Regolamento per gli imballaggi di alluminio per alimenti e bevande
04/07/2007

Regolamento per gli imballaggi di alluminio per alimenti e bevande

II Ministero della Salute ha emanato con il Decreto 18/04/07 n. 76 in G.U. del 20/06/07 n. 141 un Regolamento al fine di procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti, escludendone quindi l’applicazione a quei materiali ed oggetti di alluminio ricoperto, ove lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera. Innanzitutto il Regolamento definisce i requisiti di purezza che deve avere l'alluminio destinato a quanto sopra (indicandoli nell’allegato I) e le caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti con esso prodotti (riportate negli allegati I, II e III) consentendo che nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture si possano impiegare quali coadiuvanti tecnologici, oli vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea. Quanto poi alleCondizioni d'uso dei materiali e degli oggetti disciplinati dal Regolamento si prevede che possono essere impiegati alle seguenti condizioni: a) contatto breve: per tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura; b) contatto prolungato: sia in caso di tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata sia a temperatura ambiente limitatamente ad alcuni alimenti quali determinati prodotti di cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria e prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio. L’art. 6 del Regolamento si occupa poi dell’Etichettatura di tali manufatti indicando che i materiali e gli oggetti in questione dovranno riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti se detti a) siano, o meno, idonei al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; b) siano, o meno, destinati al contatto con alimenti a temperature refrigerate; c) siano destinati al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; d) siano destinati al contatto con gli alimenti sopraindicati rispetto alla temperatura ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore. Inoltre ogni partita (art. 7) dovrà essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti sono conformi alle norme vigenti o in alternativa ad una dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio di analisi. Vi sono anche obblighi degli utilizzatori (art.9) in sede industriale e commerciale. Questi ultimi possono utilizzare i materiali e gli oggetti disciplinati subordinatamente all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonchè della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L'impresa utilizzatrice dovrà essere pertanto fornita della predetta dichiarazione di conformità ed essere sempre in grado di consentire all'autorità' sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.

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