Telefonate promozionali prive di identificativo
21/05/2012

Telefonate promozionali prive di identificativo

Il Garante sulla privacy ha recentemente ribadito il divieto dell’utilizzo di dati personali nelle chiamate telefoniche a fini promozionali prive dell'identificazione della linea chiamante (Provvedimento n. 126 del 29 marzo 2012

Infatti, visto l'art. 23 del Codice Privacy, che prevede che il trattamento dei dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione di un consenso dell'interessato libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati, e documentato per iscritto, e visto l'art. 130, c. 5 che, in relazione alle finalità di comunicazione commerciale o promozionale, vieta ai soggetti che effettuano la comunicazione medesima di camuffare o celare la loro identità:

ha dichiarato illecito, il trattamento svolto da una società commerciale, per finalità di chiamate promozionali attraverso l'utilizzo dei dati personali:

1. dei propri clienti ove svolto in assenza del necessario consenso espresso degli stessi;

2. e comunque ove svolto tramite chiamata priva dell'identificazione della linea chiamante.

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