TARSU: non si paga per i rifiuti industriali - Una importante massima della Cassazione
15/05/2007

TARSU: non si paga per i rifiuti industriali - Una importante massima della Cassazione

La TARSU non si paga sui rifiuti industriali e i Comuni non possono assimilarli a quelli urbani senza apposita delibera. E’ quello che ha stabilito la Cassazione nella recente Sentenza n. 10362 del 07/05/07 riprendendo il principio per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è applicabile alle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; ed affermando che i rifiuti speciali, rientrando tra i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, sono da considerarsi prodotti in superfici da considerarsi estranee al computo della tassa. La controversia traeva origine dalla annosa questione per cui nel caso di rifiuti prodotti in ambito urbano da industrie e, quindi di rifiuti speciali, spettando la responsabilità dello smaltimento ai produttori, il Comune non dovrebbe trattarli come fossero urbani, chiedendo quindi il corrispettivo in termini di tasse a chi li ha prodotti. E ciò in quanto i Comuni non gestiscono quei rifiuti ma al contrario è il produttore che provvede in proprio al loro smaltimento. Ebbene, la Corte nella Sentenza in commento non ha però nemmeno preso i considerazione tale “nodo”, ma prescindendo dalla circostanza, ritenuta addirittura non rilevante, ai fini dell’obbligo di corrispondere la TARSU, dello smaltimento in proprio dei rifiuti industriali prodotti, ha dichiarato errata la generale assimilazione “ope legis” di tutti i rifiuti (esclusi gli speciali, i tossici e i nocivi) a quelli urbani, senza necessità di previa deliberazione Comunale, stabilita dall’art. 39 della L. 146/94, che ha abrogato l’art. 60 del D.Lgs. 507/93 in tema di equiparazione dei rifiuti. La Corte si è basata, per tale impostazione in primo luogo sulla considerazione che né l’abrogato art. 60 né l’art. 39 predetto contengono alcun riferimento ai rifiuti industriali, ma solo a quelli “artigianali, commerciali e di servizi”, e secondariamente sul fatto che, addirittura, l’art. 68 dello stesso D.Lgs. esclude esplicitamente (lett. F) la “tassabilità delle superfici di lavorazione industriale”. Se dunque alla luce di tale interpretazione è da escludersi la necessità di un provvedimento di assimilazione solo per i rifiuti all’epoca contemplati dall’abrogato art. 60, ma che non sono i rifiuti speciali, rientranti, invece, fra i rifiuti “derivanti da lavorazioni industriali” disciplinati dall’art. 2 del DPR 915/82, ecco che per detti ultimi in assenza di tali provvedimenti, l’assimilazione non possa operare. Essendo, poi, le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono lavorazioni industriali in ogni caso intassabili, nessuna dichiarazione ai fini TARSU dovrà fare il contribuente ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.Lgs. Con ciò pertanto è stato affermato il principio per cui i rifiuti non possono essere assimilati di diritto se non c’è delibera comunale e che alcune aree non possono essere soggette a questa procedura, come appunto le “aree industriali".

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