Tutela delle vibrazioni nei luoghi di lavoro
26/09/2005

Tutela delle vibrazioni nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri n. 15 del 29 luglio 2005 ha approvato lo schema di recepimento della Direttiva "Vibrazioni nei luoghi di lavoro" - n. 2002/44, il cui testo definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre. Il nuovo decreto obbliga il datore di lavoro a controllare determinate vibrazioni (che dovranno essere individuate, misurate e soggette a valutazione del rischio) e a prendere idonee misure di prevenzione per la tutela dei lavoratori, in proporzione all’intensità del fenomeno fisico, fissata in base ai valori normativi. I tipi di vibrazione da cui i lavoratori devono essere protetti sono due: 1) le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che possono provocare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 2) le vibrazioni trasmesse al corpo intero, che possono comportare, in particolare, lombalgie e traumi da rachide. Le metodologie per l’accertamento quantitativo delle vibrazioni sono due: la valutazione mediante osservazione e la misurazione vera e propria. La scelta della metodologia da applicare non è rimessa al datore di lavoro ma dipenderà dall’esistenza o meno, in banche dati dell’Ispesl, delle Regioni o di produttori e fornitori, di informazioni relative ai livelli di vibrazioni delle attrezzature utilizzate. Sia la valutazione che la misurazione dei livelli vanno programmate ed effettuate a intervalli idonei da personale adeguatamente qualificato e i relativi risultati devono essere riportati nel documenti di valutazione dei rischi. In merito alle specifiche misure di prevenzione e protezione in relazione alle vibrazioni, il datore di lavoro deve: fare in modo che non siano mai superati i valori limite di esposizione; in caso di superamento dei “valori di azione” prendere specifici provvedimenti per ridurre i livelli di vibrazione al di sotto di tali soglie. Il testo del decreto prevede infatti che in caso di superamento dei “valori di azione” occorre adottare precise misure per la tutela dei lavoratori; in caso di superamento dei “valori limite” di esposizione le azioni da intraprendere dovranno riportare il valore delle esposizioni al di sotto della soglia stabilita. I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche dovranno ricevere informazioni e formazione riguardanti: a) le misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione; c) i risultati delle valutazioni e delle misurazioni delle vibrazioni meccaniche; d) l’utilità e il modo di individuare e segnalare sintomi di lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche. Sono previste sanzioni penali per: l’omessa valutazione/misurazione dei livelli di vibrazione; l’omessa adozione dei criteri e delle modalità per valutare le vibrazioni; l’omessa informazione del datore di lavoro, da parte del medico competente, di anomalie riscontrate in lavoratori sottoposti a vibrazioni.

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