Regione Veneto: discariche rifiuti non pericolosi
05/02/2010

Regione Veneto: discariche rifiuti non pericolosi

Con la D.g.r. n. 3764 del 09 dicembre 2009 (in BURV n. 2 del 05/01/10) sono stati forniti dei chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dall’art. 7 DM 3 agosto 2005.

La Regione ritiene che nel caso di discariche esistenti, ivi comprese quelle che alla data di entrata in vigore delle norme di ammissibilità dei rifiuti previste dal D.M. 3 agosto 2005 avevano conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione, la riclassificazione in sottocategoria ed il contestuale rilascio di eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale, possano essere assentiti - qualora siano verificati i requisiti di seguito riportati - previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.):

-procedure per la valutazione di impatto ambientale già espletate e con esito positivo;

- invarianza delle tipologie di rifiuti autorizzate;

- assenza di varianti processistiche, realizzative e gestionali;

- idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali in relazione ai parametri per i quali vengono richiesti valori superiori a quelli fissati dall'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2005.

Nei casi sopra previsti l'istanza di riclassificazione per la specifica sottocategoria di discarica dovrà essere accompagnata da:

a) idonea documentazione tecnica tesa a fornire gli elementi individuati dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009 ed altresì comprensiva - ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 - dell'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del medesimo dispositivo normativo;

b) valutazione di rischio di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 3 agosto 2005 da predisporsi in conformità ai criteri forniti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009, ovvero - per quanto non diversamente indicato nella medesima circolare - in conformità ai criteri contenuti nella D.G.R.V. n. 1838/07;

c) relazione di compatibilità ambientale redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/00 e s.m.i.

Va da sé che in tutti gli altri casi ed, in particolare, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti non pericolosi, le istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica dovranno essere sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e corredate dalla relativa documentazione tecnica, ivi compresa quella di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco.

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