Pubblicato TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
05/05/2008

Pubblicato TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

E’ stato pubblicato in G.U. l’atteso Testo unico per la sicurezza che sostituisce, accorpandole e modificandole, tutte le precedenti principali norme legislative sulla sicurezza, compreso il D.Lgs. 626/94.

Le principali novità, rispetto alle precedenti normative consistono in:

  1. Nuove definizioni delle funzioni aziendali responsabili di attuare la normativa (datore di lavoro, dirigenti, preposti): in particolare, le responsabilità gravano anche su coloro i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in
    concreto i poteri giuridici riferiti alle funzioni definite
  2. Specifica delle condizioni della validità di eventuale delega da parte del datore di lavoro
  3. Obbligo di effettuare formazione specifica anche a dirigenti e preposti
  4. Introduzione di nuovi rischi da considerare nella valutazione dei rischi (radiazioni ottiche, rischi da lavoro stress correlato) e di ulteriori informazioni da inserire nel documento di valutazione dei rischi
  5. Obbligo di comunicareall'INAIL,oall'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) i datirelativiagliinfortunisullavoroche comportino un'assenza dal lavorodialmenoungiorno,escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi,le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (verrà abolito il registro degli infortuni ma è necessario attendere un decreto attuativo)
  6. Obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  7. Modifica dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori in appalto
  8. Introduzione di obblighi specifici anche per gli installatori e montatori di impianti, e i noleggiatori di attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici
  9. Nelle aziende con numero pari o inferiore a 15 lavoratori la custodia e la consegna al lavoratore della cartella sanitaria diventano obblighi a carico del medico competente e non a carico dell’azienda (Nelle aziende con piu' di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia)
  10. Vengono individuati gli aspetti da considerare per l’implementazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti)
  11. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
  12. Introduzione di nuovi contenuti per la formazione dei lavoratori
  13. Conferma che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva o per accertare stati di gravidanza
  14. Viene consentito, con condizioni, l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal decreto legislativo.
  15. Incremento e modifiche delle sanzioni penali a carico di tutti i soggetti responsabili
  16. Modifiche ai requisiti dei luoghi di lavoro e per l’accesso a luoghi di lavoro pericolosi
  17. Modifiche ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
  18. Nuovi obblighi per l’utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche
  19. Introduzione di nuovi adempimenti inerenti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (es. laser)
  20. Modifiche, in base alla gravità della sanzione e al soggetto responsabile, dell’entità delle sanzioni amministrative e interdittive previste dall’art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

Le disposizionientreranno in vigore secondo le seguenti modalità:

  • Disposizioni inerenti l’adeguamento della valutazione dei rischi e del relativo documento: 30 luglio 2008
  • Disposizioni inerenti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali: 26 aprile 2010
  • Tutte le restanti disposizioni: 15 maggio 2008

Si rammenta che le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici sono entrate in vigore il 30 aprile 2008.

Per garantire la conformità alle numerose disposizioni legislative e per evitare o ridurre le pesanti sanzioni previste (anche di tipo amministrativo) in caso di gravi infortuni, riteniamo ormai necessario per ogni azienda adottare un sistema di gestione della sicurezzaconformealle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007.

I nostri referenti per la sicurezza presso di Voi Vi potranno dare ulteriori spiegazioni e approfondimenti in merito.

Lachiver Servizi Srl può fornirVi il necessario supporto per un’analisi delle Vostre necessità e proporVi le soluzioni più adeguate alla Vostra organizzazione.

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