AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2025
06/02/2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2025

AMBIENTE

CLP – posticipo delle scadenze introdotte dal Reg. n. 2024/2865
Regolamento (UE) 2025/2439 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie.

Il Regolamento n. 1272/2008 ha stabilito alcune prescrizioni concernenti la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. Tale regolamento è stato modificato dal Regolamento n. 2024/2865, che ha introdotto norme specifiche in materia di formattazione delle etichette, termini per la rietichettatura in caso di modifiche della classificazione, obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza e prescrizioni in materia di etichettatura per le stazioni di servizio. Il Regolamento n. 2024/2865 ha differito la data di applicazione di tali norme. Un’analisi dettagliata del Reg. n. 1272/2008 (cd. “Relazione Draghi”) ha consentito di evidenziare gli oneri amministrativi e i costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal Reg. n. 2024/2865. Sulla base di tali risultati, la Commissione UE ha quindi proposto di semplificare alcuni requisiti e procedure per i prodotti chimici.

Con il Reg. n. 2025/2439, quindi, vengono posticipate varie scadenze introdotte dal Reg. n. 2024/2865. Ad esempio, vengono rinviate al 1° gennaio 2028 le disposizioni sulla rietichettatura, la formattazione delle etichette, la pubblicità e offerte di vendita a distanza e l’etichettatura delle pompe di carburante; vengono inoltre riallineate ulteriori scadenze, con l’introduzione di fasi transitorie.

In vigore dal 23 dicembre 2025.

SOSTENIBILITA’ – standard ESRS semplificati e guide di supporto per PMI
Elaborati da EFRAG gli standard ESRS semplificati, che consentono alle aziende di predisporre i propri report di sostenibilità, in una versione ora con riduzione del carico informativo complessivo, con linguaggio più chiaro e snellimento complessivo. Elaborate anche tre nuove guide di supporto per la rendicontazione delle piccole e medie imprese

Se interessati, per avere notizie e supporto, scrivere a: servizi@lachiver.com

IPPC/AIA – orientamenti per la definizione di siti, complessi ed installazioni
Comunicazione (UE) 4 dicembre 2025, n. 6534. Orientamenti della Commissione - Comunicazione della Commissione: orientamenti su come applicare nella pratica le definizioni per i siti, i complessi e le installazioni di cui all'articolo 13, lettera h), del regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali [regolamento (UE) 2024/1244].

Pubblicate le istruzioni che consentono alle autorità nazionali di individuare correttamente siti, complessi e singole installazioni industriali, per la verifica e trasmissione alla Commissione UE dei dati sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti soggetti alla disciplina dell’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), che gli Stati membri dovranno condividere dal 2028 mediante un nuovo portale europeo.

SOSTENIBILITA’ – aggiornate regole ecodesign ventilatori a motore
Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore.

Il Regolamento n. 2024/1834 ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore, la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW. Ora la Commissione UE ha deciso di aggiornare il quadro tecnico di tali specifiche, modificando alcune delle disposizioni e introducendo chiarimenti per aiutare i produttori al rispetto degli adempimenti.

Tra le novità, si segnala l’anticipazione del termine di adeguamento, al 24 luglio 2027, per i ventilatori integrati in altri prodotti.

In vigore dal 28 dicembre 2025, si applica dal 24 luglio 2026.

REACH – disposizioni per il Sistema europeo per la gestione delle sostanze chimiche
Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Regolamento (UE) 2025/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell’Unione nel settore delle sostanze chimiche.

Regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche.

La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è risultata necessaria per allineare i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso.

L’UE ha dunque definito un pacchetto di riforme, con l’obiettivo di ampliare i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell’Agenzia, per fornire competenze e sostegno adeguati e valutazioni scientifiche approfondite, garantendo l’adeguatezza e la stabilità delle risorse e della governance dei comitati scientifici. Il tutto in virtù della previsione di avvio operatività nel 2029 della nuova piattaforma digitale unica europea delle sostanze chimiche. I provvedimenti sono i seguenti:

- La Direttiva n. 2025/2456 va a modificare la Direttiva n. 2011/65 (RoHs), ridefinendo i compiti scientifici e tecnici di ECHA e introducendo ulteriori disposizioni. Si applica dal 13 agosto 2027;

- Il Regolamento n. 2025/2457 mira a rafforzare la collaborazione tra agenzie europee, migliorando lo scambio di dati;

- Il Regolamento n. 2025/2455 istituisce la piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, infrastruttura digitale che riunisca i dati e le informazioni generate a livello dell’Unione.

In vigore dal 1° gennaio 2026.

REACH – aggiornamento metodi di prova per la valutazione delle sostanze chimiche
Regolamento (UE) 2025/2573 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 per quanto riguarda i metodi di prova, per adeguarli al progresso tecnico.

Aggiornati i metodi di prova per la valutazione delle sostanze chimiche, ossia i metodi riconosciuti per valutare le proprietà fisico-chimiche, tossicologie ed ecotossicologiche delle sostanze relativamente a quanto previsto dal Regolamento REACH. Tra le modifiche, vengono introdotti nuovi metodi per la valutazione degli effetti sulla salute umana e per la valutazione dell’ecotossicità.

In vigore dal 8 gennaio 2026.

CBAM – pubblicati 9 nuovi provvedimenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2619 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni comunicate dalle autorità doganali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 per quanto riguarda il registro CBAM.

Regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione, del 20 novembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti.

In previsione dell’entrata a regime, in data 1° gennaio 2026, del regolamento CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere), l’UE ha pubblicato 9 nuovi Regolamenti, che vanno a definire ed ampliare le regole operative. I Regolamenti sono i seguenti:

- Il Reg. n. 2025/2547 stabilisce la metodologia con cui i gestori degli impianti devono effettuare il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate, distinguendo tra emissioni dirette e indirette, con criteri basati sulla metodologia applicabile nell’ambito del sistema l'EU ETS. In vigore dal 25 dicembre 2025;

- Il Reg. n. 2025/2620 definisce le procedure per coordinare la restituzione dei certificati CBAM con le quote EU ETS assegnate a titolo gratuito. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026;

- Il Reg. n. 2025/2619 stabilisce le informazioni che le autorità doganali devono comunicare alla Commissione UE, da indicarsi da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, importatori e rappresentanti doganali indiretti, internamente alla dichiarazione doganale. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026;

- Il Reg. n. 2025/2546 disciplina le verifiche da effettuarsi, da parte dei soggetti deputati ai controlli, negli impianti in cui sono prodotte le merci che vengono importate. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026;

- Il Reg. n. 2025/2550 introduce modifiche al registro CBAM, consentendo l’interoperabilità con altri sistemi doganali e specificando i criteri per l’accesso ai dati. In vigore dal 25 dicembre 2025, i paragrafi 7 e 10 dell’art. 1 si applicano dal 1° gennaio 2026;

- Il Reg. n. 2025/2551 chiarisce le disposizioni su accreditamento dei verificatori, sorveglianza, revoca, riconoscimento reciproco e valutazione degli organismi di accreditamento, coerentemente con i requisiti applicabili all’EU ETS. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026;

- Il Reg. n. 2025/2549 aggiorna le procedure per la qualifica di dichiarante autorizzato. In vigore dal 25 dicembre 2025;

- Il Reg. n. 2025/2548 stabilisce i metodi per il calcolo dei prezzi dei certificati CBAM per il 2026. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026;

- Il Reg. n. 2025/2621 prevede l’introduzione graduale di una maggiorazione, nei valori predefiniti per le emissioni incorporate delle merci diverse dall’energia elettrica, per tenere conto degli scostamenti di un singolo impianto con livelli di emissione superiori alla pertinente intensità media di emissioni del paese produttore. In vigore dal 3 gennaio 2026, si applica dal 1° gennaio 2026.

VARIE – aggiornati i criteri per assegnazione Ecolabel
Decisione (UE) 2025/2607 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE.

A norma del Regolamento n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un impatto ambientale ridotto nell’intero ciclo di vita; inoltre, è previsto che per ogni gruppo di prodotti siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio. Nel 2014 tali criteri sono stati fissati e risultavano validi fino al 31 dicembre 2025. In ragione dell’evoluzione del mercato e delle linee guida del Piano d’Azione per l’Economia Circolare del 2020, sono stati ridefiniti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel per tre gruppi di prodotti:
- pitture e vernici decorative e i prodotti correlati;
- pitture ad alte prestazioni e i prodotti correlati;
- pitture spray in aerosol a base acquosa.

I nuovi criteri sono validi fino al 31 dicembre 2032.

SOSTENIBILITA’ – esclusione dalla progettazione ecocompatibile per dispositivi destinati all’uso in atmosfere esplosive

Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento n. 2023/1670 ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet; la Direttiva n. 2014/34 ha invece introdotto requisiti di progettazione specifici per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Di conseguenza, in ragione del contrasto tra i due provvedimenti, la Commissione UE è intervenuta per esentare gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet destinati all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive dal Regolamento n. 2023/1670.

Vengono poi inserite, nel Reg. n. 2025/2006, ulteriori modifiche all’allegato II e IV e viene soppresso l’art. 6.

In vigore dal 12 gennaio 2026, si applica retroattivamente dal 20 giugno 2025.

EUDR – posticipo dell’entrata in vigore degli adempimenti e ulteriori modifiche
Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti.

Con il Reg. n. 2025/2650 viene posticipata di un anno, al 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese e al 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, l’avvio della due diligence obbligatoria relativa al Regolamento EUDR (che impone agli operatori di garantire che i beni importati e immessi sul mercato europeo non causino deforestazione).

Inoltre, per cercare di semplificare gli obblighi, vengono introdotte ulteriori modifiche, tra cui:
- solo il primo operatore a valle, che immette un prodotto sul mercato europeo, è responsabile di raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione iniziale di due diligence;
- i prodotti stampati come libri e giornali vengono esclusi dall’ambito di applicazione;
- i micro e piccoli operatori primari possono produrre una dichiarazione semplificata “una tantum”.

In vigore dal 26 dicembre 2025.

VALUTAZIONI AMBIENTALI – pratiche presentabili online
Dal 15 dicembre 2025, la piattaforma per la presentazione delle istanze di valutazione ambientale può essere utilizzata anche per i procedimenti di:
- Provvedimento Unico in materia Ambientale;
- Verifica di ottemperanza;
- Verifica di assoggettabilità a VIA per impianti agrivoltaici e fotovoltaici

Già disponibili online vi erano i moduli per le procedure di VIA, Verifica di assoggettabilità impianti non FER e Valutazione preliminare.

Di seguito la comunicazione del MASE: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/5771.

VARIE – contributo SNPA per prevenzione e riparazione danno ambientale in ambito giudiziario
Il danno ambientale in Italia: il contributo SNPA per le azioni in sede penale. Edizione 2025“. ISPRA Rapporti 422/2025.

Pubblicato da ISPRA il Rapporto “Il danno ambientale in Italia: il contributo SNPA per le azioni in sede penale. Edizione 2025“., che analizza l’azione dello Stato per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale in ambito giudiziario ed in particolare si focalizza sui casi per cui il Ministero dell’Ambiente richiede ad ISPRA/SNPA un approfondimento tecnico nella fase preliminare dei procedimenti penali.

VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per integrazioni tra VIA, sostenibilità e progettazione
Delibera del Consiglio SNPA n. 305/2025 del 27.11.2025. "Quadro dei riferimenti e delle correlazioni utili per la progettazione e la valutazione delle opere nell'ambito della procedura di via e accompagnamento nella realizzazione". Pubblicazioni tecniche SNPA 2025 – 978-88-448-1291-1.

Pubblicato da SNPA un documento tecnico con cui l’Ente cerca di fornire riscontro agli aggiornamenti normativi intervenuti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle politiche di sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale degli investimenti Complementari, oltre che ai principi tecnico-scientifici in evoluzione, come gli strumenti per progettare ed eseguire opere ambientalmente sostenibili, anche sulla base del principio “Do No Significant Harm”. La finalità è anche di fornire un documento di inquadramento ed aggiornamento per predisporre una revisione delle norme tecniche di attuazione per la VIA e della linea guida per la redazione dei Progetti di monitoraggio ambientale attualmente esistenti.

VARIE – Decreto “milleproroghe”
Decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Pubblicato il consueto Decreto Milleproroghe che prende atto della difficoltà strutturale del nostro ordinamento nel rispettare le scadenze fissate dal legislatore e interviene prorogando termini ormai prossimi alla scadenza, nella gran parte dei casi spostandoli al 31 dicembre 2026.

Si segnala, in ambito ambientale, la seguente proroga:

- polizze catastrofali obbligatorie: proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le micro e piccole imprese turistico-ricettive.

ENERGIA – adozione modelli unici per le procedure di autorizzazione ed esercizio di impianti di produzione energia a fonti rinnovabili

Decreto Ministeriale 11 dicembre 2025, n. 441. Adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Introdotti dal MASE i modelli unici per la Procedura Abilitativa Semplificata e l’Autorizzazione Unica, procedure autorizzative richieste per la costruzione e l’esercizio di alcune tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (di media e grande taglia). I modelli saranno operativi dal 11 aprile 2026. Il decreto e i relativi allegati sono disponibili al link: https://www.mase.gov.it/portale/-/11-dicembre-2025-decreto-del-ministro-dell-ambiente-e-della-sicurezza-energetica-recante-adozione-dei-modelli-unici-per-le-procedure-di-autorizzazione-per-la-costruzione-e-l-esercizio-di-impianti-di-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-di-cui-al-dec.

VARIE – disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti
Legge 2 dicembre 2025, n. 182. Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Pubblicata la legge n. 182/2025, che introduce diverse disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi e a ridurre gli oneri per le imprese in diversi settori. Si segnalano:

- modifica all’art.185-bis del D.lgs. n. 152/2006 (responsabilità estesa del produttore): possibilità per i distributori di prodotti i cui rifiuti sono soggetti a responsabilità estesa del produttore (ad oggi imballaggi, pneumatici, oli e grassi vegetali e animali, oli minerali, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori) di effettuare il deposito temporaneo di tali rifiuti (ad es. a seguito del ritiro dell’usato dai clienti) non solo nel punto vendita di ma anche in aree di pertinenza o luoghi direttamente disponibili ai distributori;

- modifica all’art.243 del D.lgs. n. 152/2006 (acque di falda emunte da siti contaminati): possibilità di trattamento anche fuori sito;

- modifiche al D.lgs. 49/2014 (RAEE): possibilità di ritiro di piccoli RAEE da parte dei distributori presso il domicilio del cliente anche senza obbligo di contestuale acquisto di apparecchiatura equivalente;

VARIE – adozione CAM per progettazione e affidamento interventi edilizi
Decreto Ministeriale 24 novembre 2025. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

Adottati i criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento da parte della Pubblica Amministrazione di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Aggiornati i precedenti CAM del 2022 e 2024.

In vigore dal 1° febbraio 2026.

CBAM – istruzioni da parte delle Dogane
Circolare n. 36/2025 Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (CBAM) avvio della fase definitiva - adempimenti ed istruzioni.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha condiviso una serie di istruzioni per l’avvio della fase definitiva del CBAM, che dal 1° gennaio 2026 prevede l’obbligo di acquisire la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato per tutti gli importatori di merci soggette al Regolamento. Si ricorda che è prevista una deroga temporanea per chi presenta domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, ed è inoltre stata introdotta una soglia di esenzione de minimis di 50 tonnellate. Viene precisato che sarà consentita l’importazione delle merci solo da parte di dichiaranti/rappresentanti autorizzati CBAM e saranno dunque fermate, salvo deroghe, tutte le merci importate da soggetti non autorizzati.

ENERGIA – metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025. Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

Aggiornate le metodologie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, sulla base delle precedenti del 2015, per tenere conto delle novità normative a livello di disciplina europea.

Gli aggiornamenti alle norme tecniche di riferimento entrano in vigore dal 3 giugno 2026.

RIFIUTI – piattaforma digitale per la notifica di esportazione di rottami metallici
Circolare 25 novembre 2025 - Nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici. Circolare sulle nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, unitamente al Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha introdotto una nuova piattaforma digitale per semplificare l’invio delle notifiche relative all’esportazione di rottami metallici, ai sensi del DL n. 21/2022. La piattaforma deve essere utilizzata dal 15 dicembre 2025, con un periodo transitorio fino al 15 marzo 2026.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – tabella di correlazione infrazioni
Decreto Ministeriale 28 novembre 2025. Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e dell'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

Definito il regime sanzionatorio per le violazioni in tema di trasporto di merci pericolose su strada, che va a correlare le infrazioni previste a livello europeo e quelle introdotte dal Codice della Strada italiano.

SOSTENIBILITA’ – linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2025. Adozione delle linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti.

Adottate le linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti per approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche.

VARIE – legge di Bilancio 2025
Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Nella legge di Bilancio 2025 sono state riportate alcune novità in tema ambientale, tra cui si segnalano:
- posticipo al 1° gennaio 2027 dell’imposta sul consumo dei manufatti a singolo impiego (plastic tax);
- proroga al 31 luglio 2026 del termine per l’approvazione della TARI dai Comuni;
- modifica all’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. n. 152/2006, in merito ai soggetti tenuti ad iscriversi a RENTRI. Viene difatti precisato che sono esentati dall’iscrizione i Consorzi o sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1 e i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6;
- rinvio di sei mesi (dal 13 gennaio 2026 al 13 luglio 2026) dell’applicazione degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano in merito al rispetto dei valori limite per la somma di 4 PFAS, le molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 - acido perfluoroottanoico (Pfoa), acido perfluoroottansolfonico (Pfos), acido perfluorononanoico (Pfna) e acido perfluoroesano sulfonico (Pfhxs);

- esteso il campo di applicazione del regolamento sulla gestione di terre e rocce da scavo (DL n. 13/2023) anche a residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali.

In vigore dal 1° gennaio 2026.

BONIFICA SITI CONTAMINATI – quarto rapporto ISPRA
Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: quarto rapporto sui dati regionali. ISPRA Rapporti 424/2025.

Pubblicato il Rapporto ISPRA sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia, il quarto, che aggiorna al 1° gennaio 2024 i dati relativi ai procedimenti di bonifica nella penisola.

VARIE – Regione Lombardia. Revisione normativa 2025
Legge Regionale 9 dicembre 2025, n. 18. Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025.

Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 19. Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2026.

Introdotte diverse modifiche a norme regionali lombarde, tra cui:

- n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

- n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

- n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

- n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);

- n. 5/2020 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia […]);

- n. 12/2007 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);

- n. 20/2021 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati).

In vigore dal 13 dicembre 2025 (Legge n.18/2025) e dal 31 dicembre 2025 (Legge n. 19/2025).

ACQUE TUTELA – Regione Lombardia. Adozione del nuovo Programma
Delib. Giunta Reg. 15 dicembre 2025, n. XII/5517. Adozione del programma di tutela e uso delle acque (PTUA), comprensivo del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, al fine della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e alla competente autorità di bacino per le verifiche di competenza e l'acquisizione del parere vincolante.

Adottato il nuovo Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia.

RIFIUTI – Regione Lombardia. modalità per pagamento tributo conferimento in discarica scarti e sovvalli
Delib. Giunta Reg. 15 dicembre 2025, n. XII/5511. Aggiornamento delle modalità previste dalla d.g.r. n. 4274 del 25 ottobre 2012 per l’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica di scarti e sovvalli (art. 53 l.r. n. 10 del 14 luglio 2003).

A partire da gennaio 2026, le richieste di usufruire della riduzione del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica di scarti e sovvalli devono essere presentate online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, così come le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti.

RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia. Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor
Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5469 del 9 dicembre 2025 “Approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico".

Nella Delibera viene approvato il documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico" (in Allegato 1).

BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Lombardia. Criteri per individuazione interventi non soggetti a valutazione interferenze e rischi

Delib. Giunta Reg. 9 dicembre 2025, n. XII/5478. Approvazione di "Criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei siti di interesse nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione".

Pubblicati i criteri che, ai sensi dell’art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, permettono di:
- “individuare le categorie di interventi e opere da realizzare nei siti oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale e comunale, ai sensi della l.r. 3/2023, che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze e dei rischi da parte dell'Autorità competente;
- definire i criteri e le procedure per l'effettuazione della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 242 ter, nei casi in cui quest'ultima sia necessaria, nonché le relative modalità di controllo”.

ACQUE TUTELA – Regione Lombardia. Linee guida per determinazione portata adeguata corpi idrici Rete Natura 2000

Delib. Giunta Reg. 24 novembre 2025, n. XII/5398. Approvazione delle Linee guida per la determinazione della portata adeguata nei corpi idrici all'interno dei siti Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette di cui alla l. 394/91.

Approvate le Linee guida per la determinazione della portata adeguata per i corpi idrici dei Siti Natura 2000 e delle Aree Naturali Protette di cui alla l. 394/1991, che costituiscono il riferimento metodologico per la redazione degli studi di incidenza riguardanti derivazioni idriche sui corpi idrici naturali superficiali fluenti.

IPPC/AIA – Regione Lombardia. Indirizzi per applicazione BAT industria chimica
Delib. Giunta Reg. 24 novembre 2025, n. XII/5379. Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Entro la scadenza dei 4 anni dalla pubblicazione della decisione europea (n. 2022/2427) sulle conclusioni delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica, la Regione Lombardia ha elaborato gli indirizzi utili alle Autorità Competenti per effettuare istruttorie tecniche per il riesame delle AIA degli impianti interessati, uniformemente su tutto il territorio regionale.

IPPC/AIA – Regione Lombardia. Indirizzi per applicazione BAT industria tessile
Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5441. Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile.

Entro la scadenza dei 4 anni dalla pubblicazione della decisione europea (n. 2022/2508) sulle conclusioni delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili) per l’industria tessile, la Regione Lombardia ha elaborato gli indirizzi utili alle Autorità Competenti per effettuare istruttorie tecniche per il riesame delle AIA degli impianti interessati, uniformemente su tutto il territorio regionale.

VARIE – Regione Lombardia. Piano monitoraggio ambientale attività di cava
Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5442. Definizione dei contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava ai sensi dell'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021.

Approvati i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell’attività estrattiva di cava per la Regione Lombardia, che è previsto dalla LR n. 2072021 e deve essere prodotto a corredo del provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività. Il documento riporta le indicazioni a cui è necessario fare riferimento nella predisposizione del piano di monitoraggio e delinea anche alcuni suggerimenti.

IPPC/AIA – Regione Lombardia. Programma dei controlli ordinari 2026 alle installazioni soggette ad AIA
Decreto del Dirigente (reg.) 27 novembre 2025, n. 17280. Presa d'atto del programma annuale dei controlli ordinari nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'anno 2026 e aggiornamento del "Registro delle installazioni coperte dal Piano" di cui all'Allegato 1 sub-allegato A alla d.g.r. del 9 dicembre 2024, n. XII/3584.

Approvata la programmazione delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad AIA per l’anno 2026, per AIA industriali ed AIA zootecniche.

ARIA – Regione Lombardia. Zonizzazione del territorio per valutazione qualità dell’aria
Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5444. Zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 155/2010: approvazione della zonizzazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e aggiornamento della zonizzazione per la protezione della salute umana.

Definita dalla Regione Lombardia la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, individuando le zone e la collocazione al loro interno dei rispettivi comuni per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e per la protezione della salute umana.

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canoni utenza acqua pubblica
Decreto del Dirigente (reg.) 5 dicembre 2025, n. 18015. Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2026 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.

Aggiornati gli importi dovuti per l'anno 2026 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica.

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canoni utenza permessi di ricerca risorse geotermiche
Decreto del Dirigente (reg.) 5 dicembre 2025, n. 17998. Aggiornamento dell’importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 e dell’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 - Annualità 2026.

Aggiornato l'importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari dei permessi di ricerca di risorse geotermiche.

RIFIUTI – Comune di Verona. Gestione rifiuti organici utenze non domestiche
DELIBERAZIONI DI GIUNTA. N. Progr. 1332. Seduta del giorno 19 dicembre 2025. Gestione rifiuti urbani Bacino Verona città: criteri per l’individuazione e la gestione delle utenze non domestiche – attività economiche e produttive – con elevata produzione di FORSU soggette all’attivazione di servizi dedicati di raccolta.

Viene deliberato che le seguenti utenze non domestiche:
- alberghi con ristoranti;
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- mense, birrerie, hamburgherie;
- bar, caffè, pasticcerie;
- supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- plurilicenze alimentari e/o miste;
- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- ipermercati di generi misti;
- banchi di mercato di generi alimentari;

debbano obbligatoriamente e necessariamente fruire, per la frazione organica, di un sistema di raccolta dedicato e tracciato, salvo specifiche situazioni in cui Gestore valuti la non necessità e la conseguente compatibilità del conferimento al sistema pubblico previsto per le utenze domestiche.

NORME TECNICHE – art. 3 del D. Lgs. 103/2024 report certificativo
Norma Tecnica UNI/PdR 186-1:2025
“Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 1: Aspetti generali”

Norma Tecnica UNI/PdR 186-2:2025
“Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale”

Norma Tecnica UNI/PdR 186-3:2025
“Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica”

Norma Tecnica UNI/PdR 186-4:2025
“Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori”

Le prassi di riferimento trattano rispettivamente:

- gli aspetti generali per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio (inteso come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi di un’organizzazione) in tutti gli ambiti omogenei secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024;

- i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo protezione ambientale secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024;

- i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024;

- i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024.

Nota: Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche.

Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli.

L’art. 3 indica: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo (vedi le norme elencate in precedenza). Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.


SICUREZZA

MALATTIE PROFESSIONALI - aggiornato l’elenco europeo
Raccomandazione (UE) 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, sull’elenco europeo delle malattie professionali.

Il documento sostituisce la precedente Raccomandazione (UE) 2022/2337 e invita gli Stati membri a recepire nel proprio ordinamento le malattie elencate nell’allegato I e a considerare quelle dell’allegato II come possibili future integrazioni.

Si segnala:
- l'inserimento di nuove malattie correlate all’amianto nell’allegato I (malattie professionali riconosciute), quali cancro della laringe, cancro ovarico, placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni e versamento pleurico non maligno;
- aggiunte nuove malattie nell’allegato II (sospetta origine professionale) quali ad esempio cancro del colon, del retto e dello stomaco causati dall’amianto.

La Commissione sottolinea che il riconoscimento delle malattie professionali spetta agli Stati membri, ma raccomanda di adottare misure preventive, obiettivi di riduzione dell’incidenza, sistemi di raccolta dati, promozione della ricerca e coinvolgimento dei sistemi sanitari nazionali.

La Raccomandazione è entrata in vigore il 22 dicembre 2025, gli Stati membri sono invitati a comunicare entro il 31 dicembre 2026 le azioni adottate per le nuove voci inserite.

ATTREZZATURE DI LAVORO - autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 260 del 17 dicembre 2025 “Modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge del 9 novembre 2021, n. 156”.

Il Decreto definisce le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti delle seguenti categorie di sistemi di trasporto a fune:
- A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
- B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
- B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
- C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

Dal 30 giugno 2026, gli esercenti funiviari pubblici e privati, sia per i nuovi impianti sia per gli impianti già in esercizio, per poter esercire gli impianti a fune loro affidati, devono possedere idonea Autorizzazione di sicurezza (AdS) rilasciata dalla competente direzione generale dell'ANSFISA secondo le procedure indicate dal Decreto. Per il rilascio dell'AdS, gli esercenti devono dimostrare il rispetto delle norme di settore, in particolare:
- Regolamento UE n. 424/2016 (quando applicabile);
- Normativa emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e non abrogata, superata e non in contrasto con le disposizioni emesse dell'ANSFISA;
- Normativa emessa dall'ANSFISA.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – conversione misure urgenti per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione”.

La Legge è entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

Ecco, in sintesi, le principali misure convertite:

- Art. 1 - Contribuzione ridotta per le aziende virtuose: a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione di propria competenza in base all’andamento infortunistico aziendale, secondo la logica del bonus/malus, per premiare le aziende che investono in sicurezza e penalizzare quelle con elevati indici di infortunio. Dalla riduzione contributiva sono escluse le aziende che hanno riportato nelle ultime due sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Art. 1-bis - In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

- Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità: nuovi e più stringenti requisiti vengono previsti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza negli ultimi tre anni di condanne penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

- Art. 3, c. 1 - Subappalti: ai fini del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle “liste di conformità INL “, l’Ispettorato è chiamato a orientare la propria attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato.

- Art. 3, c. 2 - Appalti e subappalti: Istituzione del badge di cantiere. Obbligo, per le imprese operanti in specifici settori, di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Il nuovo badge, obbligatorio per i dipendenti di imprese che operano nei cantieri edili, potrà essere esteso dal Ministero del Lavoro a ulteriori ambiti di attività a rischio elevato, mediante un successivo Decreto.

- Art. 3, c. 4 - Patente a crediti, decurtazione dei punti: previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti.

- Art. 3, c. 4, lett. c - Subappalti: con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, contenente sino ad oggi il C.F. o partita Iva delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto (modifica all’Allegato XII del D. Lgs. 81/08).

- Art. 4 - Potenziamento INL: per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

- Art. 5 - Formazione mirata INAIL: a decorrere dal 2026, 35.000.000 di euro verranno trasferiti annualmente da INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

- Art. 15, c. 1, lett. z-bis - Prevenzione violenza e molestie: ampliate le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/08. Il testo del nuovo Decreto prevede una rilevante modifica all’articolo 15, c. 1, del D. Lgs. 81/08 “Misure generali di tutela”. Dopo la lettera z) viene aggiunta una nuova lettera che dispone: z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62. La modifica comporterà la necessità di integrare la programmazione delle misure di prevenzione in merito a violenza/molestie nei luoghi di lavoro.

- Art. 37, c. 11 - Formazione e aggiornamento RLS: alle imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.

- Art. 37, c. 14 - Il fascicolo elettronico del lavoratore: viene previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all’ art. 15 del D. Lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Tale attività, propedeutica alla programmazione della formazione in azienda da parte del datore di lavoro, dovrà essere considerata dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.

- Art. 41, c. 4-bis - Controlli su alcoolismo e tossicodipendenza: viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

- Art. 77, c. 4, lett. a - DPI: viene specificato che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

- Art. 6 - Soggetti formatori: entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, la Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione dell’INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa.

- Art. 7, c. 2 – introdotta la tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa-sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro. Ribadito il divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio.

- Art. 30, c. 5-ter – Norme UNI: il Ministero promuove convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche SSL. UNI elaborerà un bollettino ufficiale delle norme tecniche SSL pubblicato su siti MLPS, INAIL, UNI.

- Art. 15 – Near Miss (Mancati Infortuni): per promuovere il miglioramento continuo, il Ministero del Lavoro e l’INAIL, adotteranno linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Le aziende dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive intraprese.

- Art. 20, c. 2, lett. i - si precisa che le visite mediche (sorveglianza sanitaria) vanno computate nell’orario di lavoro (escluse le visite preassuntive).

- Art. 25, c. 1, lett. a-bis - Il Medico Competente dovrà informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e degli screening LEA. Entro 12 mesi un Decreto del Ministero della Salute definirà i requisiti delle strutture per la sorveglianza sanitaria.

- Art. 41, c. 4 – Sorveglianza Sanitaria e Promozione Salute: Introdotta una nuova possibile visita medica prima o durante turno, se sia verificato un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol/stupefacenti, per attività ad elevato rischio infortuni (L. 125/2001, art. 15 + DPR 309/90, art. 125).

- Modificato l’art. 113 del D. Lgs. 81/08 “scale verticali”: il Decreto interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti modificandone le misure di prevenzioni contro le cadute dall’alto e aggiornando le soluzioni tecniche previste. La vecchia normativa limitava l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 5 metri, con inclinazione superiore a 75°; il nuovo testo abbassa la soglia a 2 metri e introduce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale, da individuare sulla base della valutazione dei rischi. Vengono confermate le distanze minime dei pioli dalla parete (almeno 15 cm) e, qualora si scelga la gabbia, restano invariati i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm), con lo scopo di impedire la caduta verso l’esterno dell’utilizzatore.

- Modificato l’art. 115 del D. Lgs. 81/08 “sistemi di protezione di caduta dall’alto”: il Decreto riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) e definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo. Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “milleproroghe”
Decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Pubblicato il consueto Decreto Milleproroghe che prende atto della difficoltà strutturale del nostro ordinamento nel rispettare le scadenze fissate dal legislatore e interviene prorogando termini ormai prossimi alla scadenza, nella gran parte dei casi spostandoli al 31 dicembre 2026.

Le principali proroghe:
- la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della strada, prorogata anche per il 2026;
- estesi i termini per l’adeguamento antincendio di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela;
- polizze catastrofali obbligatorie: proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le micro e piccole imprese turistico-ricettive.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – definizione di luogo di lavoro
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2025 del 20/11/2025 - Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Richiesta di parere in merito all'applicazione del Titolo — II luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha chiesto alla Commissione di chiarire se nell’ambito delle attività AIB, le postazioni, le aree presidiate e i punti di osservazione AIB debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi dell’Art. 62 del D. Lgs. 81/08 oppure se ricada l’esclusione prevista per campi, boschi e terreni facenti parte di azienda agricola o forestale.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro spiega che la corretta interpretazione dell’Art. 62 richiede di distinguere terreni agricolo-forestali da pertinenze aziendali chiarendo tre punti fondamentali:
- L’esclusione di cui all’art. 62, comma 2, lett. d-bis) del D. Lgs. 81/08: il Titolo II non si applica a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Questo significa che i terreni esterni non edificati in cui si svolgono attività agricole o forestali (tra cui rientra l’attività AIB) non sono considerati luoghi di lavoro.

Il criterio interpretativo della Cassazione Penale: la Commissione richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49459, per definire chiaramente il confine applicativo del Titolo II secondo il quale:
- non sono luoghi di lavoro i terreni esterni dove si svolge l’attività agricola/forestale;
- sono invece luoghi di lavoro le pertinenze dell’azienda (aree edificate, magazzini, depositi, zone di carico/scarico, strutture connesse).
- l’art. 2135 c.c.: qualifica l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole principali da quelle connesse.

INAIL – rischio elettrico nel settore agricolo
Pubblicato l’opuscolo “Il rischio elettrico nel settore agricolo”.

Il rischio elettrico nel settore agricolo è un tema spesso sottovalutato, ma profondamente presente nella vita quotidiana di chi lavora nei campi. L’energia elettrica è una presenza costante che rende possibili tante attività, ma porta con sé un pericolo che non si vede e non si sente. Nel contesto agricolo questo pericolo si intreccia con l’ambiente naturale, con le attrezzature usate ogni giorno e con infrastrutture elettriche che attraversano campagne, vallate, frutteti e oliveti. È proprio questa convivenza silenziosa tra lavoro agricolo e reti elettriche a rendere necessario un approccio più consapevole.

L’opuscolo intende sensibilizzare lavoratori e imprese del settore agricolo fornendo informazioni in relazione alla presenza delle reti di distribuzione e diffondendo le principali regole di comportamento per la gestione del rischio elettrico quando ci si trova in prossimità delle infrastrutture elettriche.

INAIL – rischio elettrico nel settore delle costruzioni
Pubblicato l’opuscolo “Il rischio elettrico nel settore delle costruzioni” che intende sensibilizzare lavoratori e imprese del settore delle costruzioni fornendo informazioni in relazione alla presenza delle reti di distribuzione e diffondendo le principali regole di comportamento per la gestione del rischio elettrico quando ci si trova in prossimità delle infrastrutture elettriche.

INAIL – stirene
Pubblicata la scheda “Stirene: utilizzo, monitoraggio e potenziali rischi per i lavoratori”.

Lo stirene, inquinante dotato di elevata reattività e volatilità, è una delle sostanze organiche più usate nell’industria chimica, in particolare nella produzione di gomma sintetica, resine, poliesteri e polimeri plastici.

L’esposizione occupazionale a stirene, che avviene principalmente per via inalatoria e in misura minore tramite assorbimento cutaneo, si realizza in particolare durante la fabbricazione di prodotti in plastica rinforzata, come, ad esempio, la produzione di vetroresina per cantieri navali e la cui esposizione può comportare rischi per la salute, come disturbi del sistema nervoso centrale e periferico.

Lo stirene è inoltre sospettato di essere interferente endocrino e cancerogeno, e ciò richiede l’approfondimento delle attività di ricerca per chiarire la capacità tossica dello stirene in tal senso, anche perché, alla luce della nuova direttiva (UE) 2022/431, l’eventuale passaggio dalla categoria 2 alla categoria 1 comporterebbe per lo stirene una gestione in ambiente di lavoro maggiormente cautelativa per i lavoratori, con una forte spinta alla conduzione del monitoraggio biologico oltre che ambientale.

La scheda tratta i seguenti temi:
- monitoraggio ambientale;
- valori limite di esposizione professionale;
- monitoraggio biologico;
- valori limite biologici;
- fattori di confondimento.

INAIL – Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose nel settore edile
Pubblicato l’opuscolo “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”.

Nel settore delle costruzioni, la sicurezza non è mai un tema astratto. Si vive ogni giorno in cantiere. Ogni scelta, ogni gesto, ogni errore può diventare un punto di svolta.

Il documento analizzato nasce proprio da questa esigenza: dare alle imprese edili uno strumento chiaro e pratico per riconoscere, segnalare e gestire near miss e situazioni pericolose, trasformandoli in occasioni concrete di prevenzione.

INAIL – infortuni nell’industria del legno
Pubblicata la scheda “Infortuni nell’industria del legno: modalità di accadimento. Infor.MO, Infortuni nell’industria del legno: modalità di accadimento, fattori causali e indicazioni di prevenzione”. La scheda approfondisce le caratteristiche e le cause degli infortuni afferenti all’Industria del Legno (codice C16 della classificazione Ateco) e registrati nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi lnfor.MO.

L’analisi delle dinamiche infortunistiche registrate in Infor.MO per gli eventi del comparto legno evidenzia caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali. La casistica selezionata riguarda 277 infortuni, a cui risultano associati 482 fattori di rischio, classificati dal modello in determinanti o modulatori a seconda del ruolo all’interno della dinamica di accadimento.

STRESS LAVORO CORRELATO - Regione Lombardia. Linee di indirizzo
Deliberazione della Giunta Regionale del Lombardia n. XII/5428 del 1° dicembre 2025 “Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la gestione dell’impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti”.

Nella Delibera viene approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione dell’impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti” (in Allegato A).

RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia – Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor
Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5469 del 9 dicembre 2025 “Approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico".

Nella Delibera viene approvato il documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico" (in Allegato 1).

NORME TECNICHE – art. 3 del D. Lgs. 103/2024 report certificativo
Norma Tecnica UNI/PdR 186-1:2025
“Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 1: Aspetti generali”

Norma Tecnica UNI/PdR 186-2:2025
“Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale”

Norma Tecnica UNI/PdR 186-3:2025
“Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica”

Norma Tecnica UNI/PdR 186-4:2025
“Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori”

Le prassi di riferimento trattano rispettivamente:

- gli aspetti generali per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio (inteso come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi di un’organizzazione) in tutti gli ambiti omogenei secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024;

- i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo protezione ambientale secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024;

- i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024;

- i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024.

Nota: Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche.

Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli.

L’art. 3 indica: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo (vedi le norme elencate in precedenza). Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 813:2025
“Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cinture con cosciali”

La norma definisce i requisiti tecnici, i metodi di prova, la marcatura e tutte le informazioni che il fabbricante deve fornire per le cinture con cosciali utilizzate nei sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e nelle attività su fune in cui è necessario un punto di attacco basso. È importante sottolineare che queste cinture non sono progettate né idonee per l’arresto della caduta.

NORME TECNICHE – manutenzione
Norma Tecnica UNI EN 15628:2025
“Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione”

La norma specifica la qualificazione del personale in relazione ai compiti da svolgere nel contesto della manutenzione di impianti, infrastrutture e sistemi di produzione al fine di soddisfare i requisiti del lavoro di manutenzione. Il documento descrive le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per la qualificazione del personale addetto alla manutenzione. Queste linee guida possono essere utilizzate per la formazione, la convalida delle competenze del personale addetto alla manutenzione e la pianificazione della carriera. La norma copre i seguenti ruoli professionali nell'organizzazione della manutenzione:
- tecnico specializzato nella manutenzione;
- supervisore della manutenzione;
- ingegnere della manutenzione;
- responsabile della manutenzione.

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