Con la delibera n. 568 del 25/05/2005 la regione Veneto ha introdotto la nuova normativa che disciplina: a) la realizzazione degli impianti di recupero e di trattamento (aerobico o anaerobico) delle frazioni organiche dei rifiuti, sia in regime semplificato che in regime autorizzativo ordinario; b) la conduzione operativa dei medesimi impianti; c)le caratteristiche dei prodotti ottenuti; d) l’istituzione del marchio di qualità denominato “Compost Veneto”; e) le prescrizioni operative necessarie ad attenuare l’impatto ambientale degli impianti.
Le prescrizioni tecniche sono entrate in vigore il 20 aprile 2005, tuttavia la delibera ha previsto un regime transitorio di adeguamento. Gli impianti esistenti, non conformi alle nuove prescrizioni, dovranno, infatti, entro il 19/07/05: se autorizzati in via ordinaria alla data del 05/04/05, presentare alla Provincia richiesta di adeguamento alle nuove prescrizioni tecniche; se operanti in regime semplificato alla data del 05/04/05, integrare la comunicazione di inizio attività. La delibera regionale abroga la precedente d.g.r. n. 766 del 10/03/00.
Da evidenziare, che la necessità di rivedere la vecchia normativa è dipesa dalle novità intervenute in sede comunitaria, sia a seguito dell’emanazione del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in vigore dal 2002, sia per l’adozione in Italia del Regolamento comunitario n. 1774/02, che ha introdotto delle nuove procedure per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale anche negli impianti di compostaggio e digestione anaerobica.
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