Strutture Sanitarie Private: Informativa chiara e consenso specifico dati pazienti
16/04/2012

Strutture Sanitarie Private: Informativa chiara e consenso specifico dati pazienti

Nel provvedimento dello scorso 9 febbraio 2012 il Garante per la Privacy, ha specificato alcuni elementi necessari ai modelli di informativa e di consensi da utilizzarsi nei rapporti con i pazienti.

In particolare:

a) nell'informativa, oltre agli altri elementi previsti dall'art. 13 del Codice, occorre indicare:

• i trattamenti di dati personali indispensabili all'erogazione della prestazione medica richiesta (ivi comprese le attività amministrative correlate), evidenziando al riguardo che il mancato consenso dell'interessato impedisce di usufruire della prestazione stessa. Qualora sia prevista anche la comunicazione dei dati per il perseguimento della predetta finalità, devono essere indicati i soggetti o le categorie di soggetti destinatari;

• la natura facoltativa del conferimento dei dati personali per l'eventuale perseguimento di ulteriori finalità (es. ricerca scientifica; offerta di altri servizi), evidenziando al riguardo che il mancato consenso dell'interessato non impedisce di usufruire della prestazione sanitaria. Anche in questo caso, qualora sia prevista una comunicazione dei dati, devono essere indicati i soggetti o le categorie di soggetti destinatari;

• la facoltà per l'interessato di scegliere che le informazioni sul suo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) ovvero che i referti siano inviati al medico curante.

b) nella richiesta di consenso la possibilità di esprimere una manifestazione di volontà -specifica e correlata all'informativa- in relazione:

• al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati personali indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute dell'interessato e di quelle amministrative a queste strettamente correlate;

• al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati per l'eventuale perseguimento di specifiche e facoltative ulteriori finalità, distinte da quelle di cura della salute;

• alla facoltà che le informazioni sul suo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti indicati dall'interessato medesimo) ovvero che i referti siano inviati al medico curante.

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