determinate prescrizioni procedurali e relative alla gestione della qualità uniformi per le attività di valutazione della conformità svolte da un organismo notificato designato a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/977 della Commissione, del 4 maggio 2026, introduce regole uniformi per le attività di valutazione della conformità svolte dagli organismi notificati nell'ambito del Regolamento sui dispositivi medici (MDR – Reg. UE 2017/745) e del Regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR – Reg. UE 2017/746). L'obiettivo è rendere più omogenee, trasparenti ed efficienti le procedure di certificazione in tutta l'Unione europea.
VARIE – Dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici di combustibili liquidi
Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione, del 4 maggio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura.
Viene inserito il riferimento alla nuova norma EN 13616-1:2025, riguardante i dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici di combustibili liquidi, parte 1 dispositivi con sistema di chiusura.
VARIE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Rettifica n. 2026/90364. Rettifica della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.
La Rettifica del 7 maggio 2026, n. 90364 corregge alcuni errori materiali presenti nella Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Product Liability Directive).
COSMETICI – Rettifica del Regolamento n. 2026/909 che modifica il Regolamento cosmetici n. 1223/2009
Rettifica n. 2026/90354. Rettifica del regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici.
La rettifica non introduce nuove regole sostanziali, ma corregge errori materiali (testo, riferimenti, numerazioni o formulazioni) presenti nel regolamento 2026/909, che a sua volta modifica la normativa europea sui cosmetici. Lo scopo è rendere il testo giuridico coerente e applicabile correttamente. riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici.
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE – nuove deroghe per alcuni paesi europei
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 della Commissione, del 5 maggio 2026, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali.
Individuate dalla Commissione UE alcune nuove deroghe nazionali applicabili per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN) per il 2026-2028. Tali deroghe consentono, in determinate situazioni, di adottare modalità operative differenti rispetto a quelle previste di norma dai vari accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose.
Si precisa che gli Stati membri autorizzati all’applicazione di tali deroghe sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria. L’Italia non è quindi inclusa.
BIOCIDI – Modifiche al regolamento (UE) n. 528/2012
Decisione di esecuzione (UE) 20 maggio 2026, n. 1089.
Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1112.
Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1103.
Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1109.
Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1129.
Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1128.
Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1113.
La Commissione europea ha deciso con molteplici Decisioni di modificare il regolamento (UE) n. 528/2012 che regola i prodotti biocidi.
PRODOTTI FITOSANITARI – Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione del 26 maggio 2026
Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione del 26 maggio 2026 che stabilisce i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011.
Viene introdotta l’etichetta digitale, accessibile tramite QR code o altro collegamento elettronico, accanto all’etichetta fisica tradizionale.
PRODOTTI FITOSANITARI – aggiornamento elenco europeo sostanze attive per i pesticidi
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1154 della Commissione del 29 maggio 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la soppressione di metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 dall’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento aggiorna l’elenco europeo delle sostanze attive per i pesticidi eliminando metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460, con conseguente progressiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.
SOSTANZE STUPEFACENTI – aggiornamento tabelle sostanze stupefacenti e psicotrope
DECRETO 28 aprile 2026 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive.
Il decreto aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope previste dal DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), inserendo nuove sostanze psicoattive considerate rilevanti per il rischio di abuso, dipendenza o danno per la salute pubblica.
INAIL – Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Circolare n. 23 dell'11 maggio 2026 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nuovo servizio telematico per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.
La Circolare INAIL n. 23/2026 introduce una serie di semplificazioni amministrative nella gestione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla trasmissione dei certificati medici di infortunio
L’obiettivo è semplificare gli adempimenti, migliorare la qualità delle informazioni e velocizzare la gestione delle pratiche assicurative
INFORTUNIO SUL LAVORO – Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione
Decreto ministeriale n. 58 dell'11 maggio 2026. Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2026, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 9 aprile 2026, n. 41.
Il Decreto Ministeriale Lavoro n. 58 dell’11 maggio 2026 aggiorna dal 1° luglio 2026 i valori economici utilizzati dall’INAIL per il calcolo delle prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria e navigazione, fissando nuovi valori di retribuzione minima e massima di riferimento.
INFORTUNIO SUL LAVORO – Retribuzione convenzionale e prestazioni economiche INAIL per medici esposti a radiazioni ionizzanti
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 maggio 2026, n. 55, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 maggio 2026, al numero 581, concernente la “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026” di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 9 aprile 2026, n. 43.
Il Decreto Ministeriale Lavoro n. 55 dell’11 maggio 2026 aggiorna, dal 1° luglio 2026, la retribuzione convenzionale e le prestazioni economiche INAIL spettanti ai medici esposti a radiazioni ionizzanti, adeguandole alla rivalutazione annuale prevista dalla normativa assicurativa.
SICUREZZA DEI PRODOTTI – Adeguamento della normativa nazionale
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 78. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.
Il decreto legislativo adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation - GPSR), che sostituisce la precedente direttiva 2001/95/CE e aggiorna il sistema europeo di controllo della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato rafforzando gli obblighi di produttori, importatori e venditori online, migliorando i controlli sul mercato e aumentando la tutela dei consumatori.
VARIE – Istituzione Organismo per la parità
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 91. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 istituisce un nuovo Organismo per la parità e rafforza il sistema italiano contro le discriminazioni, recependo le direttive europee 2024/1499 e 2024/1500 e introducendo strumenti più efficaci di prevenzione, assistenza e tutela.
Il decreto adegua la normativa italiana alle nuove disposizioni europee sugli organismi per la parità, con l’obiettivo di rafforzare la tutela contro le discriminazioni e garantire una maggiore efficacia dei sistemi nazionali di promozione della parità di trattamento.
GAS TOSSICI – Revisione patenti di abilitazione per l'impiego
Decreto Ministeriale 22 aprile 2026. Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.
Con il DM 22 aprile 2026 viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.
ATTREZZATURE DI LAVORO – 73° Elenco dei soggetti abilitati per effettuazione verifiche periodiche
Decreto direttoriale n. 65 del 28 maggio 2026. 73° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Il decreto aggiorna l’elenco ufficiale dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e disciplinato dal Decreto interministeriale 11 aprile 2011.
LAVORI PUBBLICI – Linee guida per identificazione, qualificazione e utilizzo di travi tralicciate in acciaio
Linee guida per l’identificazione, la qualificazione e l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego - Aggiornamento maggio 2026.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le Linee guida per l'identificazione, la qualificazione e l'utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all’impiego.
VARIE – Regione Veneto. Gestione informativa digitale delle costruzioni
Delib. Giunta Reg. 28 aprile 2026, n. 301. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (BIM). D.Lgs. n. 36/2023, art. 43 e Allegato I.9. Approvazione dell'Atto Organizzativo, individuazione BIM Manager e indicazioni operative.
La D.G.R. Veneto n. 301 del 28 aprile 2026 introduce il modello organizzativo regionale per la gestione digitale delle costruzioni tramite BIM (Building Information Modeling) nella progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche, in attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), approvando procedure interne e individuando le figure responsabili (BIM Manager e BIM Coordinator).
RISCHIO CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Regione Veneto. Approvazione Protocollo d’Intesa
Delib. Giunta Reg. 19 maggio 2026, n. 376. Approvazione del "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" tra la Regione del Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.
Approvato il "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" tra la Regione del Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.
FORMAZIONE – Regione Veneto. Recepimento accordo su durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di SSL
Delib. Giunta Reg. 19 maggio 2026, n. 377. Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, concernente l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La Delibera:
- recepisce integralmente l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 come allegato alla delibera;
- rende applicabili nel territorio della Regione Veneto le nuove disposizioni sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sostituisce il precedente sistema di accordi sulla formazione, unificando e aggiornando la disciplina relativa ai diversi soggetti della prevenzione aziendale.
ANTINCENDIO – Regione Lombardia. Recepimento regole nazionali
Delib. Giunta Reg. 18 maggio 2026, n. XII/6181. Recepimento del decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2026 recante «Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola» (GU n. 81 del 8 aprile 2026), ed applicazione agli enti accreditati in Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi e al lavoro.
La D.G.R. Lombardia n. XII/6181 del 18 maggio 2026 recepisce le nuove regole nazionali sulla prevenzione incendi e le estende agli enti di formazione e servizi al lavoro accreditati, imponendo adeguamenti progressivi entro 8 gennaio 2027 e 31 dicembre 2027, con obblighi documentali e misure di sicurezza transitorie fino al completamento degli interventi.
NORME TECNICHE – Sicurezza dei giocattoli
Norma Tecnica UNI CEN/TR 14 maggio 2026, n. 15071
Sicurezza dei giocattoli - Traduzioni nazionali di avvertenze e istruzioni per l'uso della serie EN 71.
Il rapporto tecnico contiene una raccolta di traduzioni nazionali di avvertenze e istruzioni per l'uso, citate nella serie di norme EN 71. Le avvertenze e le istruzioni per l'uso devono essere applicate in conformità ai requisiti e alle specifiche della serie di norme EN 71 per la sicurezza dei giocattoli, e tali norme devono essere sempre consultate prima di redigere il testo di un'avvertenza o di un'istruzione per l'uso. Gli utilizzatori del presente documento devono essere consapevoli che per alcuni giocattoli potrebbero essere richieste marcature aggiuntive, per esempio nei paesi extra-UE. I regolamenti nazionali dovrebbero essere consultati.
NORME TECNICHE – Disinfezione acque
Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 2026, n. 15077
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Ipoclorito di sodio.
La norma descrive le caratteristiche dell'ipoclorito di sodio, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova dell'ipoclorito di sodio. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento dell'acqua di piscina e specifica anche le regole relative alla manipolazione e al suo utilizzo in condizioni di sicurezza.
NORME TECNICHE – Laboratori medici
Norma Tecnica UNI EN ISO 21 maggio 2026, n. 22367
Laboratori medici - Applicazione della gestione del rischio ai laboratori medici.
La norma specifica un processo mediante il quale un laboratorio medico identifica e gestisce i rischi per i pazienti, per il personale del laboratorio e per i fornitori di servizi, associati agli esami di laboratorio medico. Il processo comprende l'identificazione, la stima, la valutazione, il controllo e il monitoraggio dei rischi. I requisiti del presente documento sono applicabili a tutti gli aspetti degli esami e dei servizi di un laboratorio medico, inclusi gli aspetti pre‑esame, di esame e post‑esame, compresa la corretta trasmissione dei risultati degli esami nella cartella clinica elettronica, nonché gli altri processi tecnici e gestionali descritti nella ISO 15189. La norma non specifica livelli accettabili di rischio. La norma non si applica ai rischi derivanti dalle decisioni cliniche post‑esame adottate dagli operatori sanitari. La norma integra la gestione dei rischi che incidono sulle organizzazioni di laboratori medici e che sono trattati dalla ISO 31000, quali i rischi di natura aziendale, economica, legale e regolatoria.
NORME TECNICHE – Audit sistemi di gestione
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 27 maggio 2026, n. 19011
Linee guida per audit di sistemi di gestione.
La norma fornisce una guida sull'audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell'attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come una guida per la valutazione delle competenze delle persone coinvolte nel processo di audit. Tali persone comprendono chi gestisce il programma di audit, auditor e gruppi di audit. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l'esigenza di pianificare e condurre audit di sistemi di gestione o di gestire un programma di audit. È possibile l'applicazione della norma ad altri tipi di audit, a condizione che sia prestata particolare attenzione alle specifiche competenze necessarie e che gli obiettivi siano raggiunti.
NORME TECNICHE – Gestione per la qualità
Norma Tecnica UNI EN ISO 27 maggio 2026, n. 9000
Gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario.
La norma stabilisce i concetti fondamentali e i principi della gestione per la qualità che sono universalmente applicabili a: - organizzazioni che cercano il successo durevole mediante l'attuazione di un sistema di gestione per la qualità; - clienti che cercano fiducia nella capacità di un'organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi conformi ai loro requisiti; - organizzazioni che cercano fiducia nella loro catena di fornitura affinché i requisiti dei prodotti e servizi siano soddisfatti; - organizzazioni e parti interessate che cercano di migliorare la comunicazione mediante una comune comprensione del vocabolario utilizzato nella gestione per la qualità; - organizzazioni che eseguono valutazioni della conformità a fronte dei requisiti della ISO 9001; - coloro che forniscono formazione, valutazione e consigli circa la gestione per la qualità; - coloro che predispongono le relative norme. La norma specifica i termini e le definizioni che si applicano a tutte le norme di gestione per la qualità e di sistemi di gestione per la qualità elaborati dall'ISO/TC 176. La norma è applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, complessità o modello di business.
NORME TECNICHE – Rumore
Norma Tecnica UNI ISO 28 maggio 2026, n. 13347-3
Ventilatori - Determinazione dei livelli di potenza sonora dei ventilatori in condizioni di laboratorio standardizzate - Parte 3: Metodi di superficie di avvolgimento.
La norma specifica un metodo per la determinazione del livello di potenza sonora di un ventilatore. La norma è applicabile ai ventilatori definiti nella norma ISO 13349-1. L'applicabilità del presente documento è limitata alla determinazione dell'emissione sonora aerea per le configurazioni specificate. Le vibrazioni non vengono misurate, né viene determinata la sensibilità dell'emissione sonora aerea agli effetti delle vibrazioni. Le dimensioni dei ventilatori che possono essere testati in conformità al presente documento sono limitate solo dagli aspetti pratici della configurazione di prova. I limiti dimensionali, le dimensioni del ventilatore di prova e le prestazioni di ventilazione determineranno le dimensioni della stanza, la potenza e i requisiti di montaggio per il ventilatore di prova.
NORME TECNICHE – Bombole per GPL
Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 16728
Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica.
La norma specifica le procedure per l'ispezione e le prove periodiche delle bombole di GPL ricaricabili e trasportabili con una capacità in acqua compresa tra 0,5 l e 150 l inclusi. Il presente documento si applica a: - bombole di GPL in acciaio saldate, fabbricate secondo un progetto e una costruzione alternativi, conformi alla norma EN 14140 o a una norma equivalente; - bombole di GPL in alluminio saldate, conformi alla norma EN 13110 o a una norma equivalente; - bombole GPL composite, conformi alla norma EN 14427 o a una norma equivalente; - bombole GPL sovrastampate progettate e fabbricate secondo la norma EN 1442 o EN 14140; vedere le Appendici E e F. Il presente documento può essere applicato anche alle bombole GPL in acciaio inossidabile progettate secondo le norme nazionali, vedere il Punto A.3. Il presente documento può essere applicato anche alle bombole GPL composite progettate secondo le norme EN 12245, ISO 11119-3 e ISO 11119-4. Il presente documento non si applica alle bombole installate in modo permanente nei veicoli.
NORME TECNICHE – Trattrici e macchine agricole e forestali
Norma Tecnica UNI EN ISO 28 maggio 2026, n. 5674
Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione della presa di potenza (p.d.p.) - Prove di resistenza e di usura e criteri di accettazione
La norma specifica le prove di laboratorio e i criteri di accettazione per determinare la resistenza meccanica e la resistenza all'usura delle protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.).
