AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2025
25/06/2025

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2025

AMBIENTE

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche agli elenchi delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
Regolamento (UE) 2025/877 della Commissione, del 12 maggio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Modificati l’allegato II - Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici e allegato III - Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti del Reg. n. 1223/2009, con l’aggiunta in allegato II di alcune voci (dalla n. 1731 alla n. 1751) e la sostituzione della voce n. 1580, e in allegato III la rimozione della voce n. 311.

In vigore dal 2 giugno 2025, si applica dal 1° settembre 2025.

VARIE – formato tipo Piano nazionale di ripristino della natura
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tipo del piano nazionale di ripristino.

Secondo il Regolamento n.2024/1991, ciascuno Stato membro deve preparare e presentare un progetto di piano nazionale di ripristino degli ecosistemi deteriorati entro il 1° settembre 2026 e individuare a tal fine le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi del Regolamento. La Commissione deve quindi stabilire, con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente, un formato tipo per i piani nazionali di ripristino. Con il Regolamento n. 2025/912 è stato dunque pubblicato tale formato tipo, a cui gli Stati membri dovranno fare riferimento.

In vigore dal 9 giugno 2025.

EUDR - elenco paesi ad “alto e basso rischio” legato alla deforestazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a).

Il Regolamento n. 2023/1115 (EUDR), per ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale, impone obblighi di dovuta diligenza agli operatori e ai commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell’Unione, o esportano da esso, materie prime interessate e prodotti interessati (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno)

All’entrata in vigore del Regolamento n. 2023/1115 è stato assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. Era tuttavia previsto che la Commissione, successivamente, classificasse ed elencasse i paesi o parti di essi come ad alto o basso rischio (inteso come rischio di produrre materie prime interessate dal Regolamento EUDR).

Di conseguenza, con il Regolamento n. 2025/1093 è stato stilato l’elenco (suscettibile di future modifiche) dei paesi ritenuti a basso e ad alto rischio, mentre viene mantenuto un livello standard per tutti i paesi non elencati.

I paesi ad alto rischio sono: Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea. L’Italia rientra invece tra i paesi a basso rischio.

In vigore dal 26 maggio 2025.

Si ricorda che gli obblighi relativi al Regolamento EUDR entreranno in vigore dal 30 dicembre 2025 per le aziende di grandi dimensioni, il 30 giugno 2026 per le PMI.

RIFIUTI – modifiche all’Elenco dei rifiuti per rifiuti di batterie
Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

Modificato l’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti da batterie, per migliorarne la gestione e tracciabilità. Le modifiche principali sono le seguenti:

- È stato riscritto il sottocapitolo 16.06 (batterie ed accumulatori);

- È stato modificato il capitolo 19 (rifiuti da impianti di trattamento), anche con l’aggiunta di un nuovo paragrafo (il 19.14) specifico per le frazioni intermedie provenienti dal trattamento termico o meccanico dei rifiuti di batterie e degli scarti di fabbricazione delle batterie;

- Sono stati soppressi i CER 20.01.33* e 20.01.34 e aggiunti i CER 20.01.42*, 20.01.43* e 20.01.44 per batterie esauste oggetto di raccolta differenziata nei rifiuti urbani.

In vigore dal 9 giugno 2025, si applica dal 9 novembre 2026.

SOSTANZE PERICOLOSE – Linee guida sulla formaldeide da ECHA
Pubblicata da ECHA le “Guidelines for the measurement of formaldehyde releases from articles and formaldehyde concentrations in the interior of vehicles” La Guida descrive i metodi e le condizioni di prova da applicare per misurare le emissioni di formaldeide dagli articoli e la concentrazione di formaldeide negli interni dei veicoli in conformità con i requisiti della voce 77 dell'Allegato XVII, che entrerà in vigore da agosto 2026. Da tale data, infatti, sarà vietata l'immissione sul mercato di articoli che superano determinati limiti di concentrazione di formaldeide (0,062 mg/m3 per mobili e articoli in legno, 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli). Ad agosto 2027 entrerà in vigore il divieto di concentrazione della sostanza nello spazio interno dei veicoli stradali (0,062 mg/m3).

Si rimanda al link:

https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_formaldehyde_guideline_en.pdf/35000cf2-5c37-e96e-52f7-367b41172915.

SOSTANZE PERICOLOSE – casi borderline, chiarimenti da ECHA
Pubblicato da ECHA il “Catalogue of borderline cases between articles and substances/mixtures”, documento sui “casi borderline”, ossia le valutazioni se un oggetto debba essere considerato un articolo o una sostanza/miscela secondo il regolamento REACH, fornendo un supporto alle autorità competenti e alle imprese per valutare correttamente i casi ambigui ed applicare in modo coerente gli obblighi normativi.

Si rimanda al link: https://echa.europa.eu/documents/10162/17240/borderline_cases_substances_articles_catalogue_en.pdf/869ddf1b-288c-2265-88ee-b5dffdbdc684.

SOSTANZE PERICOLOSE – nuova versione del C&L Inventory – ECHA CHEM
ECHA ha rilasciato ufficialmente il 20 maggio 2025 la nuova versione dell’Inventario di Classificazione ed Etichettatura (C&L Inventory), ossia ECHA CHEM, che è stato predisposto per contenere informazioni su circa 350.000 sostanze chimiche e fornire informazioni su classificazione ed etichettatura in base al Regolamento CLP. Il database verrà, da qui in avanti, sviluppato progressivamente ed integrato.

SOSTANZE PERICOLOSE – nuovo numero identificativo delle sostanze nel portale REACH-IT
Ulteriore novità da ECHA: una sostanza non identificata tramite un numero CE e non precedentemente registrata o notificata da alcuna azienda, al momento della registrazione o della notifica ai sensi del Regolamento REACH o CLP, acquisirà automaticamente, come numero identificativo, un numero di elenco con un nuovo formato alfanumerico, una volta esaurito quello attualmente in uso (solo numerico).

Esempio degli identificativi attuali: 100-000-1
Esempio dei nuovi identificativi: A00-001-5

Gli identificativi assegnati prima del cambio di formato non verranno alterati e si manterranno tal quali.

PRTR – rinvio scadenze Fase 2 e 3

ISPRA ha fornito dei chiarimenti ulteriori in merito alle Fasi 2 e 3 per l’invio dei dati PRTR riferiti al 2024. Si ricorda che la Fase 1, già valida e rimasta inalterata, consisteva nell’invio entro il 30 aprile 2025 del modulo Excel per gli impianti soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art.4 del DPR n. 157/2011.

Relativamente alle Fasi 2 e 3 (con scadenza prima al 15 maggio e 30 giugno 2025, poi prorogate al 15 giugno e 30 luglio 2025), l’Istituto ora riporta quanto segue:

“Si precisa che le due fasi relative all’uso dell’applicativo PRTR con l’inserimento dei dati 2024 non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024, pertanto non sono associate all’applicazione di sanzioni per mancato adempimento, esse rappresentano l’opportunità per familiarizzare con l’applicativo che dal prossimo anno costituirà l’unica modalità di raccolta delle dichiarazioni PRTR.

Si informano gli utenti che in considerazione delle questioni tecniche che ritardano il rilascio al pubblico dell’applicativo PRTR, l’avvio della fase 2 (richiesta di accredito degli utenti) e della fase 3 (inserimento dati nell’applicativo) è rinviato a data da stabilire.”

RENTRI - procedura accreditamento Enti
È ora disponibile la procedura per l'accreditamento degli Enti, delle Amministrazioni e degli Organi di Controllo al RENTRI, per l’espletamento delle attività istituzionali, descritta nell'Allegato del Decreto Direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024 e prevista dall’art. 19, c.4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

MUD – scadenza presentazione al 30 giugno 2025
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nella sezione "Bandi e avvisi" del proprio sito web il seguente avviso: “in considerazione della coincidenza della scadenza del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2025 con la giornata di sabato 28 giugno, si chiarisce che la comunicazione potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025”.

GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020
Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2025 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA).

BONIFICA SITI CONTAMINATI – manuale operativo ISPRA per individuazione priorità di intervento
Manuale operativo dei criteri nazionali di priorità di intervento per i siti potenzialmente contaminati. MANUALI E LINEE GUIDA ISPRA n.209/2025.

Pubblicato da ISPRA il manuale operativo per “individuare le priorità di intervento nei siti potenzialmente contaminati” e fornire supporto operativo alle amministrazioni competenti nell’attuazione degli interventi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, consentendo di ottimizzare le risorse e garantire interventi tempestivi nelle aree potenzialmente contaminate che presentano il maggiore livello di rischio ambientale.

VARIE – conversione in legge del DL 14 marzo 2025, n. 25
Legge 9 maggio 2025, n. 69. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Con la conversione in legge del DL 14 marzo 2025, n. 25, vengono introdotte alcune novità nell’ambito della Pubblica Amministrazione, tra cui:

- Proroga ai Comuni per l’approvazione delle tariffe rifiuti (es. TARI) fino al 30 giugno 2025 invece del 30 aprile;

- Istituzione del Nucleo End of Waste (NEW), al fine di assicurare supporto qualificato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività istruttorie per l’adozione dei decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto;

- Semplificazioni delle Conferenze dei servizi, che potranno svolgersi con modalità semplificata fino al 31 dicembre 2026.

In vigore dal 14 maggio 2025.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – aggiornamento modulistica in relazione ad abrogazione cat. 3-bis e criteri accorpamento iscrizioni

Deliberazione (naz.) 20 maggio 2025, n. 5/ALBO/CN. Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all'abrogazione della categoria 3-bis.

Deliberazione (naz.) 20 maggio 2025, n. 4/ALBO/CN. Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)

A seguito dell’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, vengono rimossi i riferimenti a tale categoria dalla modulistica per l’iscrizione/rinnovo/variazione dell’iscrizione all’Albo (Deliberazione n. 5) e modificati i criteri per l’accorpamento delle iscrizioni, secondo cui le imprese iscritte in procedura ordinaria alle categorie 4 e 5 possono svolgere anche attività di trasporto di propri rifiuti (cat. 2-bis) senza effettuare ulteriori iscrizioni ma solo presentando domanda di variazione (Deliberazione n. 4).

In vigore dal 4 giugno 2025. Sono abrogate le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015, n. 3 del 15 ottobre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024.

ALBO GESTORI AMBIENTALI/RENTRI – attestazione sistemi di geolocalizzazione autoveicoli in Cat. 5
Circolare (Comitati) 22 maggio 2025, n. 2. Applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 "Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59".

Il Decreto n. 59/2023 (RENTRI) ha stabilito che i soggetti, obbligati all’iscrizione a RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica. Il Comitato Nazionale ha dunque fornito alcune indicazioni ulteriori al riguardo:

- Il legale rappresentante delle aziende in Cat. 5 deve attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione di una dichiarazione (All. A alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024), da inviarsi tramite AGEST dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025;

- In caso di più autoveicoli, la dichiarazione può essere inviata in più istanze distinte ma comunque entro il 31 dicembre 2025;

- Dal 1° gennaio 2026 l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere fatta contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in Cat. 5.

ADR - aggiornamento delle regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti che trasportano merci pericolose su strada

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2025 “Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada”.

Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione.

Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri.

Tra le principali novità evidenziamo che il decreto in oggetto introduce le “associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto” come soggetti che possono erogare la formazione per l’ottenimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP).

Inoltre, il decreto stabilisce che i docenti dei corsi devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria oppure di “lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35”.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “polizze catastrofali” conversione in Legge
Legge n. 78 del 27 maggio 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

La legge di conversione ha confermato lo slittamento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In particolare, il termine previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2013, n. 213 è così differito:
- per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025.

Rimane invece fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025).

Si ricorda che l’obbligo di stipulare contratti assicurativi riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ed è volto alla copertura dei danni subiti da terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari a causa di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

RIFIUTI – attivo il Registro Nazionale dei Produttori soggetti al regime EPR
Dal 7 maggio 2025 è attivo il Registro Nazionale dei Produttori (RENAP), che rappresenta lo strumento per consentire, ai soggetti che rientrano nel regime EPR (responsabilità estesa del produttore, come i produttori di imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici, pile ed accumulatori, oli), di adempiere a quanto previsto dal DM n.144/2024 (iscrizione e trasmissione dati).

Il sistema è strutturato in singoli registri per ciascuna filiera soggetta alla normativa EPR, ed al momento sono inclusi i già esistenti Registro AEE e Registro Pile ed Accumulatori e, dal 14 maggio 2025, anche il nuovo Registro Pneumatici. Gli ulteriori registri saranno attivati progressivamente con specifici decreti ministeriali.

I produttori di beni soggetti ad un regime di responsabilità estesa sono tenuti ad iscriversi al RENAP attraverso iscrizione allo specifico registro di filiera e a comunicare i dati relativi all’immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti, oltre alle modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi e rendicontare la gestione svolta.

Per approfondimenti si rimanda al sito: https://www.renap.gov.it/it.

RADON – individuazione aree prioritarie Regione Veneto
Comunicato (naz.) 20 maggio 2025. Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto.

Delib. Giunta Reg. 2 maggio 2025, n. 464. Approvazione del documento "Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto", ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e istituzione di un Gruppo di coordinamento.

Il D.Lgs. n. 101/2020 ha introdotto disposizioni specifiche in relazione all’esposizione al radon negli ambienti di vita e di lavoro, tra cui l’adozione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon (adottato con DPCM 11 gennaio 2024) e l’individuazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle aree prioritarie a rischio radon (ossia zone dove almeno il 15% degli edifici supera il riferimento medio annuo di concentrazione in aria del 300 Bq/m3).

Con la DGR 2 maggio 2025, n. 464, la Regione Veneto ha approvato il documento “Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”, nel quale è riportata una prima individuazione delle aree prioritarie.

L’elenco di tali aree è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta dei seguenti 21 Comuni:
- Borca di Cadore (BL)
- Cibiana di Cadore (BL)
- Cinto Euganeo (PD)
- Dueville (VI)
- Fonte (TV)
- Foza (VI)
- Lusiana Conco (VI)
- Ospitale di Cadore (BL)
- Perarolo di Cadore (BL)
- Ponzano Veneto (TV)
- Rivamonte Agordino (BL)
- San Vito Di Cadore (BL)
- Schio (VI)
- Selva di Progno (VR)
- Tambre (BL)
- Torreglia (PD)
- Valdagno (VI)
- Valdastico (VI)
- Valli Del Pasubio (VI)
- Vedelago (TV)
- Vo' (PD)

VINCA – Regione Veneto. Individuazione delle Autorità delegate
Delib. Giunta Reg. 22 aprile 2025, n. 438. Individuazione delle Autorità delegate per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). Legge regionale n. 12/2024, art. 15. Regolamento regionale n. 4/2025.

Approvato, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 12/2024 e dell'art. 11, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025, l'elenco delle Autorità delegate per la VINCA.

RIFIUTI – Regione Veneto. Divieto ai contenitori in polistirene per prodotti ittici
Legge Regionale 13 maggio 2025, n. 5. Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine.

Dal 1° gennaio 2030 la Regione Veneto ha stabilito il divieto di commercializzazione di contenitori di prodotti ittici in polistirene, promuovendone la sostituzione con “contenitori realizzati in materiale sostenibile, non frammentabili, galleggianti, idonei a venire a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla normativa di settore, in modo che sia garantita in particolare la sostenibilità ambientale, la sicurezza igienica e sanitaria del prodotto ittico nonché la tracciabilità dei nuovi contenitori”. Per “materiale sostenibile” si intende un materiale che soddisfi i criteri di sostenibilità di cui al Regolamento n. 2024/1781.

RIFIUTI – Comune di Verona. Approvazione tariffe TARI 2025
Deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 2025/23. Direzione tributi e riscossioni - tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l’anno 2025 - variazione al bilancio.

Approvato il Piano Tariffario della tassa rifiuti TARI per l’anno 2025 per il Comune di Verona.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Tributo speciale per deposito in discarica dei fanghi
Delib. Giunta Reg. 26 maggio 2025, n. XII/4455. Individuazione delle tipologie e del grado di essiccazione dei fanghi che possono usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 53, comma 9, l.r. n. 10 del 14 luglio 2003)

Introdotto dalla Regione Lombardia un pagamento ridotto della tassa per il conferimento in discarica di alcuni tipi di fanghi, ossia quelli che rientrano in precisi codici EER e che presentino un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca.

VARIE – Regione Lombardia. Revisione normativa ordinamentale 2025
Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 7. Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025.

Introdotte alcune modifiche alle seguenti leggi regionali:
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);

- legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato);

- legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);

In vigore dal 1° giugno 2025.


SICUREZZA

FORMAZIONE – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo Stato Regioni
Accordo 17 aprile 2025, n. 59/CSR - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08.

L’accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, ma fino al 24 maggio 2026 sono validi i corsi effettuati secondo il precedente Accordo del 21/12/2025.

FORMAZIONE – nuovo accordo Stato Regioni – percorsi formativi
- Nuovo corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo (entro il 24 maggio 2027). Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore. La formazione del datore di lavoro, sia di base che di aggiornamento, è consentita anche in modalità e-learning.

- Corso per datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione: previsto un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda. Ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori: modulo integrativo 1:A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore); modulo integrativo 2:A – Pesca (12 ore); modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore); modulo integrativo 4:C – Chimico – Petrolchimico (16 ore). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning. Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

- Corsi per gli RSPP e ASPP: non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche. Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre, il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni. Resta invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.

- Corsi per i coordinatori CSP/CSE: non sono state introdotte variazioni per la durata minima ed i contenuti del percorso formativo attualmente previsti dall’art. 98 e dell’allegato XIV del D. Lgs. 81/08.

- Corsi per i dirigenti: si riducono dalle attuali 16 ore (Accordo del 21/12/11) a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08. I corsi di aggiornamento rimangono invariati con periodicità quinquennale e durata pari a 6 ore. La formazione per dirigenti, sia di base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità e-learning.

- Corsi per i preposti: prevista una durata di 12 ore (nell’Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione erano 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (di base e di aggiornamento) in modalità e-learning (FAD). L’aggiornamento per i preposti dovrà essere svolto con periodicità biennale, (come previsto dalla Legge 215/2021) con una durata di 6 ore. Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.

- Corsi per i lavoratori: la formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011: 4 ore per la formazione generale (anche in modalità e-learning); 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso (anche in modalità e-learning); 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio; 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto. I corsi di aggiornamento rimangono invariati con periodicità quinquennale e durata pari a 6 ore.

- Nuovo corso di formazione per gli addetti delle imprese che effettuano lavori in appalto in spazi confinati: durata minima di 12 ore con un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning. Per quanto riguarda la parte pratica della durata di 8 ore, gli argomenti e le prove che dovranno essere svolte riguarderanno: le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato); simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione; Dispositivi di protezione individuali; gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri; imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività; sistemi di segnalazione e comunicazione. Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore (esclusivamente in presenza). L’accordo prevede che la formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta sia riconosciuta, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo. In caso contrario, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (entro il 24 maggio 2026).

- Nuovi corsi di formazione all’uso delle attrezzature di lavoro: per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 sono stati introdotti dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature: macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF), modulo teorico-tecnico (4 ore) e parte pratica (4 ore); caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo teorico-tecnico (4 ore) e parte pratica (4 ore); carriponte, modulo teorico-tecnico (4 ore) e parte pratica (6 ore) (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina oppure carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando) o 7 ore (se utilizzate entrambe le attrezzature). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning. I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di tali attrezzature macchine devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (entro il 24 maggio 2026). I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti validi. L’aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.

FORMAZIONE – nuovo accordo Stato Regioni – novità in merito all’organizzazione dei corsi
Soggetti formatori (chi può organizzare ed erogare i corsi):
- Soggetti Istituzionali (Università, INAIL, ecc.).
- Società o enti accreditati in Regione.
- Altri soggetti (fondi interprofessionali, sindacati, organismi paritetici, ecc.).
- Datore di lavoro (solo per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti) avvalendosi di docenti qualificati.

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il “progetto formativo”, il documento che descrive l’intero processo di progettazione, con riportate tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa (le specifiche del percorso formativo, le specifiche di realizzazione, le specifiche per il controllo e la verifica), secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è stato diminuito da 35 a 30 persone; mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica. In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria in tutti i corsi di formazione e deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali” (su supporto cartaceo o elettronico). Il test finale di apprendimento deve essere costituito da almeno 30 domande con tre risposte alternative, per superare la prova il partecipante deve dare almeno il 70% delle risposte corrette. In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente ad un colloquio.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà invece comprendere almeno 10 domande con 3 possibili risposte alternative, il test si ritiene completato se il partecipante ha dato almeno il 70% di risposte corrette.

Gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

L’Accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione (vedi indicazioni nella sezione precedente):
- in presenza fisica;
- in videoconferenza sincrona (ogni partecipante deve collegarsi con un PC o tablet ad uso esclusivo, introdotta quindi la novità del divieto di utilizzo del cellulare);
- in e-learning;
- in modalità mista (una parte di un corso potrà svolgersi in e-learning e un’altra in presenza, secondo percentuali indicate nell’Accordo).

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del “Fascicolo del corso”. Tale “insieme di documenti” deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere i dati indicati nell’Accordo.

Come previsto dall’articolo 37, comma 12, del D. Lgs. 81/2008, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, occorre tenere conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Nel nuovo Accordo è stato eliminato il riferimento alla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. Pertanto, si conferma l’obbligo di erogare la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente, per garantire che il lavoratore conosca preventivamente rischi, norme e procedure di sicurezza.

GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020
Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2025 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA).

ATTREZZATURE DI LAVORO – sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 54 del 6 maggio 2025 “sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

ADR - aggiornamento delle regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti che trasportano merci pericolose su strada
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2025 “Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada”.

Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione.

Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri.

Tra le principali novità evidenziamo che il decreto in oggetto introduce le “associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto” come soggetti che possono erogare la formazione per l’ottenimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP).

Inoltre, il decreto stabilisce che i docenti dei corsi devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria oppure di “lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35”.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “polizze catastrofali” conversione in Legge
Legge n. 78 del 27 maggio 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

La legge di conversione ha confermato lo slittamento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In particolare, il termine previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2013, n. 213 è così differito:
- per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025.

Rimane invece fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025).

Si ricorda che l’obbligo di stipulare contratti assicurativi riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ed è volto alla copertura dei danni subiti da terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari a causa di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

INL – Locali sotterranei o semisotterranei
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la Nota Prot. 811 del 29 gennaio 2025 “Locali sotterranei o semisotterranei. Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni operative”.

Con la Nota sono state fornite le prime indicazioni operative sull’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, della Legge n. 203/2024 (Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei):

- La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.

- Deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

- La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.

- Gas Radon: per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”.

- Volture: la comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

- Diniego: in mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

INAIL – Smart Dpi
Pubblicata la scheda “Smart Dpi – Prospettive, applicazione, gestione”. Fra le più interessanti novità che coinvolgono i DPI, spicca senza dubbio l’applicazione delle tecnologie innovative, in particolare di quelle legate al cosiddetto internet of things (IoT).

L’utilizzo di DPI integrati con tecnologie di comunicazione nell’ambito delle soluzioni per tutela dei lavoratori apre a prospettive innovative in cui gli stessi DPI, tradizionalmente legati al concetto di protezione, evolvono verso l’avere un ruolo nel campo della prevenzione.

Infatti, grazie all’impiego delle tecnologie IoT, è ipotizzabile per il futuro un ampliamento del ruolo dei DPI che li può portare a diventare parte “attiva” di un sistema di prevenzione, destinato a svilupparsi e a contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro. La possibilità di applicare sensori, in grado di ricevere e inviare segnali, apre a diverse prospettive sia per le aziende che per i lavoratori.

Ad esempio, tramite DPI “connessi” si potranno gestire le aree ad accesso controllato, evitando che vi entrino persone non autorizzate o che comunque non indossino gli opportuni dispositivi di protezione; parimenti può essere aumentato il livello di affidabilità dei sistemi di sicurezza previsti su un macchinario, ad esempio predisponendo la sua attivazione solo dopo rilevazione del DPI indossato.

Questi sistemi possono permettere di accedere alle informazioni relative allo stato di idoneità del DPI, alle istruzioni di uso e manutenzione del DPI stesso, a procedure e metodi di lavoro aziendali; nel caso di tag attivi, poi, possono essere introdotte funzionalità utilizzabili a vantaggio e sostegno del livello di sicurezza del lavoratore come, per esempio, la segnalazione del mancato o non corretto utilizzo dei DPI, il rilievo di parametri al fine di consentire un soccorso tempestivo in caso di incidente, la segnalazione diretta ed immediata della prossimità di un pericolo come macchinari in movimento.

INAIL – Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati
Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati” che affronta la ristrutturazione di un ufficio aperto al pubblico, ubicato in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo la V.12, regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale). In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (DM del 3 agosto 2015) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

LAVORI IN ALTEZZA – Regione Lombardia – Linee guida regionali - uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili

Decreto del Dirigente della Regione Lombardia n. 5969 del 29 aprile 2025 “Approvazione delle Linee guida regionali - uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili”.

Il decreto aggiorna e sostituisce, i contenuti del Decreto del Dirigente della Regione Lombardia n. 6551 del 08/07/2014. Il provvedimento è finalizzato a fornire indirizzi comuni ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ATS regionali, ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza, alle imprese affidatarie o esecutrici di lavori e ai lavoratori in ordine all’utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili.

Nello specifico, per i servizi PSAL il documento costituisce un riferimento comune per l’attività di vigilanza e controllo di queste attrezzature di lavoro; per le aziende e i soggetti della prevenzione rappresenta una guida ai fini di facilitare la valutazione del rischio.

Il documento si compone di una parte finalizzata a:
- illustrare le misure generali di sicurezza, da adottare prima e dopo l’uso della piattaforma, e la procedura di emergenza;

- individuare correttamente l’ambito di utilizzo all’interno dei cantieri edili e, con schede analitiche, l’utilizzo in ambiti specifici;

- evidenziare la possibilità di utilizzo delle PLE per “sbarco in quota”, modalità di utilizzo non consentita dalla normativa vigente tranne nel caso in cui l’utilizzatore abbia ottenuto l’approvazione del fabbricante mediante l’invio di linee guida specifiche;

- supportare sia l’Organo di vigilanza, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, che le aziende per gli aspetti legati alla valutazione del rischio mediante la compilazione della check-list proposta;

- facilitare il dialogo tra le parti, riportando le definizioni tratte dalla normativa di riferimento.

RADON – individuazione aree prioritarie Regione Veneto
Comunicato (naz.) 20 maggio 2025. Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto.

Delib. Giunta Reg. 2 maggio 2025, n. 464. Approvazione del documento "Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto", ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e istituzione di un Gruppo di coordinamento.

Il D.Lgs. n. 101/2020 ha introdotto disposizioni specifiche in relazione all’esposizione al radon negli ambienti di vita e di lavoro, tra cui l’adozione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon (adottato con DPCM 11 gennaio 2024) e l’individuazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle aree prioritarie a rischio radon (ossia zone dove almeno il 15% degli edifici supera il riferimento medio annuo di concentrazione in aria del 300 Bq/m3).

Con la DGR 2 maggio 2025, n. 464, la Regione Veneto ha approvato il documento “Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”, nel quale è riportata una prima individuazione delle aree prioritarie.

L’elenco di tali aree è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta dei seguenti 21 Comuni:
- Borca di Cadore (BL)
- Cibiana di Cadore (BL)
- Cinto Euganeo (PD)
- Dueville (VI)
- Fonte (TV)
- Foza (VI)
- Lusiana Conco (VI)
- Ospitale di Cadore (BL)
- Perarolo di Cadore (BL)
- Ponzano Veneto (TV)
- Rivamonte Agordino (BL)
- San Vito Di Cadore (BL)
- Schio (VI)
- Selva di Progno (VR)
- Tambre (BL)
- Torreglia (PD)
- Valdagno (VI)
- Valdastico (VI)
- Valli Del Pasubio (VI)
- Vedelago (TV)
- Vo' (PD)

NORME TECNICHE – installazioni fisse antincendio
Norma Tecnica UNI EN 17450-3:2025
“Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi water mist - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per valvole di ritegno”

Norma Tecnica UNI EN 12259-15:2025
“Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 15: Sprinkler a spruzzo con un coefficiente K di almeno K160, sprinkler a copertura estesa di almeno K80 e sprinkler a modalità di controllo per applicazioni specifiche”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti e descrive i metodi di prova per le valvole di ritegno per sistemi antincendio water mist;

- i requisiti e i metodi di prova per gli sprinkler a spruzzo con un coefficiente K di almeno K160, gli sprinkler a copertura estesa di almeno K80, gli sprinkler ad accumulo a copertura estesa di almeno K200 e gli sprinkler per applicazioni speciali in modalità di controllo. Questo documento copre solo i tipi di sprinkler fino a K360.

NORME TECNICHE – macchine per l'industria alimentare
Norma Tecnica UNI EN 15180:2025
“Macchine per l'industria alimentare - Dosatrici per alimenti - Requisiti di sicurezza e di igiene”

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle dosatrici per alimenti e le attrezzature generalmente integrate con essi, quando sono utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

NORME TECNICHE – carrelli elevatori fuoristrada
Norma Tecnica UNI EN 1459-1:2025
“Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico”

Norma Tecnica UNI EN 1459-4:2025
“Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi”

Norma Tecnica UNI EN 1459-5:2025
“Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Interfaccia per l'attrezzatura”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza per i carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico, progettati per la movimentazione di carichi, dotati di un mezzo di sollevamento telescopico (braccio incernierato), sul quale è installato un dispositivo per movimentare il carico (per esempio porta-forche con forche);

- i requisiti di sicurezza e i mezzi di verifica in aggiunta alla UNI EN 1459-1:2020 e alla UNI EN 1459-2:2019, come applicabile, per i carrelli a braccio telescopico (di seguito denominati carrelli) progettati e destinati alla movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare liberamente in una o più direzioni;

- i requisiti per il lato carrello dell'interfaccia per l'attrezzatura dei carrelli elevatori fuoristrada non rotanti e rotanti (di seguito denominati "carrelli") trattati nella UNI EN 1459-1:2020, UNI EN 1459-2:2019 e UNI EN 1459-4:2021.

NORME TECNICHE – ascensori per gru
Norma Tecnica UNI EN 81-43:2025
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci - Parte 43: Ascensori per gru”

La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per apparecchi di sollevamento per permettere alle persone autorizzate di accedere al posto di lavoro. La norma specifica i requisiti di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori automatici connessi alle gru e destinati all’accesso di luoghi di lavoro posti sulle gru. L'ascensore serve piani definiti e ha un'unità di carico che è:
- progettata per il trasporto di persone e merci;
- guidata;
- che viaggia verticalmente o lungo un percorso con una inclinazione massima di 15° rispetto al verticale;
- supportata da pignone e cremagliera o sospesa da funi di acciaio;
- che viaggia ad una velocità non maggiore di 1,0 m/s per ascensori ad installazione permanente e non maggiore di 0,4 m/s per ascensori ad installazione temporanea.

NORME TECNICHE – mandrini di macchine utensili
Norma Tecnica UNI ISO/TR 17243-3:2025
“Mandrini di macchine utensili - Valutazione delle vibrazioni dei mandrini di macchine utensili mediante misurazioni sull'alloggiamento del mandrino - Parte 3: Mandrini a ingranaggi con cuscinetti a rotolamento operanti a velocità comprese tra 600 r/min e 12.000 r/min”

La norma fornisce informazioni su come valutare la gravità delle vibrazioni del mandrino della macchina utensile misurate sull'alloggiamento del mandrino. Fornisce indicazioni specifiche per la valutazione dell’intensità delle vibrazioni misurate sull'alloggiamento del mandrino presso i siti dei clienti o presso gli impianti di prova del produttore della macchina utensile. I criteri di vibrazione si applicano ai mandrini a ingranaggi destinati alle macchine utensili statiche con velocità di funzionamento nominali comprese tra 600 r/min e 12 000 r/min. Si applica solo ai mandrini con cuscinetti a rotolamento, ai mandrini assemblati su macchine utensili per il taglio di metalli e per le prove, le verifiche periodiche e il monitoraggio continuo.

NORME TECNICHE – macchine da giardinaggio
Norma Tecnica UNI EN 13684:2025
“Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di aeratori e di scarificatori con motore incorporato e condotti a piedi, progettati per rigenerare i tappeti erbosi, per esempio attraverso il rastrellamento dell'erba, della stoppia e del muschio o il taglio verticale della superficie del tappeto erboso, utilizzando dei denti che ruotano attorno ad un asse orizzontale. Essa descrive i metodi per eliminare o ridurre i pericoli durante l'uso. Inoltre, specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro.

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