A fronte dell’approvazione del decreto sul REACH (Registrazione Valutazione e Autorizzazione delle sostanze Chimiche) il prossimo 1 giugno entrerà in vigore il Regolamento CE n. 1907/06 ed avrà inizio un nuovo sistema volto a raccogliere tutte le informazioni fisico-chimiche riguardanti le sostanze chimiche, ed i Ioro utilizzi, ove vi sia esposizione, di operatori, alle stesse. La valutazione sulla sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall'importatore di una sostanza comprende varie fasi emergenti nelle “schede di sicurezza”. Infatti v’è innanzitutto una valutazione dei pericoli per la salute umana a fronte della quale si deve determinare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza, e si devono stabilire i livelli di esposizione alla stessa al di sopra dei quali l'uomo non dovrebbe essere esposto .Vi è poi unavalutazione dei pericoli che le proprietà fisico-chimiche presentano come ad es. l’esplosività, l’infiammabilità o il potere ossidante ed infine una valutazione dei pericoli per l'ambiente per identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti nocivi per l'ambiente, implicante lo studio degli effetti potenziali in ambiente acquatico, terrestre e atmosferico, oltre a quelli che possono manifestarsi per accumulo nella catena alimentare. In seguito a quest’esame il fabbricante o l'importatore deve valutare i rischi derivanti dall’esposizione alla sostanza descrivendo il modo in cui detta viene prodotta o utilizzata e le modalità in cui il fabbricante o l'importatore controllano o raccomandano agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Per tale ragione lo scorso 13 aprile il Ministero della Salute, con una sua nota, ha espresso tre pareri in merito ad alcuni dubbi interpretativi attinenti ai primi adempimenti in ordine alla redazione delle “schede di sicurezza” che interesseranno appunto tanto le imprese chimiche quanto le aziende che utilizzano prodotti chimici nei loro processi produttivi. Ebbene a fronte della nota viene chiarito che:
- il cambiamento di posto tra le sezioni 2 e 3, che il REACH prevede invertite rispetto ad ora, potrà avvenire alla prima revisione delle schede di sicurezza;
-quando una sostanzaviene identificata come PBT (persistente, bioaccumulante, tossica) e vPvB (molto persistente, molto bioaccumulante) ciò dovrà risultare chiaramente nelle schede di sicurezza pertanto sarà necessario modificare le schede preesistenti a tale classificazione ove ciò non risulti;
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