Tariffe incentivanti per il fotovoltaico nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
28/02/2007

Tariffe incentivanti per il fotovoltaico nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007

Nella G.U. n. 45 del 23.2.07 è stato pubblicato il D.M. 19 febbraio 2007 in linea con la rotta del Governo in tema di soluzioni energetiche rivolte al risparmio di energia convenzionale e sull’offerta di nuove tecnologie in materia, tant’è che l’art .12 del decreto in commento ha anche portato l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare ai 3000 MW entro il 2016. Il decreto disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e contiene un approccio più semplificato, un incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia ed una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici. L’obiettivo prioritario, ossia di sostenere lo sviluppo del fotovoltaico in raccordo con le disposizioni sull’efficienza energetica degli edifici e di privilegiare quegli impianti che consentano minor utilizzo del territorio, cioè quelli integrati nelle superfici esterne degli edifici, viene perseguito anche attraverso la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. L’installazione di un impianto FV (art. 5) prevede la realizzazione da parte del soggetto interessato di un progetto preliminare da inoltrare al gestore di rete (società elettrica) con allegata la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiarerà se intenderà avvalersi o meno del “servizio di scambio sul posto”. In tali casi la tariffa incentivante sarà riconosciuta in base all’energia prodotta al limite di quella consumata dalle utenze: se l’impianto, cioè, produce più di quanto richiesto su base annuale, l’energia “in eccedenza” può essere immessa nella rete e verrà detratta dalle bollette successive. In caso di assenza di tale sistema di “scambio sul posto” l’energia elettrica prodotta in eccedenza potrà essere rivenduta al gestore di rete, con le modalità i tempi, la connessine od il punto di consegna che il gestore dovrà comunicare. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il titolare dell’impianto dovrà far pervenire al soggetto attuatore (GSE, ex GRTN) la richiesta di concessione della tariffa spettante, unitamente alla documentazione di entrata in esercizio. Quindi il GSE, entro 60 giorni, dovrà comunicare al titolare dell’impianto la tariffa riconosciuta. Sono ammessi alle tariffe gli impianti destinati ad alimentare edifici, entrati in esercizio a partire dal 1.10.05.. La richiesta di concessione della più consona tariffa, dovrà essere inoltrata, a pena la decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiornerà le modalità per l'erogazione delle stesse, corredata dalla documentazione finale di entrata in esercizio. Le tariffe sono state fissate in base a tre diverse categorie di impianti (da 1 a 3 kWp; da 3 a 20 kWp; oltre 20kWp – non sono previsti limiti di potenza) ognuna delle quali è distinta a seconda che si tratti di impianti non integrati nell’edificio o installati a terra, parzialmente integrati o integrati. Per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato; per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 €/kWh, 0,42 €/kWh e 0,46 €/kWh; per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 €/kWh, 0,40 €/kWh e 0,44 €/kWh. Le tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008 (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione) saranno ridotte per richieste relative ad impianti installati negli anni successivi. Da notare infine che, la tariffa non può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento (ad eccezione delle scuole e delle strutture sanitarie pubbliche) né è possibile, cumulare la tariffa con i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica, né usufruirne, ove sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007. Il provvedimento fissa in ogni caso un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili, raggiunto il quale le tariffe verranno rimodellate in base all’andamento dei costi e del mercato.

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