Registri carico scarico: nuovi chiarimenti della regione.
27/02/2008

Registri carico scarico: nuovi chiarimenti della regione.

A fronte del parere del Ministero dell’Ambiente del 13 febbraio 2008, in attesa che le CCIAA del Veneto si pronuncino pare certo ritenere che, i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4. In tal caso le imprese dovranno annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato ed adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare. La barratura delle pagine non numerate dovrebbe valere anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici. Quanto all’uso dei Registri già vidimati dall’Agenzia delle entrate occorre operare un distinguo. I Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate e già in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/08 sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento. Quanto infine ai Registri non attivi ma già vidimati dall'Agenzia delle entrate, va detto che questi registri NON si possono presentare alla Camera di commercio per la vidimazione, in quanto già vidimati da altro ente. Si ritiene poi che, ma al riguardo si attende una nota nazionale di Unioncamere e/o del Ministero dell'ambiente, a conferma di questa interpretazione, che detti possono essere ancora utilizzati fino al loro esaurimento. La Camera di commercio competente per la vidimazione dei “nuovi” registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico. Infatti i Registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell’articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo. Quanto alla Bollatura, si precisa che l’indicazione di cui alla nota di Unioncamere del 29/01/2008, n. 1467, che prevede che le Camere di commercio non devono bollare i registri va intesa come esenzione dall’imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 dell’ 11.11.2005.

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