
Stabilimenti a rischio incidente rilevante. Linee guida per il piano emergenza esterna
Il d.p.c.m. 25/02/05 contiene le linee guida per predisporre il piano di emergenza esterna, che ha il fine di limitare gli effetti dannosi che possono derivare alla popolazione e all’ambiente dagli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 334/99.
I piani esterni sono adottati dai Prefetti, previa consultazione della popolazione, sulla base di piani interni di emergenza elaborati dai gestori degli impianti. I piani vanno poi comunicati al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero dell’Interno, al Dipartimento della protezione civile, a Regione, Province e Sindaci.
Le linee guida sono state elaborate dal Dipartimento della protezione civile.
Il piano di emergenza esterno ha 3 obiettivi:
- controllare e circoscrivere gli incidenti per minimizzarne gli effetti;
- prevedere il ripristino e il disinquinamento dell’ambiente in caso di incidente;
- informare in modo adeguato i soggetti responsabili ed esposti al rischio sul territorio: popolazione e autorità competente.
I requisiti minimi del pianto riguardano 3 aspetti essenziali:
- la predisposizione di sistemi di allarme;
- l’informazione generale della popolazione, a cura del sindaco;
- l’analisi e definizione della vulnerabilità territoriale, cioè dei luoghi dove è necessario inviare con maggiore tempestività i soccorsi.
Il piano è composto da una parte generale con la descrizione del sito; da una sezione dedicata ai possibili scenari incidentali; da una terza parte con il modello organizzativo d’intervento (sala operativa, viabilità, evacuazione assistita) da una sezione dedicata all’informazione della popolazione e da una sezione cartografica.
Il piano deve essere aggiornato con periodicità non inferiore ai tre anni.