Regione Veneto: le nuove norme sugli impianti di compostaggio
07/06/2005

Regione Veneto: le nuove norme sugli impianti di compostaggio

Con la delibera n. 568 del 25/05/2005 la regione Veneto ha introdotto la nuova normativa che disciplina: a) la realizzazione degli impianti di recupero e di trattamento (aerobico o anaerobico) delle frazioni organiche dei rifiuti, sia in regime semplificato che in regime autorizzativo ordinario; b) la conduzione operativa dei medesimi impianti; c)le caratteristiche dei prodotti ottenuti; d) l’istituzione del marchio di qualità denominato “Compost Veneto”; e) le prescrizioni operative necessarie ad attenuare l’impatto ambientale degli impianti.

Le prescrizioni tecniche sono entrate in vigore il 20 aprile 2005, tuttavia la delibera ha previsto un regime transitorio di adeguamento. Gli impianti esistenti, non conformi alle nuove prescrizioni, dovranno, infatti, entro il 19/07/05: se autorizzati in via ordinaria alla data del 05/04/05, presentare alla Provincia richiesta di adeguamento alle nuove prescrizioni tecniche; se operanti in regime semplificato alla data del 05/04/05, integrare la comunicazione di inizio attività. La delibera regionale abroga la precedente d.g.r. n. 766 del 10/03/00.

Da evidenziare, che la necessità di rivedere la vecchia normativa è dipesa dalle novità intervenute in sede comunitaria, sia a seguito dell’emanazione del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in vigore dal 2002, sia per l’adozione in Italia del Regolamento comunitario n. 1774/02, che ha introdotto delle nuove procedure per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale anche negli impianti di compostaggio e digestione anaerobica.

In sintesi, la direttiva tecnica ha innovato per i seguenti aspetti: l’ampliamento delle competenze dell’Osservatorio Regionale per il Compostaggio, che è la struttura di coordinamento e supporto tecnico in materia di copostaggio, istituita presso l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale nel Veneto; l’adeguamento alle nuove norme regionali intervenute in materia, in particolare rispetto alle procedure previste per la gestione dei rifiuti (di cui alla legge regionale n. 3/00) e la valutazione di impatto ambientale (di cui alla legge regionale n. 10/99); l’inserimento del quantitativo massimo di Biostabilizzato da discarica da utilizzare per la copertura giornaliera dei rifiuti urbani; l’introduzione di nuove procedure per i controlli dell’impianto di compostaggio sui materiali utilizzati e sui prodotto ottenuti; la modifica dei limiti e della metodica di riferimento per la determinazione dell’indice di respirazione, parametro indicativo della stabilità biologica del materiale.

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