Con il decreto ministeriale del 2 maggio 2006 sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo. Il nuovo decreto, in attuazione del nuovo testo unico ambientale (D.lgs. n. 152/06), stabilisce che il campionamento delle terre e rocce da scavo va effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Anche la preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica va effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 in questione. In particolare, l'articolo 5 del decreto ministeriale detta i valori per le terre e rocce da scavo destinate a reinterri o riempimenti di siti, di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti), ovvero di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (o alla realizzazione di rilevati in tali aree).
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