Tesserino di riconoscimento del personale impiegato in appalti.
04/12/2007

Tesserino di riconoscimento del personale impiegato in appalti.

Come noto l'art, 6 della L. 123/07 ha introdotto, anche per i datori dì lavoro operanti in attività non edili, l'obbligo di munire il personale occupato nell'ambito degli appalti e subappalti di apposita tessera di riconoscimento. Quanto al campo di applicazione della previsione va detto che l'ambito di riferimento riguarda i soli appalti "interni", considerata la ratio della disposizione volta a consentire una più agevole identificazione del personale impegnato in contesti organizzativi complessi caratterizzati dalla compresenza, in uno stesso luogo, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro. L'obbligo datoriale è quindi quello di "munire" il "personale occupato" dall'azienda, come tale intendendosi sia i lavoratori subordinati che coloro i quali risultano comunque inseriti nel ciclo produttivo, ricevendo direttive in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto (ad es, lavoratore a progetto), della tessera di riconoscimento, mentre l'obbligo in capo al lavoratore è quello di esporre detta tessera addosso in chiara evidenza. E medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nell'ambito dell'appalto, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es, artigiani). I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografìa, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro. La previsione normativa stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti (cioè massimo 9) possono assolvere all'obbligo dì esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori". Da ciò si evince che l'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun appalto di opere o servizi, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora svolga la propria attività in luoghi diversi. Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" sul luogo di lavoro. Per quanto concerne le modalità di vidimazione del registro da parte delle Direzioni provinciali del lavoro è possibile rinviare in. via analogica a quanto previsto con riferimento ai libri di paga e matricola. Sotto il profilo sanzionatorio la mancata tenuta sui luogo di lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da €100 ad € 500 per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse. Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo che non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs, n. 124/2004 per espressa previsione normativa.

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