Terre e rocce da scavo, nuove norme per il campionamento e le analisi
27/06/2006

Terre e rocce da scavo, nuove norme per il campionamento e le analisi

Con il decreto ministeriale del 2 maggio 2006 sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo. Il nuovo decreto, in attuazione del nuovo testo unico ambientale (D.lgs. n. 152/06), stabilisce che il campionamento delle terre e rocce da scavo va effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Anche la preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica va effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 in questione. In particolare, l'articolo 5 del decreto ministeriale detta i valori per le terre e rocce da scavo destinate a reinterri o riempimenti di siti, di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti), ovvero di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (o alla realizzazione di rilevati in tali aree).

Prevede, inoltre, che i valori di riferimento per le terre e rocce da scavo destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree dovranno essere adottati mediante un futuro decreto ministeriale. Fino all'adozione in questione, si utilizzeranno i valori di riferimento dettati dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. Il Legislatore ha in qualche modo confermato quanto ritenuto dalla giurisprudenza, secondo cui - nel silenzio della normativa vigente, che nulla diceva in materia - i valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d'uso "verde pubblico, verde privato, residenziale", indicati nella colonna A della tabella 1, allegato 1, del dm n. 471/99 (recante "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora abrogato dal nuovo testo unico) valevano anche per il verde agricolo. Per quanto riguarda la periodicità delle analisi, è stabilito che le attività relative al campionamento, alla preparazione dei campioni e alle determinazioni analitiche vanno effettuate, a cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno origine le terre e le rocce, o del committente, almeno in occasione della prima produzione di tali materiali e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi.

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