Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici
23/01/2008

Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici

Il Decreto19/11/07 n. 257 pubblicato in G.U. n. 09 del 11/01/08 ha modificato la rubrica deltitolo V- bis ed ha inserito un nuovo tit. V-ter al D.Lgs626/94. Ledisposizioni ivi contenute, che entreranno in vigore il 30 aprile 2008, contengono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hza300 GHz). Nel fare ciò il Decreto introduce innanzitutto due tabelle contente i valori limite di esposizione ed i valori di azione di riferimento, passando poi a trattare quali siano gli obblighi del datore di lavoro sul punto. Quest’ultimo, infatti, dovrà innanzitutto procedere all’identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi e quando necessario provvedere a misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici aiquali sono esposti i lavoratori. Dopo di chè qualora risulti siano superati i prescritti valori d’azione valuterà e, quando necessario, calcolerà se anche i valori limite d’esposizione siano stati superati. Tali valutazioni, misurazioni e calcoli dovranno essere effettuati con cadenza almeno quinquennale da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzionee protezione. I dati così ottenuti costituiranno parte integrante del documento di valutazione del rischio. In detto documento quindi il datore di lavoro dovrà precisare sul punto le misure adottate. La valutazione dei rischi dovrà sul punto essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale, od ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata o, ancora, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Quanto alle misure di prevenzione e protezione il datore di lavoro dovrà eliminare alla sorgente, o ridurrealminimo, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. A seguito della valutazione dei rischi predetta, infatti, qualora risulti che i valori di azione di cui alla tabella sono superati dovrà elaborare ed applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite. I luoghi di lavoro poi ove, in base alla valutazione del rischio si potrebbe essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione dovranno poi essere indicati con un'apposita segnaletica ed il loro accesso venire limitato laddove siatecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione. In nessun caso comunque ilavoratori dovranno essere esposti a valori superiori ai valorilimite di esposizione ed ove nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro essi risultino superati, egli dovrà adottare le misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valorilimite ed individuare le cause del superamento, adeguando di conseguenza le misure di protezione e prevenzioneperevitare nuovi superamenti. In ogni caso il datore di lavoro deve adattare le misure alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio. Quanto all’informazione e formazione dei lavoratori il datore di lavoro dovrà provvedere affinchè i lavoratori esposti a rischi e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e lasorveglianzasanitaria deilavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui alla tabella predetta dovrà essere effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che dovrà procedere ad effettuare una nuova valutazione del rischio. Il medico competente infine, per ciascuno dei lavoratori esposti al rischi in oggetto, provvede a distituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio ed i singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

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