Tessera di riconoscimento nei cantieri edili, i chiarimenti ministeriali
28/11/2006

Tessera di riconoscimento nei cantieri edili, i chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro detta, con la circolare n. 29 del 28/09/06, le prime indicazioni sull’applicazione delle norme per contrastare il lavoro irregolare nei cantieri edili introdotta dalla legge Bersani n. 248/06. In particolare dal 1° ottobre 2006 vige l’obbligo per i datori di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento. La circolare precisa che il campo di applicazione va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996, anche se non configurabili come imprese edili. Tenuto conto delle finalità della disposizione, volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti ad indossare in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento (il medesimo obbligo grava anche sui lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto). Sulla tessera, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro. La previsione normativa stabilisce, in via alternativa, che i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori". Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso "si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi". Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione). L’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere. La mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da €100 ad € 500 per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse .

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