Dal 02/04/15 è in vigore il D.Lgs. n. 28/2015 che, inserendo nel codice penale l’art. 131-bis, introduce una nuova causa di non procedibilità. Si tratta dell’esclusione della punibilità per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva, con o senza pena pecuniaria, non superiore ad un massimo di cinque anni di reclusione (ai fini del calcolo della pena si devono considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale – con aumento di pena in misura maggiore o diversa da un terzo – e le circostanze che prevedono una pena di specie diversa). Tale esclusione della punibilità avviene a seguito della valutazione del Giudice circa la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
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