Regione Veneto: terre e rocce da scavo
18/05/2009

Regione Veneto: terre e rocce da scavo

Sono state emanate, con la deliberazione della giunta regionale n. 794 del 31 marzo 2009 in B.U.R.V. n. 33 del 21/04/2009, delle integrazioni alla d.g.r. 2424/08 relativa alle procedure operative per la gestione delle terre e rocce.

Infatti a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/08, che ha riformulato l'art 186 del d.lgs n. 152/06, relativo alle "Terre e rocce di scavo", è stata emanata la d.g.r. n. 2424/08 tesa a disciplinare alcuni aspetti documentali e procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al succitato art. 186.

La successiva entrata in vigore della Legge n. 2/09, ha determinato alcune modifiche al regime delle terre e rocce da scavo come precedentemente previsto dal d.lgs. n. 152/06 e, poi, considerato nell'ambito della d.g.r. 2424/08, che investono l’art. 185 "Limiti al campo di applicazione" del d.lgs. 152/06, stabilendo che:

«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:…….c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.».

Dalla nuova disposizione emerge che la non applicazione ai materiali di scavo della disciplina relativa ai rifiuti è subordinata alla dimostrazione della coesistenza di due condizioni:

a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con riferimento alla destinazione d'uso dell'area interessata);

b) deve essere certa la sua utilizzazione "nello stesso sito in cui è stato scavato".

La verifica e la dimostrazione delle predette condizioni può avvenire utilizzando le procedure già previste dalla d.g.r. n. 2424/08.

Ne consegue che chi intendesse avvalersi dell'esclusione prevista dall'art. 185 deve allegare al progetto dell'opera che comporta lo scavo la seguente documentazione:

- ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato: l'indagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dell'allegato A della d.g.r. n. 2424/08;

- ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà utilizzato "nello stesso sito in cui è stato scavato": una dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto dell'opera ove, a fronte dell'individuazione della quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo, si attesti che tutto lo stesso materiale sarà riutilizzato nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/08 con le opportune modifiche al caso specifico).

Va altresì sottolineato che i materiali naturali di scavo, depositati in attesa di utilizzo nello stesso sito, non sono soggetti ai limiti temporali indicati nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 186, ma possono permanere per tutta la durata del cantiere, fino al loro integrale riutilizzo in sito in ragione del fatto che, rispettate tutte le condizioni, a detto materiale si applicano le conseguenze dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06.

Si rimarca da ultimo che qualora i materiali di scavo non possano essere completamente riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque essere seguite le procedure previste dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/06 e dalla DGR n. 2424/08 al fine di per poterli utilizzare come sottoprodotto.

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