30/07/2013
Rottami di rame - Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
| | Il Regolamento UE n.715/2013 definisce i criteri per stabilire i casi in cui i rottami di rame (costituiti principalmente da rame e leghe di rame) cessano di essere rifiuti (in analogia con quanto già definito dal Reg. n. 333/11 per i rottami di ferro, acciaio ed alluminio).
Esso entra in vigore il 15/08/13 e sarà applicabile dal 1/01/2014.
In particolare i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I al regolamento;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità ai criteri di cui al punto 3 dell’allegato I al regolamento;
- i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I al regolamento;
il produttore (ovvero la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti) ha rispettato le prescrizioni circa la redazione della dichiarazione di conformità (art. 4) e circa l’applicazione di un sistema di gestione certificato da un Organismo accreditato (art. 5) atto a dimostrare la conformità dei rottami ai criteri di cui sopra. |