Testo Unico Ambiente - Le modifiche al recupero agevolato dei rifiuti
15/11/2006

Testo Unico Ambiente - Le modifiche al recupero agevolato dei rifiuti

Lo schema di decreto legislativo approvato, non ancora in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e finalizzato a modificare il Testo unico ambiente (d.lgs. n. 152/2006) prevede, in tema di rifiuti, una proposta di modifica dell’iter amministrativo delle procedure semplificate sul recupero. Attualmente le procedure sono disciplinate dagli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/06, che hanno disposto il passaggio delle competenze dalla Provincia alla sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. Le modifiche proposte dal Governo, nella riscrittura della parte IV del d.lgs. n. 152/06, riportano alle Province le competenze sul recupero agevolato nella loro pienezza. In sostanza l’iter amministrativo sul recupero agevolato risulta così riformulato: invio della comunicazione di inizio attività e relativa relazione tecnica alla Provincia territorialmente competente e non più alla sezione regionale dell’Albo, decorsi 90 giorni dalla quale è possibile cominciare le operazioni di recupero. La Provincia dà notizia della comunicazione alla sezione regionale dell’Albo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (attualmente è l’Albo che informa la Provincia). La Provincia entro i citati 90 giorni iscrive l’impresa in nuovo apposito registro, verifica d’ufficio la rispondenza dell’attività alle norme tecniche fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, e al d.m. n. 161/2002 per i rifiuti pericolosi. Se la Provincia accerta il mancato rispetto delle citate norme tecniche, dispone, motivandolo, il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività, salvo il conformarsi dell’impresa entro il termine fissato dalla stessa. Attualmente le norme in vigore prevedono che sia l’Albo ad effettuare la verifica d’ufficio e ad informare la Provincia in caso di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di riferimento, per disporre il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività. Lo schema di decreto prevede, dunque, il ritorno dell’ispezione provinciale preventiva, con la precisazione che l’attività può comunque iniziare decorsi i 90 giorni dalla comunicazione anche se l’ispezione non è intervenuta. Fanno eccezione gli impianti relativi a rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e coincenerimento, per i quali l’avvio delle attività di recupero è subordinato all’ispezione preventiva provinciale da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della relativa comunicazione. Questo significa che senza visita preventiva provinciale l’attività non può essere intrapresa. Resta invariata, invece, l’iscrizione nell’apposito registro previo pagamento del diritto di iscrizione annuale pari a 50 euro, anche se l’ente a cui versare la somma non sembra sarà la Provincia ma ancora la sezione regionale dell’Albo.

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