05/05/2008
Pubblicato TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
| | D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
E’ stato pubblicato in G.U. l’atteso Testo unico per la sicurezza che sostituisce, accorpandole e modificandole, tutte le precedenti principali norme legislative sulla sicurezza, compreso il D.Lgs. 626/94.
Le principali novità, rispetto alle precedenti normative consistono in:
- Nuove definizioni delle funzioni aziendali responsabili di attuare la normativa (datore di lavoro, dirigenti, preposti): in particolare, le responsabilità gravano anche su coloro i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in
concreto i poteri giuridici riferiti alle funzioni definite
- Specifica delle condizioni della validità di eventuale delega da parte del datore di lavoro
- Obbligo di effettuare formazione specifica anche a dirigenti e preposti
- Introduzione di nuovi rischi da considerare nella valutazione dei rischi (radiazioni ottiche, rischi da lavoro stress correlato) e di ulteriori informazioni da inserire nel documento di valutazione dei rischi
- Obbligo di comunicareall'INAIL,oall'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) i datirelativiagliinfortunisullavoroche comportino un'assenza dal lavorodialmenoungiorno,escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi,le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (verrà abolito il registro degli infortuni ma è necessario attendere un decreto attuativo)
- Obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Modifica dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori in appalto
- Introduzione di obblighi specifici anche per gli installatori e montatori di impianti, e i noleggiatori di attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici
- Nelle aziende con numero pari o inferiore a 15 lavoratori la custodia e la consegna al lavoratore della cartella sanitaria diventano obblighi a carico del medico competente e non a carico dell’azienda (Nelle aziende con piu' di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia)
- Vengono individuati gli aspetti da considerare per l’implementazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti)
- Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
- Introduzione di nuovi contenuti per la formazione dei lavoratori
- Conferma che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva o per accertare stati di gravidanza
- Viene consentito, con condizioni, l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal decreto legislativo.
- Incremento e modifiche delle sanzioni penali a carico di tutti i soggetti responsabili
- Modifiche ai requisiti dei luoghi di lavoro e per l’accesso a luoghi di lavoro pericolosi
- Modifiche ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
- Nuovi obblighi per l’utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche
- Introduzione di nuovi adempimenti inerenti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (es. laser)
- Modifiche, in base alla gravità della sanzione e al soggetto responsabile, dell’entità delle sanzioni amministrative e interdittive previste dall’art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231
Le disposizionientreranno in vigore secondo le seguenti modalità:
- Disposizioni inerenti l’adeguamento della valutazione dei rischi e del relativo documento: 30 luglio 2008
- Disposizioni inerenti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali: 26 aprile 2010
- Tutte le restanti disposizioni: 15 maggio 2008
Si rammenta che le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici sono entrate in vigore il 30 aprile 2008.
Per garantire la conformità alle numerose disposizioni legislative e per evitare o ridurre le pesanti sanzioni previste (anche di tipo amministrativo) in caso di gravi infortuni, riteniamo ormai necessario per ogni azienda adottare un sistema di gestione della sicurezzaconformealle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007.
I nostri referenti per la sicurezza presso di Voi Vi potranno dare ulteriori spiegazioni e approfondimenti in merito.
Lachiver Servizi Srl può fornirVi il necessario supporto per un’analisi delle Vostre necessità e proporVi le soluzioni più adeguate alla Vostra organizzazione. | |