Registri carico scarico: chiarimenti della regione.
21/02/2008

Registri carico scarico: chiarimenti della regione.

Con la Nota Circolare 12 febbraio 2008 n. 79513 del Segretario Regionale all’Ambiente viene fatto riferimento al disposto dell’art. 2, comma 24 bis, del D.Lgs. n. 4/2008, che ha modificato il comma 6, dell’art. 190, del D.lgs n. 152/2006. Alla Regione infatti sono pervenute da parte degli operatori del settore, numerose richieste relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo di vidimazione e numerazione dei registri, da eseguirsi a cura delle Camere di Commercio, che dovrebbe scattare a partire dal 13 febbraio 2008. Nel merito della questione, la Regione ritiene che i registri attualmente in uso alle aziende, purché vidimati dagli uffici amministrativi all’epoca competenti, possano continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento. Quanto alle imprese che hanno legittimamente in uso i registri con le modalità definite dall’art. 190, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006, come da testo in vigore fino al 12 febbraio 2008, data anche la difficoltà di reperire sul mercato i registri stessi ed in considerazione del fatto che le Camere di Commercio inizieranno le operazioni di vidimazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, sempre la Regione, poi, ritiene che il rispetto dell’obbligo della tenuta di registri correttamente vidimati secondo le nuove disposizioni possa essere preteso solo dopo un congruo termine dalla medesima data di entrata in vigore del detto decreto e comunque non prima di trenta giorni lavorativi. Per le imprese che, viceversa, devono dotarsi di registro di carico e scarico per attività di gestione rifiuti, successivamente alla data del 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, si afferma nella Circolare che vale fin da subito l’obbligo di effettuare la vidimazione secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 24 bis.

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