La Regione Veneto, con la d.g.r. n. 4453 del 29/12/04, ha adottato il Piano di Tutela delle Acque. Il piano, al momento, ha valore di proposta, con eccezione di alcune prescrizioni specifiche che sono cogenti dal 1° marzo’05, e che riguardano: le aree sensibili, gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e le prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica. Per l’approvazione definitiva è necessario attendere il parere vincolante delle Autorità di Bacino e l’approvazione del Consiglio Regionale. Il Piano individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del d.lgs. n. 152/99 e in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle Autorità di Bacino. Regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del patrimonio idrico e consentirne l’uso con priorità per l’utilizzo idropotabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale alveo. In sostanza il Piano contiene: i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative, fra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; gli interventi di risanamento dei corpi idrici; l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità. Tra le prescrizioni già in vigore è previsto che i titolari di scarichi industriali che recapitano nelle aree sensibili (aree costiere dell’Adriatico Nord-Occidentale, il delta del Po, la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, alcune zone umide, i laghi naturali) dovranno rispettare, entro il 1°marzo 2008, i seguenti limiti ridotti per nutrienti: Fosforo totale 1 mg/l e Azoto totale 10 mg/l. Altre disposizioni rilevati del piano sono gli adempimenti finalizzati alla riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose. E’ previsto che i Titolari degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose elencate nel d.m. 367/03, dovranno eseguire, nei tempi e nei modi indicati nel provvedimento che la Giunta Regionale emanerà (nei 3 mesi successivi alla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale), un autocontrollo mensile sulle proprie acque reflue scaricate, campionando immediatamente all'uscita dallo stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento, per accertare se le sostanze pericolose di cui al decreto citato, siano presenti in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica analitica adottata. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAV competente per territorio e all'Ente che ha autorizzato lo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose, è obbligatorio installare idonea strumentazione di monitoraggio, nei tempi e nei modi indicati dal suddetto provvedimento della Giunta Regionale.
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