26/05/2011
Proroga data avvio SISTRI
| | E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/11, il DM 26/05/11 che prolunga il periodo transitorio in cui dovranno essere utilizzati obbligatoriamente i “vecchi” registri di carico/scarico e i formulari di identificazione rifiuti in affiancamento al sistema SISTRI.
Il decreto è entrato in vigore il 30/05/11.
In base alle nuove disposizioni il periodo transitorio di cui sopra è stato così ampliato:
sino al 31/08/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti), che hanno più di 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di 500 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti.
sino al 30/09/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 251 a 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 251 a 500; Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
sino al 01/11/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 51 a 250 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 51 a 250 dipendenti;
sino al 30/11/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
sino al 01/01/12 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno fino a 10 dipendenti.
Di conseguenza il SISTRI diverrà operativo in via definitiva (utilizzo esclusivo del sistema SISTRI ed abbandono dei registri di carico/scarico e i formulari di identificazione) secondo queste scadenze:
dal 01/09/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno più di 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con più di 500 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti.
dal 01/10/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 251 a 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 251 a 500; Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
dal 02/11/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 51 a 250 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 51 a 250 dipendenti;
dal 01/12/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
dal 02/01/12 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno fino a 10 dipendenti.
Infine, il periodo transitorio terminerà il 31/08/11 (quindi dal 01/09/11 obbligo esclusivo del sistema SISTRI): per i soggetti ad iscrizione facoltativa; per i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti per il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, per i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Segnaliamo che, come previsto per i precedenti periodi transitori, nelle premesse del DM 26/05/11 viene ribadito che, anche per quest’ultimo periodo transitorio, i soggetti cui sono stati consegnati i dispositivi (USB e Black Box) sono obbligati ad operare nel sistema SISTRI (oltre che ad utilizzare in affiancamento anche i “vecchi” registri di carico/scarico e i formulari di identificazione). |