
13/01/2014
RIFIUTI - Reato di combustione illecita
| | Dal 10/12/2013 è in vigore il D.L. n.136 del 10/12/13 che detta disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
In particolare esso aggiunge al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) il nuovo art. 256-bis che individua il reato di combustione illecita di rifiuti disciplinandone le pene:
- da due a cinque anni di reclusione per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate;
- la pena si applica anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli;
- la sanzione aumenta da tre a sei anni di reclusione nel caso si brucino rifiuti pericolosi ed è incrementata se i fatti sono commessi in territori interessati da stato di emergenze nel settore rifiuti;
- scatta l’aumento di un terzo se il reato è commesso nell'esercizio di attività d'impresa;
- nel caso in cui siano bruciati rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali si applicano le sanzioni amministrative dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale.
Inoltre, il decreto in oggetto modifica il D.Lgs. n. 271/1989 con riferimento al procedimento che il Pubblico Ministero deve seguire nell’esercizio dell’azione penale per i reati previsti dal Testo Unico Ambientale. |