Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per gli impianti di sollevamento
25/10/2005

Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per gli impianti di sollevamento

Il Ministero dell’Interno con il decreto 15 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 05/10/05, ha disposto l’“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 2 febbraio 2006, cioè decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che sono soggette alle nuove disposizioni: i vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in caso di “modifiche sostanziali” per quelle esistenti. Per “modifiche sostanziali” il decreto in questione intende:

a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;

b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;

c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;

d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività soggette alle visite di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982.

Al fine di tutelare la salute delle persone e dei beni contro i rischi derivanti in caso d’incendio, il nuovo decreto dispone che i vani degli impianti di sollevamento devono essere realizzati in modo tale da: minimizzare le cause d'incendio; limitare danni alle persone ed alle cose; limitare danni all'edificio ed ai locali serviti; limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Il decreto abroga tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzioni incendi impartite in materia, che vengono così sostituite dalla nuova regola tecnica, la quale è articolata nei seguenti nove punti:

1) termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi;

2) disposizioni generali;

3) vano di corsa (suddiviso in vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo);

4) accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro;

5) aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario;

6) misure di protezione attiva;

7) vani di corsa per ascensore antincendio;

8) vano di corsa per ascensore di soccorso;

9) norme di esercizio.

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