Trattamento fiscale ai fini IVA per servizi connessi alla gestione dei rifiuti e dei rottami.
09/06/2008

Trattamento fiscale ai fini IVA per servizi connessi alla gestione dei rifiuti e dei rottami.

Una recente Circolare (la n. 43 del 12/05/08) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami.

Aliquota IVA applicabile ai servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Il punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assoggetta ad aliquota ridotta del 10%, le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, del d.lgs n. 22/97 per cui ora, si deve far riferimento ad essi per una compiuta definizione delle nozioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti e delle nozioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali.

A fronte di ciò le operazioni che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono:

1. l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma;

2. le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario. In questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc.) serve a facilitare il riciclo del materiale stesso. Conseguentemente, la lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti;

3. le operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico, in quanto, tra le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla lett. d) dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/06, sono comprese anche quelle di recupero, intendendosi per tali le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso specifici trattamenti richiamati nell’allegato C del citato decreto.

Applicazione del reverse charge alle operazioni relative ai rottami

Cessione di Rottami

L’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/72, dispone che “Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (…) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente (…) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale (…)”.

Il successivo comma 8 prevede che: “Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune (…)”.

Tali disposizioni stabiliscono, quindi, che il soggetto che cede i summenzionati beni emetta fattura senza addebitare l’IVA, essendo posto a carico del cessionario l’obbligo di integrare la fattura con la relativa imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

Le cessioni di rottami che rilevano ai fini delle disposizioni in esame sono sia quelle di rottami “nuovi” (ossia gli scarti di lavorazione) sia i rottami “vecchi”, provenienti, ad esempio, dalla raccolta dei rifiuti.

Il citato art. 74, settimo comma, del DPR n. 633/72, nell’elencare i beni alle cui cessioni si rende applicabile il regime dell’inversione contabile, include, oltre ai rottami, cascami, carta da macero, stracci, ecc., anche i medesimi beni che abbiano subito determinate lavorazioni quali: ripulitura, selezione, taglio, ecc. “senza modificarne la natura”.

In altre parole detti beni, pur subendo alcune lavorazioni, sotto il profilo fiscale restano sempre rottami.

Resta inteso che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, le lavorazioni effettuate sui rottami devono essere quelle richiamate nella norma (ripulitura, selezione, compattamento, lingottamento ecc.) e che il prodotto ottenuto (compreso il vetro), qualificabile anche come “pronto al forno”, non risulti modificato nella natura e sia ancora a tutti gli effetti un rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni.

Lavorazioni su rottami

Nella circolare n. 165/E del 02/08/99, che ha illustrato il regime tributario applicabile alle cessioni di rottami e ad altri materiali di recupero, era precisato che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili dirette alla trasformazione di rottami metallici non ferrosi nei semilavorati non ferrosi, si rende applicabile il reverse charge analogamente a quanto avviene per le cessioni aventi ad oggetto i medesimi beni.

Pe cui, il regime dell’inversione contabile di cui all’articolo 74, c. 7 e 8, del DPR n. 633/72 si applica anche:

1. alle cessioni del materiale conferito sulla piattaforma, a condizione che sia qualificabile come rottame;

2. alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi nonché sugli altri materiali espressamente richiamati nell’art. 74, c.7 a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto qualificabile sempre come rottame;

3. alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, che abbia subito lavorazioni che non ne hanno modificato la natura di rottame (ex art. 74, c.7), anche quando sia qualificabile come rottame c.d. “pronto al forno”;

4. alle operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami, quali ad esempio il trasporto reso “direttamente dal cedente … ovvero per suo conto e a sue proprie spese” ex art. 12 DPR n. 633/72 . Nel caso di eventuali comportamenti difformi da quelli sopra indicati come corretti ma posti in essere prima dell’emanazione di quest’ultima, può trovare applicazione la norma di cui all’articolo 10, c.2, della legge n. 212/00, che esclude l’irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi.

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