Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al via la  SEVESO TER
29/11/2005

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al via la SEVESO TER

Importanti modifiche alla “Seveso bis”, il decreto legislativo n. 334/99 che disciplina i controlli dei pericoli di incidente rilevante connessi con l’uso di determinate sostanze pericolose. Ad introdurle è il decreto legislativo n. 238/05, pubblicato nella G.U. n. 271 del 21 novembre’05, Suppl. ord. n. 189, che entrerà in vigore dal 6 dicembre prossimo. Il decreto non introduce nuove definizioni legislative, ma amplia e semplifica il campo di applicazione della disciplina. Le nuove norme si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del d.lgs. n. 334/99, ora sostituito integralmente dall’allegato A al nuovo decreto. L’assoggettamento alla disciplina sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante dipende, quindi, esclusivamente dalla presenza di sostanze pericolose e non dall’appartenenza dell’impianto ad una determinata categoria. Oltre a tale regola generale vi è però da ricordare che il gestore degli stabilimenti elencati all’allegato A del d.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiore a quelle indicate nell’allegato I al d.lgs. n. 334/99, deve comunque individuare i rischi di incidente rilevante ed integrare il relativo documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 626/94, nonché provvedere alla formazione e all’addestramento dei lavoratori in situ ai sensi del d.m. 16/03/98. Il decreto abroga gli adempimenti di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 334/99 e il relativo allegato B al fine di evitare una possibile distorsione della concorrenza, poiché introduceva un regime diversificato per alcuni impianti (i destinatari di tale disposizione erano i gestori degli stabilimenti industriali di cui all’allegato A in cui erano presenti sostanze in quantità superiori ai valori soglia di cui al punto 3, dell’allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell’allegato I, in quantità inferiori ai valori soglia ivi riportati). La disciplina sostanziale del d.lgs. n. 334/99 non viene dunque alterata, ma si colmano alcune lacune. Viene anche assicurato: un migliore raccordo fra Regioni e Ministero dell’Ambiente nello scambio di informazioni, un più efficace controllo su scambio e trasmissione delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino, un potenziamento dell’efficacia delle ispezioni post-incidentali, una più corretta applicazione dell’allegato V, relativo alla scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori. Vi è da segnalare la sostituzione dell’Allegato I del d.lgs. n. 334/99, contenente l’elenco delle sostanze pericolose che devono essere censite dal gestore dello stabilimento, con il nuovo Allegato A che introduce, da un lato, nuove sostanze cancerogene e, dall’altro, riduce di molto le quantità limite di sostanze pericolose, la cui detenzione in determinati quantitativi fa scattare l’obbligo di notifica piuttosto che del rapporto di sicurezza. Infine, entro il 6 marzo 2006 i gestori degli stabilimenti che, a decorrere dal 6 dicembre 2005, sono assoggettati alle legge “Seveso” devono: inviare la notifica e la scheda di informazione alle autorità competenti, redigere il documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, attuare il Sistema di gestione della sicurezza, predisporre il Piano di emergenza interno.

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