Stabilimenti
a rischio incidente rilevante. Chiarimenti sul rapporto di sicurezza
13/02/2006

Stabilimenti a rischio incidente rilevante. Chiarimenti sul rapporto di sicurezza

L'Area Rischi Industriali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare (prot. n. DCPST/A4/RS/3000) fornendo chiarimenti sul “riesame del rapporto di sicurezza” a cui sono tenuti i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del D.Lgs. 334/99. Poiché il gestore dell'impianto deve riesaminare il rapporto di sicurezza almeno ogni cinque anni, la circolare prende in considerazione, oltre al caso di nuovo stabilimento, tre ulteriori ipotesi: 1. durante i cinque anni la situazione di rischio è rimasta immutata; 2. nei cinque anni sono state apportate modifiche agli impianti senza aggravio del preesistente livello di rischio; 3. sono state effettuate modifiche ad uno stabilimento esistente con aumento del livello di rischio. I gestori degli stabilimenti esistenti, per i quali è stato presentato il rapporto di sicurezza entro il 13 ottobre 2000, sono tenuti a riesaminarlo entro i cinque anni successivi e a ripresentarlo al Comitato tecnico regionale competente, che avvia l'istruttoria di valutazione del rapporto stesso. Tre i casi che si possono verificare: 1. Situazione immutata. Qualora non sia stata apportata alcuna modifica, il gestore potrà presentare il rapporto di sicurezza "edizione 2005" corredato dalla documentata dichiarazione attestante che nulla è mutato rispetto alla precedente "edizione 2000". In questo caso, il C.T.R. (comitato tecnico regionale) ne prenderà atto formalizzndo l'avvio dell'istruttoria. 2. Modifiche non comportanti aggravio del livello del rischio. Qualora, invece, siano state apportate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore dovrà tenerne conto in occasione dell'aggiornamento quinquennale "edizione 2005". Il C.T.R, anche in tal caso, dovrà avviare l'istruttoria ed effettuare le opportune verifiche finalizzate all'accertamento dell'inventario aggiornato delle sostanze pericolose detenute, nonché all'accertamento della revisione biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 3. Nuovi stabilimenti e modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio del precedente livello di rischio. Nei casi di nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio del precedente livello di rischio, per i quali sia stato presentato, successivamente al 13 ottobre 2000, il rapporto definitivo di sicurezza comprendente tali modifiche, il gestore potrà esimersi dal presentare l'aggiornamento "edizione 2005" in quanto presso il C.T.R. risulta in essere, o conclusa da meno di cinque anni, una istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza. Qualora, tuttavia, il gestore non intenda dare seguito al progetto di modifica, ricorre, anche per tale gestore, l'obbligo di presentazione dell'aggiornamento.

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