Ue, in arrivo la revisione della direttiva su pile e accumulatori esausti
07/11/2005

Ue, in arrivo la revisione della direttiva su pile e accumulatori esausti

Più limiti all’uso di sostanze pericolose nella fabbricazione di pile e accumulatori e maggiore recupero a fine vita. A prevederlo è la Posizione comune del Consiglio UE del 18 luglio 2005, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, e relativa alla direttiva 91/157/Ce. Tale direttiva, a cui è stata data attuazione in Italia con il decreto ministeriale 20 marzo 1997, disciplina le pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e rientra in quella normativa che regolamenta l’immissione sul mercato e l’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, la cui direttiva madre è la 76/769/Cee (recepita con il d.p.r. n. 904/1982). Sostanzialmente la Posizione comune mette d’accordo le Istituzioni Ue competenti in merito alla riformulazione delle regole di gestione delle pile e degli accumulatori esausti. La nuova gestione dei rifiuti costituiti da batterie esauste, secondo la bozza di direttiva in corso di approvazione, si basa su tre direttive fondamentali: 1) limitazione dell’utilizzo delle sostanze pericolose nella fabbricazione degli accumulatori; 2) limitazione del ricorso al deposito in discarica e all’incenerimento; 3) nuovi obiettivi minimi di raccolta e di recupero. Per quanto riguarda l’aspetto della commercializzazione, sarà vietata la vendita di pile e accumulatori con quantitativi di sostanze pericolose, come il cadmio, superiori a determinate soglie, con l’ammissione, però, di deroghe in quei casi in cui l’impiego di metalli pesanti è senza alternative. Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire dei tassi di raccolta annuali (per tasso di raccolta si intende la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti nell’anno per le vendite annuali medie di pile e accumulatori portatili all’utilizzatore finale in peso nello stesso anno e nei due precedenti). I tassi che dovranno essere conseguiti sono: il 25% dopo 4 anni e il 45% dopo 8 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Le soglie minime del riciclo, che variano in base alla tipologia di batterie, saranno invece più elevate rispetto a quanto previsto dalle direttive 91/157/Ce ed 93/86/Ce. A tal proposito gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione europea le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti annualmente nonché sul rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio. Sugli Stati membri incomberà, pertanto, l’onere di adottare delle misure idonee per incoraggiare i consumatori a partecipare alla raccolta e ad agevolare il processo di riutilizzo, trattamento e riciclaggio. Infine, tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie dovranno essere contrassegnati con il simbolo della raccolta differenziata e con il simbolo chimico indicante la presenza dei metalli pesanti.

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