Prevenzione incendi, la nuova regola tecnica per gli uffici
22/03/2006

Prevenzione incendi, la nuova regola tecnica per gli uffici

Il Ministero dell'Interno, con il d.m. 22/02/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/06, ha definito nuove disposizioni antincendio inerenti alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio degli edifici e dei locali destinati a uffici ove siano presenti più di 25 persone. Al riguardo si precisa, però, che il provvedimento non deve essere applicato nel caso di uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti nei reparti di lavorazione o deposito di attività industriali o artigianali. Le regole vanno dunque applicate: agli edifici e/o ai locali di nuova costruzione destinati a uffici; agli edifici e/o ai locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione; agli edifici e/o ai locali esistenti già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto (3 aprile 2006) che siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, cioè lavori di ristrutturazione edilizia. Questi interventi sono quelli che, di fatto, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Inoltre, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente. Il provvedimento mira dunque a: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali; limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Per raggiungere gli obiettivi prefissati il legislatore ha approvato la regola tecnica di prevenzione incedi allegata al decreto.

Infine, per quanto concerne gli uffici esistenti rientranti tra le attività del D.M. 16 febbraio 1982 (attività n. 89, «aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti»), viene stabilito che non è richiesto alcun adeguamento nel caso in cui l'attività sia in possesso del certificato di prevenzione incendi, o siano in corso lavori di adeguamento antincendio sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per gli uffici in possesso del nulla osta di prevenzione incendi o, comunque, privi di CPI o di progetto approvato, il nuovo decreto prescrive, invece, l'adeguamento alle misure definite nel Titolo IV dell'Allegato, entro 5 anni.

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