![Settore Sanitario - Semplificazioni Regione Veneto in materia di igiene del lavoro.](/download/decv/14716/news.jpg?20200316182030)
17/11/2014
Settore Sanitario - Semplificazioni Regione Veneto in materia di igiene del lavoro.
| | Con la L.R. n.32/2014 la Regione Veneto ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. n.2/2013 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.
In particolare:
- il titolo della legge è stato modificato in “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”;
- all’art. 1 inerente le finalità della legge sono state aggiunte le parole riportate in carattere grassetto sottolineato “La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto, sopprime, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica”;
è stato inserito il nuovo articolo 6-bis in materia di vidimazione del registro infortuni: “ Nelle more dell'abrogazione (nei termini di cui all'art.304 del Testo Unico Sicurezza) del DPR n.547/1955 relativo a "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", il registro infortuni (previsto all'art. 403 del medesimo DPR) non è soggetto all'obbligo di vidimazione stabilito dal DM 12/09/58 (recante Istituzione del registro degli infortuni), purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 53 del Testo Unico Sicurezza”. |