AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2025
25/07/2025

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2025

AMBIENTE

SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
In data 25 giugno 2025 L’ECHA ha annunciato l’inclusione di tre nuove sostanze nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH. Con questo aggiornamento, l’elenco sale a 250 voci.
Le sostanze aggiunte sono:
Ricordiamo che l’inclusione di queste in Candidate List non ne vieta l’utilizzo come sostanze tal quali, in miscela o in articoli. Tuttavia, qualora le sostanze fossero presenti in articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, le aziende interessate sono tenute al rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 33 del Regolamento REACH e all’obbligo di notifica SCIP.

REACH – aggiunte due nuove sostanze all’Allegato XVII
Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la N,N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP).

L’Allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) elenca le sostanze chimiche pericolose soggette a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso. Con il Regolamento n. 2025/1090 tale allegato viene modificato mediante l’aggiunta di ulteriori due voci:
- N,N-dimetilacetammide (DMAC)
- 1-etilpirrolidin-2-one (NEP)

Trattasi di solventi classificati come tossici per la riproduzione e con tossicità acuta. A partire dal 23 dicembre 2026 non sarà possibile l’immissione sul mercato di tali sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,3%, salvo che i fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle non abbiano inserito i cosiddetti “livelli derivanti senza effetti (DNEL)”, ossia i valori massimi di esposizione per un utilizzo sicuro senza rischi per la salute dei lavoratori, nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di sicurezza. Sempre dal 23 dicembre 2026 viene vietata anche la produzione e l’uso di tali sostanze, salvo che fabbricanti ed utilizzatori a valle non adottino misure di gestione dei rischi appropriate e garantiscano l’esposizione dei lavoratori inferiore ai DNEL.

Unica eccezione è costituita dalla immissione sul mercato o l’uso di DMAC, consentita fino al 23 giugno 2029 per la produzione di fibre sintetiche o artificiali.

In vigore dal 23 giugno 2025.

CLP – dal 1° settembre 2025 e dal 1° maggio 2026 in vigore modifiche alla classificazione del piombo e del rame
Si ricorda che, come previsto dal Reg. 2024/197, che ha modificato il Reg. 1272/2008 (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 entrano in vigore le modifiche relative al piombo, ora identificabile in due classificazioni armonizzate in funzione della dimensione delle particelle. Tali modifiche possono comportare variazioni in tema di ADR: in breve, prodotti, sottoprodotti e rifiuti ad oggi non soggetti ad ADR, come ottone, acciai, leghe di alluminio o rame, potrebbero diventarlo dal 1° settembre 2025 in ragione del loro contenuto in piombo.

Ulteriori valutazioni devono essere effettuate, dalle aziende, anche in merito al potenziale nuovo assoggettamento alla normativa Seveso.

Il Reg. 2564/2024 ha invece previsto modifiche alla voce relativa al rame, in vigore dal 1° maggio 2026.

REACH – rettifica alle restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici
Rettifica 6 giugno 2025, n. 90479. Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.

Introdotte alcune rettifiche al Regolamento REACH, allegato XVII, per quanto riguarda le restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici. Le modifiche, non sostanziali, precisano meglio le restrizioni, evitando possibili interpretazioni errate.

VARIE – dati sulla mitigazione climatica inclusi nei conti economici ambientali
Regolamento delegato (UE) 2025/1131 della Commissione, del 26 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali.

I conti economici ambientali europei, strumenti degli Stati membri per misurare l’interazione tra ambiente e sistema economico, ed istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011, includono un modulo per i conti delle spese per la protezione dell’ambiente, uno per i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali ed uno per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, per i quali i dati devono essere trasmessi conformemente alle classificazioni applicate nei conti ambientali.

La mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Pertanto, in ragione del fatto che le caratteristiche relative agli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero essere incluse nei conti ambientali europei, la Commissione UE ha conseguentemente modificato gli allegati IV, V e VIII del Regolamento n. 691/2011, che regolamentavano i contenuti dei moduli sopra evidenziati.

Ora, quindi, internamente ai conti economici ambientali gli Stati membri dovranno fornire dati più dettagliati sugli aspetti relativi alla mitigazione climatica.

In vigore dal 24 giugno 2025.

VARIE – deroghe all’Italia per la trasmissione dei dati sui conti economici ambientali
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1170 della Commissione, del 13 giugno 2025, relativa alla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei.

La Commissione UE ha acconsentito alla richiesta, pervenuta anche da altri Stati membri oltre che dall’Italia, di fornire una deroga temporanea per l’invio di alcuni moduli dei conti economici ambientali, a fronte della necessità di tali Paesi di adeguare i propri sistemi statistici nazionali. Nel caso specifico italiano, è stata fornita proroga fino al 27 settembre 2027 per l’invio del modulo relativo ai dati quantitativi e qualitativi delle foreste, nello specifico i dati relativi a terre boscate, volume e valore del legname. L’Italia dovrà dunque sfruttare il tempo in più per predisporre una raccolta dati più accurata e in linea con gli obblighi dell’UE.

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI – modifiche al Reg. n. 2023/1804
Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1° aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi.

Regolamento delegato (UE) 2025/656 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la ricarica senza fili, il sistema stradale elettrico, la comunicazione vehicle-to-grid e la fornitura di idrogeno per i veicoli adibiti al trasporto su strada.

Regolamento delegato (UE) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di altri tipi di dati relativi all’infrastruttura per i combustibili alternativi

Aggiornato il Reg. n. 2023/1804, relativo alle infrastrutture per i combustibili alternativi (come le reti di colonnine di ricarica elettriche). Con tre nuovi Regolamenti, l’UE:
- Fissa nuovi requisiti tecnici per i gestori delle piattaforme per la condivisione dei dati sulle infrastrutture tra operatori ed utenti (Reg. n. 2025/645);
- Introduce nuove specifiche di interoperabilità tecnica delle infrastrutture di ricarica e rifornimento “in termini di connessioni fisiche, scambi di comunicazioni e accesso per le persone a mobilità ridotta” (Reg. n. 2025/656);
- Stabilisce i dati sui servizi offerti che i gestori o proprietari delle infrastrutture devono comunicare agli utenti (Reg. 2025/671).

In vigore dal 8 luglio 2025, il Reg. n. 2025/645 e n. 2025/671 si applicano dal 14 aprile 2025, il Reg n. 2025/656 dal 8 gennaio 2026.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – nuove norme sull’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

Comunicazione (UE) 18 giugno 2025, n. 9034. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro principali componenti specifici originario di diversi paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette (regolamento sull'industria a zero emissioni nette)

Per tecnologie “a zero emissioni nette (Net-Zero)” si intendono prodotti finali, componenti o macchinari specifici per la produzione di prodotti, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione (come tecnologie fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, a idrogeno e del biogas). Il Reg. n. 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico comune volto a rafforzare l’ecosistema di produzione dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette all’interno dell’Unione, per rafforzare la resilienza e sicurezza nell’approvvigionamento di tali tecnologie e ridurre la dipendenza da paesi terzi. Obiettivo finale è, quindi, migliorare la competitività del settore, attirare investimenti e migliorare l’accesso al mercato delle tecnologie pulite nell’Unione.

La Commissione ha dunque recentemente pubblicato quattro diversi provvedimenti legislativi sull’argomento:

- con la Decisione di esecuzione n. 2025/1100 sono stati adottati gli orientamenti che gli Stati membri devono seguire come criteri di selezione per la designazione di alcuni progetti industriali come strategici per tali tecnologie;

- a norma del Reg. n. 2024/1735, qualora vi siano prove di una dipendenza significativa dai paesi terzi per l’approvvigionamento dell’Unione delle tecnologie Net-Zero, per poter valutare l’importanza nella continuità dell’approvvigionamento di determinati prodotti e componenti devono essere applicati criteri diversi dal prezzo, come il “contributo alla resilienza”. Ai fini della valutazione di tale contributo, la Commissione ha quindi adottato, con il Reg. n. 2025/1178, l’elenco di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici utilizzati per la produzione di tali tecnologie, che sono identificati come “essenziali per garantire la resilienza dell’Unione”;

- il Reg. 2025/1776 specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione da includere nelle aste per la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, in quanto il Reg. n. 2024/1735 prevede anche l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione, evitando dipendenze;

- con la Comunicazione n. 9034/2025, infine, vengono fornite indicazioni per la determinazione delle quantità di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti, che possono essere accettate se provenienti dall’estero.

In vigore dal 8 luglio 2025.

EMISSION TRADING – controllo comunicazioni gestori EU-ETS
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei verificatori.

Aggiornate le regole per il controllo delle comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti rientranti nel sistema EU-ETS di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra. Con il Regolamento n. 2025/1192 viene modificata la disciplina per la verifica dei dati delle emissioni dichiarate dalle aziende e l’accreditamento dei verificatori (enti o persone che controllano e certificano i dati dichiarati).

Inoltre, il soggetto preposto alle verifiche dovrà controllare che gli obiettivi conseguiti comportino un’effettiva riduzione in linea con quanto stimato e descritto nel piano di neutralità climatica e, in caso contrario, indicarne le motivazioni.

In vigore dal 22 giugno 2025. L’articolo 1, punto 11, lettere c), d) ed e), punto 19, lettera b), punto iii), e punto 29 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024.

EMISSION TRADING – questionario per le relazioni annuali di resoconto
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Modificato il modello che gli Stati membri devono usare per le relazioni annuali all’UE sull’applicazione della direttiva EU-ETS, per adeguarlo alle novità normative intervenute nel tempo, come l’estensione del campo di applicazione con il nuovo EU-ETS II.

EMISSION TRADING – modificato il funzionamento del registro dell’Unione
Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione

Aggiornate le norme sul funzionamento del registro delle operazioni per lo scambio di quote di emissioni in ambito Emission Trading (EU – ETS), soprattutto relativamente ai conti degli operatori marittimi, i quali possono temporaneamente non rientrare nel sistema EU-ETS in alcuni anni, sulla base della tipologia di tratte effettuate. Viene quindi introdotta una sorta di “esclusione temporanea”.

Viene inoltre stabilito al 1° ottobre di ogni anno l’obbligo di restituzione delle quote, unitamente ad una serie di altre modifiche.

SOSTANZE PERICOLOSE – XXIII Adeguamento al Processo Tecnico del Regolamento CLP
Regolamento (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il Regolamento, che rappresenta il XXIII ATP del CLP, apporta modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008, introducendo la classificazione e l’etichettatura armonizzate per 22 nuove sostanze e aggiornando quelle di altre 10. In vigore dal 10 luglio 2025, si applica a decorrere dal 01 febbraio 2027. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente alle modifiche del presente Regolamento.

POPs – abbassamento valore limite PFOS e derivati
Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati.

Il Reg. n. 2019/1021 attua quanto previsto dalla “Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti”, tra cui la regolamentazione dei valori limite di determinati contaminanti non intenzionali in tracce come il PFOS, per il quale tali limiti sono stati stabiliti molto tempo fa. Di recente, sostanze simili come il PFOA e i suoi sali e composti correlati sono stati inclusi nel Regolamento, con valori limite molto inferiori rispetto al PFOS, il che dimostra che è possibile la contaminazione anche con livelli più bassi di tali sostanze, rispetto a quanto si riteneva in passato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rettificare i valori limite del PFOS e dei suoi derivati, abbassandoli da 10 mg/kg a 0,025 mg/kg in sostanze e miscele.

Viene inoltre eliminata la deroga all’uso di PFOS come abbattitore di nebbie nella cromatura dura non decorativa.

In vigore dal 17 luglio 2025, i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.

REACH – guida ECHA per la valutazione dei dossier di registrazione
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato una nuova guida per aiutare produttori e importatori di sostanze ad adempiere agli obblighi REACH in merito all’invio dei dossier di registrazione per le sostanze prodotte o importate in UE in quantità maggiori o uguali ad 1 tonnellata/anno. La valutazione dei contenuti del dossier viene effettuata in maniera indipendente tramite il processo di “Evaluation”. La guida pubblicata da ECHA cerca quindi di guidare i soggetti interessati in merito a tale processo. Il documento è reperibile al link: https://echa.europa.eu/it/practical-guides.

SOSTANZE PERICOLOSE – MASE – Bollettino di informazione sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)
Bollettino MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) di informazione SOSTANZE CHIMICHE – AMBIENTE & SALUTE n. 1/2025 “Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS): cosa sono, dove si trovano, problematiche e misure di gestione”.

Il bollettino di informazione ha come obiettivo quello di fornire aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals).

In questo numero si trattano le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) che costituiscono una grande famiglia di sostanze chimiche sintetiche che vengono ampiamente utilizzate in numerosi settori industriali e che possono essere presenti nei prodotti di consumo immessi sul mercato.

RADIAZIONI IONIZZANTI – risultati del primo controllo italiano sulle acque potabili
Radioattività nelle acque destinate al consumo umano: risultati del primo programma di controllo in Italia. Rapporti ISTISAN 25/9.

Pubblicato il rapporto che contiene in sintesi la descrizione delle attività svolte e l’analisi dei risultati ottenuti con il primo programma di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, in attuazione del D. Lgs. n. 28/2016 (“Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”), integrato dalle indicazioni operative riportate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017.

ARIA – adottato il Piano Nazionale per la Qualità dell’Aria
Approvato il 20 giugno 2025 il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Aria, strumento strategico nazionale per il contrasto dell’inquinamento atmosferico e l’adeguamento dell’Italia agli obblighi previsti dalla normativa ambientale europea. Il Piano si articola su quattro temi principali: agricoltura sostenibile, mobilità green, riscaldamento efficiente, comunicazione ai cittadini.

Al link il comunicato del MASE: https://www.mase.gov.it/portale/-/adottato-in-cdm-il-piano-nazionale-per-la-qualita-dell-aria-2-4-miliardi-per-ridurre-l-inquinamento-e-tutelare-la-salute#:~:TEXT=ROMA,%2020%20GIUGNO%20-%20%C3%88%20STATO%20ADOTTATO%20OGGI,DELL%E2%80%99ITALIA%20AGLI%20OBB.

REACH – controlli alle dogane
Circolare Ministeriale 12 giugno 2025, n. 12. I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le indicazioni sulle modalità di controllo sui soggetti che effettuano importazioni di prodotti chimici sottoposti al Regolamento REACH, precisando come avviene la verifica dei codici delle dichiarazioni doganali, il controllo delle registrazioni presso ECHA, eventuali controlli analitici, sanzioni e rendicontazioni.

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – corsi di formazione per personale incaricato a controlli macchine operanti all’aperto
Decreto Ministeriale 25 giugno 2025, n. 371. Modifica dell'Allegato 1 del Decreto 25 gennaio 2018 "Definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262".

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha aggiornato le caratteristiche dei corsi di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato alle operazioni di verifica dell’emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – condivisione esiti tra Enti di controllo
Circolare Ministeriale 25 giugno 2025, n. 63. Procedure di gestione dei dati derivanti dalle attività ispettive sul trasporto ferroviario di merci pericolose al fine della loro trasmissione, aggregazione e successivo controllo e monitoraggio da parte dell'autorità competente.

In ragione della necessità di definire una modalità comune e condivisa di trasmissione dei dati risultanti dalle attività di controllo sui trasporti di merci pericolose di competenza di POLFER, ANSFISA e RFI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il documento, condiviso da tali soggetti, che si ritiene funzionale a consentire l'agevole aggregazione delle informazioni di comune utilità relative agli esiti dei controlli effettuati sui treni e sui veicoli trasportanti merci pericolose.

BONIFICA SITI CONTAMINATI – software ROCKS
Promosso da ISPRA il nuovo software ROCKS (Risk Ordering for Contamination Key Sites), lo strumento informativo per la pianificazione degli interventi prioritari di bonifica, con identificazione delle aree più critiche e creazione di un “ordine di intervento” sulla base di “punteggi di rischio”. ROCKS potrà aiutare le Regioni a pianificare con maggiore efficienza gli interventi, ottimizzando le risorse economiche disponibili.

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/criteri-di-priorita-d2019intervento-1/software-rocks.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – trasporto di macerie da eventi calamitosi
Con comunicato del 17/06/2025 e in accordo con la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge n. 40/2025), l’Albo Nazionale Gestori Ambientali precisa che “al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”

SOSTENIBILITA’ – autorizzazione per lancio di satelliti, razzi e palloni sonda solo previa verifica della sostenibilità ambientale
Legge 13 giugno 2025, n. 89. Disposizioni in materia di economia dello spazio.

La Legge n.89/2025, prima in Italia in materia di economia dello spazio, stabilisce che l’autorizzazione alle imprese per il lancio spaziale di razzi, satelliti, palloni sonda e stazioni orbitanti, oltre alle attività di esplorazione, estrazione e uso di risorse naturali dello spazio, viene concessa solo previa verifica della loro sostenibilità ambientale, in termini di inquinamento luminoso e radioelettrico, detriti spaziali, impronta ambientale.

In vigore dal 25 giugno 2025.

VARIE – legge di delegazione europea 2024
Legge 13 giugno 2025, n. 91. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

Pubblicata la legge n. 92/2025, che conferisce delega al Governo per il recepimento di numerose norme europee, tra cui:
- Direttiva n. 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Direttiva n. 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente:
- Direttiva n. 2024/1785 sulle emissioni industriali (IPPC) e discariche di rifiuti;
- Direttiva n. 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente;
- Direttiva n. 2024/1788 sui mercati del gas rinnovabile, gas naturale e idrogeno;
- Direttiva n. 2023/1791 sull’efficienza energetica;
- Regolamento n. 2024/1991 sul ripristino della natura;
- Regolamento n.2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee;
- Regolamento n. 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR);
- Regolamento n.2022/1616 sulla plastica riciclata per materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari;
- Regolamento n. 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie.

In vigore dal 10 luglio 2025.

SNPA – impiego di droni per il monitoraggio ambientale
IMPIEGO E GESTIONE DI DRONI NEL SNPA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO AMBIENTALE. Pubblicazioni tecniche SNPA 2025

Pubblicato report SNPA sull’utilizzo dei droni nel monitoraggio e controllo ambientale, in ragione dei recenti progressi tecnologici degli UAS (Unmanned aircraft system). Il report riporta i risultati dell’analisi sull’uso di droni nel 2024, in termini di dotazione strumentale, risorse umane dedicate e relative abilitazioni degli operatori, tecniche di rilievo ed elaborazione, modalità di gestione operativa e ambiti tematici di impiego.

ENERGIA – Regione Lombardia. Disposizione inerenti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 8. Legge di semplificazione 2025.

La Legge n.8/2025 si allinea alle disposizioni del D.Lgs. n. 190/2024, anche detto Testo unico sulle rinnovabili, per aggiornare la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nuove disposizioni anche relativamente alle valutazioni ambientali dei progetti per tali impianti e alle competenze degli Enti coinvolti.

In vigore dal 11 giugno 2025.

NORME TECNICHE – Acque potabili
Norma Tecnica UNI EN 12 giugno 2025, n. 14944-2

Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo umano - Metodi di prova - Parte 2: Influenza dei materiali a base di cemento applicati in situ e dei prodotti/materiali non a base di cemento associati sui parametri organolettici e sulla migrazione di sostanze organiche (TOC).

La norma specifica un metodo per determinare l'influenza dei materiali a base di cemento applicati in situ e dei prodotti/materiali non a base di cemento associati (incluse le malte preconfezionate) sull'odore, sul sapore, sul colore, sulla torbidità e sul carbonio organico totale (TOC) delle acque di prova dopo il contatto con i prodotti.

NORME TECNICHE – Acque potabili
Norma Tecnica UNI EN 12 giugno 2025, n. 14944-4

Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo umano - Metodi di prova - Parte 4: Migrazione di sostanze da materiali a base di cemento applicati in situ e prodotti/materiali non a base di cemento associati.

La norma specifica un metodo per determinare la migrazione di sostanze da materiali cementizi induriti applicati o formati in situ (incluse le malte preconfezionate) nelle acque di prova dopo il contatto con i prodotti. La norma tratta inoltre della determinazione della migrazione da singoli costituenti di prodotti e materiali a base di cemento (vedere appendici A e B) e da prodotti non cementizi associati (vedere appendice C).

NORME TECNICHE – Macchine granigliatrici
Norma Tecnica UNI EN ISO 19 giugno 2025, n. 23779
Macchine granigliatrici - Requisiti di sicurezza e ambientali.

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e ambientali per le macchine granigliatrici.

Le macchine granigliatrici includono:
- macchine granigliatrici per ruote;
- macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido;
- macchine granigliatrici combinate ad aria compressa e per ruote.

La norma non si applica a macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido.


SICUREZZA

SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
In data 25 giugno 2025 L’ECHA ha annunciato l’inclusione di tre nuove sostanze nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH. Con questo aggiornamento, l’elenco sale a 250 voci.
Le sostanze aggiunte sono:
Ricordiamo che l’inclusione di queste in Candidate List non ne vieta l’utilizzo come sostanze tal quali, in miscela o in articoli. Tuttavia, qualora le sostanze fossero presenti in articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, le aziende interessate sono tenute al rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 33 del Regolamento REACH e all’obbligo di notifica SCIP.

REACH – aggiunte due nuove sostanze all’Allegato XVII
Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la N,N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP).

L’Allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) elenca le sostanze chimiche pericolose soggette a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso. Con il Regolamento n. 2025/1090 tale allegato viene modificato mediante l’aggiunta di ulteriori due voci:
- N,N-dimetilacetammide (DMAC)
- 1-etilpirrolidin-2-one (NEP)

Trattasi di solventi classificati come tossici per la riproduzione e con tossicità acuta. A partire dal 23 dicembre 2026 non sarà possibile l’immissione sul mercato di tali sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,3%, salvo che i fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle non abbiano inserito i cosiddetti “livelli derivanti senza effetti (DNEL)”, ossia i valori massimi di esposizione per un utilizzo sicuro senza rischi per la salute dei lavoratori, nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di sicurezza. Sempre dal 23 dicembre 2026 viene vietata anche la produzione e l’uso di tali sostanze, salvo che fabbricanti ed utilizzatori a valle non adottino misure di gestione dei rischi appropriate e garantiscano l’esposizione dei lavoratori inferiore ai DNEL.

Unica eccezione è costituita dalla immissione sul mercato o l’uso di DMAC, consentita fino al 23 giugno 2029 per la produzione di fibre sintetiche o artificiali.

In vigore dal 23 giugno 2025.

CLP – dal 1° settembre 2025 e dal 1° maggio 2026 in vigore modifiche alla classificazione del piombo e del rame
Si ricorda che, come previsto dal Reg. 2024/197, che ha modificato il Reg. 1272/2008 (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 entrano in vigore le modifiche relative al piombo, ora identificabile in due classificazioni armonizzate in funzione della dimensione delle particelle. Tali modifiche possono comportare variazioni in tema di ADR: in breve, prodotti, sottoprodotti e rifiuti ad oggi non soggetti ad ADR, come ottone, acciai, leghe di alluminio o rame, potrebbero diventarlo dal 1° settembre 2025 in ragione del loro contenuto in piombo.

Ulteriori valutazioni devono essere effettuate, dalle aziende, anche in merito al potenziale nuovo assoggettamento alla normativa Seveso.

Il Reg. 2564/2024 ha invece previsto modifiche alla voce relativa al rame, in vigore dal 1° maggio 2026.

REACH – rettifica alle restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici
Rettifica 6 giugno 2025, n. 90479. Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.

Introdotte alcune rettifiche al Regolamento REACH, allegato XVII, per quanto riguarda le restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici. Le modifiche, non sostanziali, precisano meglio le restrizioni, evitando possibili interpretazioni errate.

SOSTANZE PERICOLOSE – XXIII Adeguamento al Processo Tecnico del Regolamento CLP
Regolamento (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il Regolamento, che rappresenta il XXIII ATP del CLP, apporta modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008, introducendo la classificazione e l’etichettatura armonizzate per 22 nuove sostanze e aggiornando quelle di altre 10. In vigore dal 10 luglio 2025, si applica a decorrere dal 01 febbraio 2027. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente alle modifiche del presente Regolamento.

POPs – abbassamento valore limite PFOS e derivati
Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati.

Il Reg. n. 2019/1021 attua quanto previsto dalla “Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti”, tra cui la regolamentazione dei valori limite di determinati contaminanti non intenzionali in tracce come il PFOS, per il quale tali limiti sono stati stabiliti molto tempo fa. Di recente, sostanze simili come il PFOA e i suoi sali e composti correlati sono stati inclusi nel Regolamento, con valori limite molto inferiori rispetto al PFOS, il che dimostra che è possibile la contaminazione anche con livelli più bassi di tali sostanze, rispetto a quanto si riteneva in passato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rettificare i valori limite del PFOS e dei suoi derivati, abbassandoli da 10 mg/kg a 0,025 mg/kg in sostanze e miscele.

Viene inoltre eliminata la deroga all’uso di PFOS come abbattitore di nebbie nella cromatura dura non decorativa.

In vigore dal 17 luglio 2025, i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.

REACH – guida ECHA per la valutazione dei dossier di registrazione
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato una nuova guida per aiutare produttori e importatori di sostanze ad adempiere agli obblighi REACH in merito all’invio dei dossier di registrazione per le sostanze prodotte o importate in UE in quantità maggiori o uguali ad 1 tonnellata/anno. La valutazione dei contenuti del dossier viene effettuata in maniera indipendente tramite il processo di “Evaluation”. La guida pubblicata da ECHA cerca quindi di guidare i soggetti interessati in merito a tale processo. Il documento è reperibile al link: https://echa.europa.eu/it/practical-guides.

REACH – controlli alle dogane
Circolare Ministeriale 12 giugno 2025, n. 12. I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le indicazioni sulle modalità di controllo sui soggetti che effettuano importazioni di prodotti chimici sottoposti al Regolamento REACH, precisando come avviene la verifica dei codici delle dichiarazioni doganali, il controllo delle registrazioni presso ECHA, eventuali controlli analitici, sanzioni e rendicontazioni.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela del lavoro nelle piattaforme digitali
Legge n. 91 del 13 giugno 2025 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”.

Con l’art. 11 della legge il Governo dovrà recepire la Direttiva UE 2024/2831 che introduce tutele rafforzate per i lavoratori delle piattaforme digitali, dai rider agli autisti delle app di mobilità.

Nell’esercizio della delega dovranno essere previste le seguenti modifiche:
- modifiche al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- nuove procedure per la verifica della situazione occupazionale dei lavoratori;
- procedure per il trattamento dei dati personali;
- tutele previdenziali modulate;
- modalità di informazione sull’uso di sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
- controllo e monitoraggio dell’impatto dei sistemi automatizzati;
- modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche per la “prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci”.

ATTREZZATURE DI LAVORO – 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 68 del 18 giugno 2025 “63° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

MICROCLIMA – Conferenza Stato Regioni - Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare
Approvato il 19 giugno 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il documento (25/69/CR6bis/C7) “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Con le linee di indirizzo, si intende dare una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare. Esse rappresentano una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.

INL – visualizzazione della Patente a Crediti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

INL – Patente a crediti - applicazione delle sanzioni alla Ditta individuale artigiana
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la Nota Prot. 964 del 04 giugno 2025 “Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D. Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un’ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.

L’INL chiarisce che non si applicano sanzioni al lavoratore autonomo che, in sede ispettiva, venga riqualificato come dipendente dell’impresa affidataria.

INAIL – Prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale
Inail Circolare n. 37 del 20 giugno 2025 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2025”.

Con la Circolare, si comunica la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relativa ai settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico con decorrenza 1° gennaio 2025.

SOSTANZE PERICOLOSE – MASE – Bollettino di informazione sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)
Bollettino MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) di informazione SOSTANZE CHIMICHE – AMBIENTE & SALUTE n. 1/2025 “Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS): cosa sono, dove si trovano, problematiche e misure di gestione”.

Il bollettino di informazione ha come obiettivo quello di fornire aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals).

In questo numero si trattano le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) che costituiscono una grande famiglia di sostanze chimiche sintetiche che vengono ampiamente utilizzate in numerosi settori industriali e che possono essere presenti nei prodotti di consumo immessi sul mercato.

INAIL – differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici
Pubblicata la scheda “Il ruolo della differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti cutanei”.

L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute rappresenta una delle condizioni più comuni rilevabili in numerosi cicli produttivi. Più di mille sostanze possiedono una classificazione armonizzata in Europa come sensibilizzante cutaneo.

La differenza di genere nella registrazione degli effetti dovuta ad esposizione a queste sostanze sta emergendo in modo sempre più netto negli ultimi anni. Indagini sperimentali hanno evidenziato diverse caratteristiche della pelle maschile e femminile, ma anche attività più frequentemente condotte dal genere femminile, come il “lavoro umido”, sia in ambienti di vita che di lavoro, che possono portare ad una maggiore fragilità cutanea femminile con la registrazione di effetti più frequenti e di maggiore severità rispetto alla popolazione maschile.

INAIL – lavoratori esposti ad acrilonitrile
Pubblicata la scheda “Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale”.

Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell’esposizione professionale a specifici agenti cancerogeni contribuiscono all’identificazione dei rischi connessi con le attività produttive, all’implementazione di politiche di salute e sicurezza sul lavoro, e, attraverso il monitoraggio dell’esposizione quale strumento utile alla riduzione dei fattori di rischio, al miglioramento della qualità della vita lavorativa.

Tra questi agenti è annoverato l’acrilonitrile, sostanza organica diffusamente impiegata nell’industria chimica e principalmente utilizzata nella produzione di polimeri sintetici.

L’acrilonitrile è anche presente in alcune resine e nella produzione di adesivi, vernici, e nelle attività legate alla sintesi di altri composti chimici. Gli effetti nocivi sulla salute umana, in particolare quelli cancerogeni, sono ben noti e rilevabili dall’ampia letteratura scientifica in materia.

Studi sperimentali sugli animali hanno evidenziato che l’esposizione all’acrilonitrile può aumentare l’incidenza di tumori nei polmoni, nel fegato, nel tessuto linfatico e nel sistema nervoso, mentre studi epidemiologici su coorti di lavoratori esposti hanno mostrato un rischio aumentato per tumori del polmone, vescica, e sistema nervoso centrale.

INAIL – diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori
Pubblicata la scheda “La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro”.

L’arresto cardiaco, principale causa di morte improvvisa, può essere trattato efficacemente con la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce, aumentando il tasso di sopravvivenza fino al 60%. Sebbene non obbligatorio, il DAE è raccomandato in luoghi pubblici e aziende. La formazione al suo utilizzo, integrata nei corsi di primo soccorso, migliora la sicurezza e riduce il rischio aziendale. Il rapido riconoscimento dell’arresto, l’uso del DAE e l’intervento tempestivo dei soccorsi sono fondamentali per salvare vite.

Negli ultimi anni, l’interesse per l’educazione al primo soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) è cresciuto significativamente, anche grazie all’attenzione del legislatore, sia a livello nazionale che europeo.

La normativa (D. Lgs. 81/2008; DM salute 388/2003) ha attribuito al primo soccorso un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la Legge 116/2021 raccomanda ulteriormente la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro, presso le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti, aeroporti, stazioni ferroviarie, porti e mezzi di trasporto a lungo raggio (percorrenze superiori a due ore).

La mortalità cardiovascolare rappresenta la principale causa di morte a livello mondiale: il 50% di tutte le morti per causa cardiovascolare avviene all’improvviso, anche in persone senza patologia cardiaca nota. L’arresto cardiaco si verifica quando il cuore non riesce più a pompare sangue e ossigeno alle cellule. Se non trattato entro pochi minuti porta alla morte.

INAIL – infortuni sul lavoro accaduti all’estero e infortuni dei riders
Il numero Dati INAIL di maggio 2025 propone un quadro aggiornato su infortuni all’estero e riders. In media ogni anno sono un migliaio le denunce pervenute all’INAIL per eventi accaduti a lavoratori di ditte italiane che operano oltre confine. Per quanto riguarda gli addetti alle consegne in ambito urbano, invece, i casi denunciati nel triennio 2021-2023 sono 1.364.

MICROCLIMA – Regione Veneto - Commissione scientifica a sostegno della Veneto Data Platform
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 578 del 29 maggio 2025 “Istituzione della Commissione scientifica a sostegno della Veneto Data Platform, quale piattaforma smart a disposizione del Sistema Regionale Prevenzione Salute da rischi climatici e ambientali (SRPS), di cui alla DGR 28 febbraio 2023, n. 203”.

Con la Deliberazione si istituisce una Commissione scientifica a supporto del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) attribuendole le funzioni di definizione dei fabbisogni e delle fonti informative che alimenteranno la Veneto Data Platform; definizione delle regole di elaborazione dei dati conferiti dai singoli enti aderenti, compresa la definizione di elaborazioni complesse, modelli e algoritmi.

FORMAZIONE – Regione Lombardia – protocollo d'intesa su salute e sicurezza
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4499 del 03 giugno 2025 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Con la Deliberazione si istituisce l’elenco dei soggetti che erogano in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 ed il repository della formazione svolta, coerentemente con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome n. 59 del 17 aprile 2025. L’istituzione dell’elenco avverrà attraverso la creazione di una piattaforma informatica regionale in cui dovranno registrarsi tutti i soggetti che intendono svolgere corsi di formazione su tali temi e registrare, anche attraverso modalità di inserimento automatizzate, i dati relativi ai corsi di formazione erogati in Lombardia e dei discenti.

FORMAZIONE – Regione Lombardia – Recepimento Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4515 del 09 giugno 2025 “Recepimento Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008", e approvazione degli indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in regione Lombardia”.

Con la Deliberazione si recepisce l’Accordo Stato le Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 e si approva il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, in cui vengono stabilite regole per l’erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento e modalità per il controllo.

ANTINCENDIO – Regione Lombardia – adeguamento alla normativa antincendio per le strutture che erogano servizi formativi e al lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4573 del 16 giugno 2025 “Disposizioni relative all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi da parte degli operatori pubblici e privati accreditati, ai sensi della d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696, per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro e recepimento della legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202”.

Con la Deliberazione si dispone in merito all’adeguamento alla normativa antincendio per le strutture che erogano servizi formativi e al lavoro.

In particolare, viene differito al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio vigente, ex Dpr n 151/2011, per le:
- le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- le strutture nelle quali si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.

L’ulteriore proroga al 31 dicembre 2027 si applica solo ed esclusivamente ai soggetti che hanno provveduto ad avviare la procedura di adeguamento alla normativa antincendio prima del 24 febbraio 2025 (ossia prima dell’emanazione della legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n 202), escludendo definitivamente dalle disposizioni in parola, i soggetti che a tale data non hanno avviato la procedura necessaria di adeguamento alla normativa antincendio vigente.

RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia – Radon Indoor - Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4563 del 16 giugno 2025 “Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi”.

Con la Deliberazione si dispone che tutte le ATS della Lombardia, in collaborazione con ARPA, con i Comuni e con le Università, debbano realizzare campagne di Citizen science al fine di promuovere la sensibilizzazione della popolazione e supportare le azioni di prevenzione primaria nei contesti indoor, onde garantire una copertura territoriale omogenea e l’acquisizione di ulteriori dati utili alla progressiva estensione della mappatura regionale del rischio radon e all’aggiornamento delle aree prioritarie.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Regione Campania – ispezioni ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 279 del 21 maggio 2025 “Disposizioni in materia di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 105/2015”. Con la Deliberazione si approva l'allegato A, recante le linee guida relative alle modalità di svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 105/2015.

- Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 4 del 9 giugno 2025 “Piano regionale di Ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) D.lgs. 105/2015 - Approvazione e pubblicazione”. Con il Decreto viene approvato il Piano regionale triennale delle Ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore per le annualità 2025-2027.

SOSTANZE PERICOLOSE – Regione Campania – piano Regionale delle attività di controllo
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 268 del 21 maggio 2025 “Piano Nazionale e Piano Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025. Determinazioni”.

Con la Deliberazione si approva l'allegato D, recante il Piano Regionale dei controlli sui prodotti chimici anno 2025, elaborato dal GTVR (Gruppo Tecnico di Vigilanza Reach).

MICROCLIMA – Regione Campania - disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole
Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 18 giugno 2025 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:
- è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO";
- L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Regione Campania - modifiche alla modulistica edilizia
Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 217 del 16 giugno 2025 “Approvazione modifiche modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia”.

Con il Decreto vengono approvati i seguenti modelli unificati standardizzati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- Allegato 1_ Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA
- Allegato 2_ Permesso di Costruire - PdC
- Allegato 3_Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al PdC
- Allegato 4_Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA

NORME TECNICHE – Sistemi di soppressione dell'esplosione
Norma Tecnica UNI EN 14373:2025
“Sistemi di soppressione dell'esplosione”

La norma descrive i requisiti di base per la progettazione e l'applicazione di sistemi di soppressione dell'esplosione.

NORME TECNICHE – Sicurezza del macchinario
Norma Tecnica UNI EN ISO 14119:2025
“Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta”

La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari. Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.

NORME TECNICHE – Macchine granigliatrici
Norma Tecnica UNI EN ISO 23779:2025
“Macchine granigliatrici - Requisiti di sicurezza e ambientali”

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e ambientali per le macchine granigliatrici.

Le macchine granigliatrici includono:
- macchine granigliatrici per ruote;
- macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido;
- macchine granigliatrici combinate ad aria compressa e per ruote.

La norma non si applica a macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido

NORME TECNICHE – Trattrici e macchine agricole e forestali
Norma Tecnica UNI EN 12965:2025
“Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni utilizzati per il collegamento di una trattrice o di una macchina semovente, al primo cuscinetto fisso di una macchina ricevente. Descrive i metodi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi che necessitano di requisiti specifici, inclusi i rischi derivanti dall'uso scorretto ragionevolmente prevedibile dal costruttore.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI 11841:2025
“Apparecchi di sollevamento e relativi accessori - Tenditori ad alta resistenza per applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento”

La norma specifica i requisiti di sicurezza compresi i metodi di valutazione e di prova per tenditori ad alta resistenza e relativi componenti, progettati per applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento. I materiali utilizzati sono acciai a medio tenore di carbonio o acciai legati, con trattamento termico di bonifica o normalizzazione. La canaula è di tipo aperta; la forma dei terminali può essere ad occhio o a forcella. Le filettature sono di tipo metrico oppure UNC. Il trattamento di finitura superficiale la zincatura a caldo.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI ISO 4301-5:2025
“Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto”

La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e dei loro meccanismi basata sulle condizioni di utilizzo servizio, espresse principalmente da:
- il numero totale di cicli di lavoro che possono essere effettuati durante la vita di progetto prevista dell’apparecchio di sollevamento;
- il fattore di spettro che presenta il regime di carico da gestire;
- il numero medio dei cicli di sollevamento del carico.

NORME TECNICHE – Serbatoi di acciaio verticali
Norma Tecnica UNI EN 14620-4:2025
“Progettazione e fabbricazione di serbatoi di acciaio verticali, cilindrici, a fondo piatto, costruiti in sito, per lo stoccaggio di gas liquefatti refrigerati operanti a temperature tra 0 °C e -196 °C - Parte 4: Componenti isolanti”

La norma specifica i requisiti per i materiali, la progettazione e l'installazione dell'isolamento termico dei sistemi di stoccaggio di gas liquefatto refrigerato (RLG).

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