Semplificazione adempimenti per toner e nastri stampanti
24/11/2008

Semplificazione adempimenti per toner e nastri stampanti

Con il decreto22 ottobre 2008 il Ministero dell’Ambiente pubblicato in G.U. n 265 del 12 novembre u.s., ha chiarito che:

1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte IV deld.lgs n. 152/06 e ss.mm. del d.lgs n. 4/08, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazionidi recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte IV del d.lgs n. 152/06.

2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 152/06 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472/96, purchè la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo«eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm X 35cm X 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.

4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui sopra destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera predetta, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art.212, comma 8, del d.lgs n. 152/06 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Per irifiuti ai quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) ilcodice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art.212, c. 8, del d.lgs n. 152/06 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali gia' assentite alle imprese sopra citate al capo 4 ed al capo precedente, alla data del 12/11/08 restano valide fino alla scadenza.

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